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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14185/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14185/ 2018 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] ( ), difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni SCANNALIATO;
opponente
contro
nato a [...] l'[...] ( , Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Marina D'AMBRA
opposto
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note scritte, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, aveva chiesto emettersi decreto Controparte_1
ingiuntivo nei confronti di sua ascendente di secondo grado, per un Parte_1
importo pari ad euro 27.500,00, indicando quale causa petendi il proprio diritto di proprietà di una delle dodici quote di cui constava il bene immobile sito in San Giovanni La Punta, nell'angolo tra la via Emilia n. 38 e la via Pirandello n. 40 che aveva costituito oggetto di contratto di compravendita in favore di terzi.
In particolare, il ricorrente osservava che la proprietà della suddetta quota era CP_1 stata acquisita a seguito dell'apertura della successione del suo ascendente (omonimo) di secondo grado (nonno), nonché marito della , e che Pt_1 Controparte_1 tra i comproprietari dell'immobile figurava anche la Parte_1
Successivamente, il suddetto immobile era stato alienato dai comproprietari con due distinti atti di compravendita.
Con il primo contratto del 14.07.2006 (rep. 4613 - racc. 1263), che vedeva quali parti venditrici anche la ed il ricorrente, era stata alienata la parte corrispondente agli 11/12 Pt_1 dell'immobile, mentre l'ultima quota, di proprietà di era stata Controparte_2
alienata con un successivo contratto.
Il prezzo dell'immobile era stato fissato in euro 27.500,00 per ciascuna quota, sicché nel primo atto di compravendita era stato indicato quale prezzo per l'acquisto la cifra di euro 302.500,00, somma, quest'ultima, corrisposta in due tranches, così ripartite: euro 110.000,00 al momento della stipula del contratto, quando erano stati consegnati due assegni, rispettivamente di euro
70.000 e di euro 40.000,00; il pagamento del restante importo di euro 192.500,00 era stato effettuato tramite un terzo assegno bancario. Tutti e tre gli assegni erano stati emessi in favore della parte attrice , che avrebbe poi dovuto versare le singole quote in denaro agli Pt_1 altri coeredi, incluso l' CP_1
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Lamentava, il ricorrente, che tale obbligo non era stato adempiuto dalla e Pt_1 chiedeva, pertanto, emettersi ingiunzione in suo favore in quanto creditore dell'importo di euro
27.500,00 corrispondente al prezzo della singola quota dell'immobile.
§§§§§
Con successivo decreto N° 2969/2018 del 22.05.2018, il Tribunale, accogliendo il ricorso, ingiungeva alla il pagamento di euro 27.500,00, oltre interessi e spese, in favore Pt_1 dell' CP_1
§§§§§
Con atto di citazione ritualmente notificato il 07.09.2018, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo summenzionato, notificatole il 30.07.2018, osservando che:
- essa coniuge del defunto marito (cl. Parte_1 Controparte_1
1926), è ascendente di secondo grado del convenuto opposto Controparte_1
- a seguito della morte del marito, era stata aperta la successione del de cuius, per effetto della quale l'immobile sito in San Giovanni La Punta, nell'angolo tra la via Emilia n. 38
e la via Pirandello n. 40 (in catasto fg. 8, part. 430, sub 3), diviso in dodici quote, era stato alienato con due distinti contratti di compravendita stipulati, entrambi a rogito del notaio con i quali il prezzo dell'immobile era stato fissato in euro Persona_1
27.500,00 per ciascuna quota;
- parti venditrici del primo contratto di compravendita stipulato il 14.07.2006 (rep. 4613 - racc. 1263), erano tanto la quanto il convenuto opposto Pt_1 CP_1
mentre il secondo contratto del 24.06.2009 (rep. n. 7048 - racc. 2636) era stato
[...]
stipulato tra il fratello del convenuto (soggetto che si trova in Controparte_2
“stato di interdizione legale”) e l'acquirente, il quale aveva in quella occasione pagato il prezzo per la vendita dell'ultima quota, pari ad euro 27.500,00;
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- per la vendita degli 11/12 dell'immobile l'acquirente aveva pagato il prezzo totale di euro 302.500,00 versando tre assegni di euro 40,000,00, euro 70.000,00 ed euro
192.500,00, tutti incassati dalla;
Pt_1
- la aveva consegnato l'intero importo della quota spettante al nipote Pt_1
convenuto CP_1
- in particolare, il convenuto opposto aveva ricevuto tre assegni circolari (di cui due già prima della stipula del contratto di vendita degli 11/12 dell'immobile, il terzo invece ricevuto il giorno della stipula del contratto), così come meglio descritto: 1) un primo assegno di euro 5.050,00 emesso in data 14.12.2005, quale quota parte della caparra confirmatoria di euro 70.000,00 versata dal promissario acquirente PRIVITERA, decurtata di euro 738,00 in quanto cifra dovuta dal convenuto “quale quota parte di spese di apertura testamentaria e di successione anticipata dagli altri coeredi”, di cui il convenuto aveva sottoscritto quietanza di pagamento (doc. 4); 2) un secondo assegno di euro 6.000,00 quale ulteriore acconto sulla quota emesso in data 14.06.2006 (doc.5); 3) un terzo assegno di euro 14.017,00 emesso in data 13.07.2006, per un totale di euro
25.067,00;
- era stato stipulato un accordo a mezzo di scrittura privata con il quale erano state stabilite le modalità di vendita dell'ultima quota dell'immobile di proprietà del fratello del convenuto, nonché il prezzo complessivo per la vendita Controparte_2 dell'immobile fissato in euro 330.000,00 (doc. 8);
- il convenuto aveva sottoscritto un atto di transazione e quietanza di pagamento di euro
14.017,00 nei confronti dell'attrice nonché del fratello Parte_1
e di nel quale era precisato che il Controparte_2 Controparte_3
contratto transattivo aveva effetto liberatorio nei confronti di chiunque, con espressa rinuncia ad ogni pretesa concernente la vendita dell'immobile (doc. 6);
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- in definitiva il convenuto opposto aveva ricevuto l'intera somma in suo diritto, detratte le spese sostenute per l'apertura della successione testamentaria, i costi per remunerare l'attività dell'agenzia immobiliare che aveva curato la vendita della proprietà e quelle che sarebbero state sostenute per il trasferimento dell'ultima quota dell'immobile;
In via subordinata, parte opponente chiedeva accertarsi la prescrizione dell'eventuale diritto di credito dell' atteso che lo stesso era sorto al momento della stipula dell'atto di CP_1
compravendita del 14.07.2006;
Indi, parte opponente chiedeva condanna dell' ex art. 96 c.p.c. al risarcimento CP_4
del danno cagionato da quantificarsi in euro 20.000, o nella diversa somma stabilita in via equitativa.
§§§§§
Il convenuto opposto si costituiva con comparsa depositata il Controparte_1
15.01.2019 osservando che:
- delle quietanze di pagamento prodotte da parte attrice solo due recavano la firma
“autentica” del convenuto opposto, di talché era stato da questi effettivamente percepito solo l'importo complessivo di euro 20.017,00;
- per contro, la quietanza di pagamento del 14.12.2005 di cui al doc. 4 della produzione di parte attrice recava una firma che veniva “disconosciuta” dal convenuto, asserendo che lo stesso assegno fosse stato effettivamente incassato dall' ma CP_1 non a titolo di acconto sul prezzo della compravendita, bensì quale “quota parte del denaro esistente nel conto corrente [dell'ascendente, marito della ]”, Pt_1
atteso che l' in qualità di erede, aveva diritto a ricevere una quota CP_1 dell'immobile oggetto della compravendita e anche 1/12 degli altri beni mobili, incluso il denaro, costituenti l'asse ereditario;
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- l aveva già contribuito al pagamento delle spese per la pratica CP_1
successoria, di talché nulla era dovuto a tale titolo alla;
Pt_1
- il credito dell mmontava, pertanto, a euro 7.443,00; CP_1
- l aveva esercitato il proprio diritto di credito nei confronti della CP_1
tramite richieste finalizzate a intimare la dazione della somma, di cui Pt_1 due tramite lettera raccomandata predisposta dall'avvocato al quale si era rivolto all'epoca dei fatti (doc. 1 e 2), circostanze, queste, che avrebbero interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Concludeva chiedendo la conferma del D.I. opposto limitatamente al residuo importo di euro
7.443,00, il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata, nonché la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e dei compensi.
§§§§§
All'udienza del 16.01.2019 le parti manifestavano la volontà di concludere bonariamente la controversia, sicché veniva concesso un rinvio.
In data 07.06.2019 il difensore dell'opposto depositava revoca del mandato difensivo sottoscritta dall CP_1
Va evidenziato che fino alla definizione del giudizio di primo grado l'opposto non ha formalizzato alcuna nomina di nuovo difensore e, pertanto, la revoca è rimasta senza effetto ai sensi dell'art.85 c.p.c. ('La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore').
Alla successiva udienza, del 19.06.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 05.04.2022 questo Giudice disponeva procedersi con le modalità dell'udienza cartolare, di talché seguiva in data 21.04.2024 e in data pagina 6 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
18.06.2024 deposito di note scritte da parte della difesa della , con le quali parte Pt_1 attrice reiterava le difese e le istanze già proposte nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione.
Successivamente, con ordinanza emessa in data 04.11.2024, questo Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§§§§§
Con comparsa conclusionale depositata il 28.12.2024 la parte attrice reiterava le Pt_1 istanze difensive già proposte nell'atto di citazione e insisteva nelle domande e, quanto alla domanda riconvenzionale di prescrizione del diritto dell' sottolineava come il CP_1 predetto non avesse dimostrato l'esistenza di atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Nessuna comparsa conclusionale perveniva per conto del convenuto opposto CP_1
§§§§§
La controversia di cui al presente giudizio trae origine dalla vicenda successoria del de cuius
marito della parte attrice e ascendente di secondo Controparte_1 Pt_1
grado, nonché omonimo, del convenuto opposto, Controparte_1
E infatti, secondo quanto concordemente allegato da entrambe le parti, il convenuto avendo assunto la qualità di erede, era divenuto assieme alla e CP_1 Pt_1
ad altri eredi comproprietario dell'immobile sito in San Giovanni La Punta, nell'angolo tra la via Emilia n. 38 e la via Pirandello n. 40, nei limiti di una quota, pari alla dodicesima parte del suddetto bene. Tale immobile era stato poi ceduto a terzi con i due distinti atti di compravendita indicati supra e, per l'effetto, il diritto sulla quota aveva fatto sorgere in capo all' il diritto a ricevere la cifra di euro 27.500,00, quale prezzo fissato per la CP_1
singola quota. Tale importo avrebbe dovuto essere consegnato a ciascuno dei coeredi dalla
(proprietaria di sei dodicesimi dell'immobile, cfr. contratto di compravendita del Pt_1
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14.07.2006), unica intestataria degli assegni emessi dall'acquirente a saldo del prezzo per la compravendita.
È in questo contesto che si inserisce la presente controversia.
Orbene, benché l' nel procedimento monitorio avesse asserito di essere titolare CP_1
di un diritto di credito pari all'importo dell'intero prezzo di vendita della quota di sua proprietà, adducendo che nulla gli fosse mai stato corrisposto dalla , a seguito delle difese Pt_1 espletate da parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, risulta documentalmente provato, nonché non contestato dallo stesso che la CP_1
aveva versato due assegni in suo favore a titolo di corrispettivo della quota di Pt_1
proprietà di questi, per un importo totale di euro 20.017,00 (doc. 5 e 6 di parte attrice).
Per l'effetto, in contrasto con quanto affermato al momento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo a suo favore, l' ha sostenuto di essere ancora creditore di CP_1
euro 7.443,00 affermando prima di “disconoscere la ricevuta di pagamento del 14.12.2005”, per poi dichiarare: “Infatti l'assegno di euro. 5.050,00 è stato consegnato dalla sig. ra Pt_1
al sig. per corrispondere al nipote quota parte del denaro esistente nel conto CP_1 corrente del marito al momento della morte e non come acconto della compravendita”.
A ben vedere, l' seppur abbia disconosciuto la propria sottoscrizione in calce CP_1
alla ricevuta di pagamento datata 14.12.2005, non ha contestato di aver ricevuto la somma di euro. 5.050,00 indicata nella ricevuta di pagamento del 14.12.2005.
Piuttosto, egli ha contestato che quelle somme (assegno di euro 5.050,00) fossero imputabili proprio al credito che costituisce la causa petendi del presente giudizio, sostenendo, invece, che quelle somme fossero state da lui incassate a soddisfacimento di altro credito (quota di 1/12
'degli altri beni mobili e del denaro esistente su conto corrente bancario e postale del de cuius') e che la sua quota parte di spese di successione la aveva corrisposta.
Alla prima udienza le parti avevano chiesto, concordemente, differimento;
indi, in data
07.06.2019, l'avv. Marina D'AMBRA depositava revoca del mandato sottoscritta pagina 8 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dall' alla prima udienza utile, quella del 19.06.2019, la difesa di parte CP_1
opponente chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, deve prendersi atto del fatto che parte attrice, a seguito del disconoscimento ex art.214 c.p.c., non abbia inteso proporre istanza di verificazione ex art.216 c.p.c., con la conseguenza che il documento in questione non può essere utilizzato ai fini della decisione.
Tuttavia, parte opposta ha riconosciuto di avere ricevuto le somme in questione e, indicando una causale diversa da quella allegata da parte opponente, avrebbe avuto onere di provare la diversa natura del rapporto sottostante alla ricezione.
Parte opposta, però, pur sostenendo di avere ricevuto le somme quale quota parte del denaro proveniente dalla successione, non ha documentato in alcun modo la esistenza di rapporti bancari (genericamente indicati come di conto corrente bancario e postale) né, tanto meno, la esistenza di somme provenienti da rapporti bancari;
parimenti, pur avendo sostenuto di avere corrisposto la propria quota parte di spese di successioni, non ha documentato alcun concreto pagamento.
In ogni caso, risulta definitivamente ed univocamente decisivo quanto, per contro, provato da parte attrice, oltre che non contestato dal convenuto, secondo cui l' ha CP_1 rilasciato quietanza di pagamento al momento della ricezione dell'assegno circolare n.
5800110730-11 dell'importo di euro 14.017,00 a titolo di “saldo della quota parte spettante sul ricavato della vendita dell'immobile sito in San Giovanni La Punta”.
In tale quietanza si legge che il suddetto importo è concordato con gli altri coeredi “tenendo conto delle spese per la cessione dell'ultimo dodicesimo dell'immobile, e accettata senza null'altro a pretendere, ritenendomi soddisfatto e tacitato di ogni spettanza”, nonché che “la presente vale come definitiva quietanza liberatoria nei confronti di chiunque, con espressa rinuncia ad ogni altra ed ulteriore eventuale pretesa nascente dalla vendita del summenzionato immobile” (doc. 6 di parte attrice “Atto di transazione e quietanza”).
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Trattasi, a ben vedere, di una quietanza con imputazione, che reca un preciso e ben esplicito riferimento alla vendita dell'immobile ed al credito che da tale vendita è sorto in capo all' CP_1
Nel caso di specie, tale quietanza ha una rilevanza probatoria certa non solo perché, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 28/02/2023, n.5945), essa ha natura di confessione stragiudiziale resa alla parte che riceve pagamento, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., ma anche perché non contestata dallo stesso convenuto.
Pertanto, è indubbio che essa costituisca “prova piena contro colui che l'ha fatta”, cioè
l CP_1
E tale effetto probatorio assume con riguardo all'intero credito di euro 27.500,00, atteso il carattere di “definitiva quietanza liberatoria”, avente effetto nei confronti di “chiunque”, quindi anche della , e attesa altresì l'espressa “rinuncia ad ogni altra ed ulteriore pretesa Pt_1 nascente dalla vendita” dell'immobile.
Tale effetto probatorio non pare smentito dalla circostanza, come detto non provata, che il primo dei tre assegni ricevuti dall' cioè quello del 14.12.05 (doc. 4 di parte CP_1
attrice) sia da imputare a un credito diverso da quello nascente dalla compravendita della quota dell'immobile.
Ed invero, il fatto che l' contesti proprio il pagamento effettuato con l'assegno CP_1
cronologicamente più risalente fa apparire come del tutto infondata la pretesa da questi vantata, posto che la quietanza è stata sottoscritta al momento dell'apprensione dell'ultimo dei tre assegni (cioè il 14.07.2006), quindi quando il primo di essi, cioè quello con il quale era stata versata la cifra di euro 5.050,00, era già stato ricevuto e incassato dall' CP_1
Del resto, se così non fosse stato, l' non avrebbe sottoscritto alcuna quietanza CP_1
con effetto liberatorio.
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§§§§§
In ragione di quanto sopra, risulta del tutto destituita di fondamento la proposta opposizione, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale (in sostanza, eccezione riconvenzionale) deve considerarsi assorbita.
Solo per completezza di esposizione (comunque rilevante, come si dirà, per la completa valutazione della iniziativa giudiziaria), va poi evidenziato come, sebbene non sia in alcun modo provato che il convenuto abbia diritto al pagamento di euro 7.443,00, in ogni caso ogni pretesa creditoria sarebbe da ritenersi riconducibile a un diritto ormai prescritto per decorrenza del termine decennale.
E infatti, come osservato dalla parte attrice , il credito è sorto al momento della Pt_1 stipula del primo contratto di compravendita degli 11/12 dell'immobile (contratto che vede parte venditrice anche l' , cioè il 14.07.2006. CP_1
In quella data l' ha sottoscritto la quietanza di pagamento di cui si è appena CP_1
detto e non ha più posto in essere alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione di qualsivoglia ulteriore pretesa nascente da tale contratto.
Tale dato non è smentito dalla difesa di parte convenuta che allega due documenti dai quali risulta bensì la costituzione in mora della da parte dell' ma Pt_1 CP_1
riconducibile a un periodo successivo allo spirare del termine decennale, cioè rispettivamente il
02.08.2017 e il 20.12.2017.
In quelle lettere indirizzate alla , l lamenta che in occasione Pt_1 CP_1 della stipula del secondo contratto per la vendita dell'ultima quota dell'immobile, stipula avvenuta il 24.06.2009, la avrebbe ricevuto dall'acquirente la restante parte del Pt_1 prezzo stabilito per la prima compravendita anche per conto dell' senza che CP_1
nulla fosse poi consegnato allo stesso.
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E in effetti, nulla era dovuto dalla , la quale, per le ragioni tutte sopra esposte, è Pt_1 provato che abbia consegnato all' l'intera cifra corrispondente al prezzo della CP_1
vendita di una delle dodici quote dell'immobile ubicato in San Giovanni La Punta, quota venduta dall' CP_1
§§§§§
In conclusione, rilevato che non risulta provato che l' sia creditore della cifra CP_1
di euro 7.443,00 nei confronti della;
rilevato altresì che, a fronte del prezzo di Pt_1
vendita della quota dell'immobile di proprietà dell' di euro 27.500,00, risulta CP_4
per contro provato che la ha consegnato un totale di euro 25.067,00 a titolo di Pt_1
prezzo fissato per la vendita della suddetta quota;
considerato che
ogni altra pretesa creditoria deve ritenersi non più esercitabile per decorrenza del termine di prescrizione decennale spirato il 15.07.2016, va dichiarata fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N° 2969/2018 del
22.05.2018.
§§§§§
Parte opponente ha chiesto condanna dell' al risarcimento del danno ex art.96 CP_1
c.p.c. allegando il danno nei seguenti termini: 'la signora è ultranovantenne e il Pt_1
dispiacere per essere chiamata in giudizio ingiustamente e dal nipote le ha provocato notevole stress e stato ansiogeno sicuramente nocivi per lo stato di salute della donna anziana e già sofferente'.
Il danno, invero genericamente allegato, non risulta in alcun modo provato.
Posto che va disposta condanna dell'opposto al pagamento delle spese in applicazione dei principi che regolano la soccombenza, l'opposto va altresì Controparte_1 condannato al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 co. 3 cpc. che così dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
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La sanzione prevista dalla citata norma è volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso), mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali e che tra le varie finalità abbia proprio quella di scoraggiare l'abuso del processo od il comportamento della parte che durante il processo abbia tenuto una condotta contraria al generale dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali colpevolmente dilatorie deflazionando il contenzioso ingiustificato (si vedano
Tribunale Modena, sez. II 15 febbraio 2013 n. 217, Tribunale Reggio Emilia 25 settembre
2012 n. 1569; Tribunale Varese sez. I 02 ottobre 2012 n. 27; Tribunale Milano sez. VIII
13 giugno 2012; tutte le pronunzie citate sono edite in banca dati www.dejure.it ).
Va ancora precisato che – diversamente dal risarcimento del danno previsto dai primi due commi dell'art. 96 cpc – la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 cpc non richiede alcuna prova del danno subito dalla parte ma solo l'accertamento dell'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione per affermare che chi agisce in giudizio sostenendo la sussistenza di un credito palesemente insussistente (integralmente smentito dalle due quietanze sottoscritte e non disconosciute in uno alla dichiarazione 'liberatoria' già sopra esaminata), senza poi svolgere alcuna attività idonea a sostenere probatoriamente quanto affermato, revocando il proprio difensore e non procedendo alla nomina di nuovo difensore fino alla definizione del giudizio, risulta avere agito in giudizio quanto meno con colpa grave. E' sufficiente solo evidenziare come, a fronte delle argomentazioni svolte in sede di opposizione dalla difesa di controparte, dopo una richiesta di rinvio per bonario componimento, l'opposto non ha ritenuto più di dovere svolgere alcuna difesa, da ciò risultando che come la condotta processuale ha avuto solo connotati temerari.
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Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna dell'opposto al CP_1
pagamento di una somma che, per espressa previsione normativa, va determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate che tenuto conto della gravità della condotta processuale della convenuta e della durata del processo, va fissata in euro
2.000,00.
§§§§§
Come già anticipato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte costituita come da dispositivo, secondo valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per fase decisionale, avuto riguardo alle difese svolte ed al concreto sviluppo del processo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14185/ 2018 R.G., così statuisce: dichiara ammissibile e fondata la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2969/2018 del
22.05.2018; condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1
liquida in favore di in complessivi euro 4.644,00 (di cui euro 286,00 per Parte_1
spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
condanna CP_1
al pagamento ex art.96 comma 3 c.p.c. in favore di della
[...] Parte_1
somma di euro 2.000,00; rigetta la domanda di condanna ex art.96 comma 1 c.p.c..
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta GIUCA,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 10 marzo 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14185/ 2018 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] ( ), difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni SCANNALIATO;
opponente
contro
nato a [...] l'[...] ( , Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Marina D'AMBRA
opposto
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note scritte, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, aveva chiesto emettersi decreto Controparte_1
ingiuntivo nei confronti di sua ascendente di secondo grado, per un Parte_1
importo pari ad euro 27.500,00, indicando quale causa petendi il proprio diritto di proprietà di una delle dodici quote di cui constava il bene immobile sito in San Giovanni La Punta, nell'angolo tra la via Emilia n. 38 e la via Pirandello n. 40 che aveva costituito oggetto di contratto di compravendita in favore di terzi.
In particolare, il ricorrente osservava che la proprietà della suddetta quota era CP_1 stata acquisita a seguito dell'apertura della successione del suo ascendente (omonimo) di secondo grado (nonno), nonché marito della , e che Pt_1 Controparte_1 tra i comproprietari dell'immobile figurava anche la Parte_1
Successivamente, il suddetto immobile era stato alienato dai comproprietari con due distinti atti di compravendita.
Con il primo contratto del 14.07.2006 (rep. 4613 - racc. 1263), che vedeva quali parti venditrici anche la ed il ricorrente, era stata alienata la parte corrispondente agli 11/12 Pt_1 dell'immobile, mentre l'ultima quota, di proprietà di era stata Controparte_2
alienata con un successivo contratto.
Il prezzo dell'immobile era stato fissato in euro 27.500,00 per ciascuna quota, sicché nel primo atto di compravendita era stato indicato quale prezzo per l'acquisto la cifra di euro 302.500,00, somma, quest'ultima, corrisposta in due tranches, così ripartite: euro 110.000,00 al momento della stipula del contratto, quando erano stati consegnati due assegni, rispettivamente di euro
70.000 e di euro 40.000,00; il pagamento del restante importo di euro 192.500,00 era stato effettuato tramite un terzo assegno bancario. Tutti e tre gli assegni erano stati emessi in favore della parte attrice , che avrebbe poi dovuto versare le singole quote in denaro agli Pt_1 altri coeredi, incluso l' CP_1
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Lamentava, il ricorrente, che tale obbligo non era stato adempiuto dalla e Pt_1 chiedeva, pertanto, emettersi ingiunzione in suo favore in quanto creditore dell'importo di euro
27.500,00 corrispondente al prezzo della singola quota dell'immobile.
§§§§§
Con successivo decreto N° 2969/2018 del 22.05.2018, il Tribunale, accogliendo il ricorso, ingiungeva alla il pagamento di euro 27.500,00, oltre interessi e spese, in favore Pt_1 dell' CP_1
§§§§§
Con atto di citazione ritualmente notificato il 07.09.2018, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo summenzionato, notificatole il 30.07.2018, osservando che:
- essa coniuge del defunto marito (cl. Parte_1 Controparte_1
1926), è ascendente di secondo grado del convenuto opposto Controparte_1
- a seguito della morte del marito, era stata aperta la successione del de cuius, per effetto della quale l'immobile sito in San Giovanni La Punta, nell'angolo tra la via Emilia n. 38
e la via Pirandello n. 40 (in catasto fg. 8, part. 430, sub 3), diviso in dodici quote, era stato alienato con due distinti contratti di compravendita stipulati, entrambi a rogito del notaio con i quali il prezzo dell'immobile era stato fissato in euro Persona_1
27.500,00 per ciascuna quota;
- parti venditrici del primo contratto di compravendita stipulato il 14.07.2006 (rep. 4613 - racc. 1263), erano tanto la quanto il convenuto opposto Pt_1 CP_1
mentre il secondo contratto del 24.06.2009 (rep. n. 7048 - racc. 2636) era stato
[...]
stipulato tra il fratello del convenuto (soggetto che si trova in Controparte_2
“stato di interdizione legale”) e l'acquirente, il quale aveva in quella occasione pagato il prezzo per la vendita dell'ultima quota, pari ad euro 27.500,00;
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- per la vendita degli 11/12 dell'immobile l'acquirente aveva pagato il prezzo totale di euro 302.500,00 versando tre assegni di euro 40,000,00, euro 70.000,00 ed euro
192.500,00, tutti incassati dalla;
Pt_1
- la aveva consegnato l'intero importo della quota spettante al nipote Pt_1
convenuto CP_1
- in particolare, il convenuto opposto aveva ricevuto tre assegni circolari (di cui due già prima della stipula del contratto di vendita degli 11/12 dell'immobile, il terzo invece ricevuto il giorno della stipula del contratto), così come meglio descritto: 1) un primo assegno di euro 5.050,00 emesso in data 14.12.2005, quale quota parte della caparra confirmatoria di euro 70.000,00 versata dal promissario acquirente PRIVITERA, decurtata di euro 738,00 in quanto cifra dovuta dal convenuto “quale quota parte di spese di apertura testamentaria e di successione anticipata dagli altri coeredi”, di cui il convenuto aveva sottoscritto quietanza di pagamento (doc. 4); 2) un secondo assegno di euro 6.000,00 quale ulteriore acconto sulla quota emesso in data 14.06.2006 (doc.5); 3) un terzo assegno di euro 14.017,00 emesso in data 13.07.2006, per un totale di euro
25.067,00;
- era stato stipulato un accordo a mezzo di scrittura privata con il quale erano state stabilite le modalità di vendita dell'ultima quota dell'immobile di proprietà del fratello del convenuto, nonché il prezzo complessivo per la vendita Controparte_2 dell'immobile fissato in euro 330.000,00 (doc. 8);
- il convenuto aveva sottoscritto un atto di transazione e quietanza di pagamento di euro
14.017,00 nei confronti dell'attrice nonché del fratello Parte_1
e di nel quale era precisato che il Controparte_2 Controparte_3
contratto transattivo aveva effetto liberatorio nei confronti di chiunque, con espressa rinuncia ad ogni pretesa concernente la vendita dell'immobile (doc. 6);
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- in definitiva il convenuto opposto aveva ricevuto l'intera somma in suo diritto, detratte le spese sostenute per l'apertura della successione testamentaria, i costi per remunerare l'attività dell'agenzia immobiliare che aveva curato la vendita della proprietà e quelle che sarebbero state sostenute per il trasferimento dell'ultima quota dell'immobile;
In via subordinata, parte opponente chiedeva accertarsi la prescrizione dell'eventuale diritto di credito dell' atteso che lo stesso era sorto al momento della stipula dell'atto di CP_1
compravendita del 14.07.2006;
Indi, parte opponente chiedeva condanna dell' ex art. 96 c.p.c. al risarcimento CP_4
del danno cagionato da quantificarsi in euro 20.000, o nella diversa somma stabilita in via equitativa.
§§§§§
Il convenuto opposto si costituiva con comparsa depositata il Controparte_1
15.01.2019 osservando che:
- delle quietanze di pagamento prodotte da parte attrice solo due recavano la firma
“autentica” del convenuto opposto, di talché era stato da questi effettivamente percepito solo l'importo complessivo di euro 20.017,00;
- per contro, la quietanza di pagamento del 14.12.2005 di cui al doc. 4 della produzione di parte attrice recava una firma che veniva “disconosciuta” dal convenuto, asserendo che lo stesso assegno fosse stato effettivamente incassato dall' ma CP_1 non a titolo di acconto sul prezzo della compravendita, bensì quale “quota parte del denaro esistente nel conto corrente [dell'ascendente, marito della ]”, Pt_1
atteso che l' in qualità di erede, aveva diritto a ricevere una quota CP_1 dell'immobile oggetto della compravendita e anche 1/12 degli altri beni mobili, incluso il denaro, costituenti l'asse ereditario;
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- l aveva già contribuito al pagamento delle spese per la pratica CP_1
successoria, di talché nulla era dovuto a tale titolo alla;
Pt_1
- il credito dell mmontava, pertanto, a euro 7.443,00; CP_1
- l aveva esercitato il proprio diritto di credito nei confronti della CP_1
tramite richieste finalizzate a intimare la dazione della somma, di cui Pt_1 due tramite lettera raccomandata predisposta dall'avvocato al quale si era rivolto all'epoca dei fatti (doc. 1 e 2), circostanze, queste, che avrebbero interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Concludeva chiedendo la conferma del D.I. opposto limitatamente al residuo importo di euro
7.443,00, il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata, nonché la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e dei compensi.
§§§§§
All'udienza del 16.01.2019 le parti manifestavano la volontà di concludere bonariamente la controversia, sicché veniva concesso un rinvio.
In data 07.06.2019 il difensore dell'opposto depositava revoca del mandato difensivo sottoscritta dall CP_1
Va evidenziato che fino alla definizione del giudizio di primo grado l'opposto non ha formalizzato alcuna nomina di nuovo difensore e, pertanto, la revoca è rimasta senza effetto ai sensi dell'art.85 c.p.c. ('La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore').
Alla successiva udienza, del 19.06.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 05.04.2022 questo Giudice disponeva procedersi con le modalità dell'udienza cartolare, di talché seguiva in data 21.04.2024 e in data pagina 6 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
18.06.2024 deposito di note scritte da parte della difesa della , con le quali parte Pt_1 attrice reiterava le difese e le istanze già proposte nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione.
Successivamente, con ordinanza emessa in data 04.11.2024, questo Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§§§§§
Con comparsa conclusionale depositata il 28.12.2024 la parte attrice reiterava le Pt_1 istanze difensive già proposte nell'atto di citazione e insisteva nelle domande e, quanto alla domanda riconvenzionale di prescrizione del diritto dell' sottolineava come il CP_1 predetto non avesse dimostrato l'esistenza di atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Nessuna comparsa conclusionale perveniva per conto del convenuto opposto CP_1
§§§§§
La controversia di cui al presente giudizio trae origine dalla vicenda successoria del de cuius
marito della parte attrice e ascendente di secondo Controparte_1 Pt_1
grado, nonché omonimo, del convenuto opposto, Controparte_1
E infatti, secondo quanto concordemente allegato da entrambe le parti, il convenuto avendo assunto la qualità di erede, era divenuto assieme alla e CP_1 Pt_1
ad altri eredi comproprietario dell'immobile sito in San Giovanni La Punta, nell'angolo tra la via Emilia n. 38 e la via Pirandello n. 40, nei limiti di una quota, pari alla dodicesima parte del suddetto bene. Tale immobile era stato poi ceduto a terzi con i due distinti atti di compravendita indicati supra e, per l'effetto, il diritto sulla quota aveva fatto sorgere in capo all' il diritto a ricevere la cifra di euro 27.500,00, quale prezzo fissato per la CP_1
singola quota. Tale importo avrebbe dovuto essere consegnato a ciascuno dei coeredi dalla
(proprietaria di sei dodicesimi dell'immobile, cfr. contratto di compravendita del Pt_1
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14.07.2006), unica intestataria degli assegni emessi dall'acquirente a saldo del prezzo per la compravendita.
È in questo contesto che si inserisce la presente controversia.
Orbene, benché l' nel procedimento monitorio avesse asserito di essere titolare CP_1
di un diritto di credito pari all'importo dell'intero prezzo di vendita della quota di sua proprietà, adducendo che nulla gli fosse mai stato corrisposto dalla , a seguito delle difese Pt_1 espletate da parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, risulta documentalmente provato, nonché non contestato dallo stesso che la CP_1
aveva versato due assegni in suo favore a titolo di corrispettivo della quota di Pt_1
proprietà di questi, per un importo totale di euro 20.017,00 (doc. 5 e 6 di parte attrice).
Per l'effetto, in contrasto con quanto affermato al momento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo a suo favore, l' ha sostenuto di essere ancora creditore di CP_1
euro 7.443,00 affermando prima di “disconoscere la ricevuta di pagamento del 14.12.2005”, per poi dichiarare: “Infatti l'assegno di euro. 5.050,00 è stato consegnato dalla sig. ra Pt_1
al sig. per corrispondere al nipote quota parte del denaro esistente nel conto CP_1 corrente del marito al momento della morte e non come acconto della compravendita”.
A ben vedere, l' seppur abbia disconosciuto la propria sottoscrizione in calce CP_1
alla ricevuta di pagamento datata 14.12.2005, non ha contestato di aver ricevuto la somma di euro. 5.050,00 indicata nella ricevuta di pagamento del 14.12.2005.
Piuttosto, egli ha contestato che quelle somme (assegno di euro 5.050,00) fossero imputabili proprio al credito che costituisce la causa petendi del presente giudizio, sostenendo, invece, che quelle somme fossero state da lui incassate a soddisfacimento di altro credito (quota di 1/12
'degli altri beni mobili e del denaro esistente su conto corrente bancario e postale del de cuius') e che la sua quota parte di spese di successione la aveva corrisposta.
Alla prima udienza le parti avevano chiesto, concordemente, differimento;
indi, in data
07.06.2019, l'avv. Marina D'AMBRA depositava revoca del mandato sottoscritta pagina 8 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dall' alla prima udienza utile, quella del 19.06.2019, la difesa di parte CP_1
opponente chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, deve prendersi atto del fatto che parte attrice, a seguito del disconoscimento ex art.214 c.p.c., non abbia inteso proporre istanza di verificazione ex art.216 c.p.c., con la conseguenza che il documento in questione non può essere utilizzato ai fini della decisione.
Tuttavia, parte opposta ha riconosciuto di avere ricevuto le somme in questione e, indicando una causale diversa da quella allegata da parte opponente, avrebbe avuto onere di provare la diversa natura del rapporto sottostante alla ricezione.
Parte opposta, però, pur sostenendo di avere ricevuto le somme quale quota parte del denaro proveniente dalla successione, non ha documentato in alcun modo la esistenza di rapporti bancari (genericamente indicati come di conto corrente bancario e postale) né, tanto meno, la esistenza di somme provenienti da rapporti bancari;
parimenti, pur avendo sostenuto di avere corrisposto la propria quota parte di spese di successioni, non ha documentato alcun concreto pagamento.
In ogni caso, risulta definitivamente ed univocamente decisivo quanto, per contro, provato da parte attrice, oltre che non contestato dal convenuto, secondo cui l' ha CP_1 rilasciato quietanza di pagamento al momento della ricezione dell'assegno circolare n.
5800110730-11 dell'importo di euro 14.017,00 a titolo di “saldo della quota parte spettante sul ricavato della vendita dell'immobile sito in San Giovanni La Punta”.
In tale quietanza si legge che il suddetto importo è concordato con gli altri coeredi “tenendo conto delle spese per la cessione dell'ultimo dodicesimo dell'immobile, e accettata senza null'altro a pretendere, ritenendomi soddisfatto e tacitato di ogni spettanza”, nonché che “la presente vale come definitiva quietanza liberatoria nei confronti di chiunque, con espressa rinuncia ad ogni altra ed ulteriore eventuale pretesa nascente dalla vendita del summenzionato immobile” (doc. 6 di parte attrice “Atto di transazione e quietanza”).
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Trattasi, a ben vedere, di una quietanza con imputazione, che reca un preciso e ben esplicito riferimento alla vendita dell'immobile ed al credito che da tale vendita è sorto in capo all' CP_1
Nel caso di specie, tale quietanza ha una rilevanza probatoria certa non solo perché, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 28/02/2023, n.5945), essa ha natura di confessione stragiudiziale resa alla parte che riceve pagamento, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., ma anche perché non contestata dallo stesso convenuto.
Pertanto, è indubbio che essa costituisca “prova piena contro colui che l'ha fatta”, cioè
l CP_1
E tale effetto probatorio assume con riguardo all'intero credito di euro 27.500,00, atteso il carattere di “definitiva quietanza liberatoria”, avente effetto nei confronti di “chiunque”, quindi anche della , e attesa altresì l'espressa “rinuncia ad ogni altra ed ulteriore pretesa Pt_1 nascente dalla vendita” dell'immobile.
Tale effetto probatorio non pare smentito dalla circostanza, come detto non provata, che il primo dei tre assegni ricevuti dall' cioè quello del 14.12.05 (doc. 4 di parte CP_1
attrice) sia da imputare a un credito diverso da quello nascente dalla compravendita della quota dell'immobile.
Ed invero, il fatto che l' contesti proprio il pagamento effettuato con l'assegno CP_1
cronologicamente più risalente fa apparire come del tutto infondata la pretesa da questi vantata, posto che la quietanza è stata sottoscritta al momento dell'apprensione dell'ultimo dei tre assegni (cioè il 14.07.2006), quindi quando il primo di essi, cioè quello con il quale era stata versata la cifra di euro 5.050,00, era già stato ricevuto e incassato dall' CP_1
Del resto, se così non fosse stato, l' non avrebbe sottoscritto alcuna quietanza CP_1
con effetto liberatorio.
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§§§§§
In ragione di quanto sopra, risulta del tutto destituita di fondamento la proposta opposizione, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale (in sostanza, eccezione riconvenzionale) deve considerarsi assorbita.
Solo per completezza di esposizione (comunque rilevante, come si dirà, per la completa valutazione della iniziativa giudiziaria), va poi evidenziato come, sebbene non sia in alcun modo provato che il convenuto abbia diritto al pagamento di euro 7.443,00, in ogni caso ogni pretesa creditoria sarebbe da ritenersi riconducibile a un diritto ormai prescritto per decorrenza del termine decennale.
E infatti, come osservato dalla parte attrice , il credito è sorto al momento della Pt_1 stipula del primo contratto di compravendita degli 11/12 dell'immobile (contratto che vede parte venditrice anche l' , cioè il 14.07.2006. CP_1
In quella data l' ha sottoscritto la quietanza di pagamento di cui si è appena CP_1
detto e non ha più posto in essere alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione di qualsivoglia ulteriore pretesa nascente da tale contratto.
Tale dato non è smentito dalla difesa di parte convenuta che allega due documenti dai quali risulta bensì la costituzione in mora della da parte dell' ma Pt_1 CP_1
riconducibile a un periodo successivo allo spirare del termine decennale, cioè rispettivamente il
02.08.2017 e il 20.12.2017.
In quelle lettere indirizzate alla , l lamenta che in occasione Pt_1 CP_1 della stipula del secondo contratto per la vendita dell'ultima quota dell'immobile, stipula avvenuta il 24.06.2009, la avrebbe ricevuto dall'acquirente la restante parte del Pt_1 prezzo stabilito per la prima compravendita anche per conto dell' senza che CP_1
nulla fosse poi consegnato allo stesso.
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E in effetti, nulla era dovuto dalla , la quale, per le ragioni tutte sopra esposte, è Pt_1 provato che abbia consegnato all' l'intera cifra corrispondente al prezzo della CP_1
vendita di una delle dodici quote dell'immobile ubicato in San Giovanni La Punta, quota venduta dall' CP_1
§§§§§
In conclusione, rilevato che non risulta provato che l' sia creditore della cifra CP_1
di euro 7.443,00 nei confronti della;
rilevato altresì che, a fronte del prezzo di Pt_1
vendita della quota dell'immobile di proprietà dell' di euro 27.500,00, risulta CP_4
per contro provato che la ha consegnato un totale di euro 25.067,00 a titolo di Pt_1
prezzo fissato per la vendita della suddetta quota;
considerato che
ogni altra pretesa creditoria deve ritenersi non più esercitabile per decorrenza del termine di prescrizione decennale spirato il 15.07.2016, va dichiarata fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N° 2969/2018 del
22.05.2018.
§§§§§
Parte opponente ha chiesto condanna dell' al risarcimento del danno ex art.96 CP_1
c.p.c. allegando il danno nei seguenti termini: 'la signora è ultranovantenne e il Pt_1
dispiacere per essere chiamata in giudizio ingiustamente e dal nipote le ha provocato notevole stress e stato ansiogeno sicuramente nocivi per lo stato di salute della donna anziana e già sofferente'.
Il danno, invero genericamente allegato, non risulta in alcun modo provato.
Posto che va disposta condanna dell'opposto al pagamento delle spese in applicazione dei principi che regolano la soccombenza, l'opposto va altresì Controparte_1 condannato al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 co. 3 cpc. che così dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
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La sanzione prevista dalla citata norma è volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso), mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali e che tra le varie finalità abbia proprio quella di scoraggiare l'abuso del processo od il comportamento della parte che durante il processo abbia tenuto una condotta contraria al generale dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali colpevolmente dilatorie deflazionando il contenzioso ingiustificato (si vedano
Tribunale Modena, sez. II 15 febbraio 2013 n. 217, Tribunale Reggio Emilia 25 settembre
2012 n. 1569; Tribunale Varese sez. I 02 ottobre 2012 n. 27; Tribunale Milano sez. VIII
13 giugno 2012; tutte le pronunzie citate sono edite in banca dati www.dejure.it ).
Va ancora precisato che – diversamente dal risarcimento del danno previsto dai primi due commi dell'art. 96 cpc – la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 cpc non richiede alcuna prova del danno subito dalla parte ma solo l'accertamento dell'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione per affermare che chi agisce in giudizio sostenendo la sussistenza di un credito palesemente insussistente (integralmente smentito dalle due quietanze sottoscritte e non disconosciute in uno alla dichiarazione 'liberatoria' già sopra esaminata), senza poi svolgere alcuna attività idonea a sostenere probatoriamente quanto affermato, revocando il proprio difensore e non procedendo alla nomina di nuovo difensore fino alla definizione del giudizio, risulta avere agito in giudizio quanto meno con colpa grave. E' sufficiente solo evidenziare come, a fronte delle argomentazioni svolte in sede di opposizione dalla difesa di controparte, dopo una richiesta di rinvio per bonario componimento, l'opposto non ha ritenuto più di dovere svolgere alcuna difesa, da ciò risultando che come la condotta processuale ha avuto solo connotati temerari.
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Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna dell'opposto al CP_1
pagamento di una somma che, per espressa previsione normativa, va determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate che tenuto conto della gravità della condotta processuale della convenuta e della durata del processo, va fissata in euro
2.000,00.
§§§§§
Come già anticipato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della parte costituita come da dispositivo, secondo valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per fase decisionale, avuto riguardo alle difese svolte ed al concreto sviluppo del processo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 14185/ 2018 R.G., così statuisce: dichiara ammissibile e fondata la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2969/2018 del
22.05.2018; condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1
liquida in favore di in complessivi euro 4.644,00 (di cui euro 286,00 per Parte_1
spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
condanna CP_1
al pagamento ex art.96 comma 3 c.p.c. in favore di della
[...] Parte_1
somma di euro 2.000,00; rigetta la domanda di condanna ex art.96 comma 1 c.p.c..
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta GIUCA,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 10 marzo 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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