Sentenza 27 settembre 1986
Massime • 3
I minori in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla parità di trattamento retributivo a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullità del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi Rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianità, sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire: quindi - nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975 - minori erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacità d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 cod. civ., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. E non attributiva di una capacità d'agire di carattere generale. ( Conf 2628/85, mass n 440432; ( Conf 2627/85, mass n 440429; ( Conf 3642/83, mass n 428531).*
Con riguardo a lavoratori assunti prima del compimento dei ventuno anni, e quindi in minore età, nel vigore della disciplina previgente alla legge 8 marzo 1975, n. 39 (che ha fissato al compimento del diciottesimo anno la maggiore età), il diritto agli scatti di anzianità che debba essere riconosciuto in applicazione della contrattazione collettiva dell'epoca e con decorrenza dalla data dell'assunzione - stante la nullità della clausola contrattuale che ne preveda la decorrenza solo dalla maggiore età - non può subire limitazioni per effetto della sopravvenienza della citata legge n. 39 del 1975 e di successivi contratti collettivi, nonché per effetto delle conseguenti questioni circa l'applicabilità dell'art. 37, terzo comma, della Costituzione solo sino al compimento del diciottesimo anno, qualora alla data di entrata in vigore della nuova disciplina i predetti dipendenti abbiano già acquisito il diritto allo scatto di anzianità secondo la contrattazione vigente (espunta la clausola nulla) all'epoca della assunzione. ( Conf 4876/85, mass n 442270).*
L'art. 37, terzo comma, della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore minorenne alla parità di retribuzione, a parità di lavoro, rispetto agli altri lavoratori, opera con riferimento all'intero trattamento retributivo e osta quindi a che la disciplina collettiva di categoria (nella specie, C.C.n.L. 21 luglio 1973 per i dipendenti da aziende commerciali) possa validamente escludere il lavoro del minore ai fini dell'attribuzione degli scatti di anzianità, i quali integrano un aumento periodico del corrispettivo della prestazione lavorativa. ( V 2628/85, mass n 440433; ( V 2627/85, mass n 440430; ( V 2269/83, mass n 427118).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/09/1986, n. 5817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5817 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1986 |
Testo completo
L'art. 37, terzo comma, della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore minorenne alla parità di retribuzione, a parità di lavoro, rispetto agli altri lavoratori, opera con riferimento all'intero trattamento retributivo e osta quindi a che la disciplina collettiva di categoria (nella specie, C.C.n.L. 21 luglio 1973 per i dipendenti da aziende commerciali) possa validamente escludere il lavoro del minore ai fini dell'attribuzione degli scatti di anzianità, i quali integrano un aumento periodico del corrispettivo della prestazione lavorativa. ( V 2628/85, mass n 440433; ( V 2627/85, mass n 440430; ( V 2269/83, mass n 427118).*