Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 22 ottobre 2024, iscritta al n. 2584 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Baschi (TR) al Largo Vernoux n. 5 presso lo studio dell'avv. Francesca Cruciani, che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 18 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 7 agosto 1990 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano Nel MI (VT) parte 1, n. 6), che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 22 maggio 1990, Persona_1
a Viterbo il 17 giugno 1991, e a Viterbo il 4 Persona_2 Persona_3
marzo 1996, tutti maggiorenni che le parti dichiarano essere economicamente au- tosufficienti. Hanno altresì dichiarato che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi ed hanno dunque concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici: “1) Confermare l'assegna- zione della ex dimora coniugale ubicata in Marina Velka ed arredi e pertinenze, a favore della Sig.r che si occuperà di effettuare tutte le volture delle utenze Pt_2
(acqua, luce e gas) a proprio nome atteso che ad oggi le utenze sono ancora intestate al Signo Pt_1
2) Alcun mantenimento a favore dei figli tutti economicamente autosufficienti;
3) I IG si danno mutuo e reciproco impegno a vendere l'im- Pt_2 Pt_1
mobile di Marina Velka alle seguenti condizioni: i) la GN introiterà Pt_2
tutta la provvista del ricavo della vendita e si occuperà con la medesima di estin- guere il mutuo il cui residuo ad oggi ammonta ad € 30.000,00=; ii) il Signo Pt_1
assume l'impegno di versare ai figli – con modalità da concordare con i medesimi
- l'importo di € 15.000,00= (da intendersi quale corrispettivo della metà del mutuo cointestato che verrà estinto personalmente ed esclusivamente dalla GN
con la modalità di cui al punto i). Pt_2
4) Le parti, a definizione di tutte le reciproche pendenze patrimoniali - qualora la vendita a terzi non si rivelasse effettuata nell'arco di tempo di 18 mesi dalla sotto- scrizione del presente ricorso dell'immobile sito in loc. Marina Velka - si impe- gnano a stipulare specifici atti di trasferimento tra i medesimi con la previsione spe- cifica di trasferimento quota Listanti a favore della GN , detto atto è Pt_2
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funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei reciproci rap- porti economici e patrimoniali, e pertanto chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n.74/1987 e della sentenza della C. Cost.
n.154/1999, oltre che della Circolare dell'Agenzia delle entrate n.27/2012;
5) Il IG in qualità di comproprietario dei mobili siti nella dimora di Pt_1
Soriano nel MI di proprietà del padre del ricorrente, ove la IG è Pt_2
autorizzata a risiedere, e che anticamente era la già dimora coniugale, concede detti mobili alla moglie e ne autorizza l'eventuale asporto verso altra abitazione in caso di trasloco della ridetta IG . Pt_2
Per_ 6) Trasmissione veicolo anzidetto alla figli e cioè FIAT 500 Tg FJ855RS e si impegnano a rottamare la macchina Lancia Y DD867MV;
7) I predett e pertanto, dichiarano di aver raggiunto, con le pat- Pt_2 Pt_1
tuizioni concordate in questa sede, un componimento soddisfacente di ogni loro questione economica e di non aver più nulla a pretendere l'un l'altra.
8) compensazione delle spese legali”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano
Nel MI (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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