Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 19344/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________ Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19344/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 07/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
27/12/2025
TRA
Parte_1 Controparte_1
c.f.: , rappresentata e difesa dai proff. Avv.ti Vincenzo P.IVA_1
Cesaro e Paola Majello presso il cui studio elettivamente domicilia in alla Via R. De Cesare 7 in virtù di procura in calce all'atto di CP_1
citazione
- ATT/RICE E
, c.f.: , Controparte_2 P.IVA_2
elett.te dom.to in Catanzaro alla Via F. Acri, 67, presso lo studio dell'Avv.
Edoardo Ferragina c.f.: , dal quale è C.F._1
rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
E
subentrata alla Controparte_3 CP_1 ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n.56
[...]
(c.f./p.iva ), in persona del P.IVA_3 Controparte_4
rapp.to e difeso giusta procura generale del 31 Luglio 2019 per Notar
rep. 19077 e racc. 10946 in atti dagli Avv.ti Maurizio Persona_1
Massimo Marsico (C.F. , Benvenuto Fabrizio C.F._2
Capaldi (C.F. ) e Raffaele Viviani, con contestuale C.F._3 elezione di domicilio presso la sede dell'Ente corrente in alla CP_1
Piazza Matteotti n. 1
CONVENUTA
Conclusioni: all'udienza del 07/10/2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n.
69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione notificato il notificato in data 19 Giugno 2019, la società Parte_2
conveniva in giudizio il Controparte_2
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'obbligo gravante sul di Controparte_2
sostenere il costo della gestione, accertamento e riscossione della
TARSU, per gli anni 2010-2012, in concorso con la Controparte_3
(già Provincia di , da determinarsi nell'importo
[...] CP_1 corrispondente all'applicazione del corrispettivo dovuto alla concessionaria della riscossione R.T.I. Equitalia Sud, sulla quota comunale del tributo riscosso, ovvero nella diversa, maggiore e/o minore, misura che dovesse essere ritenuta come dovuta, anche in via equitativa;
2) Accertare che il costo del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria della , per gli anni 2010-2012, è stato Pt_3
integralmente sostenuto dalla (già Controparte_3
Provincia di e, per l'effetto, accertare che il CP_1 Controparte_2
è obbligato a corrispondere per le causali indicate nel
[...] corpo dell'atto l'importo complessivo di € 71.147,61, iva inclusa (di cui €
54.091,63, per la gestione ordinaria fino al 31.05.2018 ed € 17.055,98, per quella straordinaria fino al 10.09.2018), cui va aggiunta la somma di
€ 674,63 (iva inclusa), maturata al 10.12.2019 per la gestione straordinaria;
ovvero la diversa, maggiore e/o minore, somma che dovesse essere ritenuta come dovuta, anche in via equitativa, nonché le somme corrispondenti alla propria quota di costo in relazione ai tributi che andrà ulteriormente ad incassare, e per l'effetto condannare il convenuto a pagare il relativo importo direttamente alla CP_2 [...]
(già Provincia di oltre interessi legali a Controparte_3 CP_1
decorrere da ogni riversamento effettuato dalla concessionaria;
3) In via del tutto subordinata, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento conseguito dal convenuto per le causali di cui in CP_2
narrativa, condannare il medesimo al pagamento direttamente in CP_2
favore della (già Provincia di delle Controparte_3 CP_1
somme specificate in atto e di quelle che continueranno a maturare per la stessa causale, a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nella misura corrispondente alla quota di costo del servizio di competenza del CP_2
sostenuto dalla ovvero alla diversa, maggiore e/o Controparte_1
minore, somma che dovesse essere accertata, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
4) Con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15%”.
Si costituiva in giudizio il eccependo la Controparte_2 carenza di giurisdizione, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, il difetto di legittimazione attiva della , l'inammissibilità e Pt_2
l'infondatezza della domanda principale e della domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Si costituiva anche la aderendo alle domande Controparte_3
formulate da e proponendo, altresì, domanda trasversale nei confronti Pt_2 del sulla base delle medesime ragioni di fatto e di diritto dell'attrice. CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., e depositate le rispettive memorie, il giudizio veniva istruito mediante C.T.U. e, assegnato definitivamente alla scrivente, alla udienza del 07/10/2024 veniva riservato in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, va, preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Sul punto occorre osservare che l'art. 103 della Costituzione attribuisce alla
Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica - e nelle altre specificate dalla legge - così riservando alla magistratura contabile i giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, ed i cosiddetti giudizi di conto, relativi alla responsabilità contabile, tuttavia, la fattispecie in esame non attiene a pretese del concessionario del servizio di riscossione delle imposte, che non è parte del processo, né la domanda di pagamento del costo del servizio di riscossione avanzata dalla società attrice nei confronti del postula un “giudizio di conto”. CP_2
Il presente giudizio vede, infatti, contrapposti due enti impositori, destinatari del tributo riscosso, ed ha ad oggetto la prospettazione di un obbligo del alla partecipazione alle spese di espletamento del servizio di CP_2
riscossione che è stato svolto, in favore di entrambi, dal concessionario;
il diritto azionato trova dunque la sua fonte in norme codicistiche, che l'attrice identifica nell'art.2033 c.c., ovvero nei principi in tema di mandato di cui all'art.1705 c.c., ovvero ancora, subordinatamente, nell'art.2041 c.c..
Trova quindi applicazione il principio, enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n.30007 del 19.11.2019, secondo cui l'azione di ripetizione dell'indebito non può essere ricondotta né ad un'azione risarcitoria per responsabilità contabile, né ad un'azione in tema di contabilità pubblica;
pertanto, la relativa domanda non rientra nella giurisdizione della
Corte dei Conti ma resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Mette conto aggiungere che la giurisdizione tributaria è imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto dedotto in giudizio, che non ricorre nella specie, atteso che la controversia non verte sulla debenza di tributi (TARSU o TIA) da parte dei soggetti nei cui confronti sono stati liquidati, accertati e riscossi, bensì sulla esistenza di un obbligo di carattere restitutorio, attinente il costo del servizio di riscossione del tributo stesso, asseritamente gravante sul convenuto. CP_2
Quanto, poi, alla giurisdizione esclusiva del G.A., secondo consolidata giurisprudenza, essa ricorre solo in relazione ai comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, e non anche con riferimento ad atti
- 4 - paritetici, posti in essere dall'amministrazione al di fuori di un'attività autoritativa.
Orbene, per quanto l'art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a. attribuisca alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie afferenti all'azione complessiva di gestione dei rifiuti, il suo ambito di applicazione presuppone comunque l'esercizio di un potere di natura pubblica, rimanendone escluse le controversie in cui viene dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente ad oggetto aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano ad appartenere alla giurisdizione ordinaria.
Nel caso di specie trattasi, invero, di lite nella quale non viene in rilievo in alcun modo l'esercizio di un pubblico potere;
è da escludersi, infatti, che la domanda riguardi il rapporto concessorio, né è in contestazione l'esercizio di un'attività provvedimentale.
Deve quindi applicarsi il condivisibile principio espresso, in proposito, dalla sentenza del TAR Campania del 13 maggio 2015 n. 2639 che afferma che “in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la controversia tra due pubbliche amministrazioni circa la mancata corresponsione della quota di competenza di una di esse, in relazione a somme già riscosse dall'altra ha natura di diritto soggettivo ed è devoluta al Giudice ordinario, con esclusione della giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.” e che “viene esclusa la giurisdizione amministrativa sul punto perché non è in contestazione l'esercizio di un'attività provvedimentale a carattere autoritativo e non è dato ravvisare alcun potere discrezionale”.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è, dunque, infondata e va rigettata.
Infine, sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione difetto di legittimazione attiva della per inesistenza di qualsivoglia rapporto Pt_2
obbligatorio tra il comune e la parte attrice.
- 5 - Tale eccezione risulta fondata.
Come è noto, la legittimazione attiva è una condizione dell'azione che sussiste ogniqualvolta la parte attrice deduca di essere titolare del diritto azionato in giudizio;
essa va quindi verificata sulla base della mera prospettazione della vicenda contenuta nell'atto di citazione (cfr. Cass., sez. un., n. 2951 del 16/02/2016).
Quanto precede risulta confermato dall'art. 81 c.p.c., a mente del quale “fuori dei casi previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Discorso diverso va fatto rispetto alla titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, ossia all'effettiva riferibilità all'attore dei fatti costitutivi del diritto azionato. La titolarità del diritto è una questione di merito, che va accertata sul piano probatorio, tenendo conto degli effetti del principio di non contestazione (Cass. 16/2/2016 n.2951).
Nella fattispecie, va rilevato che l'art. 11 del d.l. n. 195 del 2009 pose a carico delle società provinciali, e quindi della per quanto riguarda la Pt_2 provincia di l'onere di provvedere all'accertamento e alla riscossione CP_1
della e della TIA (vedi comma 3), dandole la facoltà di avvalersi di Pt_3 uno dei soggetti previsti dall'art. 52, comma 5, lett. b), numeri 1), 2) e 4), del d.lgs. n.446/1997.
La si avvalse del raggruppamento temporaneo di imprese avente Pt_2
quale mandataria Equitalia Sud s.p.a., il quale, nel corso del triennio 2010 –
2012, ha trattenuto l'intero corrispettivo contrattuale ad essa spettante sugli importi di spettanza della provincia di CP_1
Siamo dunque in presenza di un'attività di accertamento e riscossione demandata ex lege alla , in cui una parte del gettito TARSU spettava Pt_2
- 6 - ai Comuni, al fine di finanziare le residue attività del ciclo integrato dei rifiuti ad essi affidate.
Ciò posto, va evidenziato che la agisce dichiaratamente al fine di Pt_2
sentir accertare il credito spettante alla e chiede una Controparte_3 condanna in favore di quest'ultima: è quindi evidente come l'attrice sia carente di legittimazione attiva sulla base della stessa prospettazione offerta nell'atto introduttivo, anche perché, nel caso in esame, non sussiste alcuna ipotesi legislativamente prevista in un cui è ammessa la c.d. sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.); del resto, la non ha indicato in base a Pt_2
quale norma avrebbe potuto agire in nome proprio per far valere un diritto altrui.
Quanto precede è ancor più evidente per la domanda ex art. 2041 cod. civ., in quanto, secondo quanto affermato dalla a supporto della domanda, Pt_2
l'impoverimento si sarebbe verificato in capo all'amministrazione provinciale, che, di conseguenza, è l'unica legittimata ad agire con l'azione di ingiustificato arricchimento.
Secondo l'altra prospettazione alla base della domanda, l'addebito dell'intero corrispettivo della concessione sul gettito della TARSU spettante alla integrerebbe la fattispecie di cui agli artt. 2033 e 2036 cod. civ. e la CP_1
, quale mandante, intenderebbe esercitare, ex art. 1705 cod. civ., i Pt_2
diritti nascenti dal mandato intercorso con il concessionario e agire quindi per la restituzione dell'indebito.
Sfugge però all'attrice che, in base alla suddetta ricostruzione della vicenda,
l'indebito sarebbe stato pagato dall'amministrazione provinciale, con la conseguenza che la legittimazione attiva dell'azione di ripetizione, ex art. 2033 o ex art. 2036 cod. civ., sarebbe configurabile soltanto in capo a quest'ultima. Inoltre, il pagamento indebito sarebbe stato eseguito a favore del
- 7 - raggruppamento temporaneo di imprese, di tal ché la domanda andava proposta nei confronti della capogruppo mandataria, non nei confronti del
CP_2
Secondo l'ulteriore ricostruzione giuridica prospettata dalla parte attrice, potrebbe farsi applicazione analogica delle norme codicistiche in tema di mandato al rapporto intercorso tra la ed il Pt_2 Controparte_2
, atteso che l'attrice avrebbe agito per l'esecuzione di un mandato
[...] conferitole “ex lege”.
Sennonché la domanda in esame, da un lato, è mal formulata, in quanto la condanna è chiesta in favore della , soggetto estraneo al Controparte_3
rapporto intercorso tra la ed il e Pt_2 Controparte_2 non in favore dell'effettivo “mandatario”; dall'altro, è infondata, posto che l'art. 11 del d.l. n. 195 del 2009 non ha posto a carico dei Comuni alcun obbligo di pagamento in favore della , la quale, onde ottenere una loro Pt_2
compartecipazione alle spese, avrebbe dovuto coinvolgerli nelle attività di scelta del concessionario e nella stipula del relativo contratto, cosa che non è accaduta, poiché la concessione è stata stipulata unicamente tra ed il Pt_2
R.T.I. e ad essa non ha mai aderito il Comune convenuto.
Invero, il corrispettivo dovuto al concessionario è stato pagato dalla Pt_2
(mediante la ritenuta da parte del concessionario sugli importi riscossi) in virtù di una precisa disposizione negoziale, onde non è a discorrere, nel rapporto tra e concessionario, di indebito pagamento né può Pt_2 configurarsi l'adempimento, da parte della , di un obbligo Pt_2
asseritamente gravante su di un terzo, ovvero, nella specie, sul comune convenuto.
- 8 - Contrasta infatti la prospettazione di parte attrice il quadro normativo di riferimento, di cui appare opportuno ricostruire i tratti salienti, nei termini che seguono.
L'art. 11, comma 2, del decreto legge 30/12/2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/12/2010, n. 26, ha stabilito il subentro delle amministrazioni provinciali, per il tramite di società appositamente costituite
(nella specie, la ) "nei contratti in corso con soggetti privati che Pt_2
attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti".
Il successivo comma 2 ter, introdotto dalla legge di conversione, ha previsto un'eccezione di carattere transitorio a quanto statuito dal comma 2, riservando ai Comuni, sino al 31.12.2010, "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di o smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata".
Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11, i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti dovevano essere integralmente coperti, dal punto di vista economico, dagli oneri a carico dell'utenza.
Al fine di consentire alle società provinciali di finanziare il servizio di smaltimento dei rifiuti, il suddetto comma 3 ha quindi previsto che:
"Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione
Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo
- 9 - inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;
c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti.
Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni”.
In base al comma 5 bis, nella versione introdotta dalla legge di conversione,
"Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui a comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.
Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del
30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010".
- 10 - Il comma 5 ter, nella versione introdotta nella legge di conversione, con riferimento all'attività di riscossione ha stabilito quanto segue:
"Sempre con riferimento all'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati
a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza”.
Infine, in base al comma 5 quater, sempre nella versione introdotta dalla legge di conversione, "A decorrere dal 1° gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui Pt_3
all' articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi”.
Dunque, la legge affidava l'intero ciclo di gestione dei rifiuti alle Province, salvo una fase transitoria, scadente in data 31.10.2010, nel corso della quale i
Comuni avrebbero dovuto continuare ad occuparsi di una parte del ciclo ossia delle "attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero”.
- 11 - Nella fase transitoria, una parte dei proventi dei tributi e TIA, raccolti Pt_3
dalle società provinciali, dovevano essere versati su di un conto, specificamente dedicato, intestato all'amministrazione comunale interessata.
La legge demandava anche l'accertamento e la riscossione dei tributi alle società provinciali, che potevano a loro volta affidarle, previo ricorso a gare di evidenza pubblica, ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs.
n. 446/97.
Il decreto del Presidente della provincia di n. 144 del 17.3.2010, in CP_1
attuazione delle predette previsioni normative, ha affidato alla i Pt_2
compiti di cui all'art. 11, comma 2 cit..
Senonchè, la fase transitoria, che doveva concludersi entro il 31.12.2010, è stata prorogata, in un primo momento sino all'anno 2011 (cfr. art. 1 bis del d.l.
26.11.2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.1.2011, n.
1), e poi, attraverso alcuni passaggi intermedi, sino all'anno 2012 (cfr. art. 13 del d.l. 29.12.2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24.2.2012, n. 14).
Il contratto stipulato tra l'attrice ed il RTI concessionario, indica la Pt_2
come unica destinataria dei proventi dalla riscossione ed anche come unico soggetto obbligato a pagare il corrispettivo spettante al concessionario (artt. 8
e 11 della "convenzione di concessione").
Nell'esecuzione del contratto, il concessionario ha trasferito gli importi di competenza comunale sui singoli conti di tesoreria di ciascun Comune e gli importi di competenza provinciale sul conto di tesoreria della di CP_1
con condotta già ritenuta da questo Tribunale conforme alla CP_1
richiamata normativa, in quanto imposta dal comma 5 ter dell'art.11 cit. (cfr.
Sentenza n. 8858/2018).
- 12 - Così facendo, infatti, il concessionario ha fatto corretta applicazione del dettato legislativo, che, giova nuovamente ricordarlo, stabiliva che “…i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale” (Art. 11 comma 5 ter).
D'altro canto, i compiti affidati all'attrice dalla normativa di riferimento, sono ben individuati dal comma 3 dell'art.11 del D.L. n.195/2009, convertito con modificazioni nella Legge n.26/2010, nella parte in cui afferma che “… le
Società provinciali di cui alla legge della Regione Campania 28 marzo 2007
n.4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) e della tariffa integrata ambientale TIA. Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti …”.
Le società provinciali erano,dunque, immediatamente chiamate ad occuparsi in via esclusiva della riscossione dei predetti tributi, svolgendo un'azione particolarmente incisiva, come chiarito dal successivo comma 4, che precisa che, all'evidente scopo di contrastare l'evasione dei suddetti tributi, “Le province, anche per il tramite delle società provinciali” avrebbero dovuto accedere “alle informazioni messe a disposizione dai comuni … relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione”, con facoltà di avvalersi “a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio” dell'ausilio degli organi di polizia tributaria.
- 13 - Ed allora, nel silenzio della legge sul punto, non può ritenersi che il costo dell'attività di riscossione, nel periodo transitorio, per la parte inerente i comuni, cedesse automaticamente a carico di questi ultimi.
Tale conclusione non è autorizzata dagli accordi negoziali intervenuti tra la ed il concessionario, ai quali i comuni sono rimasti del tutto estranei;
Pt_2
accordi che sono peraltro formulati in termini tali da rivelare piuttosto l'intenzione contraria, essendovi chiaramente indicata la sola quale Pt_2 soggetto obbligato al pagamento dell'intero corrispettivo della concessione.
In altri termini, nel silenzio della norma ed in mancanza di una convenzione con i Comuni, la non può gravare questi ultimi degli oneri derivanti Pt_2 da un'attività che la legge ha posto a suo carico, dotandola finanche di appositi fondi (vedi art. 11, comma 9, del d.l. n. 195 del 2009, a mente del quale “al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2”).
D'altro canto, se non vi sono dubbi in relazione al fatto che, al termine del periodo transitorio, alcun obbligo gravi sui comuni, la mancata espressa previsione della partecipazione dei comuni stessi – nella fase transitoria – al pagamento del corrispettivo per la riscossione non appare irragionevole, rientrando l'attività di riscossione - anche nel periodo transitorio - tra i compiti affidati dalla legge in via esclusiva alle società provinciali. Per il che, in difetto di un accordo che vedesse coinvolti anche i comuni interessati, inteso a introdurre una diversa disciplina in – provvisoria - deroga a quella dettata dalla norma, non è a discorrere di obbligo di questi ultimi al
- 14 - pagamento del corrispettivo del servizio di riscossione. L'attrice, infatti, non ha agito nell'esercizio di un potere gestorio, di cui non vi è traccia né nella normativa di riferimento, né, tantomeno, in atti negoziali, onde l'obbligazione restitutoria dalla medesima azionata è priva di titolo giustificativo.
La si è, però, costituita in giudizio, aderendo Controparte_3
alle domande proposte dalla , onde sussiste la necessità di pronunciare Pt_2
in relazione al merito delle domande proposte dalla convenuta – interventrice, associatasi alle domande attoree proponendole anche in via trasversale nei confronti del convenuto. CP_2
Ebbene, rispetto alla tesi del “mandato ex lege”, la è priva Controparte_3
di legittimazione attiva, posto che è soggetto estraneo al rapporto tra Pt_2
e che sarebbe sorto direttamente in base alla legge. Nell'ambito di CP_2
tale rapporto, la qualifica di mandataria va attribuita alla , sicché i Pt_2
diritti nascenti dagli artt. 1719 e 1720 cod. civ. sono astrattamente configurabili in capo alla suddetta società e non in capo alla
[...]
. CP_3
Le domande ex artt. 2033 e 2036 cod. civ. sono infondate, in quanto, come in precedenza evidenziato, il pagamento indebito sarebbe stato eseguito non in favore del bensì in favore del raggruppamento temporaneo di CP_2
imprese capeggiato da Equitalia Sud s.p.a., nei cui confronti andava proposta la domanda.
Parimenti infondata è la domanda ex art. 2041 cod. civ., non ravvisandosi nella specie un'ipotesi di ingiustificato arricchimento, giacché l'onere economico sopportato dall'amministrazione provinciale corrisponde all'esercizio di una funzione direttamente attribuitale dalla legge, sia pure per il tramite di un suo ente strumentale. Secondo un indirizzo consolidato della
Corte di Cassazione, infatti, l'azione ex art. 2041 cod. civ. non è proponibile
- 15 - laddove l'attribuzione patrimoniale sia avvenuta in base ad una specifica disposizione di legge, non sussistendo in tal caso il carattere indebito dell'arricchimento (cfr. Cass. 18/12/1981 n. 6714; Cass. 29/01/2003, n.1288,
Cass. 07/08/2009, n.18099).
Né la scelta del legislatore appare del tutto illogica o irragionevole, tenuto conto della circostanza che nella specie si verte pur sempre in tema di rapporti tra pubbliche amministrazioni chiamate a svolgere funzioni analoghe, nel medesimo ambito territoriale.
Ancora, l'impoverimento lamentato dalla è conseguenza Controparte_3
delle modalità attraverso cui la ha eseguito il compito affidatole dalla Pt_2 legge, sicché la convenuta avrebbe dovuto agire nei confronti dell'attrice, onde far valere l'inesatto adempimento all'obbligazione posta a suo carico dall'art. 11 del d.l. n. 195 del 2009. Ciò significa che la Controparte_3 era astrattamente titolare di un'azione tipica (azione di risarcimento del danno da inadempimento, art.1218 c.c.), con conseguente carenza del requisito della residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento (art.2042 c.c.).
Infine, occorre considerare che in base all'art. 11, comma 3, del d.l. n. 195 del
2009, il costo dell'intero ciclo di rifiuti doveva trovare integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza, sicché, al momento del calcolo dei costi del ciclo dei rifiuti di sua competenza,
l'amministrazione provinciale ben avrebbe potuto inserire anche i costi di gestione e riscossione del tributo, applicando in tal modo il metodo di calcolo previsto dal d.P.R. 27/04/1999 n. 158, contenente le disposizioni per l'elaborazione del metodo normalizzato per le definizione della "tariffa" di cui al d.lgs. n. 22/1997, secondo un modus operandi ritenuto legittimo dal
Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato 10/02/2009, n.750).
- 16 - In conclusione, sono inammissibili, per carenza di legittimazione attiva, le domande avanzate dalla ex artt. 2033, 2036 e 2041 cod. civ., mentre Pt_2
la domanda formulata alla luce degli artt. 1719 e 1720 cod. civ. è infondata nel merito.
La domanda della ex artt. 1719 e 1720 cod. civ. è Controparte_3
inammissibile per difetto di legittimazione attiva, mentre le altre domande sono infondate nel merito.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della novità delle questioni trattate, posto che al momento dell'introduzione della presente lite non vi erano precedenti in ordine alla disciplina introdotta, in via transitoria, dall'art. 11 del d.l. 195 del 2009 (si richiama sul punto, ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza n. 1955/2023 emessa da questa sezione in data 23.02.2023 e prodotta in atti dalla ). Controparte_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibili, per difetto di legittimazione ad agire le domande ex artt. 2033, 2036 e 2041 cod. civ., proposte dalla nei Parte_2
confronti del;
Controparte_2
2) Rigetta la domanda ex artt. 1719 e 1720 cod. civ. proposte dalla Parte_2
nei confronti del;
[...] Controparte_2
3) Dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire, la domanda ex artt. 1719 e 1720 cod. civ., proposta dalla nei Controparte_3
confronti del;
Controparte_5
4) Rigetta le domande ex artt. 2033, 2036 e 2041 cod. civ. avanzata dalla
[...]
nei confronti del;
Controparte_3 Controparte_2
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
- 17 - Così deciso in Napoli, l'11/04/2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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