Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8591/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI MELISSA Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI MELISSA CP_1
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI MELISSA CP_2
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI Parte_2
MELISSA ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI MELISSA Parte_3
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI Controparte_3
MELISSA ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI MELISSA CP_4
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI MELISSA Controparte_5
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI Parte_4
MELISSA ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI MELISSA CP_6
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI MELISSA CP_7
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
MELISSA ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. Pt_2 Parte_5
MARIANI MELISSA ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI Parte_6
MELISSA ( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI Parte_7
MELISSA ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. GIANNICO MARGHERITA e con gli avv. MARIANI Parte_8
MELISSA ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
Controparte_9
con l'avv. ZANCHETTA
[...]
RICCARDO MARIA e gli avv. OLIVIERI MONICA ) MILANO 20141 C.F._2
VIA FRANCESCO DE SANCTIS, 33; e
OGGETTO: corretta retribuzione nel periodo feriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 8 luglio 2024, i ricorrenti, con mansioni di autisti di autobus
(quali con mansioni di Operatori di Esercizio/Conducenti di Linea nel Trasporto
Pubblico Locale - TPL), hanno chiamato in giudizio la Controparte_9
e hanno domandato che venisse accertata la nullità o la inopponibilità delle clausole contenute nell'art 10 c. 1 del CCNL Autoferrotranvieri del 12.3.1980 CP_1 (come integrato dall'art. 5 dell'A.N. 27.11.2000), nel punto 5a dell' 21.5.1981 CP_1 (come integrato dal CCNL 17.6.1982), nel punto 5b dell' 21.5.1981 (come CP_1 integrato dal CCNL 17.6.1982 e dall' 2.10.1989), negli artt.
5.2.5 e 6.3.1. del
T.U. AGI 2002, nonché di ogni altra norma contrattuale nazionale e aziendale, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie siano retribuiti con la sola retribuzione base di cui all'art. 3 c. 1 A.N. 27.11.2000, o comunque escludono dalla retribuzione feriale il computo dei compensi legati alla esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, così come elencati nel medesimo atto introduttivo del giudizio (paragrafo B in diritto).
In questo senso, hanno poi sostenuto che il calcolo della retribuzione feriale per ciascun anno considerato dovrebbe essere effettuato sulla media dei predetti compensi percepiti da ciascun ricorrente nei dodici mesi dell'anno.
Conseguentemente, poi, hanno domandato di condannare la a corrispondere a ciascuno le differenze Controparte_9 retributive derivanti dall'accoglimento delle proprie tesi per come maturate nel periodo compreso dal 1.8.2007 al 30.6.2022, ossia nei limiti della prescrizione quinquennale. Con accessori e vittoria di spese di lite.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la Controparte_9
ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
La resistente, in particolare, ha descritto le norme da cui deriverebbero le indennità richieste per le loro incidenze sulla retribuzione feriale.
Poi, è stato sostenuto come non vi sarebbero ragioni per determinarne un'inclusione in quest'ultima.
E' stato illustrato, in particolare, dalla convenuta come le somme in questione sarebbero di assai limitato importo e come, ad ogni modo, la parte attorea non avrebbe subito alcun effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie, come derivante dalla suddetta normativa, anche a voler tener conto delle pronunce della
Corte di giustizia in materia.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione per tutti i ricorrenti (salvo in seguito alla discussione, è stata Controparte_3
pronunciata una sentenza non definitiva, come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente causa, preliminarmente, occorre prendere atto, nel dispositivo, dell'intervenuta conciliazione tra la convenuta e Controparte_3
Per le restanti posizioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto. A) LA QUESTIONE CONTROVERSA DELLA RETRIBUZIONE NEL
PERIODO FERIALE.
Ciascun ricorrente, con mansioni di autista di pullman, ha chiamato in giudizio la e ha domandato che venisse Controparte_9 accertata la nullità o la inopponibilità delle clausole contenute nell'art 10 c. 1 del CP_1 CCNL Autoferrotranvieri del 12.3.1980 (come integrato dall'art. 5 dell' CP_1 27.11.2000), nel punto 5a dell' 21.5.1981 (come integrato dal CCNL CP_1 17.6.1982), nel punto 5b dell' 21.5.1981 (come integrato dal CCNL 17.6.1982
e dall'A.N. 2.10.1989), negli artt.
5.2.5 e 6.3.1. del T.U. AGI 2002, nonché di ogni altra norma contrattuale nazionale e aziendale, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie siano retribuiti con la sola retribuzione base di cui all'art. 3 c. 1 A.N.
27.11.2000, o comunque escludono dalla retribuzione feriale il computo dei compensi legati alla esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, così come elencati nel medesimo atto introduttivo del giudizio
(paragrafo B in diritto).
In questo senso, i ricorrenti hanno poi sostenuto che il calcolo della retribuzione feriale per ciascun anno considerato dovrebbe essere effettuato sulla media dei predetti compensi percepiti da ciascun ricorrente nei dodici mesi dell'anno.
Conseguentemente, poi, hanno domandato di condannare la a corrispondere a ciascuno le differenze Controparte_9 retributive derivanti dall'accoglimento delle proprie tesi per come maturate nel periodo compreso dal 1.8.2007 al 30.6.2022, ossia nei limiti della prescrizione quinquennale
A fondamento delle proprie pretese, ciascun lavoratore ha invocato l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, n. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare sentenze n. 155/2010 LL e n. 539/2012 Lock) e dalla Suprema
Corte (Cass. n. 13425/2019).
Secondo questa impostazione, tali pronunce avrebbero affermato, infatti, che la retribuzione in periodo di ferie dovrebbe coincidere con quella ordinaria per le voci intrinsecamente collegate, al fine di non di incidere sulla scelta del lavoratore di fruire o meno delle stesse. Nella tesi proposta le voci menzionate dovrebbero, perciò, essere incluse nel calcolo della retribuzione dei periodi di ferie.
Ora, è possibile osservare come, nella materia, si sia pronunciata la
Suprema Corte nella sentenza n. 13425 del 17/05/2019 (cfr., poi, anche Cass. L,
Ordinanza n. 22401 del 2020, sentenza n. 37589 del 30/11/2021 e sentenza n.
20216/2022) che ha chiarito che, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore.
In particolare, giova rammentare come, nella motivazione di tale pronuncia, la Corte di cassazione si sia espressa in tali termini:
" 4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.:« Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite», art. 2109, comma
2, cod.civ.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile : « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88,
intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]».
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4
Per ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto Per_5
25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 ( vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto «a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio
2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, CP_11 Per_6
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) ( «ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche,
come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione Persona_7
«ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che,
per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 CP_11 nonché ).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Persona_7 Persona_8
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_6
«qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza LL
e altri cit.,punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali ( sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza LL e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato ( sentenza
Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'
«indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza To.He, C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
«retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE,
va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Ora, per meglio intendere la suddetta giurisprudenza, si può anche rammentare che l'articolo 7, co. 1, della direttiva 88/03/CE stabilisce che
“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. Con funzione ermeneutica di tale norma, si è, dunque, espressa la Corte di giustizia nelle sentenze n. 155/2010 LL e n. 539/2012 Lock e, da ultimo, nella sentenza DS - OK nella causa C-514/20 del 13 gennaio 2022.
Ciò posto, si deve allora, innanzitutto, osservare, come la norma europea di riferimento sia inserita in una direttiva, non direttamente applicabile nei rapporti tra privati, quali sono quelli per cui è causa, ma invocabile solo nei limiti dell'interpretazione conforme delle norme di riferimento italiane, ossia dell'articolo
2109 cc e dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003.
Ancora, si può rammentare come la Corte di cassazione nella sentenza n.
20.216/22 abbia richiamato la pronuncia DS - OK nella parte in cui prevede che
“se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, King, C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato,
con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88 che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
(sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la Per_9 giurisprudenza ivi citata)”.
Infatti, è pur certamente vero che non è prevista dalla normativa europea un'esigenza di armonizzazione delle retribuzioni tra gli Stati membri, avendo chiarito la sentenza del 13 settembre 2007, Causa C-307/05 Persona_10
che
“per quanto riguarda in particolare l'eccezione relativa alle «retribuzioni», di cui all'art. 137, n. 5, CE, essa trova la sua ragion d'essere nel fatto che la determinazione del livello degli stipendi rientra nell'autonomia contrattuale delle parti sociali su scala nazionale, nonché nella competenza degli Stati membri in materia. Ciò posto, è stato giudicato appropriato, allo stato attuale del diritto comunitario, escludere la determinazione del livello delle retribuzioni da un'armonizzazione in base agli artt. 136 CE e seguenti”. Tuttavia, ciò non toglie che la Corte di giustizia, nell'interpretare la tutela minima di cui all'articolo 7 della direttiva 88/03, ha, comunque, riconosciuto l'esigenza che la retribuzione durante il periodo feriale sia almeno “paragonabile”
a quella ordinaria.
In questo senso, per giungere a tale conclusione, è stato valorizzato dalle menzionate pronunce della Corte di giustizia, come scopo, nell'ambito di un'interpretazione teleologica, l'intento di evitare l'effetto dissuasivo per il lavoratore di fruire delle ferie, in ragione di una riduzione della retribuzione in tale lasso temporale.
Giova, però, a tal punto, pure osservare come - poiché tale necessità di evitare un “effetto dissuasivo” costituisce solo il “fine” dell'interpretazione teleologica suddetta – tale “effetto dissuasivo” non può costituire una categoria a sé stante per decidere la singola causa, ossia per valutare la situazione del singolo lavoratore in concreto, come sembrerebbe proporre la parte resistente, quanto piuttosto, nell'interpretazione delle norme italiane, per individuare, secondo la logica proposta dalla Corte di giustizia, quegli emolumenti che rendano la retribuzione del dipendente nel periodo di ferie come paragonabile a quella ordinaria.
In altri termini, si può rilevare che l'interpretazione anche teologica riguarda le norme nel loro possibile significato, mentre non può essere oggetto di valutazione ermeneutica la condotta fattuale dei singoli lavoratori.
In questo senso, in tale analisi esegetica delle previsioni nazionali di legge
(articolo 2109 cc e articolo 10 del decreto legislativo n. 66/03), nella selezione di quali elementi debbano comporre la retribuzione del periodo delle ferie, in conformità all'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sentenza n. 13425 del
17/05/2019), che richiama, a propria volta, le parole della Corte di giustizia nella sentenza LL (par. 23), occorre che «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali».
Ne deriva come debbano rientrare nella retribuzione feriale per renderla paragonabile a quella ordinaria - nella logica teologica di evitare l'effetto dissuasivo con interpretazione dapprima dell'articolo 7 della direttiva 88/03 e, poi, conseguentemente, delle norme nazionali di cui all'articolo 2109 cc e di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66/03 - tutti gli emolumenti che si possono definire intrinsecamente e imprescindibilmente collegati alla esecuzione abituale delle incombenze del lavoratore.
In questo caso, pertanto, anche nel presente giudizio, si debbono includere nei compensi feriali le poste che risultino imprescindibilmente e intrinsecamente collegate alla mansione abituale e ordinaria di conducente di autobus, nel suo abituale svolgimento.
In questo senso, si verranno a verificare, perciò, i singoli elementi controversi in causa.
B) LE VOCI CONTROVERSE.
In particolare, la parte attorea, ha chiesto di verificare le seguenti indennità, per le quali l'omissione nel computo del trattamento delle ferie di tali voci retributive – in quanto tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni tipiche del profilo professionale del conducente TPL in cui sono inquadrati i ricorrenti e riconosciute in modo stabile e continuativo per l'attività lavorativa da essi prestata - costituirebbe violazione dei principi sanciti in sede europea dalla Corte di Giustizia e affermati dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito
1) (cod. 0025 fino al 31.12.2013 - cod. 505 dall'1.1.2014) previsto Parte_9 dall'accordo sindacale aziendale del 19.2.2002, denominato “Testo Unico Agi 2002”, art. 3A.1, paragrafi V,VI,VII;
2) (cod. 52 fino al 31.12.2013 – cod. 4081 Parte_10 dall'1.1.2014) / cod. 49 fino al 31.12.2013 – cod. 4085 dall'1.1.2014) prevista dal Pt_11
Testo Unico Agi 2002, artt.
3.3 e 6.1.4, come modificati dall'Accordo aziendale 14.4.2006;
3) INDENNITA' DI PRESENZA (cod. 96 fino 31.12.2013 – cod. 4095 dall'1.1.2014), prevista dal Testo Unico Agi 2002, art.
6.1.2 ed erogata sino al mese di aprile 2014, ad eccezione per i conducenti ex-ATM che hanno continuato a percepirla sino ad oggi, come stabilito dall'Accordo Aziendale 7.4.2014;
4) MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO NOTTURNO (cod. 26 fino al 31.12.2013- cod.
725 dall'1.1.2014) prevista dal Ccnl 12.3.1980, art. 11 come modificata dal Ccnl 17.6.1982; 5) (cod. 34 fino al 31.12.2013 – cod. 27 dall'1.1.2014), Parte_12 prevista dal Ccnl 23.7.1976, art. 21 b), come integrata dall'art. 3A.1 par. IX del Testo Unico Agi
2002 ;
6) (cod. 90 fino al 31.12.2013 – cod. 4101 Parte_12 Parte_13 dall'1.1.2014), prevista dall'art.
5.2.1 del Testo Unico Agi 2002 come integrata dall'Accordo aziendale 15.12.2008;
7) (cod. 55 fino al 31.12.2013 – cod. 24 Parte_14 CP_ dall'1.1.2014), prevista dall 21.5.1981, punto 5 b (doc. 8), come integrato dal Ccnl CP_ 17.6.1982 e dall' 2.10.1989, punto 7;
8) INDENNITA' IOMCG “Indennità Oraria per Mansioni Collaterali alla Guida” (cod. 17 fino al 31.12.2013 – cod. 4091 dall'1.1.2014), prevista dal Testo Unico Agi 2002, artt. 3A.3 e 6.1.8; Part
9) COMPENSO PER VENDITA MANUALE DI TITOLI A BORDO (cod. 76 fino al
31.12.2013 – cod. 4505 dall'1.1.2014), prevista dal Testo Unico Agi 2002, artt.
2.19.2 e 6.1.1;
10) COMPENSO PER (cod. 81 fino al 31.12.2013 – cod. 4501 Parte_15 dall'1.1.2014), prevista dal Testo Unico Agi 2002, artt.
2.19.1 e 6.1.1;
11) INDENNITA' (cod. 47 fino al 31.12.2013) poi Parte_16 denominata (cod. 21 dall'1.1.2014), prevista dall'A.N. 21.5.1981, punto 5 a CP_12
(cfr. doc. 8) come integrato dal Ccnl 17.6.1982;
12) STRAORDINARIO (cod. 250 fino al 31.12.2013 – cod. 515 Parte_17 dall'1.1.2014) / NON CONGUAGLIABILE (cod. 277 fino al 31.12.2013 – cod. 520 dall'1.1.2014), previsti dal Testo Unico Agi 2002, artt.
2.1 e 2.2.
Tali voci saranno verificate tenendo conto del parametro che emerge dalla giurisprudenza sopra menzionata della Corte di cassazione e della Corte di giustizia, per cui debbono essere inclusi nella retribuzione feriale quegli emolumenti sempre e comunque intrinsecamente collegati alle mansioni svolte.
C) L'INDENNITÀ SUPERO-NASTRO.
La prima voce dibattuta tra le parti è l'indennità Supero-Nastro (cod. 0025 fino al 31.12.2013 - cod. 505 dall'1.1.2014), prevista dall'accordo sindacale aziendale del 19.2.2002, denominato “Testo Unico Agi 2002”, art. 3A.1, paragrafi
V,VI,VII (doc. 1 ric., pag. 24).
Si tratta, dunque, di un'indennità che viene corrisposta nei casi in cui il turno giornaliero superi le 12 ore di lavoro.
Dalle allegazioni attoree non emerge che tale superamento di un orario di
12 ore giornaliere sia stato continuativo e abituale, non risultando alcuna deduzione o capitolo in tal senso. Sicché, non si può ritenere che l'indennità in parola faccia parte di quegli emolumenti sempre e comunque intrinsecamente collegati alle mansioni svolte, dovendosi rigettare il ricorso con riguardo a tale voce
D) GIORNALIERA PULIZIA Pt_10 CP_13
La Indennità Giornaliera Pulizia Bus/autotreni (cod. 52 fino al 31.12.2013 – cod. 4081 dall'1.1.2014) (cod. 49 fino al 31.12.2013 – cod. 4085 dall'1.1.2014) è prevista dal Testo Unico Agi 2002, artt. 3.3 (a pag. 22 del doc. 1 ric.) e 6.1.4, come modificati dall'Accordo aziendale 14.4.2006 (doc. 2 ric.).
In particolare, l'art.
3.3 del Testo Unico Agi 2002 (come modificato dall'accordo aziendale del 14.4.2006 – docc. 1 e 2 ric.) prevede l'obbligo a carico del conducente di provvedere al “mantenimento durante l'intero svolgimento del servizio della pulizia e del decoro dell'autobus ad uso” eseguendo la “materiale rimozione dallo stesso dei rifiuti lasciati dai passeggeri” e riconosce per tale attività l'erogazione di un'indennità giornaliera di pulizia CP_14
Si tratta, quindi, di mansione da eseguire per ogni giornata di servizio (cfr. pure art.
6.1.4 del doc. 1 ric., p. 39) e per la quale è prevista un'indennità, perciò, intrinsecamente collegata alle mansioni svolte, dovendosi accogliere il ricorso con riguardo alla stessa.
E) INDENNITA' DI PRESENZA.
L'Indennità di Presenza (cod. 96 fino 31.12.2013 – cod. 4095 dall'1.1.2014) è prevista dal Testo Unico Agi 2002, art. 6.1.2 (cfr. doc. 1 ric., p. 39) ed erogata sino al mese di aprile 2014, per ogni giorno di effettivo servizio.
Si tratta, quindi, di indennità da corrispondere per ogni giornata di servizio per le attività svolte nello stesso risulta, quindi, intrinsecamente collegata alle mansioni svolte, dovendosi accogliere il ricorso con riguardo alla stessa.
F) MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO NOTTURNO. L'indennità di maggiorazione per il lavoro notturno (cod. 26 fino al
31.12.2013- cod. 725 dall'1.1.2014) è prevista dal Ccnl 12.3.1980, art. 11 (doc. 4 ric., art. 11) come modificata dal Ccnl 17.6.1982 (doc. 5 ric.).
Il lavoro notturno per le parti ricorrenti è stato solo occasionale e eventuale a seconda dei turni avvicendati programmati (cfr. le allegazioni a pagina 7 e 19 del ricorso), così che, non trattandosi di mansione stabile e continuativa non si può ritenere che l'indennità prevista per la stessa sia intrinsecamente collegata alle mansioni svolte, avendo carattere occasionale a seconda della tipologia nel turno di volta in volta programmato e non potendosi accogliere, perciò, il ricorso con riguardo alla stessa.
G) INDENNITA' CONCORSO PASTI.
L'indennità in parola (cod. 34 fino al 31.12.2013 – cod. 27 dall'1.1.2014) è prevista dal Ccnl 23.7.1976, art. 21 b) (doc. 6 ric.), come integrata dall'art. 3A.1 par. IX del Testo Unico Agi 2002 (cfr. doc. 1 ric., p. 25).
Come chiarito nel ricorso, si tratta di un'indennità dovuta per il caso in cui l'autista si trovi a consumare il pasto lontano dalla residenza e che si aggiunge al ticket restaurant.
Tuttavia, nell'atto introduttivo del giudizio, non vi sono allegazioni circa l'orario abituale dei ricorrenti e se implicasse normalmente uno o più pasti presso la residenza o altrove.
In più, trattandosi di elemento aggiuntivo al ticket restaurant, risulta poterne condividere la natura di rimborso spese, che non si aggiunge, perciò, alla retribuzione feriale.
H) INDENNITA' GIORNALIERA AUTOTRENISTI.
Co
(cod. 90 fino al 31.12.2013 – cod. Controparte_16
Cont 4101 dall'1.1.2014), prevista dall'art.
5.2.1 del Testo Unico 002 (cfr. doc. 1,
p. 37) come integrata dall'Accordo aziendale 15.12.2008 (doc. 7).
Come allegato nel ricorso si tratta di un'indennità a favore dei conducenti che nel turno di lavoro siano alla guida di autosnodati/autotreni per almeno una corsa di linea con tempo di percorrenza non inferiore a 30 minuti, con patente di tipo E.
La convenuta, dal canto proprio, ha messo in evidenza come sia stata erogata solo ad alcuni ricorrenti ed occasionalmente, con dato non è stato contestato dalla parte attorea. Infatti, la difesa dei ricorrenti ha precisato che la guida di un autosnodato dipende dalla assegnazione del mezzo nel singolo turno disposta dal datore di lavoro (cfr. il verbale).
Dunque, gli autoarticolati vengono assegnati alla guida dei ricorrenti non stabilmente e continuativamente (non ci sono, nell'atto introduttivo del giudizio,
d'altronde, neppure allegazioni in tal senso), ma unicamente nell'ipotesi che tali mezzi vengano attribuiti al singolo dipendente dalla Controparte_9
Posto come, quindi, non risulti una adibizione stabile e continuativa dei ricorrenti a un autoarticolato, non risulta, perciò, dimostrato in causa che la sia intrinsecamente collegata con le mansioni Controparte_16
regolarmente e stabilmente svolte dai ricorrenti, dovendosi rigettare il ricorso con riguardo a tale voce.
I) INDENNITA' LAVORO DOMENICALE.
La (cod. 55 fino al 31.12.2013 – cod. Parte_14
24 dall'1.1.2014) è prevista dall'A.N. 21.5.1981, punto 5 b (doc. 8 ric.), come CP_1 integrato dal Ccnl 17.6.1982 (cfr. doc. 5 ric.) e dall' 2.10.1989, punto 7 (doc. 9 ric.).
Prevede la corresponsione di un'indennità per ogni giornata di lavoro domenicale e in ricorso non è allegato un lavoro regolare alla domenica da parte dei dipendenti interessati, cosicché non si può ritenere che tale indennità costituisca una componente intrinseca delle mansioni svolte, dovendosi rigettare le domande con riguardo a tale voce.
L) INDENNITA' IOMCG. La “Indennità Oraria per Mansioni Collaterali alla Guida” (cod. 17 fino al
31.12.2013 – cod. 4091 dall'1.1.2014) è prevista dal Testo Unico Agi 2002, artt.
3A.3 e 6.1.8 (cfr. doc. 1, pp. 27 e 40).
Si tratta di un'indennità corrisposta per l'effettuazione delle prestazioni collaterali alla guida di seguito indicate (verifica del possesso del titolo di viaggio, vendita manuale diretta a bordo, verifica giornaliera del funzionamento delle obliteratrici/annullo dei titoli, intervento personale in situazioni di flagranza di evasione, informativa ai viaggiatori e all'azienda) che risulta evidentemente intrinsecamente collegata alle mansioni svolte, come, del resto, riconosce anche la convenuta nella propria memoria (pag. 13), dovendosi, perciò, accogliere il ricorso con riguardo a tale istanza.
M) COMPENSO PER VENDITA MANUALE DI TITOLI A BORDO BUS.
Quanto al Compenso per Vendita Manuale di Titoli a Bordo Bus. (cod. 76 fino al 31.12.2013 – cod. 4505 dall'1.1.2014) è previsto dal Testo Unico Agi
2002, artt.
2.19.2 e 6.1.1 (cfr. doc. 1, pp. 19 e 39).
E' volto a “retribuire” la avvenuta vendita a bordo di ogni singolo biglietto e si tratta, quindi, di un incentivo di tipo eventuale e variabile, non intrinsecamente collegato alle mansioni svolte e si deve, perciò, rigettare il ricorso con riguardo a tale richiesta.
N) COMPENSO PER STACCO SANZIONI.
Il Compenso per Stacco Sanzioni è previsto (cod. 81 fino al 31.12.2013 – cod. 4501 dall'1.1.2014) dal Testo Unico Agi 2002, artt.
2.19.1 e 6.1.1 (cfr. doc. 1, pp. 19 e 39), di tipo variabile, in quanto legato alla repressione dell'evasione tariffaria, poichè viene corrisposto ogni qualvolta il capotreno accerti che un utente è salito a bordo senza titolo di viaggio. E', quindi, un emolumento
"aleatorio", posto che la corresponsione dello stesso dipende dalla circostanza, estranea alla sfera di volizione del capotreno, che un utente salga a bordo senza titolo di viaggio, dovendosi quindi rigettare la domanda attorea per tale voce.
O) INDENNITA' GIORNALIERA PREVISTA DALL'A.N. 21.5.1981. Tale indennità Giornaliera . (cod. 47 fino al 31.12.2013), poi denominata
Indennità Turno (cod. 21 dall'1.1.2014), è prevista dall'A.N. 21.5.1981, punto 5 a
(cfr. doc. 8 ric.) come integrato dal Ccnl 17.6.1982 (cfr. doc. 5 ric.), per cui:
“5) a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4):
a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale
indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”.
Si tratta di un'indennità continuativamente corrisposta, giorno per giorno, che costituisce, quindi compenso intrinsecamente collegato alle mansioni svolte e deve essere accolto il ricorso con riguardo alla stessa.
P) STRAORDINARIO CONGUAGLIABILE / NON CONGUAGLIABILE.
Gli emolumenti Straordinario Conguagliabile.(cod. 250 fino al 31.12.2013 – cod. 515 dall'1.1.2014) / non conguagliabile (cod. 277 fino al 31.12.2013 – cod.
520 dall'1.1.2014) risultano previsti dal Testo Unico Agi 2002, artt.
2.1 e 2.2 (cfr. doc. 1, pp. 6 e 7) e sono versati a seconda dei turni assegnati e a seconda che il turno giornaliero sia superiore a 6h30 min o a 7h25min in caso di settimana lavorativa di 6 gg, ovvero superiore a 6h 55 min o a 8h30 min in caso di settimana lavorativa di 5gg.
E' stato, però, dedotto dalla parte attorea un lavoro straordinario continuativo e abituale, come da prospetti di sintesi prodotti per ciascun lavoratore (doc. 33 e ss. ric.), che non risultano contestati dalla convenuta.
Effettivamente, per l'esame di questi ultimi, risulta un lavoro straordinario abituale e continuativo per tutti i ricorrenti, cosicché tale forma retributiva, perdendo la sua connotazione di tipo occasionale, è divenuta, per i lavoratori interessati, componente abituale della retribuzione che deve essere mantenuta
(nella media del lavoro straordinario prestato nell'anno) anche nella retribuzione feriale, perché alternativamente verrebbe diminuita rispetto a quella consuetudinaria mensile. In altri termini, in questo caso, il lavoro straordinario è divenuto componente normale della retribuzione, dovendo essere incluso anche in quella feriale, secondo i principi finora considerati.
In questo senso, nella presente causa, la retribuzione per lavoro straordinario deve essere considerata intrinsecamente collegata con le mansioni svolte.
Q) LE ULTERIORI ECCEZIONI DI PARTE CONVENUTA.
Sicché, in ragione della argomentazione svolta nella presente sentenza, da tutto ciò deriva la necessità di considerare le indennità menzionate nel dispositivo nell'ambito della retribuzione ordinaria che «deve essere mantenuta» durante il periodo feriale (cfr., nello stesso senso, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_11
In questo senso, dunque, debbono essere interpretate, con soluzione ermeneutica conforme, le disposizioni nazionali sopra richiamate dalla Suprema
Corte (art. 2109, comma 2, cc e l'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003), non rilevando in alcun modo la circostanza che non siano diretta attuazione della Direttiva n. 88 del 2003, in quanto, per orientamento consolidato e costante, si deve leggere il diritto nazionale nel senso della sua conformità ad ogni atto normativo europeo di tal fatta, quand'anche non sia volutamente attuazione specifica dello stesso.
Si può qui anche ribadire come non colga nel segno nemmeno l'osservazione per cui la parte attorea avrebbe goduto quasi interamente delle ferie, in quanto si tratta di valutare quali componenti della retribuzione ordinaria debbano rientrare in quella feriale, con ciò dovendosi verificare le previsioni di una normativa astratta e non la condotta concreta dei singoli dipendenti, secondo la motivazione già sopra svolta.
In altri termini, nell'ambito delle esegesi teleologica, pur guidata dal fine di evitare l'effetto dissuasivo suddetto, l'analisi si deve in ogni caso mantenere sull'interpretazione conforme delle norme nazionali per l'individuazione di quali componenti debbano comporre la retribuzione feriale in astratto (selezionandoli, in questo senso, in quelle intrinsecamente collegate alle mansioni) e non sulla situazione del lavoratore concreto, poiché oggetto di indagine ermeneutica non possono essere che le norme e non le condotte o le posizioni soggettive dei singoli dipendenti.
In questo senso, non si può condividere neppure la tesi per cui si tratterebbe di importi ridotti, senza efficacia dissuasiva, posto come l'esigenza di evitare l'effetto dissuasivo costituisca solo lo scopo dell'interpretazione teleologica nella selezione degli emolumenti da includere nella retribuzione feriale e che porta a scegliere sempre e comunque quelli intrinsecamente collegati alle mansioni svolte, a prescindere dal loro valore che può essere di volta in volta variabile poi nel concreto.
Dunque, poiché la presente motivazione è fondata sulle argomentazioni proposte, che pur tengono conto dei principi suddetti e della discrezionalità conferita alla parti sociali, da ciò deriva, come correttamente la parte attorea abbia domandato la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con norme imperative e come debba essere computata nell'ambito della retribuzione feriale ciascuna indennità menzionata in dispositivo, da calcolarsi in un'entità corrispondente a quella mediamente percepita nell'ultimo anno.
Tale computo, però, deve intendersi nei limiti delle quattro settimane retribuite considerate dall'articolo 7 della direttiva 88/03, dovendosi aderire alla sentenza n. 20.216/22 della Suprema Corte nella sua funzione nomofilattica.
Infatti, in tale pronuncia, così si è espressa la Corte di cassazione:
“venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane. 29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc)
la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il 11 periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento , peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004;
Cass. n. 16510/2002). 30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure”.
Si aggiunge solo che trattandosi di dover interpretare l'articolo 7 della direttiva 88/03, il concetto di settimana deve essere tratto dallo stesso diritto europeo e giova qui osservare che la direttiva 2002/15/CE “concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto”, all'articolo 3, definisca <settimana>> come “il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica”, ossia in 7 giorni di calendario.
Cosicché, in armonia con il cap. 30 della stessa sentenza n. 20216/2022 della Corte di Cassazione, il periodo di quattro settimane di ferie retribuite menzionato da tale norma deve essere computato in 28 giorni complessivi.
Appare, poi, congruo, per determinare il dovuto, stabilire quanto da versare per tali indennità nel periodo feriale sulla base di un calcolo che tenga quale riferimento la media dei compensi percepiti per le stesse nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
R) I CONTEGGI.
Secondo tali principi, quindi, debbono essere effettuati i conteggi nel proseguimento del giudizio con riferimento al periodo di causa di ciascun ricorrente.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia finale.
P.Q.M.
Prende atto della conciliazione tra la convenuta e e non Controparte_3
definitivamente pronunciando e disapplicata ogni norma contrattuale in contrasto con tali principi, dichiara il diritto dei residui ricorrenti al computo delle seguenti voci nella retribuzione dovuta durante le ferie, nei limiti di quattro settimane retribuite, rigettando le domande con riguardo alle residue indennità:
Indennità Giornaliera Pulizia Bus, Indennita' di Presenza, Indennità IOMCG, Indennità
Giornaliera dell'A.N. 21.5.1981, Indennità lavoro straordinario conguagliabile e non conguagliabile.
Dispone la prosecuzione del giudizio, con liquidazione delle spese di lite rimessa alla pronuncia finale.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 27/05/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo