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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/06/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1780 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , esercente la potestà Parte_1 C.F._1 dei genitori sul figlio minore nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, con il patrocinio dell'Avv. Alessio Cugini, del Foro di Roma C.F._2
Attore
CONTRO
nata a [...] il [...](C.F. , residente in Controparte_1 C.F._3
Erice (TP), Via Cosenza, 155, scala A, in proprio e nella qualità di responsabile dello
[...]
Controparte_2 convenuto contumace
OGGETTO: Responsabilità professionale
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio, l'odierna attrice, la sig.ra , lamentava di essersi Pt_1 rivolta allo Studio dentistico della dott.ssa sito in Trapani, Via del Legno, Controparte_1
50 al fine di provvedere alle cure ortodontistiche per il proprio figlio minore per la collocazione di un impianto di apparecchio dentale fisso;
deduceva che per l'opera professionale di cui sopra, veniva predisposto dalla convenuta un preventivo per euro
2.700,00.
Accettato il preventivo, la sig.ra iniziava ad accompagnare il proprio figlio a Pt_1 partire dal mese di febbraio 2020. Le sedute all'inizio erano sempre seguite dalla stessa
Dott.ssa affiancata da un ortodontista. Nel susseguirsi delle sedute l'attrice si CP_1 accorgeva che, sempre più spesso, giunta presso lo studio gli veniva riferito dal personale l'assenza o la o l'ortodontista. Evidenziava che le assenze venivano comunicate al CP_1 momento in cui l'attrice si recava presso lo studio;
lamentando altresì la pretesa del versamento di una cifra pari a €.100,00 anche quando la seduta andava deserta per l'assenza della In buona sostanza la frequentò lo studio della convenuta CP_1 Pt_1
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sino a novembre 2021 e versando di fatto acconti per €.1930,00 come da ricevute che allegava alla citazione.
Affermava altresì, che la situazione medica del minore era peggiorata a causa della grave incuria medica da parte della professionista convenuta, anche considerando che l'apparecchio impiantato dalla professionista avrebbe necessitato di interventi nel corso del tempo e anche di una radicale revisione dell'impianto che non fu mai stata effettuata.
Alla luce della negativa esperienza, la sig.ra a fine novembre 2021 inviava Pt_1 alla dott.ssa dapprima atto di diffida e messa in mora e poi l'invito alla stipula di CP_1 negoziazione assistita, entrambe con esito negativo.
Infine, l'odierna attrice provvedeva a notificare alla convenuta l'atto introduttivo del giudizio presso il domicilio digitale di quest'ultima, indirizzo informatico estratto dal sistema REGINDE, ma la convenuta si asteneva dal costituirsi in giudizio.
Concludeva così chiedendo di accertare e dichiarare l'inadempimento professionale della dott.ssa in ordine alle prestazioni mediche dentistiche oggetto di Controparte_1 pattuizione contrattuale con la sig.ra per il proprio figlio minore Parte_1 Per_1
e per l'effetto condannare la dott.ssa a rifondere alla sig.ra ,
[...] Controparte_1 Pt_1 in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, la complessiva somma di euro 14.255,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'insorgenza dell'obbligazione fino all'effettivo soddisfo, così determinata:
- euro 1.930,00 a titolo di danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti dalla sig.ra in ragione del rapporto contrattuale;
Parte_1
- euro a titolo di danno non patrimoniale complessivamente inteso (biologico e morale) patito dal minore Persona_1
- euro 12.325,00 a titolo di danno non patrimoniale e significativamente di danno morale, patito in proprio dalla sig.ra . Parte_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi a favore del procuratore in causa che si dichiara, ex art. 93 c.p.c., antistatario.
L'odierna convenuta si asteneva dal costituirsi in giudizio pur regolarmente citata avendo ricevuto la notifica al domicilio digitale risultante dal REGINDE, Registro Generale degli indirizzi elettronici;
in questa sede ne viene dichiarata la sua contumacia.
L'attività istruttoria svolta nel giudizio, si limitava alla nomina del Consulente tecnico di Ufficio, stante la produzione documentale attorea.
Ciò posto si osserva che, il caso che ci occupa ha ad oggetto l'ipotesi di responsabilità odontoiatrica del dentista, parte integrante dell'argomento, ben più ampio, della responsabilità medica.
L'esercizio della professione odontoiatrica è disciplinato dalla Legge n. 409/1985; si tratta di una professione connotata da particolare autonomia, pur rientrando nell'alveo
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delle professioni sanitarie. Al dentista, dunque, si applica la disciplina della responsabilità medica, giacché l'odontoiatra è un medico a tutti gli effetti. Pertanto, quando un paziente si rivolge ad un centro odontoiatrico e riporta un danno, per ottenere il ristoro del pregiudizio patito, può agire nei confronti della struttura e del medico che ha eseguito l'operazione.
Secondo la disciplina della responsabilità medica (art. 7, Legge n. 24/2017, cosiddetta
“Legge Gelli-Bianco”), la struttura risponde a titolo di responsabilità contrattuale diretta
(art. 1218 c.c.) e indiretta (art. 1228 c.c.), mentre il sanitario risponde a titolo di responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale istauratosi tra il minore Persona_1 rectius, tra il genitore esercente la patria potestà, e la professionista medico-dentista, CP_1 si colloca nel contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 c.c.
La giurisprudenza ha individuato delle differenze che connotano il contratto concluso con un medico dentista rispetto agli altri contratti di prestazione d'opera intellettuale.
Infatti, nel contratto d'opera che ci occupa, la prestazione di colui che si è obbligato a compiere l'opera non è più un'obbligazione di mezzi, diventando un'obbligazione di risultato, perché l'obbligo non comprende solo lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione del risultato utile promesso, sicché essa non può ritenersi adempiuta quando risulti che il prestatore d'opera non raggiunge il risultato pattuito.
Il rapporto che intercorre tra il medico dentista ed il paziente, quindi, è un contratto a prestazioni corrispettive disciplinato, dal combinato disposto degli artt.2222, 2229 c.c., in forza dei quali il professionista si obbliga all'erogazione della prestazione sanitaria concordata con il cliente ed il cliente si obbliga al pagamento della parcella. Il medico dentista deve eseguire la prestazione oggetto del contratto tenendo un comportamento diligente.
La diligenza del professionista è una diligenza qualificata ed è disciplinata dall'art.1176 c.2, c.c. che espressamente prevede che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
In altre parole, il professionista deve svolgere la propria attività non con la diligenza dell'uomo medio, ma con quella specifica della professione che esercita.
Dall'identificazione del comportamento diligente del professionista si ricava, a contrariis, quello di comportamento negligente cui è collegata la colpa professionale, che è fondamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Con gli interventi del Giudice di legittimità nel corso degli ultimi anni, si è registrato una evoluzione sull'ordine della ripartizione dell'onere probatorio;
spetta, infatti al medico, fornire la prova positiva dell'esatto adempimento ovvero, nel caso in cui sia acclarata la sua
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condotta negligente sotto il profilo dell'ars medica, grava sul sanitario l'onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente.
il dentista, per andare esente da responsabilità, deve provare che la sua attività professionale spesa a favore del paziente, non abbia cagionato alcun pregiudizio alla salute della paziente, ossia che siano stati eziologicamente irrilevanti.
Nel recente arresto della suprema Corte (Cassazione Sent. N. 5128/2020 del 26.02.2020)
i Giudici hanno enunciato il principio secondo il quale “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore-sanitario dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante».
Individuato così l'alveo della vicenda che ci occupa, si osserva preliminarmente che il convenuto, debitore -sanitario, si è astenuto dal costituirsi in giudizio, scegliendo di non porre in essere una difesa idonea a paralizzare la richiesta risarcitoria di parte attrice.
Invero, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, “l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, al quale, pertanto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio esser equiparata, quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere - dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” ( Cass. n. 14623 del 2009). Ma è anche vero che parte convenuta scegliendo di rimanere contumace, non ha dimostrato l'inesistenza del proprio inadempimento o quanto meno che lo stesso, sia stato eziologicamente irrilevante.
Parte attrice, di contro, ha fornito prova del rapporto contrattuale istauratosi con il professionista sanitario, con il quale ha stipulato un contratto anche se in forma orale e supportato dalle ricevute di pagamento degli acconti versati nel corso delle sedute che si sono succedute dal febbraio 2020 sino al settembre 2021, nonché con le fatture dal professionista sanitario.
Con l'ausilio della CTU disposta, è emerso che il minore era stato sottoposto ad una terapia ortodontica che doveva servire a risolvere le problematiche funzionali, masticatorie ed estetiche derivanti da una malocclusione di III classe di Angle dento-scheletrica e che
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doveva inoltre comprendere la estrusione in arcata dentaria inferiore degli elementi dentari
3.5 e 4.5.
Il CTU riferiva che dall'esame clinico effettuato al momento delle operazioni peritali, era stato possibile evidenziare una sostanziale inefficacia della cura in oggetto prestata dalla convenuta, accertata dalla presenza degli elementi dentari 3.5 e 4.5 in inclusione muco gengivale nonostante i vari tentativi di estrusione degli stessi. Afferma il CTU nella consulenza che il protocollo terapeutico ortodontico nelle disinclusioni, prevede prima un bendaggio completo dell'arcata in questione (nel nostro caso quella inferiore) per fornire un adeguato ancoraggio, ovvero posizionando i brackets ortodontici. Successivamente intervento chirurgico per scoprire almeno in parte la corona dei denti interessati per poter attaccare il bottone per la trazione necessaria allo spostamento o all'estrusione in arcata.
Afferma quindi il CTU che la corretta procedura avrebbe dovuto prevedere come prima fase la creazione dell'adeguato ancoraggio, ovvero attraverso un bandaggio completo dell'arcata inferiore con l'aggiunta di una barra linguale (per un maggior ancoraggio nei settori posteriori) per impedire spostamenti anomali dei denti e rizolisi e come seconda fase la trazione dei premolari con un timing terapeutico ricompreso in 18-30 mesi. Evidenziando infine l'assenza agli atti della documentazione diagnostica e di pianificazione del progetto terapeutico normalmente prevista dai protocolli sull'iter diagnostico e terapeutico ortodontico.
In buona sostanza il CTU ha evidenziato che il trattamento a cui ha sottoposto il minore si è limitato ad una incompleta ortodonzia fissa dell'arcata superiore con posizionamento parziale dei brackets e ad un'ortodonzia inesistente nell'arcata inferiore;
praticando Inoltre, una incisione in arcata inferiore eseguita, non solo non a regola d'arte, ma anche non supportata da criteri e basi scientifiche idonee alla realizzazione della disinclusione degli elementi dentari 3.5 e 4.5 e, quindi, senza il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, procurando inutili sofferenze al minore.
Il CTU conclude affermando che prestazione sanitaria posta in essere dalla CP_1 rappresenta un tipico caso di responsabilità medica colposa in quanto non eseguita a regola d'arte, in assenza di elementi complessità/difficoltà/anomalie del quadro clinico. La terapia ortodontica effettuata dalla convenuta non ha portato miglioramenti funzionali, masticatori ed estetici, a causa dell'inesattezza e dell'incompletezza del trattamento soprattutto dell'arcata inferiore. Infatti, non si è utilizzata la corretta tecnica per l'estrusione degli elementi 3.5 e 4.5 i quali dovevano essere riposizionati in arcata dopo ancoraggio completo con i brackets di tutti gli elementi presenti in arcata inferiore e successiva trazione con applicazione di bottone a livello coronale.
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Il giudicante, condividendo le conclusioni del CTU, attribuisce alla condotta del sanitario convenuto una connotazione di negligenza e imperizia nello svolgimento dell'incarico professionale ricevuto.
Ciò posto, nell'ambito della responsabilità medica, non assume rilievo qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce la causa o la concausa efficiente del danno.
Pertanto, il paziente danneggiato ha l'onere di allegare un inadempimento qualificato, ossia
«astrattamente efficiente alla produzione del danno» (Cass. S.U. 577/2008). Quindi, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, «provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (Cass. 3704/2018; Cass.
27606/2019).
L'attore, avendo dimostrato l'inadempimento del debitore-sanitario, ha assolto all'onere probatorio come sopra individuato.
Accertata dunque la responsabilità colposa della e quindi il diritto dell'attore CP_1 al ristorno del patito danno, occorre quantificarlo, nei limiti della prova offerta dall'attore.
Parte attrice ha diritto alla restituzione delle somme già versate a titolo di acconto e quantificate in €.1930,00; quanto al danno biologico patito soccorre anche qui la consulenza in atti nella quale il CTU ha quantificato ai giorni di invalidità temporanea al 25% di giorni
90 con indennità giornaliera di €.54,80 per un totale €.1.233,00.
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del c.d. Danno Morale questo giudice non può che riportarsi ai principi di diritto enunciati negli ultimi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (Cass 11 novembre 2008 n. 26972 e succ.).
Con tale decisione quelle sezioni hanno affermato che il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, anche in assenza di reato, sempre che si tratti di interessi presi in considerazione negli specifici casi determinati dalla legge o in via di interpretazione da parte del Giudice, chiamato ad individuarne la sussistenza alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona.
Nell'ampia categoria di danno non patrimoniale (da responsabilità contrattuale o extracontrattuale), il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, delle quali comunque il giudice deve tener conto al fine di poter addivenire, con un procedimento logico e corretto, alla determinazione quantitativa del danno in concreto riconoscibile, in modo da assicurare un risarcimento integrale.
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Nel caso di specie ricorre in astratto l'ipotesi di cui all'art.185 c.p. quindi pare equo quantificarlo in una somma pari al trenta per cento del danno da invalidità temporanea quantificato in complessive €.410,00 per un totale complessivo di €1.643,00.
Le spese di lite, e quelle della CTU nonché quelle relative alla procedura relativa alla negoziazione assistita seguono la soccombenza. Per le spese di lite si liquida sulla base dei criteri di cui al DM n. 55/2014 aggiornati al DM in vigora del 22.1.2022 a favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, il compenso pari a €.2.552,00 oltre
€.237,00 a titolo di C.U. oltre spese generali forfettarie, e €. 426,00 per compenso relativo alla mediazione obbligatoria, il tutto oltre IVA e CPA se dovuta.
Le spese di CTU pari a €.300,00 oltre oneri accessori, vengono definitivamente poste a carico alla parte convenuta
PQM
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- Dichiara la contumacia della Controparte_1
- Dichiara responsabile del danno biologico e non, causato al minore Parte_2 per responsabilità medica colposa relativa alla prestazione sanitaria non Persona_1 eseguita a regola d'arte;
- condanna a rifondere all'avente diritto la complessiva somma di Controparte_1
€.3.560,00 così come distinta in parte motiva oltre interessi legali maturati dalla domanda sino a soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di CTU pari a a €.300,00 oltre Controparte_1 oneri accessori
- condanna al pagamento delle spese di lite, a favore dell'Avv. Alessio Parte_2
Cugini Borgese procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in €.2.552,00 oltre €.237,00 a titolo di C.U. oltre spese generali forfettarie, e €. 426,00 per compenso relativo alla mediazione obbligatoria, il tutto oltre IVA e CPA se dovuta.
Così deciso in Trapani il 07.06.2024
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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