Art. 1. Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , e' sostituito con il seguente:
"I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia, con la facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, cosi' come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza".
Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 , e' sostituito con il seguente:
"I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia, con la facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di disporre che i medesimi, cosi' come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza".