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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott. IC IU presidente dott. Paolo Mariani consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4277/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1463/2020 pubbl. il 21/10/2020
t r a
(p.iva. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Barbato ( C.F._1
);
[...]
APPELLANTE
e
, società di diritto straniero, corrente in via Ratislova Kosice (SK), CP_1 numero identificativo , in persona del legale rappr.te p. t., elett.te P.IVA_2 dom.ta in Benevento al viale Mellusi 93/B presso lo studio dell'avv. Enrico
Valente, cod. fisc. ; C.F._2
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.04.17, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 332/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 8.500,00, otre interessi e spese, in
1 favore di “ . CP_1
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- la nullità del titolo, in quanto carente: della sottoscrizione da parte del giudice, della data di deposito del provvedimento, della indicazione della p.IVA e/o del codice fiscale e/o sede legale della parte, dell'assenza di dichiarazione di conformità all'originale;
- la nullità della notifica, essendo la copia del decreto notificato non conforme all'originale.
L'opponente eccepiva altresì la carenza di prova del credito, attesa l'inidoneità della documentazione prodotta.
Si costituiva l'opposta, eccependo:
- l'inammissibilità della opposizione per la nullità della procura conferita dalla controparte, non risultando dalla stessa il nome dell'amministratore unico della opponente, né l'intellegibilità della sigla apposta sullo stesso;
- la nullità dell'opposizione per la sua indeterminatezza e genericità;
- l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento dell'istituto della mediazione previsto dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 o in via alternativa della procedura di negoziazione assistita prevista dall'art. 3 del d.l. n. 132/2014.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
“
1. Rigetta l'opposizione proposta e, conseguentemente, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 332/17 emesso nel procedimento RG. 614/17 di codesto Tribunale.
2. Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., alla Parte_1 refusione in favore della Società opposta delle competenze di giudizio, quantificate in Euro 875,00 per la fase di studio, Euro 740,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.620,00 per la fase decisionale, rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre
IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti e con attribuzione al difensore.
Con atto di impugnazione notificato in data 23.11.2020, Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, per i motivi
[...] di seguito indicati, chiedendo: “- in via preliminare in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa accertare e dichiarare la nullità e/o
2 l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto
e, per l'effetto la sua inefficacia ex art. 644 c.p.c.; - in via gradata dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza, e/o comunque dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni miglior formula, per tutto quanto evidenziato nel presente atto;
- in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 ed oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge, e delle spese sostenute contributo unificato, marca e costi di registrazione se dovuti, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
- in via esclusivamente subordinata dichiarare la cessazione della materia del contendere, condannando l'opposta al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi secondo il principio di soccombenza virtuale con distrazione in favore del sottoscritto difensore, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art 96 c.p.c. e/o che il
Collegio riterrà di giustizia”.
Si è costituita in giudizio la , concludendo “affinché l'Ecc.ma CP_1
Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dei motivi tutti innanzi dedotti,
Voglia rigettare l'appello proposto dalla perché Parte_1 inammissibile, improcedibile ed infondato, con condanna ex art. 96 cpc e con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15% e CPA, con attribuzione all'avv. Enrico Valente procuratore antistatario, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1/bis, D. M.
55/2014.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 17.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
3 confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Sostiene l'appellante che:
- la sentenza sarebbe nulla per assoluta contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di prime cure dapprima dichiarato l'infondatezza nel merito dei motivi di opposizione e poi, “mosso dall'esigenza psicologica di rafforzare tale decisione”, aggiunto ulteriori considerazioni circa la nullità della procura e di ogni attività processuale posta in esse di essa società opponente, statuendo in rito circa l'insussistenza delle condizioni per una pronuncia sul merito della domanda;
- il giudice di prime cure non avrebbe potuto dichiarare la nullità della procura alle liti, in quanto il presunto vizio di rappresentanza avrebbe dovuto essere rilevato all'udienza di comparizione nei termini indicati dall'art. 182 c.p.c.;
- sarebbe stata omessa, nella sentenza gravata, ogni pronuncia sulle questioni sollevate dall'opponente nell'atto introduttivo e relative: a) alla mancata indicazione nel titolo della data di deposito in cancelleria;
b) alla mancata ed incompleta indicazione nel d.i. del creditore e del suo difensore;
c) al disconoscimento di conformità della copia notificata
4 rispetto al titolo originale;
d) alla nullità della notifica poiché eseguita in assenza di procura (la notifica a mezzo pec era infatti datata 1.03.2017 e la procura depositata nel giudizio di opposizione reca la data 27.01.2018);
- risulterebbe erronea la valutazione del giudice di prime cure in ordine alle risultanze processuali ed alle contestazioni sollevate da essa appellante con riferimento alla documentazione prodotta a sostegno della domanda dall'opposta/appellata;
- il tribunale non avrebbe correttamente valutato la transazione novativa del 3.4.2019, intervenuta tra le parti nel corso del giudizio.
L'impugnazione può essere solo parzialmente accolta.
Innanzitutto, palesemente inconsistenti si rivelano le censure sollevate dall'impugnante con riferimento agli asseriti vizi del provvedimento monitorio (mancata indicazione nel titolo della data di deposito in cancelleria;
mancata ed incompleta indicazione nel d.i. del creditore e del suo difensore;
disconoscimento di conformità della copia notificata rispetto al titolo originale;
nullità della notifica poiché eseguita in assenza di procura), che sarebbero stati ignorati dal giudice di primo grado.
Invero, come già chiarito dal Tribunale, “il provvedimento, così come contenuto all'interno della busta relativa alla notifica telematica dell'ingiunzione effettuata dall'opposta, reca pacificamente la firma digitale del predetto Magistrato;
ed infatti la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 1 marzo 2017 dal notificante Avv. Valente, contenente l'ingiunzione cui si riferisce la presente opposizione, reca quale allegato il provvedimento emesso dalla dott.ssa , Giudice presso codesto Tribunale, con estensione Persona_1
p7m e che, procedendo all'apertura del predetto file con idoneo programma, appare la sottoscrizione digitale apposta dalla medesima dott.ssa in data 21 febbraio 2017, con relativa attestazione di Persona_1 validità del certificato di firma. Allo stesso modo, non è apprezzabile il rilievo proposto dall'opponente in ordine alla mancata attestazione di conformità dell'ingiunzione all'originale informatico, in quanto, ai sensi dell'art. 3 bis n. 2 della L. 53/94 la suddetta attestazione è necessaria solo laddove si proceda con modalità telematiche alla notifica di copia digitale di file originariamente prodotto su supporto analogico, escludendo
5 implicitamente che tale attestazione sia necessaria laddove si proceda alla notifica con modalità telematiche di file originariamente prodotto in formato digitale, così come è avvenuto nel caso concreto”.
Appare poi evidente che l'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo circa la ragione sociale dell'opposta/appellata, a fronte dell'esatta indicazione contenuta nel ricorso per d.i, non ha comportato alcun dubbio circa la pretesa creditoria azionata nei confronti dell'odierna appellante/opponente, la quale, tra l'altro, nel costituirsi in giudizio, pur eccependo la nullità del decreto per incertezza del soggetto ingiunto, ha nel merito, svolto difese, seppure in termini generici, così comprovando di avere bene inteso il rapporto, a sé ricondotto, al quale il credito si riferisce.
Inoltre, l'eventuale nullità del decreto ingiuntivo non avrebbe impedito l'esame nel merito della pretesa creditoria, dando luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo “ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa” (ex plurimis Cass. n. 16767/2014).
Infine, quanto all'eccepito nullità della notifica del d.i., poiché eseguita in assenza di procura, deve rilevarsi che appare del tutto evidente come l'erronea indicazione nella data della procura sia un mero refuso, essendo stata la procura necessariamente depositata sin dal momento della iscrizione a ruolo del ricorso in monitorio.
Ne consegue che, correttamente, e al di là delle valutazioni compiute con riferimento al difetto di procura, il giudice di primo grado ha statuito sul merito della domanda.
A tal proposito, il Collegio condivide la motivazione del Tribunale, secondo cui, “nel merito del rapporto commerciale intrattenuto tra le parti,
l'opponente non ha minimamente contestato il contenuto della Parte corrispondenza intercorsa tra i due soggetti economici, nella quale la dà atto della propria esposizione debitoria nei confronti della società opposta, così come nulla osserva in ordine alla quantità e qualità delle merci oggetto delle forniture”. Nell'atto di opposizione, infatti, l'odierna appellante muove unicamente contestazioni di carattere formale riguardo alla documentazione prodotta dalla parte opposta/appellata, che ha compiutamente adempiuto al proprio onus probandi, producendo in
6 giudizio, oltre alle fatture ed ai documenti di trasporto sottoscritti e quietanzati dalla appellante (a conferma del rapporto commerciale e del ricevimento della merce relativa alle fatture alla base del provvedimento monitorio) la corrispondenza elettronica intercorsa tra le parti (dalla quale emerge che l'odierna opponente riconosceva di essere debitrice della somma azionata in monitorio (cfr., in particolare, mail del 23.12.14 spedita Parte da ad con cui l'odierna appellante, nell'inviare la copia CP_2 della ricevuta di bonifico per € 12.420,98, si dichiarava ancora debitrice della rimanente somma di € 8.500,00, nonché mail del 08.06.15, in cui la stessa appellante accondiscende alla emissione di una ulteriore fattura di
€ 901,00 per interessi). A fronte di tale documentazione, in cui si fa riferimento ai rapporti commerciali tra le parti e dalla quale emerge il riconoscimento da parte dell'odierna appellante del proprio debito, quest'ultima si è limitata, nell'atto di opposizione, ad operare contestazioni del tutto generiche e a dedurre che trattavasi di << una serie di documenti in lingua straniera senza la dovuta traduzione>> (contestazione cui ha fatto seguito il deposito da parte dell'opposta/appellata, con le note ex art. 183 cpc VI^ comma II^ termine, di copie tradotte in lingua italiana dei documenti posti a sostegno della domanda).
Quanto poi alla transazione intervenuta tra le parti, ancora una volta, devono condividersi le motivazioni del giudice di primo grado, il quale, nella sentenza impugnata, rileva come, sebbene la stessa rechi al suo interno un improprio richiamo al carattere novativo dell'accordo, preveda poi espressamente che il procedimento relativo all'ingiunzione opposta sia abbandonato solo “al buon esito dei ratei di pagamento” (cfr. art. 3 atto di transazione in atti).
A tal proposito, non può tuttavia non considerarsi che, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.10.2024, l'impugnante deduce che la parte appellata, nei propri scritti difensivi, ha ammesso l'avvenuto pagamento, seppur parziale, delle somme indicate nella scrittura transattiva, pagamento avvenuto nel corso del giudizio di opposizione e prima del deposito della sentenza impugnata.
Effettivamente, nelle note depositate per la predetta udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata precisa, testualmente. << si
7 ribadisce la decadenza della appellante dai benefici di cui alla scrittura di transazione per aver ella pagato unicamente € 4.000,00 a fronte della somma pattuita - € 10.000,00 >>.
Attesa l'avvenuta ammissione, da parte dell'odierna appellata/opposta, di aver ottenuto, a seguito della transazione intervenuta nel corso del giudizio di opposizione, un parziale adempimento del debito, appare evidente che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, avendo l'odierna impugnante sicuramente corrisposto una parte di quanto dovuto e segnatamente la somma di euro 4.000,00, riconosciuta dall'appellata (che ne ha ammesso il pagamento anche nelle memorie conclusive, deducendo genericamente, solo in tale sede, di aver ottenuto altresì “il pagamento delle competenze di lite relative ai gradi di giudizio conclusisi ad oggi”).
Ciò posto e considerato che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte
(cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 16582 del 05/08/2005), ritiene il Collegio che possa considerarsi pacifica (attesa la chiara e specifica ammissione dell'appellata) la circostanza dell'avvenuto adempimento parziale, in corso di causa, limitatamente all'importo di euro 4.000,00, non risultando determinata l'entità dell'ulteriore somma, che pure l'odierna appellata afferma di aver ricevuto a titolo di spese ed alla quale si fa generico riferimento, in limine, come detto, solo negli scritti difensivi finali.
La parziale estinzione del debito di cui al provvedimento monitorio, comporta la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto il giudizio di opposizione non introduce un'autonoma fase ma produce solo l'effetto che sulla domanda attorea, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba conoscere attraverso le forme del processo ordinario, ciò in considerazione della natura del giudizio di opposizione, inteso non come mero giudizio di accertamento sulla validità del decreto ingiuntivo, bensì come giudizio ordinario di cognizione sul merito della pretesa creditoria, che ha inizio con la proposizione del ricorso.
Ne consegue che deve essere condannata a Parte_1 corrispondere a , solo la residua parte ancora dovuta, pari ad CP_1 euro 4.500,00, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
8 Quanto alla regolazione delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Come è noto, la responsabilità delle spese di causa si innesta sul principio della soccombenza, quale espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite. Di regola, al di là di casi di c.d. reciproca soccombenza, la causalità è unidirezionale e ricade, senza deviazioni, sul comportamento antigiuridico di chi si renda responsabile dell'instaurazione del processo per soddisfare una situazione giuridica altrui ingiustamente non soddisfatta ovvero per soddisfare una situazione giuridica propria giustamente non soddisfatta.
Orbene, benché al momento dell'instaurazione del giudizio, la domanda dell'odierna parte appellata fosse fondata, non può non considerarsi, tuttavia, che quest'ultima, nel corso del giudizio di primo grado, nonostante l'avvenuto parziale adempimento, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto (chiedendo, nella sostanza, l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'integrale pagamento), senza rimodulare, a seguito dell'intervenuta transazione e della parziale estinzione del debito, la propria domanda e procedendo peraltro anche all'esecuzione per l'intero.
Il detto contegno processuale dell'odierna parte appellata (che ha resistito in primo grado al fine di ottenere l'accoglimento integrale di una pretesa, già in parte soddisfatta nel corso del giudizio di primo grado, reiterando tale comportamento anche nella fase dell'odierno giudizio di impugnazione) giustifica, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
9 appello notificato in data 23.11.2020, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1463/2020 pubbl. il 21/10/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza revoca il decreto ingiuntivo nr.
332/2017 emesso dal Tribunale di Benevento e condanna
[...] al pagamento della somma di euro 4.500,00 in favore di Parte_1
, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
CP_1
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Napoli nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. IC IU
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott. IC IU presidente dott. Paolo Mariani consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4277/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1463/2020 pubbl. il 21/10/2020
t r a
(p.iva. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Barbato ( C.F._1
);
[...]
APPELLANTE
e
, società di diritto straniero, corrente in via Ratislova Kosice (SK), CP_1 numero identificativo , in persona del legale rappr.te p. t., elett.te P.IVA_2 dom.ta in Benevento al viale Mellusi 93/B presso lo studio dell'avv. Enrico
Valente, cod. fisc. ; C.F._2
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.04.17, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 332/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di euro 8.500,00, otre interessi e spese, in
1 favore di “ . CP_1
A sostegno dell'opposizione deduceva:
- la nullità del titolo, in quanto carente: della sottoscrizione da parte del giudice, della data di deposito del provvedimento, della indicazione della p.IVA e/o del codice fiscale e/o sede legale della parte, dell'assenza di dichiarazione di conformità all'originale;
- la nullità della notifica, essendo la copia del decreto notificato non conforme all'originale.
L'opponente eccepiva altresì la carenza di prova del credito, attesa l'inidoneità della documentazione prodotta.
Si costituiva l'opposta, eccependo:
- l'inammissibilità della opposizione per la nullità della procura conferita dalla controparte, non risultando dalla stessa il nome dell'amministratore unico della opponente, né l'intellegibilità della sigla apposta sullo stesso;
- la nullità dell'opposizione per la sua indeterminatezza e genericità;
- l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento dell'istituto della mediazione previsto dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 o in via alternativa della procedura di negoziazione assistita prevista dall'art. 3 del d.l. n. 132/2014.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
“
1. Rigetta l'opposizione proposta e, conseguentemente, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 332/17 emesso nel procedimento RG. 614/17 di codesto Tribunale.
2. Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., alla Parte_1 refusione in favore della Società opposta delle competenze di giudizio, quantificate in Euro 875,00 per la fase di studio, Euro 740,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.620,00 per la fase decisionale, rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre
IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti e con attribuzione al difensore.
Con atto di impugnazione notificato in data 23.11.2020, Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, per i motivi
[...] di seguito indicati, chiedendo: “- in via preliminare in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa accertare e dichiarare la nullità e/o
2 l'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto
e, per l'effetto la sua inefficacia ex art. 644 c.p.c.; - in via gradata dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza, e/o comunque dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni miglior formula, per tutto quanto evidenziato nel presente atto;
- in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 ed oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge, e delle spese sostenute contributo unificato, marca e costi di registrazione se dovuti, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
- in via esclusivamente subordinata dichiarare la cessazione della materia del contendere, condannando l'opposta al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi secondo il principio di soccombenza virtuale con distrazione in favore del sottoscritto difensore, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art 96 c.p.c. e/o che il
Collegio riterrà di giustizia”.
Si è costituita in giudizio la , concludendo “affinché l'Ecc.ma CP_1
Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dei motivi tutti innanzi dedotti,
Voglia rigettare l'appello proposto dalla perché Parte_1 inammissibile, improcedibile ed infondato, con condanna ex art. 96 cpc e con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15% e CPA, con attribuzione all'avv. Enrico Valente procuratore antistatario, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1/bis, D. M.
55/2014.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 17.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che
3 confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Sostiene l'appellante che:
- la sentenza sarebbe nulla per assoluta contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di prime cure dapprima dichiarato l'infondatezza nel merito dei motivi di opposizione e poi, “mosso dall'esigenza psicologica di rafforzare tale decisione”, aggiunto ulteriori considerazioni circa la nullità della procura e di ogni attività processuale posta in esse di essa società opponente, statuendo in rito circa l'insussistenza delle condizioni per una pronuncia sul merito della domanda;
- il giudice di prime cure non avrebbe potuto dichiarare la nullità della procura alle liti, in quanto il presunto vizio di rappresentanza avrebbe dovuto essere rilevato all'udienza di comparizione nei termini indicati dall'art. 182 c.p.c.;
- sarebbe stata omessa, nella sentenza gravata, ogni pronuncia sulle questioni sollevate dall'opponente nell'atto introduttivo e relative: a) alla mancata indicazione nel titolo della data di deposito in cancelleria;
b) alla mancata ed incompleta indicazione nel d.i. del creditore e del suo difensore;
c) al disconoscimento di conformità della copia notificata
4 rispetto al titolo originale;
d) alla nullità della notifica poiché eseguita in assenza di procura (la notifica a mezzo pec era infatti datata 1.03.2017 e la procura depositata nel giudizio di opposizione reca la data 27.01.2018);
- risulterebbe erronea la valutazione del giudice di prime cure in ordine alle risultanze processuali ed alle contestazioni sollevate da essa appellante con riferimento alla documentazione prodotta a sostegno della domanda dall'opposta/appellata;
- il tribunale non avrebbe correttamente valutato la transazione novativa del 3.4.2019, intervenuta tra le parti nel corso del giudizio.
L'impugnazione può essere solo parzialmente accolta.
Innanzitutto, palesemente inconsistenti si rivelano le censure sollevate dall'impugnante con riferimento agli asseriti vizi del provvedimento monitorio (mancata indicazione nel titolo della data di deposito in cancelleria;
mancata ed incompleta indicazione nel d.i. del creditore e del suo difensore;
disconoscimento di conformità della copia notificata rispetto al titolo originale;
nullità della notifica poiché eseguita in assenza di procura), che sarebbero stati ignorati dal giudice di primo grado.
Invero, come già chiarito dal Tribunale, “il provvedimento, così come contenuto all'interno della busta relativa alla notifica telematica dell'ingiunzione effettuata dall'opposta, reca pacificamente la firma digitale del predetto Magistrato;
ed infatti la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 1 marzo 2017 dal notificante Avv. Valente, contenente l'ingiunzione cui si riferisce la presente opposizione, reca quale allegato il provvedimento emesso dalla dott.ssa , Giudice presso codesto Tribunale, con estensione Persona_1
p7m e che, procedendo all'apertura del predetto file con idoneo programma, appare la sottoscrizione digitale apposta dalla medesima dott.ssa in data 21 febbraio 2017, con relativa attestazione di Persona_1 validità del certificato di firma. Allo stesso modo, non è apprezzabile il rilievo proposto dall'opponente in ordine alla mancata attestazione di conformità dell'ingiunzione all'originale informatico, in quanto, ai sensi dell'art. 3 bis n. 2 della L. 53/94 la suddetta attestazione è necessaria solo laddove si proceda con modalità telematiche alla notifica di copia digitale di file originariamente prodotto su supporto analogico, escludendo
5 implicitamente che tale attestazione sia necessaria laddove si proceda alla notifica con modalità telematiche di file originariamente prodotto in formato digitale, così come è avvenuto nel caso concreto”.
Appare poi evidente che l'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo circa la ragione sociale dell'opposta/appellata, a fronte dell'esatta indicazione contenuta nel ricorso per d.i, non ha comportato alcun dubbio circa la pretesa creditoria azionata nei confronti dell'odierna appellante/opponente, la quale, tra l'altro, nel costituirsi in giudizio, pur eccependo la nullità del decreto per incertezza del soggetto ingiunto, ha nel merito, svolto difese, seppure in termini generici, così comprovando di avere bene inteso il rapporto, a sé ricondotto, al quale il credito si riferisce.
Inoltre, l'eventuale nullità del decreto ingiuntivo non avrebbe impedito l'esame nel merito della pretesa creditoria, dando luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo “ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa” (ex plurimis Cass. n. 16767/2014).
Infine, quanto all'eccepito nullità della notifica del d.i., poiché eseguita in assenza di procura, deve rilevarsi che appare del tutto evidente come l'erronea indicazione nella data della procura sia un mero refuso, essendo stata la procura necessariamente depositata sin dal momento della iscrizione a ruolo del ricorso in monitorio.
Ne consegue che, correttamente, e al di là delle valutazioni compiute con riferimento al difetto di procura, il giudice di primo grado ha statuito sul merito della domanda.
A tal proposito, il Collegio condivide la motivazione del Tribunale, secondo cui, “nel merito del rapporto commerciale intrattenuto tra le parti,
l'opponente non ha minimamente contestato il contenuto della Parte corrispondenza intercorsa tra i due soggetti economici, nella quale la dà atto della propria esposizione debitoria nei confronti della società opposta, così come nulla osserva in ordine alla quantità e qualità delle merci oggetto delle forniture”. Nell'atto di opposizione, infatti, l'odierna appellante muove unicamente contestazioni di carattere formale riguardo alla documentazione prodotta dalla parte opposta/appellata, che ha compiutamente adempiuto al proprio onus probandi, producendo in
6 giudizio, oltre alle fatture ed ai documenti di trasporto sottoscritti e quietanzati dalla appellante (a conferma del rapporto commerciale e del ricevimento della merce relativa alle fatture alla base del provvedimento monitorio) la corrispondenza elettronica intercorsa tra le parti (dalla quale emerge che l'odierna opponente riconosceva di essere debitrice della somma azionata in monitorio (cfr., in particolare, mail del 23.12.14 spedita Parte da ad con cui l'odierna appellante, nell'inviare la copia CP_2 della ricevuta di bonifico per € 12.420,98, si dichiarava ancora debitrice della rimanente somma di € 8.500,00, nonché mail del 08.06.15, in cui la stessa appellante accondiscende alla emissione di una ulteriore fattura di
€ 901,00 per interessi). A fronte di tale documentazione, in cui si fa riferimento ai rapporti commerciali tra le parti e dalla quale emerge il riconoscimento da parte dell'odierna appellante del proprio debito, quest'ultima si è limitata, nell'atto di opposizione, ad operare contestazioni del tutto generiche e a dedurre che trattavasi di << una serie di documenti in lingua straniera senza la dovuta traduzione>> (contestazione cui ha fatto seguito il deposito da parte dell'opposta/appellata, con le note ex art. 183 cpc VI^ comma II^ termine, di copie tradotte in lingua italiana dei documenti posti a sostegno della domanda).
Quanto poi alla transazione intervenuta tra le parti, ancora una volta, devono condividersi le motivazioni del giudice di primo grado, il quale, nella sentenza impugnata, rileva come, sebbene la stessa rechi al suo interno un improprio richiamo al carattere novativo dell'accordo, preveda poi espressamente che il procedimento relativo all'ingiunzione opposta sia abbandonato solo “al buon esito dei ratei di pagamento” (cfr. art. 3 atto di transazione in atti).
A tal proposito, non può tuttavia non considerarsi che, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17.10.2024, l'impugnante deduce che la parte appellata, nei propri scritti difensivi, ha ammesso l'avvenuto pagamento, seppur parziale, delle somme indicate nella scrittura transattiva, pagamento avvenuto nel corso del giudizio di opposizione e prima del deposito della sentenza impugnata.
Effettivamente, nelle note depositate per la predetta udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata precisa, testualmente. << si
7 ribadisce la decadenza della appellante dai benefici di cui alla scrittura di transazione per aver ella pagato unicamente € 4.000,00 a fronte della somma pattuita - € 10.000,00 >>.
Attesa l'avvenuta ammissione, da parte dell'odierna appellata/opposta, di aver ottenuto, a seguito della transazione intervenuta nel corso del giudizio di opposizione, un parziale adempimento del debito, appare evidente che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, avendo l'odierna impugnante sicuramente corrisposto una parte di quanto dovuto e segnatamente la somma di euro 4.000,00, riconosciuta dall'appellata (che ne ha ammesso il pagamento anche nelle memorie conclusive, deducendo genericamente, solo in tale sede, di aver ottenuto altresì “il pagamento delle competenze di lite relative ai gradi di giudizio conclusisi ad oggi”).
Ciò posto e considerato che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte
(cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 16582 del 05/08/2005), ritiene il Collegio che possa considerarsi pacifica (attesa la chiara e specifica ammissione dell'appellata) la circostanza dell'avvenuto adempimento parziale, in corso di causa, limitatamente all'importo di euro 4.000,00, non risultando determinata l'entità dell'ulteriore somma, che pure l'odierna appellata afferma di aver ricevuto a titolo di spese ed alla quale si fa generico riferimento, in limine, come detto, solo negli scritti difensivi finali.
La parziale estinzione del debito di cui al provvedimento monitorio, comporta la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto il giudizio di opposizione non introduce un'autonoma fase ma produce solo l'effetto che sulla domanda attorea, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba conoscere attraverso le forme del processo ordinario, ciò in considerazione della natura del giudizio di opposizione, inteso non come mero giudizio di accertamento sulla validità del decreto ingiuntivo, bensì come giudizio ordinario di cognizione sul merito della pretesa creditoria, che ha inizio con la proposizione del ricorso.
Ne consegue che deve essere condannata a Parte_1 corrispondere a , solo la residua parte ancora dovuta, pari ad CP_1 euro 4.500,00, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
8 Quanto alla regolazione delle spese di lite, la parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Come è noto, la responsabilità delle spese di causa si innesta sul principio della soccombenza, quale espressione naturale di una regola di causalità rispetto alla determinazione della lite. Di regola, al di là di casi di c.d. reciproca soccombenza, la causalità è unidirezionale e ricade, senza deviazioni, sul comportamento antigiuridico di chi si renda responsabile dell'instaurazione del processo per soddisfare una situazione giuridica altrui ingiustamente non soddisfatta ovvero per soddisfare una situazione giuridica propria giustamente non soddisfatta.
Orbene, benché al momento dell'instaurazione del giudizio, la domanda dell'odierna parte appellata fosse fondata, non può non considerarsi, tuttavia, che quest'ultima, nel corso del giudizio di primo grado, nonostante l'avvenuto parziale adempimento, ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto (chiedendo, nella sostanza, l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'integrale pagamento), senza rimodulare, a seguito dell'intervenuta transazione e della parziale estinzione del debito, la propria domanda e procedendo peraltro anche all'esecuzione per l'intero.
Il detto contegno processuale dell'odierna parte appellata (che ha resistito in primo grado al fine di ottenere l'accoglimento integrale di una pretesa, già in parte soddisfatta nel corso del giudizio di primo grado, reiterando tale comportamento anche nella fase dell'odierno giudizio di impugnazione) giustifica, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
9 appello notificato in data 23.11.2020, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1463/2020 pubbl. il 21/10/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza revoca il decreto ingiuntivo nr.
332/2017 emesso dal Tribunale di Benevento e condanna
[...] al pagamento della somma di euro 4.500,00 in favore di Parte_1
, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
CP_1
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Napoli nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. IC IU
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