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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel est.
2) dott. Roberto Bonanni_________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente_____________ Consigliere
All'udienza pubblica del 16 settembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2021/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 10101/2022 emeSS in data 1.12.2021-22.1.2022 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
(CF E (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
n. q. di eredi di ( , C.F._2 Persona_1 C.F._3 rappresentate e difese, come da procura in atti, dall' Avv. Cristiana Fabbrizi PEC:
; Email_1
[...]
[...]
Controparte_1
(CF ) in persona del Dirigente generale pro-
[...] P.IVA_1 tempore della , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 generale alle liti del 1 Agosto 2024 del Notaio notaio in Roma, Persona_2 iscritto presso il Collegio dei Distretti notarili di Roma, Velletri e Per_3
Civitavecchia, Rep. 93118 Raccolta n. 28300, dall'Avv. Renata Cantatore, PEC
; Email_2
, C.F. e P. Iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per atto Notaio in data 9 settembre 2019, rep. n. 9614, racc. 3235, dall'Avv. Per_4
Laura Cortelli, PEC : ; Email_3
-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 25 luglio 2022, e Parte_1
hanno impugnato la sentenza n. 10101/2022 emeSS dal Parte_2
Tribunale Gl di Roma il giorno 1.12.2021-22.1.2022.
Il Tribunale ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata dal lavoratore negando il nesso eziologico con l'attività lavorativa.
Avverso tale determinazione propongono impugnazione le attuali appellanti per i motivi di cui si dirà appresso.
Si sono costituite l' e l' ciascuno di essi con memoria in cui avversando le CP_3 CP_1 richiese dell'appellante ha chiesto il rigetto del gravame.
La causa, fiSSta per la decisione all'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva camera di Consiglio, è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, conveniva in giudizio l' ed il Persona_1 CP_1 datore di lavoro per sentire affermare la natura professionale della CP_3 patologia Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) che sosteneva di avere contratto nello svolgimento dei compiti di manovale in autorimesse destinate al ricovero e alla manutenzione di autobus ed ottenere la condanna del primo alla costituzione della rendita e/o l'indennizzo corrispondente al danno biologico per
Pag. 2 di 16 un IP pari al 45% comprensiva degli interessi legali, e del secondo al risarcimento del danno biologico differenziale (danno biologico permanente, danno da perdita della capacità lavorativa, nonché danno morale), anche alla luce del calcolo della somma capitale della rendita che l' corrisponderà al ricorrente, quantificato CP_1 su un IP pari al 45%, come indicato in atti, o nella maggiore o minore percentuale di danno ritenuto di giustizia.
Nel contraddittorio con entrambi i convenuti, che contrastavano gli assunti del lavoratore, ammeSS ed espletata la prova testimoniale e disposta ctu, il Tribunale disattendeva la domanda nei confronti degli eredi costituiti del ricorrente medio tempore deceduto.
Superate le questioni preliminari della decadenza e della prescrizione in relazione alla affezione “pneumopatia ostruttiva” oggetto di domanda all' , riteneva la CP_1 domanda infondata.
Infatti, posta la sostanziale non contestazione le modalità di svolgimento della prestazione atteso che entrambi i convenuti avevano negato unicamente l'esposizione al rischio ed il nesso causale tra la patologia denunciata
(pneumopatia) e l'attività lavorativa svolta e l'entità dei postumi permanenti derivanti, prestava adesione alle valutazioni del ctu in ordine al nesso causale.
Quest'ultimo, nella persona della dr.SS , dopo avere provveduto ad Persona_5 una stima dei livelli di esposizione ( cui risaliva sulla base delle relazioni Contarp-
INAIL degli anni 2005 e 2006 ) nonché le relazioni aziendali contenenti anche una dettagliata descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle attività lavorative proprie della mansione di manovale (con indicazione del numero delle ore previste per le varie incombenze) nelle autorimesse autobus, riteneva l'esposizione complessiva, nelle varie mansioni, contenuta al di sotto dei 100 F/l.
Pur considerando altre fonti di esposizione, diverse da quelle derivanti dalle lavorazioni cui era direttamente addetto l'originario ricorrente e prendendo in esame lavorazioni svolte negli stessi locali e l'ambiente di lavoro, il livello restava immutato.
Pag. 3 di 16 Considerata la misura contenuta di esposizione il ctu negava il nesso eziologico.
Il Tribunale, una volta escluso il nesso causale, rigettava la pretesa non solo nei confronti dell'ente previdenziale ma anche del datore di lavoro non potendo ipotizzarsi una responsabilità in capo a quest'ultimo in difetto della natura professionale dell'affezione. Aggiungeva, in buona sostanza ad abundantiam, che dalle deposizioni dei testi era emersa la predisposizione di mezzi di protezione da parte dell'azienda attraverso la fornitura di ausili agli operai (quali mascherine di protezione, guanti e attrezzature protettive per l'esposizione alle polveri di amianto) al fine di contenere il rischio per cui, neppure sotto tale profilo, avrebbe potuto ritenersi un comportamento negligente della società. Sottolineava che
<La società non risulta aver posto in essere alcun antecedente indispensabile per il verificarsi dell'evento dannoso lamentato attesa la carenza di prova circa la nocività dell'ambiente di lavoro ove il ricorrente operava ed atteso che il fatto illecito lamentato non appare ricollegabile ad un comportamento inadempiente del datore di lavoro nella predisposizione di mezzi di protezione e sicurezza durante l'espletamento delle sue mansioni. >> essendo in tal modo esclusa la necessità che l'impresa fornisse prova dell'adozione cautele imposte da regole tecniche e scientifiche o di comune prudenza o diligenza neceSSrie per evitare il verificarsi del fatto dannoso.
Avverso tale determinazione propongono impugnazione
[...]
nella qualità di eredi di . Parte_3 Persona_1
Assumono le appellanti che erroneamente il consulente nominato dal primo giudice avrebbe ritenuto determinante per escludere il nesso eziologico la soglia delle 100 ff/lt, trattandosi di soglia valevole per il riconoscimento dei benefici amianto previsti dalla L. 257/1992, ben diverso dal riconoscimento della malattia professionale.
L'accertamento tecnico demandato al ctu non avrebbe avuto lo scopo di accertare l'esposizione all'amianto ai sensi e per gli effetti della L. 257/1992 art 13 co. 8 ossia per una media ponderata annua su 8 ore lavorative, ad una quantità di
Pag. 4 di 16 polveri di amianto superiore a 0,1 ff/ml (ovvero 100 ff/lt), ma sarebbe servito unicamente a verificare se le patologie contratte dal lavoratore potessero essere ricondotte, con probabile certezza, alle mansioni svolte. Mansioni che, lo stesso consulente medico avrebbe dichiarato essere state svolte con esposizione all'amianto sia diretta che indiretta, all'interno di ambiente altamente contaminato da polveri di amianto.
Pertanto, erroneamente il consulente avrebbe ritenuto determinante la circostanza che il lavoratore fosse stato esposto a 73 f/L (o nella seconda ipotesi indicata alla pag 22 a 87,5 f/L) come media ponderata annua su 8 ore lavorative.
Viceversa, la letteratura scientifica avrebbe evidenziato, ormai in modo uniforme e costante, che l'inalazione di fibre di amianto è in grado di aumentare il rischio di patologie polmonari. La letteratura scientifica sarebbe concorde sul concetto di dose cumulativa di fibre inalate come determinante principale del rischio di mesotelioma: per cui non esisterebbe una proporzione diretta tra dose cumulativa di fibre di amianto e l'incremento del rischio di patologia polmonare.
Inoltre, la steSS dose cumulativa di fibre presenti nel polmone avrebbe potuto derivare sia da un'esposizione breve a concentrazioni elevate, sia da una esposizione lunga a concentrazioni relativamente basse. Maggiore è la quantità di fibre di amianto che si sono depositate nel polmone, tanto maggiore è il rischio di sviluppare una patologia polmonare. Si sarebbe perciò pervenuti all'affermazione che non esiste una dose di fibre così baSS da escludere un incremento del rischio. In ogni caso, la quantità di polveri a cui sarebbe stato esposto il ricorrente di certo non avrebbe potuto considerarsi limitata, in considerazione dell'entità dell'esposizione, della durata negli anni e della patologia insorta.
Il ctu non solo non avrebbe ricostruito correttamente il nesso eziologico, ma non avrebbe analizzato neppure il tipo di patologia da cui era affetto il e non Pt_1 avrebbe risposto al quesito circa il grado di probabilità che la steSS affezione fosse derivata dall'esposizione alle polveri di amianto.
Pag. 5 di 16 In allegato alle osservazioni dell'originario ricorrente sarebbe stato inviato anche un documento redatto dalla Regione Lazio sulle possibili patologie correlate all'esposizione amianto, ma tale documento non sarebbe stato preso in considerazione dal CTU. Anche il giudicante non avrebbe preso in considerazione le osservazioni e le richieste di parte ricorrente (oggi appellante) ed avrebbe deciso unicamente in adesione alla CTU.
Assume l'appellante che l'affezione sarebbe consistita in una Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO). Tale patologia sarebbe il risultato di un'esposizione persistente e protratta a determinati fattori di rischio. In relazione ad eSS non esisterebbero indagini clinico-strumentali atte a distinguere le forme professionali da quelle comuni. Per cui , a parere dell'appellante, avrebbe dovuto ritenersi discriminante l'anamnesi positiva per fattori di rischio occupazionali, la dimostrazione della sussistenza di essi e la convergenza dei dati clinici.
In relazione alla responsabilità del datore di lavoro l'appellante ha sostenuto CP_3 che quanto dichiarato dai testi in ordine ai mezzi di protezione adottati, sarebbe stato sostanzialmente ininfluente, poiché, in primo luogo, i testi avrebbero riferito genericamente su fatti, e poi, su fatti non direttamente correlati al sig.
, che avrebbero dichiarato di non conoscere. Inoltre, i testi di parte Persona_1 resistente non avrebbero mai lavorato all'interno di , ma sarebbero Parte_4 stati funzionari che si occupavano di procedure di sicurezza, ma che non avrebbero dato alcuna prova che ai dipendenti fossero date in dotazione le misure di protezione adatte all'isolamento dall'amianto. Difatti le mascherine di cui avrebbero riferito i testimoni non sarebbero state adatte ad impedire l'inalazione delle polveri sottili di amianto. In ogni caso, il datore di lavoro avrebbe dovuto vigilare accertando che i mezzi di protezione fossero messi a disposizione dei lavoratori e da loro utilizzati, facendo loro la dovuta formazione sulla sicurezza.
Pertanto, la prova incombente sul datore di lavoro non sarebbe stata assolta.
L'appello è infondato.
Pag. 6 di 16 Al fini di accertare la sussistenza del nesso causale questa Corte ha ritenuto indispensabile, alla luce delle censure sollevate con l'appello, rinnovare l'indagine medica concernente la natura professionale dell'affezione polmonare
(asseritamente consistente in broncopatia cronica ostruttiva) da cui era affetto
, demando al ctu di riesaminare gli atti e valutare, in correlazione Persona_1 ai motivi di censura formulati dalle eredi attuali appellanti, criticamente la relazione depositata in primo grado ricostruendo, ove sussistente, il nesso causale con l'attività lavorativa.
A tal fine, nel formulare i quesiti al ctu, il Collegio ha evidenziato:
1) che laddove venga in esame una malattia ad eziologia multifattoriale il nesso causale va riconosciuto in presenza di una “rilevante o ragionevole probabilità scientifica” e precisamente in base criterio “del più probabile che non” (Cass. S.U. n. 576 del 2008), che indica la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso e richiede un apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (Cass. n. 16581 del 2019).
2) che tale criterio non è ancorabile esclusivamente ad un parametro quantitativo-statistico (cd. probabilità quantitativa), potendosi attingere all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (v. Cass.n. 9342l 2022).
3) che, ai fini del nesso causale dovrà tenersi conto della durata dell'esposizione, oltre che dell'intensità.
Si è, altresì, disposto che, ove possibile, il ctu, corredasse le proprie considerazioni anche del riferimento alla letteratura e degli studi epidemiologici allo stato esistenti.
In risposta a tale quesito, il ctu incaricato, dott ha provveduto a Per_6 riesaminare gli atti e a rinnovare l'indagine in conformità alle indicazioni fornite dal Collegio.
Premessi i riferimenti ai dati di fatti desumibili dagli atti, concernenti la storia lavorativa del , e nello specifico che egli dal 1972 ad agosto 1993 Persona_1
Pag. 7 di 16 lavorò alle dipendenze dell' con mansioni di manovale–pulitore CP_3 officina addetto alla pulizia di vetture, ambienti, piazzali, spazzatura all'interno dei luoghi di lavoro e nello specifico nella sede di Roma, Via di Portonaccio e che, tali mansioni implicavano di norma la pulizia quotidiana delle vetture e dell'ambiente di lavoro oltre che, in via occasionale (una volta a settimana), la pulizia delle “buche”, cioè le fosse di visita sottostanti alle vetture, dove gli operai addetti alla manutenzione operavano per intervenire sul sottocaSS, ed una /due volte a settimana, la pulizia e l'ingraSSggio del sottocaSS dei veicoli all'interno della buca, il Dott. conveniva sulle valutazioni del primo ctu ( dott. Per_6
) circa la misura ed il grado di esposizione alle fibre di amianto . Ciò sia Per_5 considerando le fonti di esposizione diretta fra cui le operazioni di manutenzione e riparazione degli autobus, alcune delle quali comportavano la manipolazione di elementi contenenti amianto, in particolare lo smontaggio e la sostituzione dei ferodi sia le altre fonti di esposizione deve tenersi presente che nel medesimo ambiente in cui operava il ricorrente venivano effettuate, fra cui la circostanza che la rimeSS di avesse una copertura costituita da lastre ondulate Parte_4 in cemento-amianto.
Conveniva altresì sulla sicura affidabilità delle relazioni Contarp degli anni 2005
e 2006 dalla elaborate specificamente per valutare il livello di CP_4 esposizione dei dipendenti e che erano state elaborate prendendo in CP_3 considerazione analiticamente lavorazioni, mansioni, durata delle singole attività, e dunque risalendo al livello di esposizione supportato dall'analisi della letteratura scientifica ed ai tempi di esposizione, cioè le frazioni di orario di lavoro dedicate alle singole attività lavorative a rischio, ricavati da relazioni dell' CP_3
Dovendo preliminarmente individuare l'affezione il ctu ha osservato che nella domanda amministrativa eSS era stata indicata come “Pneumopatia da aspirazione a polveri e fibre”, e che era poi definita dalla parte come BPCO, relativamente alla quale parte appellante allega anche una componente restrittiva che nella tesi attorea sarebbe correlata ad una fibrosi polmonare da amianto.
Pag. 8 di 16 Sulla base di una accurata ricostruzione condotta in applicazione di rigorosi criteri scientifici, i cui paSSggi logici sono illustrati analiticamente nella relazione depositata, il ctu è pervenuto alla conclusione che debba escludersi la patologia poSS identificarsi in una interstiziopatia polmonare da amianto o asbestosi.
Dopo ampia dissertazione scientifica sulle pneumoconiosi e sull'asbestosi, e sulla patogenesi e la morfologia (per le quali si rimanda alla relazione tecnica) delle condizioni mediche correlate all'esposizione a fibre di amianto, il ctu ha illustrato i criteri diagnostici e a letteratura scientifica di riferimento ( fra cui la “Position
Paper” della Società Italiana di Medicina del Lavoro pubblicazione risalente al
2019) chiarendo i criteri diagnostici che debbono essere utilizzati, in mancanza di un riscontro istopatologico (nel caso assente), e, in particolare, lo specifico protocollo che prevede la verifica dei seguenti criteri:
1) storia di esposizione ad amianto, da moderata a forte, tipicamente, ma non sempre, professionale e spesso protratta per molti anni (precisando che l'asbestosi non è il risultato univoco di significative o anche forti esposizioni ad amianto e che , in generale, quando l'esposizione cumulativa è stata da significativa a pesante, la probabilità di sviluppare un quadro clinico di asbestosi e la sua gravità sono maggiori, con un più breve intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e la conseguente insorgenza dei sintomi della patologia);
2) segni clinici di fibrosi interstiziale in forma di crepitii tele-inspiratori all'auscultazione dei campi polmonari, soprattutto a livello delle basi;
3) riscontro di opacità diffuse reticolo-lineari a livello dei campi polmonari inferiori all'esame radiologico del torace;
4) riscontro di deficit funzionale restrittivo alle prove di funzionalità respiratoria o di riduzione della diffusione del monossido di carbonio (CO);
5) generalmente, ma non sempre, presenza di placche pleuriche e/o di fibrosi pleurica diffusa.
Pag. 9 di 16 Il ctu ha chiarito che i criteri 1 e 3 sono obbligatori per la diagnosi clinica, che viene ulteriormente supportata dal criterio 5. Quando uno o più dei criteri 5, 2, o
4 (in ordine di importanza decrescente) non sono soddisfatti, l'indice di fiducia per la diagnosi declina corrispondentemente.
Applicando detti criteri al caso in esame, ha osservato quanto segue.
In reazione al criterio 1 (obbligatorio) non risulta documentata un'esposizione pari o superiore a quella di 25 fibre/cc-anni indicata dalla come soglia di Pt_5 esposizione al di sotto della quale “una forma clinicamente rilevante di fibrosi polmonare non sembra essere presente”. La steSS concentrazione ipotizzata con la CTU di prime cure ipotizza un'esposizione annua di 0,0875 ff/cc la quale, proiettata nell'arco di vita lavorativa di 23 anni concretizza un'esposizione complessiva pari a 2,01 ff/cc/anni, che sarebbe ben lontana dai limiti previsti per lo sviluppo di un'asbestosi.
In reazione al criterio 2 (facoltativo) non risultano clinicamente i previsti crepitii tele-inspiratori all'auscultazione dei campi polmonari;
In relazione al criterio 3 (obbligatorio), gli esami radiologici effettuati non evocano una interstiziopatia polmonare diffusa, né è mai stata effettuata una lettura degli esami da parte di un radiologo esperto ILO in valutazione delle pneumoconiosi (cosiddetto “Black-reader o B-reader” – v. il precedente esame esemplificativo TC ICOERD).
Il criterio 4 (facoltativo) non risulta soddisfatto per la presenza di deficit ostruttivo e per la mancata documentazione di deficit di diffusione del CO (v. la spirometria del 28/02/2018).
Il Criterio 5 (facoltativo principale) non risulta soddisfatto, stante la mancata segnalazione di placche pleuriche e/o di fibrosi pleurica diffusa (le calcificazioni pleuriche a destra, risultanti dal solo esame TC del 22/06/2018, senza indicazioni di ispessimenti, non consente di porre diagnosi di placche pleuriche, che infatti non sono evocate nella risposta dell'esame).
Pag. 10 di 16 Conseguentemente il ctu, sulla base degli elementi in suo possesso (mancando, come si è detto, un riscontro istologico), considerate le evidenze presenti agli atti, fra cui quelle cliniche, strumentali e radiologiche, ha escluso che fosse possibile porre la diagnosi di asbestosi.
Ha concluso per la presenza di esiti cicatriziali localizzati, senza evidenza di fibrosi polmonare diffusa.
Ha poi osservato la rilevanza nel caso di comorbidità quali fattori etiologici del pattern restrittivo. Infatti, la riduzione dei volumi polmonari (FVC e TLC) non è neceSSriamente indice di fibrosi polmonare. Nel caso del paziente, le comorbidità presenti possono, secondo criteri di scienza medica, giustificare il pattern restrittivo per diversi motivi:- la cardiopatia ischemica e ipertensiva, come congestione polmonare cronica e riduzione della compliance polmonare,
l'insufficienza renale cronica, come ritenzione di liquidi e calcificazioni pleuriche/tissutali che riducono l'espansibilità, la polivasculopatia, come calcificazioni della gabbia toracica e della pleura con riduzione meccanica dei volumi, la steSS età avanzata e sarcopenia, per la ridotta forza muscolare respiratoria. Ha aggiunto che in questo contesto, la DLCO normale conferma l'assenza di una malattia interstiziale diffusa.
Il quadro complessivo (spirometria, DLCO e radiologia) indica:1)- pattern restrittivo moderato a prevalente genesi extrapolmonare;
2)- esiti fibrotici localizzati e bronchiolectasie nel lobo superiore destro, stabili nel tempo;
3)- assenza di segni di fibrosi polmonare diffusa o di pneumopatia interstiziale progressiva.
Dunque, il quadro respiratorio è spiegabile dalle comorbilità croniche
(cardiopatia, IRC, polivasculopatia) e da residui cicatriziali pregressi. Ha, pertanto, concluso che la misura della concreta relazione probabilistica tra l'esposizione all'amianto e lo sviluppo della pneumopatia dalla quale il Sig. era affetto, depone con larga preponderanza - aSSi superiore al “più Per_1 probabile che non” - per fattori causali alternativi a quelli professionali.
Pag. 11 di 16 Anche alle osservazioni del ctp di parte appellante il dott. ha fornito Per_6 risposte puntuali ed esaustive.
In merito al “dissenso diagnostico” espresso dal ctp che non condivide la diagnosi di “esiti cicatriziali”, che, a suo dire, sarebbe espressione del solo aspetto morfologico radiologico e non del quadro polmonare che presenterebbe sia segni di broncopatia cronica ostruttiva e segni di interstiziopatia da iniziale fibrosi, il ctu ha rilevato che l'ascrizione della patologia ad una patologia interstiziale polmonare non si basa solo sull'assenza di segni di interstiziopatia diffusa agli esami morfologici radiologici, ma anche sulla mancata dimostrazione di un deficit del paSSggio di gas a livello della barriera alveolocapillare, come da il cui Pt_6 esito denota la normalità del parametro (valore misurato 18,8 ed per un uomo di
87 anni alto 1,62 m, il DLCO è circa 16–17 mL/min/mmHg e dunque a circa il
110–115% del valore normale). Il ctu ha precisato che anche il KCO era normale- alto, segno di efficiente scambio alveolo-capillare.
In relazione alle comorbilità, per le quali il ctp ha negato l'efficienza causale sostenendo che la principale comorbidità che può causare una malattia respiratoria è costituita da una grave cardiopatia, condizione che non sussisterebbe nel caso in esame, stante che l'affezione cardiaca sarebbe <di entità minima al limite dell'inesistente>> ed il ruolo della insufficienza renale nella genesi di una pneumopatia sarebbe di <entità molto minore, al limite dell'irrilevante», il ctu ha osservato che i risultati di due test di primo livello, peraltro non evocativi, non elidono la gravità del quadro cardio-circolatorio dal quale i era affetto, caratterizzato da episodi di ischemia cardiaca (come Pt_1 riferito anche dallo stesso CTP in sede di accertamenti), da cardiopatia ipertensiva e da grave arteriopatia obliterante periferica diffusa, sottoposta a ripetuti interventi di rivascolarizzazione. Neppure può attribuirsi un ruolo secondario alla nefropatia, che aveva comportato la necessità di ricorrere al regime dialitico sostitutivo trisettimanale.
Infine, in reazione alle misurazioni operate dal primo ctu dott.SS che il Per_5 ctp ha ritenuto riduttive e che sarebbero in contrasto con le valutazioni di
Pag. 12 di 16 CONTARP che avrebbero indicato che l'esposizione dei manovali era equivalente a quella dei manutentori, dunque non pari ad un terzo di questi ultimi, osserva il
Collegio che nell'atto di appello non sono state formulate censure specifiche a tale parte di valutazione operata dal ctu di primo grado ovvero alla misura 87,5 ff/l , né tantomeno ai criteri adoperati dal ctu nominato dal Tribunale per giungere a tale stima, sicché le stesse sono inammissibili, in quanto intese ad estendere – inammissibilmente- il devoluto al di là dei motivi di gravame.
Ancora, in relazione all'opinione espreSS dal ctp che in ogni caso l'esposizione all'amianto riscontrata in primo grado giustifichi riconoscimento di una tecnopatia iniziale, secondo il principio della presunzione legale d'origine, che non prevede soglie minime espositive, il ctu ha correttamente osservato che nel caso l'identificazione della pneumopatologia come diversa dall'asbestosi esclude il nesso eziologico con l'esposizione all'amianto.
Infine, ha contrastato l'opinione del ctp secondo cui sussistevano i caratteri propri della fibrosi polmonare spiegando che la componente restrittiva evidenziata dalle prove di funzionalità respiratoria è attribuibile con logica ed elevata probabilità ad altre cause e le stesse prove funzionali escludevano un'interstiziopatia diffusa posto che era del tutto normale il test di diffusione del monossido di carbonio (DLCO). Quanto all'area a vetro smerigliato evidenziata dall'esame TC del 22/12/2017, tale immagine andava incontro a una pressoché completa riduzione evidenziata a un esame TC effettuato tre mesi dopo, il
22/03/2018. Tae dinamicità del quadro depone per un fatto infiammatorio regredito nel corso del tempo e non per un addensamento fibrotico che, diversamente, sarebbe rimasto del tutto immodificato. Ha sottolineato, poi, che gli esami TC non documentano il fine diffuso incremento della trama reticolare tipico delle patologie interstiziali polmonari (- RX 2010, indicativa di accentuazione trama interstiziale peri-ilare bilaterale. - RX 2017 (maggio- novembre): accentuazione del disegno polmonare a tipo broncopatico;
micronodulo basale destro già presente dal 2014. - TC 22/12/2017: area a vetro smerigliato nel lobo superiore destro con retrazione della scissura. - TC
Pag. 13 di 16 22/03/2018: quasi completa regressione dell'addensamento; residuano sottili strie fibrotiche e bronchiolectasie localizzate. - RX 2018-2019: quadro stabile, nodulo calcifico basale destro invariato, obliterazione del seno costofrenico destro come esito pleurico, senza lesioni attive.
Confermando gli esiti cicatriziali localizzati, senza evidenza di fibrosi polmonare diffusa.
Come si vede, la puntuale ed esaustiva ricostruzione operata dal ctu, a partire dall'individuazione della patologia, sulla base di argomenti tratti da testi scientifici documentati, essenziale al fine di ricostruire il nesso causale, come le considerazioni in ordine al nesso causale sostenute dall'alto grado di probabilità sono del tutto condivisibili in quanto non solo tecnicamente ben argomentate, ma anche esposte con rigore logico.
Infine, per completezza, va osservato, che, una volta escluso che la patologia sia una pneumoconiosi o una asbestosi, il richiamo al documento della Regione Lazio
(Documento tecnico della Regione Lazio, intitolato “Linee di indirizzo per un programma di assistenza e sorveglianza sanitaria agli ex esposti ad Amianto” appare del tutto superfluo atteso che lo stesso riguarda proprio il tipo di affezioni
(asbestosi, mesoltelioma pleurico, carcinoma polmonare ...) escluse dall'indagine medica.
Ne deriva che, in difetto della possibilità di ravvisare una patologia di origine professionale, ovvero un'affezione che poSS essere causata in via esclusiva o anche concorrente dall'attività lavorativa, non ha senso neppure accertare i mezzi di prevenzione utilizzati dal datore di lavoro posto che il determinismo dell'affezione si colloca ed è stato espreSSmente dal ctu rinvenuto esclusivamente in fattori extralavorativi.
La dichiarazione presente nell'appello ai fini dell'art.152 disp att cpc non soddisfa le condizioni prefigurate dalla disposizione, non solo perché nell'atto di appello non è presente la dichiarazione resa personalmente dalle due appellanti ( ossia dalle stesse sottoscritta), ma anche perché neppure i documenti allegati
Pag. 14 di 16 consentono di superare tale carenza, in quanto la dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma di del 12 aprile 2022 non reca indicazione della Parte_1 composizione del nucleo familiare né del reddito familiare nell'anno precedente, mentre a prodotto Certificazione Unica 2021 che non equivale Parte_2 alla dichiarazione prevista dall'art.152 disp. att.
Va da sé che le spese debbano essere regolate dal criterio della soccombenza, non potendo ravvisarsi “gravi ed eccezionali ragioni” a supporto della chiesta compensazione.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico delle appellanti. Del pari sono a loro carico le spese di ctu liquidate come da separato provvedimento.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e n. Parte_1 Parte_2
q. di eredi del sig. con ricorso depositato in data 25 luglio 2022 nei Persona_1 confronti dell' e di in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro CP_1 CP_3 tempore, con riferimento alla sentenza n.10101/2021 emeSS il giorno 1.12.2021-
22.1.2022 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, in favore di ciascuna delle parti convenute, in euro 4000,00, oltre spese generali (ed IVA e CPA unicamente in favore di , ponendo altresì, a carico della steSS parte appellante, CP_3
i compensi di ctu liquidati come da separato provvedimento.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
Pag. 15 di 16 previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 16 settembre 2025
Pag. 16 di 16
Il Presidente rel. est.
(dott. Eliana Romeo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel est.
2) dott. Roberto Bonanni_________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente_____________ Consigliere
All'udienza pubblica del 16 settembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2021/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 10101/2022 emeSS in data 1.12.2021-22.1.2022 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
(CF E (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
n. q. di eredi di ( , C.F._2 Persona_1 C.F._3 rappresentate e difese, come da procura in atti, dall' Avv. Cristiana Fabbrizi PEC:
; Email_1
[...]
[...]
Controparte_1
(CF ) in persona del Dirigente generale pro-
[...] P.IVA_1 tempore della , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 generale alle liti del 1 Agosto 2024 del Notaio notaio in Roma, Persona_2 iscritto presso il Collegio dei Distretti notarili di Roma, Velletri e Per_3
Civitavecchia, Rep. 93118 Raccolta n. 28300, dall'Avv. Renata Cantatore, PEC
; Email_2
, C.F. e P. Iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per atto Notaio in data 9 settembre 2019, rep. n. 9614, racc. 3235, dall'Avv. Per_4
Laura Cortelli, PEC : ; Email_3
-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 25 luglio 2022, e Parte_1
hanno impugnato la sentenza n. 10101/2022 emeSS dal Parte_2
Tribunale Gl di Roma il giorno 1.12.2021-22.1.2022.
Il Tribunale ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata dal lavoratore negando il nesso eziologico con l'attività lavorativa.
Avverso tale determinazione propongono impugnazione le attuali appellanti per i motivi di cui si dirà appresso.
Si sono costituite l' e l' ciascuno di essi con memoria in cui avversando le CP_3 CP_1 richiese dell'appellante ha chiesto il rigetto del gravame.
La causa, fiSSta per la decisione all'udienza del 16 settembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva camera di Consiglio, è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, conveniva in giudizio l' ed il Persona_1 CP_1 datore di lavoro per sentire affermare la natura professionale della CP_3 patologia Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) che sosteneva di avere contratto nello svolgimento dei compiti di manovale in autorimesse destinate al ricovero e alla manutenzione di autobus ed ottenere la condanna del primo alla costituzione della rendita e/o l'indennizzo corrispondente al danno biologico per
Pag. 2 di 16 un IP pari al 45% comprensiva degli interessi legali, e del secondo al risarcimento del danno biologico differenziale (danno biologico permanente, danno da perdita della capacità lavorativa, nonché danno morale), anche alla luce del calcolo della somma capitale della rendita che l' corrisponderà al ricorrente, quantificato CP_1 su un IP pari al 45%, come indicato in atti, o nella maggiore o minore percentuale di danno ritenuto di giustizia.
Nel contraddittorio con entrambi i convenuti, che contrastavano gli assunti del lavoratore, ammeSS ed espletata la prova testimoniale e disposta ctu, il Tribunale disattendeva la domanda nei confronti degli eredi costituiti del ricorrente medio tempore deceduto.
Superate le questioni preliminari della decadenza e della prescrizione in relazione alla affezione “pneumopatia ostruttiva” oggetto di domanda all' , riteneva la CP_1 domanda infondata.
Infatti, posta la sostanziale non contestazione le modalità di svolgimento della prestazione atteso che entrambi i convenuti avevano negato unicamente l'esposizione al rischio ed il nesso causale tra la patologia denunciata
(pneumopatia) e l'attività lavorativa svolta e l'entità dei postumi permanenti derivanti, prestava adesione alle valutazioni del ctu in ordine al nesso causale.
Quest'ultimo, nella persona della dr.SS , dopo avere provveduto ad Persona_5 una stima dei livelli di esposizione ( cui risaliva sulla base delle relazioni Contarp-
INAIL degli anni 2005 e 2006 ) nonché le relazioni aziendali contenenti anche una dettagliata descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle attività lavorative proprie della mansione di manovale (con indicazione del numero delle ore previste per le varie incombenze) nelle autorimesse autobus, riteneva l'esposizione complessiva, nelle varie mansioni, contenuta al di sotto dei 100 F/l.
Pur considerando altre fonti di esposizione, diverse da quelle derivanti dalle lavorazioni cui era direttamente addetto l'originario ricorrente e prendendo in esame lavorazioni svolte negli stessi locali e l'ambiente di lavoro, il livello restava immutato.
Pag. 3 di 16 Considerata la misura contenuta di esposizione il ctu negava il nesso eziologico.
Il Tribunale, una volta escluso il nesso causale, rigettava la pretesa non solo nei confronti dell'ente previdenziale ma anche del datore di lavoro non potendo ipotizzarsi una responsabilità in capo a quest'ultimo in difetto della natura professionale dell'affezione. Aggiungeva, in buona sostanza ad abundantiam, che dalle deposizioni dei testi era emersa la predisposizione di mezzi di protezione da parte dell'azienda attraverso la fornitura di ausili agli operai (quali mascherine di protezione, guanti e attrezzature protettive per l'esposizione alle polveri di amianto) al fine di contenere il rischio per cui, neppure sotto tale profilo, avrebbe potuto ritenersi un comportamento negligente della società. Sottolineava che
<La società non risulta aver posto in essere alcun antecedente indispensabile per il verificarsi dell'evento dannoso lamentato attesa la carenza di prova circa la nocività dell'ambiente di lavoro ove il ricorrente operava ed atteso che il fatto illecito lamentato non appare ricollegabile ad un comportamento inadempiente del datore di lavoro nella predisposizione di mezzi di protezione e sicurezza durante l'espletamento delle sue mansioni. >> essendo in tal modo esclusa la necessità che l'impresa fornisse prova dell'adozione cautele imposte da regole tecniche e scientifiche o di comune prudenza o diligenza neceSSrie per evitare il verificarsi del fatto dannoso.
Avverso tale determinazione propongono impugnazione
[...]
nella qualità di eredi di . Parte_3 Persona_1
Assumono le appellanti che erroneamente il consulente nominato dal primo giudice avrebbe ritenuto determinante per escludere il nesso eziologico la soglia delle 100 ff/lt, trattandosi di soglia valevole per il riconoscimento dei benefici amianto previsti dalla L. 257/1992, ben diverso dal riconoscimento della malattia professionale.
L'accertamento tecnico demandato al ctu non avrebbe avuto lo scopo di accertare l'esposizione all'amianto ai sensi e per gli effetti della L. 257/1992 art 13 co. 8 ossia per una media ponderata annua su 8 ore lavorative, ad una quantità di
Pag. 4 di 16 polveri di amianto superiore a 0,1 ff/ml (ovvero 100 ff/lt), ma sarebbe servito unicamente a verificare se le patologie contratte dal lavoratore potessero essere ricondotte, con probabile certezza, alle mansioni svolte. Mansioni che, lo stesso consulente medico avrebbe dichiarato essere state svolte con esposizione all'amianto sia diretta che indiretta, all'interno di ambiente altamente contaminato da polveri di amianto.
Pertanto, erroneamente il consulente avrebbe ritenuto determinante la circostanza che il lavoratore fosse stato esposto a 73 f/L (o nella seconda ipotesi indicata alla pag 22 a 87,5 f/L) come media ponderata annua su 8 ore lavorative.
Viceversa, la letteratura scientifica avrebbe evidenziato, ormai in modo uniforme e costante, che l'inalazione di fibre di amianto è in grado di aumentare il rischio di patologie polmonari. La letteratura scientifica sarebbe concorde sul concetto di dose cumulativa di fibre inalate come determinante principale del rischio di mesotelioma: per cui non esisterebbe una proporzione diretta tra dose cumulativa di fibre di amianto e l'incremento del rischio di patologia polmonare.
Inoltre, la steSS dose cumulativa di fibre presenti nel polmone avrebbe potuto derivare sia da un'esposizione breve a concentrazioni elevate, sia da una esposizione lunga a concentrazioni relativamente basse. Maggiore è la quantità di fibre di amianto che si sono depositate nel polmone, tanto maggiore è il rischio di sviluppare una patologia polmonare. Si sarebbe perciò pervenuti all'affermazione che non esiste una dose di fibre così baSS da escludere un incremento del rischio. In ogni caso, la quantità di polveri a cui sarebbe stato esposto il ricorrente di certo non avrebbe potuto considerarsi limitata, in considerazione dell'entità dell'esposizione, della durata negli anni e della patologia insorta.
Il ctu non solo non avrebbe ricostruito correttamente il nesso eziologico, ma non avrebbe analizzato neppure il tipo di patologia da cui era affetto il e non Pt_1 avrebbe risposto al quesito circa il grado di probabilità che la steSS affezione fosse derivata dall'esposizione alle polveri di amianto.
Pag. 5 di 16 In allegato alle osservazioni dell'originario ricorrente sarebbe stato inviato anche un documento redatto dalla Regione Lazio sulle possibili patologie correlate all'esposizione amianto, ma tale documento non sarebbe stato preso in considerazione dal CTU. Anche il giudicante non avrebbe preso in considerazione le osservazioni e le richieste di parte ricorrente (oggi appellante) ed avrebbe deciso unicamente in adesione alla CTU.
Assume l'appellante che l'affezione sarebbe consistita in una Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO). Tale patologia sarebbe il risultato di un'esposizione persistente e protratta a determinati fattori di rischio. In relazione ad eSS non esisterebbero indagini clinico-strumentali atte a distinguere le forme professionali da quelle comuni. Per cui , a parere dell'appellante, avrebbe dovuto ritenersi discriminante l'anamnesi positiva per fattori di rischio occupazionali, la dimostrazione della sussistenza di essi e la convergenza dei dati clinici.
In relazione alla responsabilità del datore di lavoro l'appellante ha sostenuto CP_3 che quanto dichiarato dai testi in ordine ai mezzi di protezione adottati, sarebbe stato sostanzialmente ininfluente, poiché, in primo luogo, i testi avrebbero riferito genericamente su fatti, e poi, su fatti non direttamente correlati al sig.
, che avrebbero dichiarato di non conoscere. Inoltre, i testi di parte Persona_1 resistente non avrebbero mai lavorato all'interno di , ma sarebbero Parte_4 stati funzionari che si occupavano di procedure di sicurezza, ma che non avrebbero dato alcuna prova che ai dipendenti fossero date in dotazione le misure di protezione adatte all'isolamento dall'amianto. Difatti le mascherine di cui avrebbero riferito i testimoni non sarebbero state adatte ad impedire l'inalazione delle polveri sottili di amianto. In ogni caso, il datore di lavoro avrebbe dovuto vigilare accertando che i mezzi di protezione fossero messi a disposizione dei lavoratori e da loro utilizzati, facendo loro la dovuta formazione sulla sicurezza.
Pertanto, la prova incombente sul datore di lavoro non sarebbe stata assolta.
L'appello è infondato.
Pag. 6 di 16 Al fini di accertare la sussistenza del nesso causale questa Corte ha ritenuto indispensabile, alla luce delle censure sollevate con l'appello, rinnovare l'indagine medica concernente la natura professionale dell'affezione polmonare
(asseritamente consistente in broncopatia cronica ostruttiva) da cui era affetto
, demando al ctu di riesaminare gli atti e valutare, in correlazione Persona_1 ai motivi di censura formulati dalle eredi attuali appellanti, criticamente la relazione depositata in primo grado ricostruendo, ove sussistente, il nesso causale con l'attività lavorativa.
A tal fine, nel formulare i quesiti al ctu, il Collegio ha evidenziato:
1) che laddove venga in esame una malattia ad eziologia multifattoriale il nesso causale va riconosciuto in presenza di una “rilevante o ragionevole probabilità scientifica” e precisamente in base criterio “del più probabile che non” (Cass. S.U. n. 576 del 2008), che indica la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso e richiede un apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione (Cass. n. 16581 del 2019).
2) che tale criterio non è ancorabile esclusivamente ad un parametro quantitativo-statistico (cd. probabilità quantitativa), potendosi attingere all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (v. Cass.n. 9342l 2022).
3) che, ai fini del nesso causale dovrà tenersi conto della durata dell'esposizione, oltre che dell'intensità.
Si è, altresì, disposto che, ove possibile, il ctu, corredasse le proprie considerazioni anche del riferimento alla letteratura e degli studi epidemiologici allo stato esistenti.
In risposta a tale quesito, il ctu incaricato, dott ha provveduto a Per_6 riesaminare gli atti e a rinnovare l'indagine in conformità alle indicazioni fornite dal Collegio.
Premessi i riferimenti ai dati di fatti desumibili dagli atti, concernenti la storia lavorativa del , e nello specifico che egli dal 1972 ad agosto 1993 Persona_1
Pag. 7 di 16 lavorò alle dipendenze dell' con mansioni di manovale–pulitore CP_3 officina addetto alla pulizia di vetture, ambienti, piazzali, spazzatura all'interno dei luoghi di lavoro e nello specifico nella sede di Roma, Via di Portonaccio e che, tali mansioni implicavano di norma la pulizia quotidiana delle vetture e dell'ambiente di lavoro oltre che, in via occasionale (una volta a settimana), la pulizia delle “buche”, cioè le fosse di visita sottostanti alle vetture, dove gli operai addetti alla manutenzione operavano per intervenire sul sottocaSS, ed una /due volte a settimana, la pulizia e l'ingraSSggio del sottocaSS dei veicoli all'interno della buca, il Dott. conveniva sulle valutazioni del primo ctu ( dott. Per_6
) circa la misura ed il grado di esposizione alle fibre di amianto . Ciò sia Per_5 considerando le fonti di esposizione diretta fra cui le operazioni di manutenzione e riparazione degli autobus, alcune delle quali comportavano la manipolazione di elementi contenenti amianto, in particolare lo smontaggio e la sostituzione dei ferodi sia le altre fonti di esposizione deve tenersi presente che nel medesimo ambiente in cui operava il ricorrente venivano effettuate, fra cui la circostanza che la rimeSS di avesse una copertura costituita da lastre ondulate Parte_4 in cemento-amianto.
Conveniva altresì sulla sicura affidabilità delle relazioni Contarp degli anni 2005
e 2006 dalla elaborate specificamente per valutare il livello di CP_4 esposizione dei dipendenti e che erano state elaborate prendendo in CP_3 considerazione analiticamente lavorazioni, mansioni, durata delle singole attività, e dunque risalendo al livello di esposizione supportato dall'analisi della letteratura scientifica ed ai tempi di esposizione, cioè le frazioni di orario di lavoro dedicate alle singole attività lavorative a rischio, ricavati da relazioni dell' CP_3
Dovendo preliminarmente individuare l'affezione il ctu ha osservato che nella domanda amministrativa eSS era stata indicata come “Pneumopatia da aspirazione a polveri e fibre”, e che era poi definita dalla parte come BPCO, relativamente alla quale parte appellante allega anche una componente restrittiva che nella tesi attorea sarebbe correlata ad una fibrosi polmonare da amianto.
Pag. 8 di 16 Sulla base di una accurata ricostruzione condotta in applicazione di rigorosi criteri scientifici, i cui paSSggi logici sono illustrati analiticamente nella relazione depositata, il ctu è pervenuto alla conclusione che debba escludersi la patologia poSS identificarsi in una interstiziopatia polmonare da amianto o asbestosi.
Dopo ampia dissertazione scientifica sulle pneumoconiosi e sull'asbestosi, e sulla patogenesi e la morfologia (per le quali si rimanda alla relazione tecnica) delle condizioni mediche correlate all'esposizione a fibre di amianto, il ctu ha illustrato i criteri diagnostici e a letteratura scientifica di riferimento ( fra cui la “Position
Paper” della Società Italiana di Medicina del Lavoro pubblicazione risalente al
2019) chiarendo i criteri diagnostici che debbono essere utilizzati, in mancanza di un riscontro istopatologico (nel caso assente), e, in particolare, lo specifico protocollo che prevede la verifica dei seguenti criteri:
1) storia di esposizione ad amianto, da moderata a forte, tipicamente, ma non sempre, professionale e spesso protratta per molti anni (precisando che l'asbestosi non è il risultato univoco di significative o anche forti esposizioni ad amianto e che , in generale, quando l'esposizione cumulativa è stata da significativa a pesante, la probabilità di sviluppare un quadro clinico di asbestosi e la sua gravità sono maggiori, con un più breve intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e la conseguente insorgenza dei sintomi della patologia);
2) segni clinici di fibrosi interstiziale in forma di crepitii tele-inspiratori all'auscultazione dei campi polmonari, soprattutto a livello delle basi;
3) riscontro di opacità diffuse reticolo-lineari a livello dei campi polmonari inferiori all'esame radiologico del torace;
4) riscontro di deficit funzionale restrittivo alle prove di funzionalità respiratoria o di riduzione della diffusione del monossido di carbonio (CO);
5) generalmente, ma non sempre, presenza di placche pleuriche e/o di fibrosi pleurica diffusa.
Pag. 9 di 16 Il ctu ha chiarito che i criteri 1 e 3 sono obbligatori per la diagnosi clinica, che viene ulteriormente supportata dal criterio 5. Quando uno o più dei criteri 5, 2, o
4 (in ordine di importanza decrescente) non sono soddisfatti, l'indice di fiducia per la diagnosi declina corrispondentemente.
Applicando detti criteri al caso in esame, ha osservato quanto segue.
In reazione al criterio 1 (obbligatorio) non risulta documentata un'esposizione pari o superiore a quella di 25 fibre/cc-anni indicata dalla come soglia di Pt_5 esposizione al di sotto della quale “una forma clinicamente rilevante di fibrosi polmonare non sembra essere presente”. La steSS concentrazione ipotizzata con la CTU di prime cure ipotizza un'esposizione annua di 0,0875 ff/cc la quale, proiettata nell'arco di vita lavorativa di 23 anni concretizza un'esposizione complessiva pari a 2,01 ff/cc/anni, che sarebbe ben lontana dai limiti previsti per lo sviluppo di un'asbestosi.
In reazione al criterio 2 (facoltativo) non risultano clinicamente i previsti crepitii tele-inspiratori all'auscultazione dei campi polmonari;
In relazione al criterio 3 (obbligatorio), gli esami radiologici effettuati non evocano una interstiziopatia polmonare diffusa, né è mai stata effettuata una lettura degli esami da parte di un radiologo esperto ILO in valutazione delle pneumoconiosi (cosiddetto “Black-reader o B-reader” – v. il precedente esame esemplificativo TC ICOERD).
Il criterio 4 (facoltativo) non risulta soddisfatto per la presenza di deficit ostruttivo e per la mancata documentazione di deficit di diffusione del CO (v. la spirometria del 28/02/2018).
Il Criterio 5 (facoltativo principale) non risulta soddisfatto, stante la mancata segnalazione di placche pleuriche e/o di fibrosi pleurica diffusa (le calcificazioni pleuriche a destra, risultanti dal solo esame TC del 22/06/2018, senza indicazioni di ispessimenti, non consente di porre diagnosi di placche pleuriche, che infatti non sono evocate nella risposta dell'esame).
Pag. 10 di 16 Conseguentemente il ctu, sulla base degli elementi in suo possesso (mancando, come si è detto, un riscontro istologico), considerate le evidenze presenti agli atti, fra cui quelle cliniche, strumentali e radiologiche, ha escluso che fosse possibile porre la diagnosi di asbestosi.
Ha concluso per la presenza di esiti cicatriziali localizzati, senza evidenza di fibrosi polmonare diffusa.
Ha poi osservato la rilevanza nel caso di comorbidità quali fattori etiologici del pattern restrittivo. Infatti, la riduzione dei volumi polmonari (FVC e TLC) non è neceSSriamente indice di fibrosi polmonare. Nel caso del paziente, le comorbidità presenti possono, secondo criteri di scienza medica, giustificare il pattern restrittivo per diversi motivi:- la cardiopatia ischemica e ipertensiva, come congestione polmonare cronica e riduzione della compliance polmonare,
l'insufficienza renale cronica, come ritenzione di liquidi e calcificazioni pleuriche/tissutali che riducono l'espansibilità, la polivasculopatia, come calcificazioni della gabbia toracica e della pleura con riduzione meccanica dei volumi, la steSS età avanzata e sarcopenia, per la ridotta forza muscolare respiratoria. Ha aggiunto che in questo contesto, la DLCO normale conferma l'assenza di una malattia interstiziale diffusa.
Il quadro complessivo (spirometria, DLCO e radiologia) indica:1)- pattern restrittivo moderato a prevalente genesi extrapolmonare;
2)- esiti fibrotici localizzati e bronchiolectasie nel lobo superiore destro, stabili nel tempo;
3)- assenza di segni di fibrosi polmonare diffusa o di pneumopatia interstiziale progressiva.
Dunque, il quadro respiratorio è spiegabile dalle comorbilità croniche
(cardiopatia, IRC, polivasculopatia) e da residui cicatriziali pregressi. Ha, pertanto, concluso che la misura della concreta relazione probabilistica tra l'esposizione all'amianto e lo sviluppo della pneumopatia dalla quale il Sig. era affetto, depone con larga preponderanza - aSSi superiore al “più Per_1 probabile che non” - per fattori causali alternativi a quelli professionali.
Pag. 11 di 16 Anche alle osservazioni del ctp di parte appellante il dott. ha fornito Per_6 risposte puntuali ed esaustive.
In merito al “dissenso diagnostico” espresso dal ctp che non condivide la diagnosi di “esiti cicatriziali”, che, a suo dire, sarebbe espressione del solo aspetto morfologico radiologico e non del quadro polmonare che presenterebbe sia segni di broncopatia cronica ostruttiva e segni di interstiziopatia da iniziale fibrosi, il ctu ha rilevato che l'ascrizione della patologia ad una patologia interstiziale polmonare non si basa solo sull'assenza di segni di interstiziopatia diffusa agli esami morfologici radiologici, ma anche sulla mancata dimostrazione di un deficit del paSSggio di gas a livello della barriera alveolocapillare, come da il cui Pt_6 esito denota la normalità del parametro (valore misurato 18,8 ed per un uomo di
87 anni alto 1,62 m, il DLCO è circa 16–17 mL/min/mmHg e dunque a circa il
110–115% del valore normale). Il ctu ha precisato che anche il KCO era normale- alto, segno di efficiente scambio alveolo-capillare.
In relazione alle comorbilità, per le quali il ctp ha negato l'efficienza causale sostenendo che la principale comorbidità che può causare una malattia respiratoria è costituita da una grave cardiopatia, condizione che non sussisterebbe nel caso in esame, stante che l'affezione cardiaca sarebbe <di entità minima al limite dell'inesistente>> ed il ruolo della insufficienza renale nella genesi di una pneumopatia sarebbe di <entità molto minore, al limite dell'irrilevante», il ctu ha osservato che i risultati di due test di primo livello, peraltro non evocativi, non elidono la gravità del quadro cardio-circolatorio dal quale i era affetto, caratterizzato da episodi di ischemia cardiaca (come Pt_1 riferito anche dallo stesso CTP in sede di accertamenti), da cardiopatia ipertensiva e da grave arteriopatia obliterante periferica diffusa, sottoposta a ripetuti interventi di rivascolarizzazione. Neppure può attribuirsi un ruolo secondario alla nefropatia, che aveva comportato la necessità di ricorrere al regime dialitico sostitutivo trisettimanale.
Infine, in reazione alle misurazioni operate dal primo ctu dott.SS che il Per_5 ctp ha ritenuto riduttive e che sarebbero in contrasto con le valutazioni di
Pag. 12 di 16 CONTARP che avrebbero indicato che l'esposizione dei manovali era equivalente a quella dei manutentori, dunque non pari ad un terzo di questi ultimi, osserva il
Collegio che nell'atto di appello non sono state formulate censure specifiche a tale parte di valutazione operata dal ctu di primo grado ovvero alla misura 87,5 ff/l , né tantomeno ai criteri adoperati dal ctu nominato dal Tribunale per giungere a tale stima, sicché le stesse sono inammissibili, in quanto intese ad estendere – inammissibilmente- il devoluto al di là dei motivi di gravame.
Ancora, in relazione all'opinione espreSS dal ctp che in ogni caso l'esposizione all'amianto riscontrata in primo grado giustifichi riconoscimento di una tecnopatia iniziale, secondo il principio della presunzione legale d'origine, che non prevede soglie minime espositive, il ctu ha correttamente osservato che nel caso l'identificazione della pneumopatologia come diversa dall'asbestosi esclude il nesso eziologico con l'esposizione all'amianto.
Infine, ha contrastato l'opinione del ctp secondo cui sussistevano i caratteri propri della fibrosi polmonare spiegando che la componente restrittiva evidenziata dalle prove di funzionalità respiratoria è attribuibile con logica ed elevata probabilità ad altre cause e le stesse prove funzionali escludevano un'interstiziopatia diffusa posto che era del tutto normale il test di diffusione del monossido di carbonio (DLCO). Quanto all'area a vetro smerigliato evidenziata dall'esame TC del 22/12/2017, tale immagine andava incontro a una pressoché completa riduzione evidenziata a un esame TC effettuato tre mesi dopo, il
22/03/2018. Tae dinamicità del quadro depone per un fatto infiammatorio regredito nel corso del tempo e non per un addensamento fibrotico che, diversamente, sarebbe rimasto del tutto immodificato. Ha sottolineato, poi, che gli esami TC non documentano il fine diffuso incremento della trama reticolare tipico delle patologie interstiziali polmonari (- RX 2010, indicativa di accentuazione trama interstiziale peri-ilare bilaterale. - RX 2017 (maggio- novembre): accentuazione del disegno polmonare a tipo broncopatico;
micronodulo basale destro già presente dal 2014. - TC 22/12/2017: area a vetro smerigliato nel lobo superiore destro con retrazione della scissura. - TC
Pag. 13 di 16 22/03/2018: quasi completa regressione dell'addensamento; residuano sottili strie fibrotiche e bronchiolectasie localizzate. - RX 2018-2019: quadro stabile, nodulo calcifico basale destro invariato, obliterazione del seno costofrenico destro come esito pleurico, senza lesioni attive.
Confermando gli esiti cicatriziali localizzati, senza evidenza di fibrosi polmonare diffusa.
Come si vede, la puntuale ed esaustiva ricostruzione operata dal ctu, a partire dall'individuazione della patologia, sulla base di argomenti tratti da testi scientifici documentati, essenziale al fine di ricostruire il nesso causale, come le considerazioni in ordine al nesso causale sostenute dall'alto grado di probabilità sono del tutto condivisibili in quanto non solo tecnicamente ben argomentate, ma anche esposte con rigore logico.
Infine, per completezza, va osservato, che, una volta escluso che la patologia sia una pneumoconiosi o una asbestosi, il richiamo al documento della Regione Lazio
(Documento tecnico della Regione Lazio, intitolato “Linee di indirizzo per un programma di assistenza e sorveglianza sanitaria agli ex esposti ad Amianto” appare del tutto superfluo atteso che lo stesso riguarda proprio il tipo di affezioni
(asbestosi, mesoltelioma pleurico, carcinoma polmonare ...) escluse dall'indagine medica.
Ne deriva che, in difetto della possibilità di ravvisare una patologia di origine professionale, ovvero un'affezione che poSS essere causata in via esclusiva o anche concorrente dall'attività lavorativa, non ha senso neppure accertare i mezzi di prevenzione utilizzati dal datore di lavoro posto che il determinismo dell'affezione si colloca ed è stato espreSSmente dal ctu rinvenuto esclusivamente in fattori extralavorativi.
La dichiarazione presente nell'appello ai fini dell'art.152 disp att cpc non soddisfa le condizioni prefigurate dalla disposizione, non solo perché nell'atto di appello non è presente la dichiarazione resa personalmente dalle due appellanti ( ossia dalle stesse sottoscritta), ma anche perché neppure i documenti allegati
Pag. 14 di 16 consentono di superare tale carenza, in quanto la dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma di del 12 aprile 2022 non reca indicazione della Parte_1 composizione del nucleo familiare né del reddito familiare nell'anno precedente, mentre a prodotto Certificazione Unica 2021 che non equivale Parte_2 alla dichiarazione prevista dall'art.152 disp. att.
Va da sé che le spese debbano essere regolate dal criterio della soccombenza, non potendo ravvisarsi “gravi ed eccezionali ragioni” a supporto della chiesta compensazione.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico delle appellanti. Del pari sono a loro carico le spese di ctu liquidate come da separato provvedimento.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e n. Parte_1 Parte_2
q. di eredi del sig. con ricorso depositato in data 25 luglio 2022 nei Persona_1 confronti dell' e di in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro CP_1 CP_3 tempore, con riferimento alla sentenza n.10101/2021 emeSS il giorno 1.12.2021-
22.1.2022 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, in favore di ciascuna delle parti convenute, in euro 4000,00, oltre spese generali (ed IVA e CPA unicamente in favore di , ponendo altresì, a carico della steSS parte appellante, CP_3
i compensi di ctu liquidati come da separato provvedimento.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
Pag. 15 di 16 previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 16 settembre 2025
Pag. 16 di 16
Il Presidente rel. est.
(dott. Eliana Romeo)