Rigetto
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/05/2025, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04530/2025REG.PROV.COLL.
N. 02767/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2767 del 2023, proposto da
LA De AN e GI NN, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico n.213;
contro
Ministero dell'Interno (Dipartimento Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11310/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso proposto dinnanzi al TAR Lazio gli appellanti, entrambi dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impugnavano la nota del 5 maggio 2015 per mezzo della quale l’amministrazione si rifiutava di annullare in autotutela il precedente provvedimento del Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 4 settembre 2014, di rideterminazione, in diminuzione, dell’acconto relativo all’erogazione della retribuzione di risultato agli stessi attribuita in qualità di dirigenti generali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l’anno 2015, sostenendo, in estrema sintesi, che il fondo per le retribuzioni di risultato fosse unico e dovesse essere distribuito in modo identico tra tutte le qualifiche dirigenziali; con conseguente declaratoria del diritto alla corresponsione della suddetta componente economica nella superiore misura previgente, ed alla percezione degli importi derivanti a conguaglio.
1.2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno depositando documenti.
1.3. Con sentenza n. 11310/2022 pubblicata il 29 agosto 2022 il TAR per il Lazio respingeva il ricorso compensando tra le parti le spese di giudizio.
1.3. Con atto notificato il 27 febbraio 2023 e depositato il 24 marzo 2023 i signori LA De AN e GI NN hanno appellato la suddetta sentenza deducendo, con un unico indistinto motivo di ricorso, che il giudice di prime cure avrebbe dapprima correttamente ritenuto “dal disposto dell’art.8 d.p.r. 29 novembre 2007 l’esistenza di un unico fondo destinato all’erogazione delle somme per la retribuzione di risultato di tutta la dirigenza dei vigili del fuoco …” per inferirne però erroneamente che “invero, il fondo è unico ma la gestione delle risorse non è unitaria” .
Sostine parte appellante che dalla attenta disamina del d.p.r. 29 novembre 2007 non si evincerebbe in alcun modo la “non unitaria gestione” del fondo stesso; ed anzi la gestione non unitaria del fondo potrebbe comportare soluzioni discriminanti in danno di taluni piuttosto che di altri.
Deporrebbe in tal senso la circostanza che anche il successivo d.p.r. 15 marzo 2018 n.42 prevedrebbe che il fondo per la retribuzione di rischio di posizione e di risultato sia unico per il personale dirigenziale di livello non generale sia per i dirigenti generali.
Sicché quanto sostenuto in sentenza dal giudice di prime cure, ossia che “pur nella sua unicità, il fondo per la retribuzione di risultato si caratterizzi per avere differenti voci che lo alimentano e distinte procedure di distribuzione delle somme” risulterebbe del tutto inconferente rispetto alle istanze degli appellanti, perché l’unico dato incontrovertibile cui fare riferimento sarebbe costituito dalla incontestata unicità del fondo, non potendo la differenziazioni di voci e procedure adottate dall’Amministrazione incidere in alcun modo su detto dato, in assenza di disposizioni normative che abbiano costituito due fondi separati.
1.4. Si è costituito il Ministero dell’interno per resistere all’appello.
1.5. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Va intanto rilevato che la riduzione dell’acconto relativo all’erogazione della retribuzione di risultato per l’anno 2015 disposta dall’Amministrazione, trova il proprio fondamento nel disposto di cui all’art. 9 comma 2 bis del DL 31/05/2010, n. 78 a termini del quale: «A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo» .
4. Ciò rilevato, sono infondate le censure con le quali gli appellanti contestano le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure il quale, pur avendo riconosciuto l’unicità del fondo, ha però ritenuto come “ il fondo per la retribuzione di risultato si caratterizzi per avere differenti voci che lo alimentano e distinte procedure di distribuzione delle somme”.
4.1. Come correttamente rilevato dal TAR, il carattere separato delle allocazioni di bilancio in parola e delle correlate procedure di distribuzione, risulta confermato in via assorbente e definitiva, con previsioni di carattere meramente ricognitivo e non affatto innovativo, dalle rubriche e dai testi recati dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 di recepimento dell’accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2016-2018, rispettivamente per i primi dirigenti e i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. art. 8 DPR 42/18) e per i dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cfr. art. 9 DPR 42/18).
Il fondo al quale si riferiscono le disposizioni appena citate è quello già previsto dall’art. 10 d.p.r. 19 novembre 2010, n. 250 (che recepiva l’accordo sindacale per il biennio economico 2008 – 2009) il quale a sua volta richiama il menzionato art. 8 d.p.r. 29 novembre 2007.
4.2. Il carattere meramente ricognitivo delle citate disposizioni risulta chiaro tenendo presente che l’allocazione delle risorse per il trattamento economico accessorio dei dirigenti generali in un fondo specifico separato da quello dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei VV.FF. risale al periodo di contrattualizzazione del pubblico impiego e anche dopo all’introduzione del nuovo ordinamento pubblicistico nel 2006, laddove le risorse di cui trattasi sono state ripartite sul piano giuridico e contabile, in due quote caratterizzate da diverse fonti di alimentazione e da differenti destinatari.
In particolare:
- l’art.41, comma 4, del CCNL 10 del novembre 1997 del personale dirigenziale del comparto Aziende per il quadriennio normativo 1994-1997 ed il biennio economico 1994-1995 – relativo quindi a una fase storica di contrattualizzazione del solo personale dirigente - ha correlativamente istituito un fondo unico per la dirigenza dei Vigili del fuoco;
- gli articoli 41 e 42 del CCNL del 5 aprile 2001 del personale dirigenziale dell’Area 1 per il successivo quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999 – nell’ambito del sistema del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali nel frattempo introdotto con D.p.r. n.150/99 – hanno previsto presso ciascuna amministrazione l’istituzione di un fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia, ferma restando l’operatività dei preesistenti fondi di ciascun ente per i dirigenti di livello non generale;
- gli articoli 51 e 58 del CCNL del 21 aprile 2006 Dirigenza Area 1 - che si colloca nel periodo di unificazione dei ruoli prima della soppressione di tale unificazione per effetto del DPR n.108/2004 – conferma tale assetto;
- l’art. 8 d.p.r. 29 novembre 2007 (che costituisce il primo decreto di recepimento di accordo sindacale a seguito della ri-pubblicizzazione dell’ordinamento dei vigili del fuoco ai sensi del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217) si limita a confermare l’utilizzabilità, per le componenti retributive accessorie del personale, delle regole precedentemente dettate sulle gestioni separate per le qualifiche generali rispetto a quelle inferiori.
4.3. Come rilevato dal TAR, l’art. 8 d.p.r. 29 novembre 2007 richiama sia l’art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 10 novembre 1997 (relativo all’area dirigenziale del personale impiegato nel comparto «aziende», riferito al quadriennio normativo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 ed al biennio economico 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995), il quale prevede l’indennità di rischio e di posizione dei dirigenti dei vigili del fuoco, sia gli artt. 51 e 58 del Ccnl 21 aprile 2006 (biennio economico 2002-2003) nonché gli artt. 4 e 7 del Ccnl 21 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005), che invece concernono i fondi per l’erogazione delle retribuzioni di risultato rispettivamente per i dirigenti di prima e seconda fascia.
Il richiamo si limita ad individuare le fonti di finanziamento del fondo, lasciando intatti i meccanismi (distinti per le varie qualifiche) per l’erogazione delle retribuzioni di risultato. Tale circostanza trova conferma nel disposto dell’art. 81, comma 3 CCNL 21 aprile 2006 che detta le disposizioni particolari per il personale dei vigili del fuoco: tale articolo, infatti, prevede solamente una differente nomenclatura delle voci retributive rispetto alla dirigenza del comparto (aggiungendo poi l’«indennità di specificità professionale»), ma non deroga in alcun modo al meccanismo per l’elargizione di risultato rispettivamente per i dirigenti di prima e seconda fascia.
4.4. Ulteriore riferimento è rinvenibile nell’accordo decentrato di livello nazionale stipulato in occasione della distribuzione delle disponibilità di cui all’art.10, comma 1, lett. a) del D.P.R. n.250/2010 laddove è pattiziamente stabilito che la ripartizione degli incrementi avviene «con riferimento agli importi complessivi consolidati di ciascun fondo per l’anno 2008» confermando la coesistenza di due fondi separati da un lato per i primi dirigenti e dirigenti superiori, e dall’altro per i dirigenti generali.
4.5. Ne consegue che la presenza di fondi specifici per ciascun livello dirigenziale ha origine da tempo remoto ed ha continuato ad operare anche in occasione dello scioglimento del ruolo unico dirigenziale dello Stato, nonché in occasione del nuovo ordinamento dei vigili del fuoco ai sensi del D.lgs. n.217/2005, in virtù di accordi sindacali nazionali di primo livello recepiti con decreto del Presidente della Repubblica; con conseguente infondatezza delle censure proposte.
5. Sostiene ancora l’appellante – così riproponendo il secondo motivo del ricorso in primo grado - che dall’attenta disamina delle disposizioni di legge e dalla materiale evidenziazione di esse, emergerebbe un trattamento di favore riservato al personale con qualifiche inferiori “giacché la riduzione delle risorse cui il T.A.R. attribuisce la ragione delle singolari differenze nell’erogazione della retribuzione di risultato avrebbe avuto concretezza solo per i dirigenti generali e non per i dirigenti superiori cui l’importo corrisposto per la retribuzione di risultato è stata nettamente maggiore di quella dei primi, evidentemente favorendo i secondi” .
5.1. La censura è infondata.
L’applicazione del limite – riferito all’anno 2010 – di risorse utilizzabili per la retribuzione accessoria dei dirigenti dei Vigli del fuoco ha impedito di far confluire nei rispettivi fondi le risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato mediante sospensione delle previsioni pattizie contenute negli articoli 51, comma 4, (dirigenti di livello generale) e art.58, comma 4, (dirigenti non generali), del già citato CCNL Dirigenza Area 1 del 21 aprile 2006.
In base alla predetta previsione di legge, nel quadriennio 2011-2014 sono state operate riduzioni sia al fondo per dirigenti generali sia al fondo per primi dirigenti superiori, che sono state portate in detrimento delle disponibilità complessive dei rispettivi fondi a partire dall’anno di competenza 2015 ai sensi dell’art.9, comma 2-bis, D.L.78/2010 introdotto dall’art.1, comma 456, della legge n.147 del 2013 (legge di stabilità 2014).
Ne consegue l’infondatezza delle difese di parte appellante in ordine alla pretesa refluenza della descritta disciplina esclusivamente in danno dei soli dirigenti generali, in tesi argomentata a cagione della distinzione del pertinente fondo incentivante, sicché nessuna discriminazione è stata compiuta in danno degli appellanti posto che le eventuali differenze nell’erogazione della retribuzione di risultato discendono dal meccanismo (non irragionevole) previsto dalla disposizione primaria che riduceva le risorse in maniera proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
6. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto.
7. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
GI Pescatore, Consigliere
GI Tulumello, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO