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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4819/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Fernanda Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4819/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI ANTONIO CP_1 C.F._1
e dell'avv. GASPARRI ANDREA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GAGLIARDI ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROBERTA PETRUCCI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGLIO C.F._4 EDOARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAPORALI 23 06123 PERUGIApresso il difensore avv. MAGLIO EDOARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALANDRA Parte_1 C.F._5 IS AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via regina elena n. 13 casalincontradapresso il difensore avv. MALANDRA IS AN (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACCAGLINI Parte_2 C.F._6 RI e dell'avv. SABBATINI GIOVANNI ( ) VIALE DELLA C.F._7
VITTORIA N. 86 60035 JESI;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCAGLINI RI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. conveniva in giudizio i IG.ri CP_1 [...]
RT ET e rivendicando, in virtù di un Parte_2 Controparte_2 Parte_1
testamento olografo, la quota di eredità ricaduta su a seguito della morte – avvenuta Controparte_3 in data 16/03/2011 – della sorella di quest'ultimo, IG.ra Controparte_4
Alla morte della IG.ra , l'eredità infatti risultava indivisa tra i tre fratelli della IG.ra , al CP_4 CP_4
tempo viventi, IG.ri, e oggi defunti. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
Il IG. rilasciava procura alla sorella per incassare somme e vendere quote di beni CP_3 CP_6 inerenti l'eredità relitta di e succedevano rispettivamente al IG. il nipote, Controparte_4 CP_5
IG. alla IG.ra i figli e il marito, RT ET, e Parte_2 CP_6 Controparte_2
e al IG. il IG. in forza del testamento olografo. Parte_1 CP_3 CP_1
Con atto di citazione il IG. chiedeva, vedersi riconoscere erede per i beni mobili e immobili, CP_1
nonché ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria con spese a carico della massa ereditaria per la quota parte di 1/3 sui canoni di locazione sugli immobili, eventualmente, medio tempore percepiti dagli stessi, con decorrenza dalla data della morte della de cuius, IG.ra Controparte_4
(16/03/2011), e chiedeva disporsi CTU per la ricostruzione della massa ereditaria.
Si costituivano in giudizio anche il IG. e la IG.ra RT ET, depositando le Parte_1
rispettive comparse di costituzione.
Si costituiva in giudizio altresì il IG. eccependo, in via preliminare, la nullità del Parte_2 testamento olografo perché carente del requisito dell'autografia, chiedendo dunque di rigettare, nel complesso, la domanda di parte attrice, in conseguenza della predetta dichiaranda nullità del testamento olografo, nonché di ammettersi CTU grafologica al fine di verificare l'autografia dell'intero testamento.
Il IG. non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'udienza del 27/04/2022 erano concessi i termini di cui al 183, comma 6 c.p.c. e con ordinanza del
27/09/2022, era disposta perizia grafologica, ritenuta pregiudiziale la verifica dell'autenticità della scheda testamentaria a firma del de cuius Controparte_3
Il CTU nominato, depositava CTU in data 12/05/2023 attestando l'olografia e l'autenticità del testamento.
Con sentenza non definitiva del 11/09/2024, il collegio, ritenendo di condividere le risultanze della
CTU rigettava l'impugnazione del testamento olografo redatto in data 13/03/2012 dal IG.
[...]
e disponeva quindi la rimessione della causa al ruolo per il prosieguo dell'istruttoria in CP_3
relazione allo scioglimento del relictum.
pagina 2 di 6 All'udienza del 27/11/2024 era ammessa CTU tecnica, con i seguenti quesiti: “descriva il CTU il bene immobile oggetto della domanda di divisione indicandone la consistenza catastale e la destinazione urbanistica, redigendone schizzo planimetrico ed effettuando riproduzioni fotografiche;
2) accerti, ove necessario, la conformità degli immobili alle vigenti leggi urbanistiche;
3) accerti tramite visura l'esistenza di eventuali iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili oggetto di divisione nel ventennio anteriore alla domanda;
4) determini il valore degli immobili e specifichi, nel caso in cui l'immobile sia gravato da cause legittime di prelazione o di godimento, la relativa diminuzione del valore del bene medesimo;
5) dica se il bene oggetto di divisione sia comodamente divisibili in natura e sul piano urbanistico;
6) in caso di risposta affermativa, predisponga un progetto di divisione in porzioni in proporzione all'entità delle singole quote dei condividenti;
7) stabilisca gli eventuali conguagli in denaro”; 8) quantifichi l'indennità di occupazione sine titulo spettante al IGnor a CP_1 decorrere dall'anno di occupazione ed utilizzo esclusivo degli immobili da parte della convenuta
RT ET;
9) verifichi il CTU eventuali migliorie fatte dalla IG.ra ET RT;
10) dispone che il CTU si avvalga di eventuale ausiliario contabile per i beni mobili caduti in successione.
In data 06/06/2025, l'Ing. , depositava l'elaborato peritale, con le seguenti conclusioni: Persona_1
- indivisibilità dell'immobile sito in Senigallia (AN), Strada Cesano 60/A (distinto al N.C.E.U al fg. 3 num. 813 sub. 34 - impossibilità di determinare una qualsiasi indennità di occupazione dell'immobile predetto poiché lo stesso non è fruibile in quanto sprovvisto di cucina e caldaia, - quantificazione delle migliorie apportate dalla IG.ra RT ET per la somma complessivamente pari ad € 20.966,83, da suddividersi a carico di ciascun erede per la quota di 1/3, pari quest'ultima a € 6.988,94, - con specifico riferimento ai beni mobili caduti in successione, quantificazione del valore della quota in denaro spettante a ciascun erede in € 14.272,37, così determinati, tenuto conto altresì di quanto indicato con la dichiarazione di successione del 17/10/2011: “a) Libretto di risparmio postale n° 15272013 cointestato con con giacenza alla morte della de cuius di euro 73.565,76 e Controparte_6
dichiarati in successione di 35.437,00 come da documentazione in atti (V. Procura doc. 4 atto citazione); b) Libretto di risparmio postale n° 000035370120 cointestato con
[...]
con giacenza di euro 5.760,64 alla sua morte e 2880,00 dichiarati in successione. CP_6
Libretto estinto dai coeredi e per la quota di da come Controparte_3 Controparte_6
procura in atti. c) Buoni fruttiferi postali cointestati con per un valore Controparte_6 totale di euro 9.000 dichiarati in successione 4.500,00”. Con esclusione quindi del buono fruttifero postale n. 9111074 del 23/04/2009 per indeterminabilità del capitale garantito, non essendo indicata alcuna cifra sul documento depositato dall'attore (cfr. all. 13 all'atto di citazione).
In data 25/09/2025, la causa era trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 6 L'attore chiede l'indennità di occupazione relativamente all'immobile sito n Senigallia (AN), Strada
Cesano 60/A (distinto al N.C.E.U al fg. 3 num. 813 sub. 34, ribadendo che lo stesso era in uso alla IG.ra ET, che deteneva le chiavi, domanda che deve essere respinta. Infatti, il godimento dell'immobile da parte della coerede, piena proprietaria del compendio per la quota di un terzo, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva (si veda anche Cass. 9-2-
2015 n° 2423, confermativa anche in questo caso di una pronuncia della Corte d'Appello veneta secondo la quale “(L' uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idon eo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godi mento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”).
In merito alla contestazione del relictum mossa dall'attore, si rappresenta che era tenuto a dimostrare che tali beni erano nella disponibilità del de cuius poco prima del decesso e che non sono stati legittimamente alienati o donati.
Il CTU con valutazione del tutto condivisibile ha evidenziato che gli immobili non sono divisibili.
I convenuti, alla luce delle risultanze della CTU, non si oppongono allo scioglimento della comunione
– e quindi alla futura vendita dell'immobile, sito in Senigallia (AN), Strada Cesano 60/A (distinto al
N.C.E.U al fg. 3 num. 813 sub. 34, vendita alla quale può addivenirsi anche in accordo tra le parti in causa – sui beni caduti nell'eredità della IG.ra Controparte_4
Si precisa a tal fine, con riferimento invece ai terreni già citati (cfr. elenco beni fatto nella dichiarazione di successione all. n. 3 all'atto di citazione), caduti pure questi in successione, sugli stessi esiste una comproprietà indivisa tra più soggetti (cfr. visure catastali e ipocatastali allegate alla CTU – in particolare all. n. 3 e 5), tra i quali alcuni non sono parti del presente procedimento e che, pertanto, gli stessi terreni non potranno essere oggetto dello scioglimento suddetto, dovendosi semmai procedere alla liquidazione delle rispettive quote anche in sede conciliativa tra le parti in causa.
Esclusa la possibilità di procedere ad una divisione in natura dei cespiti immobiliari, va, inoltre precisato che nessuno delle parti ha chiesto la assegnazione degli immobili.
Pertanto, poiché nessuna delle parti in lite ha utilmente formulato istanza di attribuzione dei beni relitti
(non comodamente divisibile in natura), si impone quale unica modalità divisionale la vendita all'incanto dei cespiti, per poter distribuire il ricavato tra le parti nella misura di 1/3 ciascuno.
pagina 4 di 6 Avuto riguardo alla ratio ricavabile dall'art 791, ult co cpc ed in applicazione analogica della medesima disposizione al materiale compimento delle operazioni di vendita potrà farsi luogo (anche attraverso delega ad un professionista) a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza, allorché ognuna delle parti potrà darvi impulso attraverso la presentazione di apposita istanza.
In merito ai beni mobili gli stessi vanno divisi, come da piano divisionale redatto dal CTU, di cui questo giudicante condivide le conclusioni.
Avuto riguardo all'oggetto e all'esito della divisione in parola alla condotta processuale delle parti che hanno aderito alla domanda di divisione, si ritiene di compensare integralmente le spese della lite e della CTU divisionale tra i condividenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara aperta in Senigallia in data 16.03.2011 la successione legittima della defunta
[...]
nato a [...] il [...], la quale ha lasciato come eredi: i fratelli tutti defunti CP_4
per la quota di legge pari Controparte_5 Controparte_3 Controparte_6
ad 1/3 cadauno.
2. dichiara che nella successione sono caduti i seguenti beni immobili per la quota pari ad un intero indiviso:
a. Diritto di piena proprietà dell'immobile in Senigallia (AN), Strada Cesano 60/A (distinto al N.C.E.U al fg. 3 num. 813 sub. 34 cat. A/2 classe 3 Vani 3 rendita 286,63 quota di possesso 1/1) valore euro
36.115,00;
b. Diritto di piena proprietà del terreno in Senigallia (AN), Strada Cesano (distinto al N.C.T. al fg. 3 num. 1269 superficie ettari 0.00.83 ; rendita 0,71 quota di possesso 38564/800000 ) valore euro 3,21;
c. Diritto di piena proprietà del terreno in Senigallia (AN), Strada Cesano (distinto al N.C.E.U al fg. 3 num. 808 superficie ettari 0.00.112 ; rendita non riportata quota di possesso 38584/800000 ) valore euro 540,18;
3) dichiara che nella successione sono caduti i seguenti beni mobili:
A. euro 35.437,00 sul libretto di risparmio postale n° 15272013;
B. euro 2880,00 sul libretto di risparmio postale n°000035370120;
C. Buoni fruttiferi postali per il valore di euro 4500;
4) dichiara che all'attore IG. erede del de cuius in virtù di testamento CP_1 Controparte_3
olografo, va riconosciuta la quota di 1/3, sui beni mobili e immobili;
pagina 5 di 6 5) attesa l'assenza di istanze di attribuzione dei condividenti e vista l'indivisibilità dei cespiti relitti, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili mediante vendita all'incanto da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
6) rigetta ogni altra istanza.
ANCONA, 23 dicembre 2025
Il Gop
dott. Fernanda Pasca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Fernanda Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4819/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIARDI ANTONIO CP_1 C.F._1
e dell'avv. GASPARRI ANDREA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GAGLIARDI ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROBERTA PETRUCCI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGLIO C.F._4 EDOARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAPORALI 23 06123 PERUGIApresso il difensore avv. MAGLIO EDOARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALANDRA Parte_1 C.F._5 IS AN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via regina elena n. 13 casalincontradapresso il difensore avv. MALANDRA IS AN (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACCAGLINI Parte_2 C.F._6 RI e dell'avv. SABBATINI GIOVANNI ( ) VIALE DELLA C.F._7
VITTORIA N. 86 60035 JESI;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. GIACCAGLINI RI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG. conveniva in giudizio i IG.ri CP_1 [...]
RT ET e rivendicando, in virtù di un Parte_2 Controparte_2 Parte_1
testamento olografo, la quota di eredità ricaduta su a seguito della morte – avvenuta Controparte_3 in data 16/03/2011 – della sorella di quest'ultimo, IG.ra Controparte_4
Alla morte della IG.ra , l'eredità infatti risultava indivisa tra i tre fratelli della IG.ra , al CP_4 CP_4
tempo viventi, IG.ri, e oggi defunti. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
Il IG. rilasciava procura alla sorella per incassare somme e vendere quote di beni CP_3 CP_6 inerenti l'eredità relitta di e succedevano rispettivamente al IG. il nipote, Controparte_4 CP_5
IG. alla IG.ra i figli e il marito, RT ET, e Parte_2 CP_6 Controparte_2
e al IG. il IG. in forza del testamento olografo. Parte_1 CP_3 CP_1
Con atto di citazione il IG. chiedeva, vedersi riconoscere erede per i beni mobili e immobili, CP_1
nonché ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria con spese a carico della massa ereditaria per la quota parte di 1/3 sui canoni di locazione sugli immobili, eventualmente, medio tempore percepiti dagli stessi, con decorrenza dalla data della morte della de cuius, IG.ra Controparte_4
(16/03/2011), e chiedeva disporsi CTU per la ricostruzione della massa ereditaria.
Si costituivano in giudizio anche il IG. e la IG.ra RT ET, depositando le Parte_1
rispettive comparse di costituzione.
Si costituiva in giudizio altresì il IG. eccependo, in via preliminare, la nullità del Parte_2 testamento olografo perché carente del requisito dell'autografia, chiedendo dunque di rigettare, nel complesso, la domanda di parte attrice, in conseguenza della predetta dichiaranda nullità del testamento olografo, nonché di ammettersi CTU grafologica al fine di verificare l'autografia dell'intero testamento.
Il IG. non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'udienza del 27/04/2022 erano concessi i termini di cui al 183, comma 6 c.p.c. e con ordinanza del
27/09/2022, era disposta perizia grafologica, ritenuta pregiudiziale la verifica dell'autenticità della scheda testamentaria a firma del de cuius Controparte_3
Il CTU nominato, depositava CTU in data 12/05/2023 attestando l'olografia e l'autenticità del testamento.
Con sentenza non definitiva del 11/09/2024, il collegio, ritenendo di condividere le risultanze della
CTU rigettava l'impugnazione del testamento olografo redatto in data 13/03/2012 dal IG.
[...]
e disponeva quindi la rimessione della causa al ruolo per il prosieguo dell'istruttoria in CP_3
relazione allo scioglimento del relictum.
pagina 2 di 6 All'udienza del 27/11/2024 era ammessa CTU tecnica, con i seguenti quesiti: “descriva il CTU il bene immobile oggetto della domanda di divisione indicandone la consistenza catastale e la destinazione urbanistica, redigendone schizzo planimetrico ed effettuando riproduzioni fotografiche;
2) accerti, ove necessario, la conformità degli immobili alle vigenti leggi urbanistiche;
3) accerti tramite visura l'esistenza di eventuali iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili oggetto di divisione nel ventennio anteriore alla domanda;
4) determini il valore degli immobili e specifichi, nel caso in cui l'immobile sia gravato da cause legittime di prelazione o di godimento, la relativa diminuzione del valore del bene medesimo;
5) dica se il bene oggetto di divisione sia comodamente divisibili in natura e sul piano urbanistico;
6) in caso di risposta affermativa, predisponga un progetto di divisione in porzioni in proporzione all'entità delle singole quote dei condividenti;
7) stabilisca gli eventuali conguagli in denaro”; 8) quantifichi l'indennità di occupazione sine titulo spettante al IGnor a CP_1 decorrere dall'anno di occupazione ed utilizzo esclusivo degli immobili da parte della convenuta
RT ET;
9) verifichi il CTU eventuali migliorie fatte dalla IG.ra ET RT;
10) dispone che il CTU si avvalga di eventuale ausiliario contabile per i beni mobili caduti in successione.
In data 06/06/2025, l'Ing. , depositava l'elaborato peritale, con le seguenti conclusioni: Persona_1
- indivisibilità dell'immobile sito in Senigallia (AN), Strada Cesano 60/A (distinto al N.C.E.U al fg. 3 num. 813 sub. 34 - impossibilità di determinare una qualsiasi indennità di occupazione dell'immobile predetto poiché lo stesso non è fruibile in quanto sprovvisto di cucina e caldaia, - quantificazione delle migliorie apportate dalla IG.ra RT ET per la somma complessivamente pari ad € 20.966,83, da suddividersi a carico di ciascun erede per la quota di 1/3, pari quest'ultima a € 6.988,94, - con specifico riferimento ai beni mobili caduti in successione, quantificazione del valore della quota in denaro spettante a ciascun erede in € 14.272,37, così determinati, tenuto conto altresì di quanto indicato con la dichiarazione di successione del 17/10/2011: “a) Libretto di risparmio postale n° 15272013 cointestato con con giacenza alla morte della de cuius di euro 73.565,76 e Controparte_6
dichiarati in successione di 35.437,00 come da documentazione in atti (V. Procura doc. 4 atto citazione); b) Libretto di risparmio postale n° 000035370120 cointestato con
[...]
con giacenza di euro 5.760,64 alla sua morte e 2880,00 dichiarati in successione. CP_6
Libretto estinto dai coeredi e per la quota di da come Controparte_3 Controparte_6
procura in atti. c) Buoni fruttiferi postali cointestati con per un valore Controparte_6 totale di euro 9.000 dichiarati in successione 4.500,00”. Con esclusione quindi del buono fruttifero postale n. 9111074 del 23/04/2009 per indeterminabilità del capitale garantito, non essendo indicata alcuna cifra sul documento depositato dall'attore (cfr. all. 13 all'atto di citazione).
In data 25/09/2025, la causa era trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 6 L'attore chiede l'indennità di occupazione relativamente all'immobile sito n Senigallia (AN), Strada
Cesano 60/A (distinto al N.C.E.U al fg. 3 num. 813 sub. 34, ribadendo che lo stesso era in uso alla IG.ra ET, che deteneva le chiavi, domanda che deve essere respinta. Infatti, il godimento dell'immobile da parte della coerede, piena proprietaria del compendio per la quota di un terzo, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva (si veda anche Cass. 9-2-
2015 n° 2423, confermativa anche in questo caso di una pronuncia della Corte d'Appello veneta secondo la quale “(L' uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idon eo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godi mento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”).
In merito alla contestazione del relictum mossa dall'attore, si rappresenta che era tenuto a dimostrare che tali beni erano nella disponibilità del de cuius poco prima del decesso e che non sono stati legittimamente alienati o donati.
Il CTU con valutazione del tutto condivisibile ha evidenziato che gli immobili non sono divisibili.
I convenuti, alla luce delle risultanze della CTU, non si oppongono allo scioglimento della comunione
– e quindi alla futura vendita dell'immobile, sito in Senigallia (AN), Strada Cesano 60/A (distinto al
N.C.E.U al fg. 3 num. 813 sub. 34, vendita alla quale può addivenirsi anche in accordo tra le parti in causa – sui beni caduti nell'eredità della IG.ra Controparte_4
Si precisa a tal fine, con riferimento invece ai terreni già citati (cfr. elenco beni fatto nella dichiarazione di successione all. n. 3 all'atto di citazione), caduti pure questi in successione, sugli stessi esiste una comproprietà indivisa tra più soggetti (cfr. visure catastali e ipocatastali allegate alla CTU – in particolare all. n. 3 e 5), tra i quali alcuni non sono parti del presente procedimento e che, pertanto, gli stessi terreni non potranno essere oggetto dello scioglimento suddetto, dovendosi semmai procedere alla liquidazione delle rispettive quote anche in sede conciliativa tra le parti in causa.
Esclusa la possibilità di procedere ad una divisione in natura dei cespiti immobiliari, va, inoltre precisato che nessuno delle parti ha chiesto la assegnazione degli immobili.
Pertanto, poiché nessuna delle parti in lite ha utilmente formulato istanza di attribuzione dei beni relitti
(non comodamente divisibile in natura), si impone quale unica modalità divisionale la vendita all'incanto dei cespiti, per poter distribuire il ricavato tra le parti nella misura di 1/3 ciascuno.
pagina 4 di 6 Avuto riguardo alla ratio ricavabile dall'art 791, ult co cpc ed in applicazione analogica della medesima disposizione al materiale compimento delle operazioni di vendita potrà farsi luogo (anche attraverso delega ad un professionista) a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza, allorché ognuna delle parti potrà darvi impulso attraverso la presentazione di apposita istanza.
In merito ai beni mobili gli stessi vanno divisi, come da piano divisionale redatto dal CTU, di cui questo giudicante condivide le conclusioni.
Avuto riguardo all'oggetto e all'esito della divisione in parola alla condotta processuale delle parti che hanno aderito alla domanda di divisione, si ritiene di compensare integralmente le spese della lite e della CTU divisionale tra i condividenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara aperta in Senigallia in data 16.03.2011 la successione legittima della defunta
[...]
nato a [...] il [...], la quale ha lasciato come eredi: i fratelli tutti defunti CP_4
per la quota di legge pari Controparte_5 Controparte_3 Controparte_6
ad 1/3 cadauno.
2. dichiara che nella successione sono caduti i seguenti beni immobili per la quota pari ad un intero indiviso:
a. Diritto di piena proprietà dell'immobile in Senigallia (AN), Strada Cesano 60/A (distinto al N.C.E.U al fg. 3 num. 813 sub. 34 cat. A/2 classe 3 Vani 3 rendita 286,63 quota di possesso 1/1) valore euro
36.115,00;
b. Diritto di piena proprietà del terreno in Senigallia (AN), Strada Cesano (distinto al N.C.T. al fg. 3 num. 1269 superficie ettari 0.00.83 ; rendita 0,71 quota di possesso 38564/800000 ) valore euro 3,21;
c. Diritto di piena proprietà del terreno in Senigallia (AN), Strada Cesano (distinto al N.C.E.U al fg. 3 num. 808 superficie ettari 0.00.112 ; rendita non riportata quota di possesso 38584/800000 ) valore euro 540,18;
3) dichiara che nella successione sono caduti i seguenti beni mobili:
A. euro 35.437,00 sul libretto di risparmio postale n° 15272013;
B. euro 2880,00 sul libretto di risparmio postale n°000035370120;
C. Buoni fruttiferi postali per il valore di euro 4500;
4) dichiara che all'attore IG. erede del de cuius in virtù di testamento CP_1 Controparte_3
olografo, va riconosciuta la quota di 1/3, sui beni mobili e immobili;
pagina 5 di 6 5) attesa l'assenza di istanze di attribuzione dei condividenti e vista l'indivisibilità dei cespiti relitti, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili mediante vendita all'incanto da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza;
6) rigetta ogni altra istanza.
ANCONA, 23 dicembre 2025
Il Gop
dott. Fernanda Pasca
pagina 6 di 6