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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
31
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere –
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1570 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ermelinda Neri, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto De CP_1
Martino, elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 32/2022 del Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, pubblicata in data 11/01/2022.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere titolare di rendita commisurata ad un grado Parte_1 CP_1
complessivo di danno biologico nella misura del 46%, a seguito di riconoscimenti, sia in via amministrativa che giudiziaria, di gradi di menomazioni dell'integrità psico fisica per infortuni e malattie professionali;
di avere iniziato l ad operare dal mese di gennaio 2019 una trattenuta CP_1 mensile di circa € 254,71 sulla suddetta prestazione per essere stati liquidati importi superiore a quelli dovuti;
di non avere mai ricevuto in precedenza alcuna comunicazione di un indebito e di non essere tenuto a restituire alcuna somma avendo percepito i ratei di prestazione in buona fede, ha chiamato in giudizio l' davanti al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, formulando le CP_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire alcunchè, e conseguentemente l' non ha diritto a pretendere in restituzione alcuna somma e men che meno CP_1
quella del presunto indebito sopra detto. - condannare lo stesso Ente a restituire al ricorrente le somme nel frattempo trattenute con gli interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale, nella resistenza dell'istituto convenuto, ha rigettato il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto la domanda infondata argomentando che: i) il ricorrente aveva chiesto esclusivamente l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo restitutorio di cui all'indebito comunicato con le note n. 465037/2019 e n. 40119/2020; ii) l'art. 9 del d. lgs. 38/2000 prevede, per l'indebito previdenziale, la possibilità di rettifica delle relative prestazioni da parte dell'istituto in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni, da esercitarsi entro dieci anni decorrenti dalla comunicazione dell'originario provvedimento “errato”, senza che rilevi la buona fede o meno dell'accipiens; iii) nel caso di specie l' aveva comunicato CP_1 al ricorrente la rettifica dell'importo della rendita con nota n. 465037/2019 del mese di dicembre 2019
e con nota n. 40119/2020 del mese di gennaio 2020; iv) l' resistente aveva spiegato che le CP_2 ragioni della rettifica si rinvenivano nell'errato abbinamento, in fase di determinazione della rendita, dei punteggi della menomazione globale alle relative decorrenze riconosciuta nel corso degli anni, essendo variata la percentuale complessiva del danno nel corso del tempo anche a seguito dei molteplici procedimenti azionati dal ricorrente che avevano dato luogo a revisioni del grado di invalidità; v) l' aveva chiarito che l'errore era consistito nell'avere inserito, in fase di costituzione CP_1
della rendita, un punteggio del 40% con decorrenza dal 27.2.2006, invece che quello corretto del 35% dal 27.2.2006 al 30.9.2014 e del 46% a partire dal 1.1.2014, e questo aveva comportato la liquidazione al ricorrente di un importo complessivo di arretrati superiore al dovuto;
vi) il ricorrente non aveva minimamente contestato la motivazione dell'istituto convenuto e non aveva dimostrato la sussistenza della prestazione previdenziale nel maggiore importo;
vii) l'azione di recupero trovava fondamento in un errore rettificabile ed era stata esercitata nel termine decadenziale di dieci anni dalla data di comunicazione dei provvedimenti di riliquidazione della rendita;
viii) le spese di lite potevano essere integralmente compensate avendo l' intrapreso l'azione di recupero prima della comunicazione CP_1 all'interessato del provvedimento di rettifica.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza Parte_2 impugnata per avere il giudice di prime cure affermato che “ l'errore consiste nell'aver inserito, in fase di costituzione della rendita, un punteggio del 40% con decorrenza dal 27.2.2006, laddove avrebbe dovuto essere correttamente assegnata una percentuale di danno biologico del 35% dal
27.2.2006 al 30.9.2014 e del 46% a partire dal 1.1.2014”; sostiene l'appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, in nessun documento depositato dall'istituto appellato risultava una decorrenza della percentuale del 40% dal febbraio 2006. Ha lamentato, inoltre, che l'istituto, nel ripetere le somme ritenute corrisposte in misura maggiore, aveva effettuato una trattenuta al lordo delle ritenute fiscali.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello non è meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto.
Rileva il Collegio che, in tema di indebito previdenziale per le prestazioni erogate dall' l'art. 9 CP_1 del d. lgs. 38/2000 prevede “Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede CP_2
di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato”. La norma valorizza, quindi, lo stato soggettivo dell'assicurato (dolo o colpa grave) solamente per estendere il termine decadenziale per la rettifica dell'errore da parte dell' . CP_2
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che l'indebito di cui alle note nasce dall'errato CP_1 abbinamento della percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 40% alla data di decorrenza, indicata dal 27/2/2006. Ebbene l'esame della documentazione prodotta dall'originario ricorrente (doc. 2 fascicolo primo grado) evidenzia che l' con comunicazione del CP_1
25/8/2009 avente ad oggetto “pratica di infortunio o malattia professionale n. 502083357 del
21/6/2002” confermava al la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del Parte_1
7%; con la pratica n. 505396688 comunicava all'assicurato che in data 22/5/2011 era stata costituita in suo favore una rendita a decorrere dal 27/02/2006 a seguito del riconoscimento, in base a giudizio, di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 17%, successivamente riconosciuta, a seguito di opposizione ex art. 104, pari al 20% con rendita aumentata a decorrere dal 1/3/2012; con pratica n. 505396700 del 20/11/2013 l' comunicava all'appellante che, a seguito di giudizio, CP_2
era stato riconosciuto un grado di menomazione pari al 30%, a decorrere dal 27/2/2006, portato al
40%, per aggravamento dei postumi, con aumento rendita dal 1/10/2014. Infine con nota del
23/10/2018, pratica n. 505396705, l' informava il che lo stato della menomazione, CP_1 Parte_1
a seguito di accertamento medico legale espletato in sede di revisione, era risultato pari al 46% e agli effetti economici “ i postumi sono risultati aggravati e il grado di menomazione risulta aumentato dal
35% al 46%...la rendita sarà quindi aumentata a decorrere dal 01/10/2014”.
L'indebito, con conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite in misura maggiore rispetto a quelle spettanti a titolo di rendita ex art. 13 d. lgs. 38/2000, nasceva dunque dall'errore in cui era incorso l' che aveva inserito un punteggio del 40% con decorrenza dalla data di CP_2
costituzione della rendita, e quindi dal 27/2/2006, mentre avrebbe dovuto assegnare la percentuale del danno biologico nella misura del 35% dal 27/2/2006 e del 46% dal 1/10/2014, come chiaramente evincibile dalla documentazione sopra richiamata (in particolare dall'ultima nota del 23/10/2018).
Errore che aveva portato l' a liquidare a titolo di arretrati somme maggiori rispetto al dovuto, CP_1
legittimamente recuperate mediante trattenute a decorrere al mese di novembre 2019 (nota n.
465037/2019).
Il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, ha correttamente rilevato come il ricorrente non aveva in alcun modo contestato che il danno biologico nella misura del 40% era stato calcolato con decorrenza dal 27/2/2006, come sostenuto dall'istituto resistente, né aveva provato di avere il diritto alla prestazione in termini maggiori. Motivazione con cui l'appello non si confronta in alcun modo, risultando pertanto privo di efficacia emendativa della gravata sentenza. In ordine all'ulteriore censura contenuta nell'unico motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta che le trattenute siano state operate dall'Istituto appellato al lordo delle ritenute fiscali, osserva il Collegio come tale deduzione sia stata formulata solo con il ricorso in appello e deve pertanto ritenersi inammissibile.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è fondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure nella sentenza impugnata sono meritevoli di conferma anche nel presente gravame.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell' che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese CP_1
generali nella misura del 15%. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 5 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa