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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 45-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Ancona Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice relatore
Dott. Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 45-1/2025 promosso in proprio da (C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Cerreto D'Esi (AN) via Venza s.n., n. REA: AN – 185823, con l'Avv. Astorre Mancini;
letta l'istanza presentata in proprio dalla società ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti con il ricorso introduttivo e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
Secondo quanto dedotto e documentato con l'atto introduttivo, la società, costituita nel 2009, è specializzata nelle lavorazioni metalliche, nei settori dell'elettrodomestico, del design di interni e della nautica. Nel corso degli anni ha subito un'evoluzione significativa, con un ampio e diversificato portafoglio clienti. Tuttavia, una serie di scelte commerciali errate hanno determinato un progressivo livello di indebitamento non più sostenibile, con conseguenti difficoltà economiche e finanziarie. Nel tentativo di acquisire nuovi clienti e diversificare la produzione, ha stretto contatti con aziende nel settore Parte_1 metalmeccanico prevalentemente localizzate nel Nord-Est. Questa strategia
Pagina 1 inizialmente risultata efficace, con l'espansione nel settore dei forni industriali, ha però esposto la società a rischi finanziari elevati, aggravati dalla contingente crisi economica che ha colpito la zona ex Ardo, peraltro colpita, nell'anno 2016, da un devastante sisma, con perdita, per la ricorrente, di importanti clienti e conseguente calo significativo del fatturato. Dopo la crisi pandemica, la società ha subito un notevole incremento del costo delle materie prime e nel 2022 ha realizzato altri investimenti per migliorare la redditività. Da ottobre 2023 l'azienda ha tentato di attuare misure correttive ed interventi per arginare i costi ed introdurre un nuovo modello di gestione, ma, nonostante dette iniziative, l'operatività aziendale è risultata irreversibilmente compromessa conclamando lo stato di insolvenza della società.
Ciò premesso, ai fini della valutazione dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta, si rileva che la ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: dall'ultimo bilancio depositato dalla società relativo all'anno 2023 emerge, oltre al superamento dei limiti dimensionali, un ammontare di debiti pari ad € 6.563.568,00 circa, a fronte di un attivo di € 2.379.282,00 circa, di cui circolante per € 1.646.435,00 composto anche da crediti della cui esigibilità è lecito dubitare poiché presenti anche nell'esercizio precedente (ove risultano debiti per € 4.738.434,00) con una perdita di esercizio di
€ 6.113.602,00.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come evidenziato nel ricorso introduttivo e rilevato all'esito dell'istruttoria eseguita.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, nei confronti della debitrice risultano carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia Delle Entrate per circa € 5.201.303,51, oltre che una consistente esposizione debitoria verso per € 1.138.683,00 a titolo di contributi e sanzioni CP_1 civili. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
Pagina 2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Cerreto D'Esi (AN) via Venza s.n., n. REA: AN – 185823
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Giuliana Filippello;
NOMINA curatore la Dott.ssa il cui nominativo è stato Persona_1 individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 07/10/2025, ore 09:00 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla
Pagina 3 documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello dott. Roberto Sereni Lucarelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Ancona Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice relatore
Dott. Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 45-1/2025 promosso in proprio da (C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Cerreto D'Esi (AN) via Venza s.n., n. REA: AN – 185823, con l'Avv. Astorre Mancini;
letta l'istanza presentata in proprio dalla società ricorrente per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti con il ricorso introduttivo e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
Secondo quanto dedotto e documentato con l'atto introduttivo, la società, costituita nel 2009, è specializzata nelle lavorazioni metalliche, nei settori dell'elettrodomestico, del design di interni e della nautica. Nel corso degli anni ha subito un'evoluzione significativa, con un ampio e diversificato portafoglio clienti. Tuttavia, una serie di scelte commerciali errate hanno determinato un progressivo livello di indebitamento non più sostenibile, con conseguenti difficoltà economiche e finanziarie. Nel tentativo di acquisire nuovi clienti e diversificare la produzione, ha stretto contatti con aziende nel settore Parte_1 metalmeccanico prevalentemente localizzate nel Nord-Est. Questa strategia
Pagina 1 inizialmente risultata efficace, con l'espansione nel settore dei forni industriali, ha però esposto la società a rischi finanziari elevati, aggravati dalla contingente crisi economica che ha colpito la zona ex Ardo, peraltro colpita, nell'anno 2016, da un devastante sisma, con perdita, per la ricorrente, di importanti clienti e conseguente calo significativo del fatturato. Dopo la crisi pandemica, la società ha subito un notevole incremento del costo delle materie prime e nel 2022 ha realizzato altri investimenti per migliorare la redditività. Da ottobre 2023 l'azienda ha tentato di attuare misure correttive ed interventi per arginare i costi ed introdurre un nuovo modello di gestione, ma, nonostante dette iniziative, l'operatività aziendale è risultata irreversibilmente compromessa conclamando lo stato di insolvenza della società.
Ciò premesso, ai fini della valutazione dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta, si rileva che la ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII: dall'ultimo bilancio depositato dalla società relativo all'anno 2023 emerge, oltre al superamento dei limiti dimensionali, un ammontare di debiti pari ad € 6.563.568,00 circa, a fronte di un attivo di € 2.379.282,00 circa, di cui circolante per € 1.646.435,00 composto anche da crediti della cui esigibilità è lecito dubitare poiché presenti anche nell'esercizio precedente (ove risultano debiti per € 4.738.434,00) con una perdita di esercizio di
€ 6.113.602,00.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come evidenziato nel ricorso introduttivo e rilevato all'esito dell'istruttoria eseguita.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, nei confronti della debitrice risultano carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia Delle Entrate per circa € 5.201.303,51, oltre che una consistente esposizione debitoria verso per € 1.138.683,00 a titolo di contributi e sanzioni CP_1 civili. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII. ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
Pagina 2 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Cerreto D'Esi (AN) via Venza s.n., n. REA: AN – 185823
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa Giuliana Filippello;
NOMINA curatore la Dott.ssa il cui nominativo è stato Persona_1 individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 07/10/2025, ore 09:00 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla
Pagina 3 documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 27/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 4