Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1570/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 1570/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta alla VIA CESARE BOLDRI- Parte_1 C.F._1
NI, 14 40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. OSSORIO STEFANO (c.f.:
[...]
, il quale la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Marianna C.F._2
Piccoli (c.f. ) in virtù di procura allegata all'atto di citazione C.F._3
- ATTRICE
E
(c.f.: , in proprio e quale legale rappresentan- Controparte_1 C.F._4
te della (P.IVA Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Murgo, cod. fisc. P.IVA_1 C.F._5
(PEC: , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bo- Email_1
logna alla Via Ugo Bassi n.15, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
( CF ) rappresentato e difeso dall' Avv. Fabio Leoni CP_3 CodiceFiscale_6
(CF ) ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alto Reno CodiceFiscale_7
Terme-Porretta Terme Piazza Libertà n. 15, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzio- ne e risposta
- CONVENUTO
(c.f. ), CP_4 C.F._8
- CONVENUTO con la chiamata in causa di
Codice Fiscale: ) rappresentata e difesa Controparte_5 P.IVA_2 dall' Avv. Luca Ercolani (C. F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._9
1
- TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE piaccia alla Ill.mo Tribunale di Bologna adito, premessa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso ed ogni contraria istanza, tesi ed eccezione reietta, in via principale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento degli odierni convenuti per quanto di ragione, come esposto in narrativa, e per l'effetto,
- dichiarare tenuti i convenuti in via solidale e/o parziaria e/o esclusiva al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice in conseguenza del loro inadempimento, nella misura che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria e/o alla restituzione dei compensi percepiti;
- vinte le spese di lite e negoziazione assistita;
in via istruttoria:
- ammettersi le seguenti prove per testimoni:
1) vero che nell'autunno dell'anno 2017 ha provveduto a scollegare Controparte_2 dall'impianto dalla medesima realizzato a servizio dell'unità immobiliare di lo Parte_1
scambiatore a piastre marca Fiorini modello P4 F-F 40 4x1;
2) vero che ha provveduto a scollegare dall'impianto dala medesima realizzato Controparte_2
a servizio dell'unità immobiliare di lo scambiatore a piastre marca Fiorini modello Parte_1
P4 F-F 40 4x1 a seguito di un incontro avvenuto tra le parti presso lo studio del Geom. CP_4
in data 06.10.2017 in cui le parti cercarono di addivenire ad un accomodamento in merito
[...]
alle problematiche insorte;
3) vero che nella stessa occasione in cui nell'autunno dell'anno 2017 ha Controparte_2 provveduto a scollegare dall'impianto dalla medesima realizzato a servizio dell'unità immobiliare di lo scambiatore a piastre marca Fiorini modello P4 F-F 40 4x1, la stessa ha Parte_1 provveduto a sostituire la pompa di adduzione dell'acqua calda del riscaldamento;
4) vero che nella stessa occasione in cui nell'autunno dell'anno 2017 ha Controparte_2 provveduto a scollegare dall'impianto dalla medesima realizzato a servizio dell'unità immobiliare di lo scambiatore a piastre marca Fiorini modello P4 F-F 40 4x1ha e sostituito la Parte_1
2
pompa di adduzione dell'acqua calda del riscaldamento ha provveduto a installare al suo posto una pompa ad alta prevalenza;
5) vero che nel corso della realizzazione dell'impianto di riscaldamento a servizio dell'unità immobiliare dell'attrice, , ha ricevuto indicazioni sul modo di Parte_1 Controparte_2
procedere dal P.I. e dal D.L. CP_3 CP_4
Co 6) vero che si rivolgeva al rappresentante di zona della ditta NI (fornitrice della caldaia installata) per chiarimenti e suggerimenti sulla realizzazione dell'impianto in corso di installazione
a servizio dell'unità immobiliare di;
Parte_1
7) vero che la sig.ra sostiene costi di acquisto di pellet per alimentare la caldaia a Parte_1 servizio dell'impianto termico installato da parti a € 3.500,00 annui;
Controparte_2
8) vero che la sig.ra sostiene costi di acquisto di GPL per alimentare la caldaia a Parte_1 servizio dell'impianto termico installato da parti a € 1.000,00 annui;
Controparte_2
9) vero che si presentava nel cantiere per la realizzazione dell'impianto di Controparte_2 riscaldamento a servizio dell'unità immobiliare dell'attrice con almeno due lavoranti;
Si indica a teste sui capitoli di prova da 1) a 9) il sig. , Via Caduti della Creda n. 3, Testimone_1
GR OR (BO), fraz. Pioppe di Salvaro.
10) vero che la sig.ra ha interpellato il rispondente per conferirgli incarico di Parte_1 predisporre le certificazioni di conformità dell'impianto di riscaldamento a servizio della propria unità immobiliare;
11) vero che il rispondente ha declinato l'incarico in quanto l'impianto non è a norma e sprovvisto delle certificazioni di conformità;
Si indica a teste sui capitoli di prova da 10) a 11) il sig. , Via 25 Aprile n. 6, San Tes_2
Lazzaro di EN (BO);
12) vero che la sig.ra ha interpellato il rispondente per conferirgli incarico di Parte_1 manutenzione dell'impianto termico istallato da a servizio del proprio Controparte_2
immobile;
13) vero che il rispondente ha declinato l'incarico in quanto l'impianto non è a norma e sprovvisto delle certificazioni di conformità;
Si indica a teste sui capitoli di prova da 12) a 13)
- il sig. , Via 25 Aprile n. 6, San Lazzaro di EN (BO); Tes_2
- il sig. , Via Lavino n. 251, Monte San Pietro (BO). Testimone_3
Si chiede inoltre, a eventuale prova contraria su quanto affermato da nelle Controparte_2
proprie memorie istruttorie, prova per testi sui seguenti capitoli:
3
14) vero che il teste riconosce come proprio e vero il doc. 26) di parte attrice che gli viene esibito;
15) vero che tale documento venne redatto per l'invio al Catasto regionale degli impianti termici della Regione Emilia-Romagna;
16) vero che con detto documento venne comunicata al Catasto regionale degli impianti termici della Regione Emilia-Romagna la non conformità dell'impianto ivi indicato;
si indicano a testi sui predetti capitoli i sigg.ri e c/o Maialini Testimone_4 Testimone_5
S.n.c., Via Roma n. 2/1, (40050) AN (BO).
PARTE CONVENUTA , in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
della Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta
Nel merito in via preliminare
- accogliere l'eccezione di decadenza e/o prescrizione ex art. 2226 c.c., ovvero ex art. 1667 c.c., del- la domanda attorea nei confronti della per vizi e Controparte_2 difetti dell'opera e, per l'effetto, dichiarare la convenuta liberata dalla conseguente responsabilità.
Nel merito in via principale
- respingere ogni domanda proposta contro il sig. , in proprio e quale legale rap- Controparte_1
presentante della in quanto infondata in fatto e Controparte_2
diritto, oltre che non provata.
Nel merito in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata qualsivoglia responsabilità della
[...]
condannare in per- Controparte_2 Controparte_5
sona del legale rapp.te pro-tempore, a tenere manlevata ed indenne la Controparte_6 da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento, totale o
[...]
parziale, delle domande contro di essa proposte o, comunque, a rimborsare e/o risarcire ogni somma che la stessa fosse chiamata a pagare all'attrice.
Nel merito in via riconvenzionale
- accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra per l'omesso saldo dei lavori Parte_1
eseguiti dalla dal accettato Controparte_7 CP_8 dal committente, nonché delle varianti ed opere aggiuntive richieste dal committente e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della complessiva somma di euro 6.280,00 oltre Iva al 10%, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valu- tazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
In via subordinata
4
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata qualsivoglia responsabilità della
[...]
con la condanna al pagamento di somme di danaro, Controparte_2
porre in compensazione le somme riconosciute come dovute in favore della sig.ra Parte_1
con quelle da quest'ultima dovute nei confronti della Controparte_2
a titolo di saldo dei lavori eseguiti dalla
[...] Controparte_2
risultante dal preventivo accettato dal committente, nonché delle varianti ed opere aggiuntive ri- chieste dal committente, per complessivi euro 6.280,00 oltre Iva 10%, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritto ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria
Si chiede respingersi la richiesta di ammissione delle prove orali dedotte dall'attrice e, nella denega- ta ipotesi di loro ammissione, parte convenuta chiede di essere ammessa a prova contraria diretta a mezzo dei propri testi sigg.ri: (Viale JF Kennedy 42, Sasso Marconi) collaboratrice Testimone_6
sul capitolo 9; (Via Porrettana 377, Sasso Marconi) collabora- Controparte_2 Testimone_7
tore sul capitolo 9; (Via Roma 2/1, AN) fornito- Controparte_2 Testimone_5
re/installatore caldaie NI, sul capitolo 6.
Inoltre, poiché parte attrice indica circostanze non veritiere, peraltro avvenute in un incontro al quale ha preso parte anche il sottoscritto procuratore, si chiede di essere autorizzato a rimettere il mandato conferito da per essere assunto in qualità di teste a riprova sulle Controparte_2
circostanze di cui ai capitoli 1-2-3-4 della seconda memoria istruttoria di parte attrice.
PARTE CONVENUTA CP_3
In via istruttoria
Si insiste affinchè il CTU venga chiamato a rendere chiarimenti :
I Sui criteri adottati nel calcolo della dispersione di calore nel fabbricato;
II Sulla effettiva necessità dal punto di vista tecnico e normativo di installare determinate componenti per modificare l' impianto;
III Sui criteri utilizzati nel calcolo delle spese;
IV Sulle ragioni per cui non ha suddiviso le spese nella centrale termica tra le due ipotesi , ma ha invece provveduto ad una sommatoria generale;
5
V Su quali siano le basi normative per cui sarebbe necessario installare un accumulatore di L.
500,00
Nel merito
Voglia l' Ill.mo Sig. Giudice alla luce delle motivazioni sopra esposte
In via principale
Rigettare ogni domanda proposta contro il Sig. siccome infondata in fatto ed in diritto. CP_3
In via di subordine
Ridurre la domanda secondo quanto verrà rigorosamente provato in corso di causa .
In ogni caso con vittoria o quanto meno compensazione delle competenze
TERZA CHIAMATA
Piaccia al Giudice Illustrissimo respingere ogni domanda proposta contro la compagnia chiamata per Controparte_5
prescrizione ex art. 2952 c.c. di ogni diritto derivante dalla polizza n.
1/2197/99/136752527 e in ogni caso per difetto di garanzia assicurativa (come dedotto ai punti 2.1., 2.2., 2.3. della comparsa di risposta); oltre che per decadenza e/o prescrizione ex art. 1667 c.c., ovvero ex art. 2226 c.c., della domanda attorea nei confronti della
(come si è eccepito anche ai sensi e per gli Controparte_2 effetti di cui all'art. 2939 c.c.), ovvero per infondatezza in fatto e/o diritto o difetto di prova della domanda attorea nei confronti della
; in ogni caso, con vittoria di spese per la Controparte_2
compagnia chiamata Controparte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. conveniva in giudizio il TO Industriale il ET Parte_1 CP_3 CP_4
la società in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. in proprio, quale socio Controparte_2
accomandatario illimitatamente responsabile, al fine di ottenere dal Tribunale adito, previo accertamento dell'incompleto ed inesatto adempimento, da parte degli stessi, della progettazione
), della direzione lavori e dell' esecuzione CP_3 CP_4 [...]
) dei lavori di ristrutturazione dell'impianto termo idraulico dell'immobile di CP_2
proprietà dell'attrice, sito in GR OR (BO), loc. Carviano n. 109, la condanna dei convenuti in via solidale e/o parziaria e/o esclusiva al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice
6
in conseguenza del suddetto inadempimento, derivante dalla presenza dei vizi di progettazione ed
Per_ esecuzione specificamente indicati nell'atto introduttivo e nella relazione tecnica del P.I. allegata all'atto di citazione (doc. 17 attrice).
2.
In data 05.05.2022 si costituiva tempestivamente in giudizio il Sig. in proprio e Controparte_2
in qualità di legale rappresentante della società , chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, Controparte_5
per essere da questa tenuto indenne da qualsivoglia pretesa avanzata dalla parte attrice ed
[...]
eccependo altresì, sempre in via preliminare, l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla garanzia per vizi e difetti dell'opera, in quanto il collaudo dell'impianto sarebbe avvenuto nel novembre
2016 e l'attrice avrebbe in tale occasione accettato l'opera senza riserve, salvo poi denunciare i presunti vizi solo nel luglio 2017. In ogni caso, la convenuta eccepiva che il rapporto contrattuale stipulato con parte attrice sarebbe da ricondurre alla figura del contratto d'opera, sottoposto a termini decadenziali per la denuncia di vizi ancora più stringenti rispetto a quelli previsti per il contratto d'appalto richiamato dall'attrice.
La società , inoltre, chiedeva il rigetto nel merito di tutte le domande Controparte_2
attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate, ed in via riconvenzionale chiedeva al
Tribunale di accertare e dichiarare l'inadempimento della sig.ra per l'omesso saldo Parte_1
del corrispettivo spettante alla società per i lavori eseguiti, risultante dal preventivo accettato dalla committente attrice, nonché delle varianti ed opere aggiuntive richieste e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della complessiva somma di euro 6.280,00 oltre Iva al 10%.
3.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata eccependo in via Controparte_5
preliminare la prescrizione ex art. 2952 c.c. di ogni diritto relativo alla polizza stipulata dalla società convenuta . In particolare, la terza chiamata rilevava come la compagnia Controparte_2
assicurativa non era stata notiziata circa le pretese attoree, risalenti già al luglio 2017, di cui invece il proprio assicurato era informato;
né vi era stata comunicazione del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 19474/17 R.G. del Tribunale di Bologna, instaurato dall'odierna
Con attrice anche nei confronti dell'assicurata
In ogni caso, poi, eccepiva il difetto di garanzia assicurativa, in quanto le condizioni di polizza non contemplerebbero le ipotesi di responsabilità oggetto del presente giudizio. Infine, eccepiva la decadenza e/o prescrizione ex art. 1667 c.c., ovvero ex art. 2226 c.c., della domanda attorea, di cui contestava la fondatezza.
4.
7
I convenuti Geom. e P.I. non si costituivano ed all'udienza del CP_4 CP_3
26.05.2022 venivano dichiarati contumaci.
4.1.
Con atto del 03.07.2024 si costituiva tardivamente il P.I. chiedendo il rigetto delle CP_3
pretese di parte attrice in quanto totalmente infondate ed, in subordine, la riduzione della domanda di risarcimento del danno, ritenuta eccessiva e non provata.
5.
La causa veniva istruita con produzione documentale, acquisizione del fascicolo relativo al proce- dimento per accertamento tecnico preventivo n. 19474/17 R.G. - Tribunale di Bologna e consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “ Descriva il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa ed acquisite le necessarie informazioni anche attraverso l'acquisizione di documentazione tecnica mediate accesso a pubblici uffici, le condizioni dell'impianto di riscaldamento progettato e realiz- zato presso l'abitazione dell'attrice; valuti la conformità dello stesso alla normativa vigente;
evi- denzi eventuali errori di progettazione e/o di realizzazione dell'impianto con riferimento allo stato dei luoghi;
accerti l'esistenza dei vizi di progettazione/realizzazione denunciati dall'attrice; indivi- dui, ove possibile, quali vizi/difetti/errori siano attribuibili specificatamente al progettista, al direttore lavori ed all'impresa esecutrice;
indichi i possibili ri- medi ed i costi di adeguamento..
***
6.
Si discute della responsabilità risarcitoria dei convenuti per i danni derivanti dall'inadempimento contrattuale di questi ultimi, costituito dalla erronea progettazioneper quanto riguarda il convenuto dalla non corretta direzione dei lavori da parte del convenuto e dalla non corretta CP_3 CP_4
esecuzione dei lavori da parte della società Controparte_2
con riferimento alla ristrutturazione dell'impianto termo idraulico presente
[...]
nell'immobile di proprietà dell'attrice, sito in GR OR (BO), loc. Carviano n. 109.
7.
Dall'istruttoria è emerso che: la signora intenzionata a ristrutturare il proprio immobile, concludeva con il TO Parte_1
un contratto d'opera intellettuale, in base al quale il convenuto assumeva Controparte_9
l'incarico di progettare il nuovo impianto di riscaldamento e, contestualmente, di redigere la relazione prevista dall'art. 28 della legge n. 10/1991, volta ad asseverare il rispetto delle vigenti normative in materia di riduzione dei consumi e uso razionale dell'energia elettrica (doc. 3 attrice);
8
la progettazione architettonica e la direzione dei lavori venivano affidati al ET con CP_4 diverso contratto d'opera intellettuale, che prevedeva altresì che il convenuto avrebbe fornito all'attrice tutta la documentazione attestante la conclusione dei lavori, il collaudo finale e le varie certificazioni di conformità necessarie (doc. 2 attrice); la signora concludeva un ulteriore contratto con la società , che Pt_1 Controparte_2 veniva incaricata di realizzare materialmente le opere, in particolare la centrale termica, l'impianto di riscaldamento e altri interventi puntualmente indicati nel preventivo datato 14 novembre 2015, sottoscritto dall'impresa e dall'attrice committente, il tutto per un totale di € 45.030,00 più I.V.A.
(doc. 8 attrice e doc. 2 convenuta ); Controparte_2 nella prima metà del 2017 erano insorte le prime problematiche relative all'impianto di riscaldamento progettato ed eseguito dagli odierni convenuti, con conseguente intervento, in data
17.05.2017, di un tecnico specializzato della ditta fornitrice di una delle caldaie installate nella centrale termica. Il tecnico, tuttavia, non evidenziava con sufficiente precisione i vizi rilevati, limitandosi ad osservare che “la portata del circolatore dell'impianto di riscaldamento è correttamente eseguita ma sembra evidenziare una perdita di carico troppo elevata per una corretta distribuzione delle portate sui collettori dei terminali di impianto”. Il tecnico suggeriva, pertanto, di apportare alcune modifiche al fine di superare le problematiche e le disfunzioni rilevate. A seguito di tali indicazioni, la società convenuta si rendeva disponibile ad Controparte_2
eseguire gli interventi sull'impianto, che venivano effettivamente posti in essere dalla società convenuta, ma con esito non soddisfacente posto che l'impianto continuava a presentare problematiche e malfunzionamenti (cfr. relazione tecnica Ing. relazione tecnica del CTU Per_2
Ing. , doc. 17 attrice e doc. 3 convenuta ); Per_3 Controparte_2
per tali ragioni, l'attrice, per mezzo del suo avvocato, inviava agli odierni convenuti una raccomandata in data 24.07.2017, lamentando i vizi dell'impianto di riscaldamento oggetto delle stipulazioni contrattuali con gli stessi concluse e li invitava, infruttuosamente, a cercare una
Con soluzione bonaria (doc. 3 convenuta;
stante la mancata conciliazione stragiudiziale, veniva instaurato su iniziativa dell'attrice il procedimento per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Bologna, recante R.G. n.
Con 19474/2017 ( doc. 4 convenuta ), nei confronti dei convenuti e Sulla CP_3 Controparte_2 scorta di tale procedimento, l'attrice, intenzionata a risolvere la questione in via stragiudiziale, presentava formale invito di partecipazione alla negoziazione assistita, invito cui aderivano il
ET e la società , ma non il P.I. e che si concludeva CP_4 Controparte_2 CP_3
il 18.02.2021 con esito negativo (docc. 11-16 attrice);
9
Per_ successivamente, l'attrice dava incarico al TO che l'aveva assistita anche durante il procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, di redigere una ulteriore relazione che desse atto di tutti i vizi di progettazione e/o esecuzione dei lavori di ristrutturazione rilevati;
le conclusioni
Per_ del TO (relazione del 03.02.2022, doc. 17 attrice) venivano poi fatte proprie dall'attrice nel presente giudizio, che le richiamava interamente a fondamento delle domande proposte.
8.
Con In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta e sig. in proprio, relativa all'intervenuta decadenza dell'attrice dal diritto alla garanzia per vizi CP_2 dell'opera ex art. 1667 o 2226 c.c., stante l'intervenuto riconoscimento da parte della convenuta VG dell'esistenza dei vizi contestati dall'attrice con la lettera raccomandata datata 24 luglio 2017 (doc. Con 3 convenuta .
Dalle lettere datate 22 dicembre 2017 e 22 dicembre 2019, trasmesse dalla società convenuta
Con all'attrice (doc. docc. 5 e 6 convenuta ), in risposta alle contestazione sollevate dall'attrice ed dal geom. nonché dalla ricostruzione in fatto fornita da entrambe le parti, risulta, infatti, CP_4
che la società convenuta aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi contestati dall'attrice, laddove faceva espresso riferimento al mancato rilascio della certificazione di conformità dell'impianto, pur negandone la riferibilità al proprio operato, e si rendeva disponibile ad effettuare l'intervento sullo scambiatore, prospettato dal CTU ing. in sede di ATP. Per_2
Orbene, è principio pacifico in giurisprudenza che il riconoscimento dei vizi o delle difformità esclude la necessità della denuncia anche qualora l'appaltatore, come nel caso di specie, ammessa l'esistenza, neghi di doverne rispondere (Cass., ord. 27948/2008; Cass. 10456/2002; Cass.
14598/2000; 4276/1995; 8202/1990).
Invero, il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore, che ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. importa la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e, pertanto, è sussistente anche se l'appaltatore, ammessa l'esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere (Cass. 14598/2000; Cass., ord. 27948/2008).
La denuncia, infatti, ha la sola funzione di rendere edotto tempestivamente l'appaltatore dell'esistenza dei vizi e dei difetti che siano ascrivibili all'esecuzione dell'opera da lui eseguita in modo da consentirgli di procedere in tempo utile alle necessarie verifiche e di apprestare le eventuali difese.
Stante il riconoscimento dei vizi da parte della società convenuta, quale esecutrice materiale dei lavori, quindi, a denuncia non si reputa necessaria, non potendosi attribuire rilievo al fatto che la parte abbia al riguardo contestato ogni responsabilità.
10
Le eccezioni di decadenza sollevate sono, dunque, infondate.
9.
Superata l'eccezione preliminare sopra indicata, si passa ora ad esaminare il merito della causa.
9.1.
Dalla relazione redatta dal CTU, Ing. , risulta la sussistenza dei vizi e difetti Persona_4
denunciati dalla parte attrice, precisamente individuati dal CTU nella propria relazione, depositata in data 9 aprile 2024, il cui contenuto interamente si richiama, e la loro riferibilità alla fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, nonché alla fase di direzione dei lavori.
In particolare, a pagina 59 della relazione, il CTU, in risposta al secondo quesito postogli dal
Giudice, ha affermato che: “l'impianto così come rilevato durante i sopralluoghi NON è conforme alla normativa vigente”, specificando, poi, nel dettaglio le singole ragioni di tale conclusione, riconducibili: al mancato rispetto delle regole tecniche in materia di prevenzione incendi;
alla mancata denuncia della realizzazione dell'impianto all' ; alla violazione della norma CP_10
UNI10683_2012 in relazione alla realizzazione della canna di esalazione dei residui della combustione.
9.2.
Quanto alla responsabilità dei soggetti intervenuti nella realizzazione dell'impianto nella causazione dei vizi riscontrati, il CTU ha accertato diverse e rilevanti criticità del progetto e dell'esecuzione dell'opera, affermando: “In sintesi gli errori di progettazione e/o di realizzazione dell'impianto con riferimento allo stato dei luoghi si possono così riassumere: Mancanza di un'adeguata apertura di aereazione in centrale Porta del locale centrale non in classe di reazione
0 in quanto in legno Locale centrale termica non ad uso esclusivo degli impianti termici Muratura centrale priva di adeguato intonaco Caldaie di modelli differenti rispetto a quelli previsti da legge
10; quella a gas alimentata a GPL anziché gas naturale Serbatoio a servizio della caldaia a pellet
(Cordivari) senza serpentina e con capacità inferiore al necessario Mancanza interruttore elettrico generale. Dispositivi di sicurezza, protezione e controllo mancanti Rete tubazioni distribuzione acqua calda riscaldamento da rivedere come dimensioni e come dotazione di sistemi per la equilibratura della portata Calcolo delle dissipazioni termiche da rivedere Radiatori parzialmente da rivedere per insufficiente potenza”.
Ancora, il CTU ha precisato che le problematiche riscontrate non sono derivate solo dalla errata progettazione, ma anche dalla errata realizzazione dell'opera, chiarendo che: “Come evidenziato nelle risposte alla Parte 2 e alla Parte 3 del quesito, alle quali si rimanda, l'analisi degli atti e gli elementi acquisiti durante i sopralluoghi, hanno permesso di accertare i vizi di progettazione e di realizzazione denunciati da parte attrice”.
11
Sulla base delle verifiche e degli accertamenti posti in essere dal CTU, quindi, risulta che i vizi e difetti contestati dalla parte attrice sono riconducibili ad un' errata progettazione ed esecuzione dei lavori, commissionate rispettivamente al convenuto progettista ed alla società CP_3
convenuta . Controparte_2
Al contrario, le deduzioni svolte dalla parte convenuta circa la non Controparte_2
riferibilità dei vizi e difetti riscontrati dal CTU al proprio operato, in quanto riferibili esclusivamente alla fase di progettazione, sono rimaste prive di riscontro probatorio, essendo, al contrario, emersa dall'istruttoria la riferibilità causale dei vizi riscontrati anche alla non corretta esecuzione dell'opera.
Alcun rilievo, poi, può essere attribuito alle deduzioni della convenuta VG circa l'assenza di adeguata progettazione, posto che, come confermato dal CTU, proprio in assenza di progettazione su specifici punti la società convenuta non avrebbe dovuto sopperire alla carenza, ma sollecitare il progettista.
Quanto alle contestazioni alla CTU sollevate dalla convenuta , infine, si Controparte_2
richiamano i puntuali chiarimenti offerti dal CTU alle osservazioni dei consulenti di parte, fornendo delucidazioni che devono ritenersi pienamente convincenti.
La parte convenuta , pertanto, non ha dimostrato i fatti estintivi della Controparte_2
pretesa attorea. Lo stesso dicasi per il convenuto che costituendosi tardivamente, peraltro, CP_3
non ha neanche tempestivamente allegato tali fatti estintivi, né formulato tempestive osservazioni alla CTU.
Ne deriva l'accoglimento delle domande formulate dall' attrice nei confronti della convenuta
[...]
e del convenuto CP_2 CP_3
9.3.
La responsabilità della società appaltatrice e del progettista, tuttavia, non è esclusiva.
Per quanto concerne la posizione del Direttore Lavori , infatti, si osserva che nel corso delle operazioni peritali il CTU ha sostanzialmente accertato che il professionista geom. CP_4 on ha correttamente adempiuto le prestazioni relative all'attività di direzione dei lavori, i
[...]
cui vizi e difetti sono dipesi anche da carenze relative alla fase di direzione dei lavori.
Infatti, nella propria relazione, il CTU, dopo aver riscontrato la sussistenza dei vizi rilevati da parte attrice, ha affermato che il Direttore dei lavori non avrebbe dovuto avviare i lavori senza prima di- sporre del progetto e avrebbe dovuto richiedere la documentazione di progetto per eseguire le veri- fiche del caso, avendone la competenza.
Inoltre, il direttore dei lavori, rimasto contumace, non ha dimostrato di aver correttamente svolto la propria attività, producendo il Registro di cantiere, la Contabilità Lavori, le relazioni di visita, le
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formali contestazioni dei vizi e difetti dell'opera emersi nel corso dei lavori o qualsiasi altro documento utile a dimostrare la correttezza del proprio operato.
Pertanto, deve riconoscersi l'efficienza causale dell' inadempimento, consistito in difetto di diligenza e vigilanza del professionista in corso d'opera, sul pregiudizio concreto subito dalla committente.
Alla luce degli acquisiti elementi probatori deve pertanto ritenersi che il convenuto ha CP_4
espletato in modo non corretto la sua attività, avendo omesso di intervenire in sede di direzione dei lavori e di controllare adeguatamente l'attività affidata all'impresa che pure era doverosamente previsto in contratto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, infatti, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere le proprie attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al comune concetto di diligenza ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera del progetto, sia delle modalità di esecuzione. Non si sottrae dunque a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare,
l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (in questo senso Cass.
2019\7336; 2016\8700; 2008\10728; 2006\4366; 2005\15255; Cass. 2023\14456).
Con riguardo al caso di specie, gli omessi controlli operati dal direttore dei lavori nell'espletamento dell'incarico consentono di ritenere accoglibile la domanda risarcitoria svolta dalla parte attrice anche nei suoi confronti.
9.4.
Conseguentemente il CTU, con ragionamento condivisibile e ben motivato, in risposta al quinto quesito (individui, ove possibile, quali vizi/difetti/errori siano attribuibili specificatamente al progettista, al direttore lavori ed all'impresa esecutrice), ha sostanzialmente affermato la
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concorrente e solidale responsabilità dei convenuti, il cui rispettivo grado di colpa attiene ai soli rapporti interni fra gli stessi ed, in assenza di specifica domanda sul punto, non viene esaminato.
A riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, appaltatore, direttore dei lavori e progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni o le omissioni di ciascuno di essi abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse
(Cass. 2016\18521; cfr, anche Cass. 2016\8700, laddove si configura la responsabilità del direttore dei lavori anche nel caso di mera omissione nel manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori;
in tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale tra l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentiti dal committente, trova fondamento nell'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in materia extracontrattuale, si estende alle ipotesi in cui taluno degli attori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale;
ove dunque il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimento dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, essi ne rispondono solidalmente essendo sufficiente la per sussistenza della solidarietà che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso;
Cass. 2001\20704).
Pertanto, risulta dimostrata la responsabilità solidale dei convenuti per non aver correttamente adempiuto alle prestazioni dedotte nei rispettivi contratti stipulati con parte attrice ed aver in tal modo concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso.
9.5.
Quanto alle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e al costo ad esse relativo, poi, si condividono e richiamano gli accertamenti e le conclusioni raggiunte sul punto dal
CTU, in quanto privi di vizi logico giuridici, completi e basati sui rilievi svolti dal consulente in contraddittorio tra le parti, sui dati oggettivi da lui esaminati e sulla documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
In particolare, l'esperto ha verificato che per far fronte ai molteplici fenomeni che rendono l'impianto inadeguato occorre: rivedere la rete di distribuzione dell'acqua di riscaldamento, sosti- tuire e/o incrementare il numero di diversi radiatori, adeguare la centrale alle indicazioni delle nor- me di prevenzione incendi e di sicurezza ( ), ed alla UNI10683. CP_10
Pertanto , l'importo stimato dal CTU per i costi di ripristino per l'eliminazione dei vizi e difetti, pari ad € 37.726,50, oltre IVA al 22% per opere centrale termica e abitazione ed € 3.519,93 per la
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progettazione e direzione lavori e relative pratiche, oltre iva e oneri previdenziali di legge, vanno posti a carico dei convenuti, in solido tra loro, avendo gli errori del progettista, dell'impresa appaltatrice e le omissioni di controllo del direttore dei lavori concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso.
9.5.1.
Trattandosi di somma liquidata non all'attualità, a titolo di danno patrimoniale costituente debito di valore, va riconosciuta sull'importo capitale ( € 41.246,43) la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT dalla data del deposito della relazione del CTU (9 aprile 2024) ; dalla stessa data e fino ad oggi sono altresì da riconoscersi gli interessi nella misura legale, sul capitale rivalutato anno per anno;
sul complessivo importo sono ulteriormente dovuti ex art. 1282 c.c. gli interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo.
10.
La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , invece, va Controparte_2 rigettata, stante l'accertato grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni dedotte nel contratto intercorso con l'attrice, tale da paralizzare la domanda di pagamento formulata dalla convenuta.
Dall'istruttoria, infatti, è emerso che l'opera per la cui realizzazione la convenuta pretende di essere pagata, non solo non è stata completata ed eseguita a regola d'arte, ma presenta vizi e difetti per la cui eliminazione è stato stimato un costo di oltre € 40.000,00, pari ad un importo addirittura superiore al valore del lavoro commissionato alla convenuta, indicato dalla stessa convenuta in complessivi € 32.530,00.
Peraltro, la società convenuta non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva esecuzione dei lavori per cui richiede il pagamento, essendosi limitata a produrre un mero schema di formazione unilaterale riportante l'elenco delle prestazioni effettuate ( doc. 9 convenuta), specificamente contestato dall'attrice e del tutto privo di valore probatorio e una fattura, atto di formazione unilaterale, inidoneo a dimostrare il credito azionato.
11.
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta VG nei confronti della compagnia assi- curatrice si rileva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, Controparte_5
tempestivamente sollevata dalla terza chiamata ai sensi dell'art. 2952 c.c..
Invero, non risulta che la convenuta abbia azionato l'invocato diritto legato alla polizza n.
1/2197/99/136752527 entro due anni dalla ricezione della lettera di contestazioni dell'attrice del 24
Con luglio 2017 (doc. 3 convenuta , né entro due anni dall'avvio del procedimento per ATP pro- mosso dall'odierna attrice nei confronti della convenuta chiamante nell'anno 2017.
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12.
Per quanto concerne l' ulteriore domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice per il risarcimento del danno da mancato comfort abitativo e per i maggiori consumi sostenuti per sopperire alle carenza del progetto e dell'impianto, se ne rileva l'infondatezza essendo tale pretesa risarcitoria rimasta del tutto priva di adeguato supporto probatorio.
La parte attrice, infatti, non ha fornito sufficienti elementi per poter verificare l'esistenza e l'ammontare del preteso danno, omettendo di allegare i parametri di riferimento sulla cui base calcolare i maggiori consumi sostenuti. Inoltre, nulla è stato allegato e dimostrato circa il disagio abitativo patito.
Né le carenze probatorie riscontrate possono essere colmate attraverso il ricorso al potere equitativo del giudice, atteso che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso e, pertanto, presuppone la prova circa la certezza della sua reale esistenza e l'impossibilità o notevole difficoltà per la parte onerata di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi.
È pacifico, infatti, che la valutazione equitativa non deve sopperire all'inerzia del danneggiato, nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tenere conto solo degli elementi provati o notori.
13.
Inoltre, in merito alla domanda attorea diretta ad ottenere la condanna dei convenuti al rimborso dei compensi percepiti dai professionisti convenuti, pari ad € 9.426,00 al geom. (doc. 18) senza CP_4
ricavarne alcuna utilità, anzi subendo un danno dalla sua prestazione professionale ed a € 1.537,20 al P.I. (doc. 19) senza ricavarne alcuna utilità, anzi subendo un danno dalla sua prestazione CP_3
professionale, si tratta di pretesa che attiene ai compensi erogati ai convenuti per l'esecuzione delle opere di causa, sull'assunto che si tratterebbe di somme versate inutilmente.
E' pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, ·giacché il citato art. ·1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass. 201 O n. 23820; Cass. 2006 n. 23723; Cass. 2004 n. 11103; Cass. 2002 n. 10741).
Parimenti pacifico il principio, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in
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essa adeguata tutela (cfr. Cass. 2014 n.6886; Cass. 2017 n. 29218; Cass. 2023 n. 22254; Cass. 2023
n.31026).
Nel caso in esame, in vista della tutela del proprio "interesse "positivo", non ha Parte_1
chiesto la risoluzione del contratto d'appalto, né quello d'opera intellettuale stipulato con il geom. ed il p.i. ma ha proposto solo domanda di risarcimento dei danni subiti per CP_4 CP_3
l'inadempimento delle controparti;
domanda che presuppone il mantenimento in vita del contratto e non il suo scioglimento, e non fa venire meno il diritto del professionista, come pure dell'appaltatore, a percepire il corrispettivo per la prestazione eseguita, trovando le ragioni della committente adeguato soddisfacimento nell'invocata tutela risarcitoria.
La domanda in questione va, dunque, respinta.
14.
Quanto alle spese di lite, infine si osserva quanto segue.
14.1.
Tenuto conto della soccombenza, merita accoglimento la domanda attorea di recupero dei costi ( docc. 20 e 21 parte attrice: € 4.313,92 versati al CTP Ing. ed € 2.204,03 versati al CTU Ing. Per_5
per un totale di € 6.517,95 ) e delle spese di lite (che si liquidano in dispositivo secondo i Per_2
criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis) relativi al procedimento per l'accertamento tecnico preventivo n. R.G. 19474 /17, svolta nei confronti dei convenuti e CP_3
che vi hanno preso parte. Va invece rigettata la pretesa formulata nei confronti Controparte_2
del convenuto non avendo lo stesso assunto la posizione di parte nel procedimento CP_4
preventivo.
14.2.
Ancora, meritevole di accoglimento si reputa la domanda di condanna dei convenuti al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice per la negoziazione assistita, che si liquidano in dispositivo nell'importo di € 1.607,00, oltre accessori, per le fasi di attivazione e di negoziazione, tenuto conto dell'attività svolta, così come documentata da parte attrice e del valore della causa avuto riguardo al valore del risarcimento accertato.
14.3.
In ragione di soccombenza, le spese di lite del presente giudizio sostenute da parte attrice vanno poste a carico di tutti i convenuti, in solido tra loro.
Analogamente le spese di CTU, liquidate come in atti, e le spese sostenute da parte attrice per il
Per_ CTP P.I. pari ad € 4.483,50 (docc. 27-30 attrice. Si esclude il rimborso della somma indicata nel doc. 32 in quanto manca la prova dell'avvenuto pagamento), vanno poste definitivamente a
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carico dei convenuti soccombenti in egual misura, i quali saranno tenuti anche a restituire alla parte attrice le somme versate al CTU a titolo di acconto, pari ad € 1.042,00 (doc. 31 attrice).
Le spese sostenute dalla terza chiamata, invece, vanno poste a carico della convenuta chiamante
[...]
. CP_2
Le spese vanno liquidate come da dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore del risarcimento accertato ed all'attività defensionale espletata e con applicazione per la parte attrice della maggiorazione ex art. 4, comma 2 per il numero di parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1) CONDANNA la società CP_3 CP_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Controparte_2
sig. in proprio, quale socio accomandatario illimitatamente Controparte_2
responsabile, in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle somme Parte_1 di € 37.726,50, oltre IVA al 22% ed € 3.519,93, oltre iva e oneri previdenziali di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
2) RIGETTA le domande riconvenzionali formulate da
[...]
nei confronti dell'attrice; Controparte_2
3) RIGETTA la domanda formulata da Controparte_2
nei confronti della terza chiamata;
[...]
4) CONDANNA la società CP_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig.
[...]
in proprio, quale socio accomandatario illimitatamente responsabile, in Controparte_2
solido, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del Parte_1
procedimento per l'accertamento tecnico preventivo n. R.G. 19474 /17 , che si liquidano in €
2.910,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre € 6.517,95 per spese di CTU e CTP;
5) CONDANNA la società CP_3 CP_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Controparte_2
sig. in proprio, quale socio accomandatario illimitatamente Controparte_2
responsabile, in solido, al pagamento in favore di parte attrice delle spese Parte_1
di lite per la negoziazione assistita che si liquidano in € 1.607,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
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6) PONE le spese di CTU del presente giudizio definitivamente a carico dei convenuti CP_3
la società
[...] CP_4 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il sig.
[...] CP_2
in proprio, quale socio accomandatario illimitatamente responsabile, e pertanto
[...]
CONDANNA i medesimi a rimborsare a parte attrice la somma di € 1.042,00, corrispondente a quanto da quest'ultima anticipato per le spese di CTU;
7) CONDANNA la società CP_3 CP_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Controparte_2
sig. in proprio, quale socio accomandatario illimitatamente Controparte_2
responsabile, a pagare in favore dell'attrice le spese di lite del presente giudizio , che liquida in € 8.300,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA come per legge, oltre € 786,00 per anticipazioni ed € 4.483,50 per spese CTP;
8) CONDANNA in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Controparte_5
le spese di lite, che liquida in € 5.077,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso
[...]
forfettario 15% IVA e CPA come per legge.
Bologna, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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