Cass. civ., sez. III, sentenza 16/03/2012, n. 4247
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Sentenza 16 marzo 2012

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In materia di contratto di trasporto di cose per conto terzi, l'art. 3, primo comma, della legge 1° marzo 2005, n. 32, dopo aver abrogato la norma interpretativa contenuta nell'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito in legge 20 agosto 2001, n. 334), ha altresì previsto la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dalle azioni da esercitare, decadenza da riferire alle eventuali azioni di nullità del contratto di trasporto, e non invece alle azioni promosse dagli autotrasportatori per ottenere il pagamento di somme a titolo di differenze tariffarie ai sensi della legge 6 giugno 1974 n. 298, essendo ilogico ritenere che sia stata introdotta una decadenza da tali ultime azioni prima ancora dell'abrogazione della disciplina delle cosiddette tariffe "a forcella", e come dimostra, del resto, la stessa collocazione di detta decadenza nel medesimo comma abrogativo dell'art. 3 del d.l. n. 256 del 2001.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/03/2012, n. 4247
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4247
    Data del deposito : 16 marzo 2012

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