Sentenza 16 marzo 2012
Massime • 1
In materia di contratto di trasporto di cose per conto terzi, l'art. 3, primo comma, della legge 1° marzo 2005, n. 32, dopo aver abrogato la norma interpretativa contenuta nell'art. 3 del d.l. 3 luglio 2001, n. 256 (convertito in legge 20 agosto 2001, n. 334), ha altresì previsto la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dalle azioni da esercitare, decadenza da riferire alle eventuali azioni di nullità del contratto di trasporto, e non invece alle azioni promosse dagli autotrasportatori per ottenere il pagamento di somme a titolo di differenze tariffarie ai sensi della legge 6 giugno 1974 n. 298, essendo ilogico ritenere che sia stata introdotta una decadenza da tali ultime azioni prima ancora dell'abrogazione della disciplina delle cosiddette tariffe "a forcella", e come dimostra, del resto, la stessa collocazione di detta decadenza nel medesimo comma abrogativo dell'art. 3 del d.l. n. 256 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/03/2012, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17123/2010 proposto da:
OL & RT SPA 00453120222, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, signor TO RG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI Fabrizio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCHIONNI FABRIZIO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AB SC [...];
- intimato -
Nonché da:
AB SC [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato LONGO ANDREA rappresentato e difeso dall'Avvocato NATALE CALLIPARI giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
OL & RT SPA 00453120222, in persona del legale rapp. p.t., sig. TO RG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCHIONNI FABRIZIO giusta delega in atti;
- controricorrente all'incidentale -
avverso la sentenza n. 120/2010 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 21/04/2010; R.G.N. 131/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;
udito l'Avvocato FABRIZIO PAOLETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La LA & TO S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento che ha rigettato il gravame proposto avverso le sentenze non definitiva e definitiva del Tribunale di Rovereto con le quali, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda della L. n. 32 del 2005, ex art. 3, era stata condannata a pagare all'attore
NC IA la somma di Euro 226.553,07 a titolo di differenze tariffarie ai sensi della L. n. 298 del 1974. Resiste con controricorso NC IA, proponendo due motivi di ricorso incidentale.
Resiste con controricorso al ricorso incidentale la PVB Fuels S.p.A.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente si rileva che il ricorso incidentale proposto in seno a quello principale iscritto al n.r.g. 17123 del 2010 va trattato unitamente a quest'ultimo.
2.- Il controricorso a ricorso incidentale depositato dalla PVB Fuels S.p.A. avvalendosi della procura rilasciata agli avv.ti Paoletti e Marchionni dalla LA & TO S.p.A, è inammissibile, non essendo nemmeno dedotto nell'intestazione di tale controricorso (nel quale si da atto solamente che detta società sarebbe succeduta alla ricorrente) quale legame intercorra tra essa e la ricorrente principale LA & TO S.p.A..
3.- Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione della L. n. 32 del 2005, art. 3, assumendo che la decadenza ivi prevista si applicherebbe - contrariamente a quanto opinato dai giudici di primo e secondo grado - esclusivamente alle azioni (come quella per cui è causa) dirette a far valere eventuali differenze tariffarie dovute ai vettore in virtù del sistema obbligatorio "a forcella".
3.1.- Il primo motivo è infondato.
La L. n. 32 del 2005, art. 3, come è noto, ha abrogato, al D.L. n.256 del 2001, art. 3, comma 1, secondo cui la annotazione, prevista dalla L. n. 298 del 1974, art. 26, u.c. (modificato dal D.L. n. 82 del 1993, art. 1, convertito dalla L. n. 162 del 1993) sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportavano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 cod. civ., ma rilevavano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.
La norma interpretata, di cui alla L. n. 298 del 1974, art. 26, u.c., era già stata colpita da illegittimità costituzionale (sentenza n. 7 del 2005), in parte qua, "in combinato disposto con il D.L. 3 luglio 2001, n. 256, art. 3 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla L. 20 agosto 2001, n. 334", per manifesta irragionevolezza, comportando la nullità, per la mancata annotazione di taluni dati sulla copia del contratto, del contratto scritto di trasporto, pur rimanendo questo un contrtto a forma libera.
La citata L. n. 32 del 2005, art. 3, dopo la abrogazione, sempre al comma 1, dispone che "è prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare".
Assume la società ricorrente che tale previsione si riferirebbe alle azioni promosse dagli autotrasportatori per ottenere il pagamento di somme a titolo di differenze tariffarie ex L. n. 298 del 1974 e non alle eventuali azioni di nullità del contratto di trasporto, come ritenuto dalla Corte di Appello di Trento.
3.2.- Ritiene questa Corte che la tesi della società ricorrente non possa essere seguita.
La L. n. 32 del 2005, è una legge di delegazione, con la quale il Governo era delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia (tra l'altro) di liberalizzazione dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi.
È vero dunque che il legislatore si muoveva nell'ottica del superamento delle tariffe c.d. "a forcella", ma sarebbe illogico ritenere - e fonte di probabile illegittimità costituzionale - che sia stata introdotta una decadenza dalle azioni ex L. n. 298 del 1974, prima della abrogazione di tale legge e addirittura prima della scadenza del termine concesso al governo per l'emanazione dei decreti legislativi di riordino della materia.
Inoltre, nella pacifica non decisività dei lavori preparatori, appare significativo il fatto che la decadenza sia prevista nello stesso comma, e subito dopo, l'abrogazione del D.L. n. 256 del 2001, art.
3. Ed all'obiezione secondo cui "dopo l'intervento abrogativo della Corte Costituzionale non residuava alcun margine di efficacia della rigorosa disciplina formale prima vigente" è agevole replicare che questa è proprio la ragione sottesa all'introduzione di un termine di decadenza di soli quattro mesi per l'esperimento di eventuali azioni.
L'interpretazione della norma seguita dal giudice di merito appare dunque l'unica costituzionalmente orientata.
4.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione, da parte della Corte di Appello, nell'interpretazione della citata L. n. 32 del 2005, art. 3, del principio dettato dall'art. 1422 cod. civ., secondo il quale la nullità è imprescrittibile.
4.1.- Anche il secondo motivo è infondato.
A parte che l'art. 1422 cod. civ., parla di prescrizione mentre qui siamo di fronte ad un'ipotesi di decadenza, deve rilevarsi che l'art.1422 cod. civ., è norma di legge ordinaria e può dunque essere derogata da norma successiva di pari rango (quale è la L. n. 32 del 2005, art. 3). Tanto che - come rileva anche il giudice di merito a pag. 20 della sentenza - vi sono nell'ordinamento plurime ipotesi di decadenza dell'azione di nullità, come ad esempio quelle previste dall'art. 2379 cod. civ. o dall'art. 1109 cod. civ.. 5.- Con il primo motivo di ricorso incidentale il IA lamenta il rigetto del proprio appello incidentale, deducendo la violazione del combinato disposto del D.L. n. 82 de 1993, art. 3, comma 1 e del D.M. 18 novembre 1982, art. 13, comma 4, laddove la sentenza "ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie contrattuale in decisione le tabelle tariffarie ministeriali e loro successivi aggiornamenti, quando, in realtà, una corretta interpretazione della normativa in esame postula l'applicazione ai trasporti de quibus del tariffario approvato con lo specifico accordo collettivo per il trasporto di prodotti petroliferi del 22.5.97 e suoi successivi aggiornamenti".
5.1.- Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, sia per violazione del principio di autosufficienza, non essendo riportato testualmente l'accordo collettivo 22.5.97, sia perché comunque ricorrente incidentale - il quale pure si dilunga sui fatto che gli accordi collettivi sarebbero efficaci erga omnes - nulla dice sul perché tali accordi dovrebbero comunque essere preferiti, nella decisione della vertenza, alle tabelle ministeriali, sol perché - sembra di capire - più favorevoli al trasportatore.
6.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale il IA, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole dello sbrigativo rigetto delle numerose argomentazioni addotte a sostegno dell'appello incidentale.
6.1.- Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile, non potendosi proporre ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per censurare - come è nella specie - non l'omessa motivazione in fatto ma il mancato esame di argomentazioni di diritto.
7.- I ricorsi vanno pertanto rigettati.
Appare equo - in considerazione della soccombenza reciproca e della novità delle questioni - compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sui ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012