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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8362/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Mario Rossi
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dagli avv.ti Giovanni Ronconi e Pietro Boccardi
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma
1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Inoltre, si terranno presenti le numerose decisioni già adottate da questo
Ufficio tra altri dipendenti e la FS, con specifico riferimento - quanto all'iter argomentativo che si ritiene di condividere pienamente – alla sentenza n. 3401/2021 di questo Ufficio.
1 , dipendente di FS dal 21.09.2017 con qualifica di operatore Parte_1 di esercizio e mansioni di autista di bus, parametro 140 CCNL
Autoferrotranvieri, ruolo mantenuto sino a tutto il mese di maggio 2023, ex
Accordo Nazionale del 27.11.2000, affermata la percezione in maniera fissa, continuativa e non occasionale dei seguenti emolumenti:
in particolare, sino al 2019:
- Diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A del CCNL del 23.07.1976;
- Indennità giornaliera di cui al punto 5, lett. a), Accordo Nazionale del
21.05.1981, pagata per ogni effettiva giornata lavorata di prestazione;
- Indennità domenicale di cui al punto 5, lett. b), Accordo Nazionale del
2.05.0981 per ogni effettiva giornata lavorativa di domenica.
Inoltre, a far tempo dal gennaio 2020:
- Indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13.12.2019, in base al quale “per ogni effettiva giornata lavorativa di domenica verrà riconosciuta una integrazione alla indennità di cui al punto 5, lett. b), dell'AN del 21.05.1981 s.m.i.”;
- Compenso di produttività guida a pieno ex art. 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale “viene istituito un compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30€ per ogni ora”;
- Compenso di produttività guida a vuoto ex art. 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale “per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60€ per ora”;
- Compenso di riserva ex art. 17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a 8,00€. Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30 €/h se con trasporto passeggeri;
1,60€/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva);
2 - Compenso di flessibilità ex art. 17 sub 5) del verbale di accordo del
13.12.2019 in base al quale “per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a €1,60”.
Chiede che, accertato il suo diritto al computo dei predetti emolumenti nel calcolo della retribuzione per le ferie, FS sia condannata in forma generica alla inclusione delle dette voci nella retribuzione feriale con relativa corresponsione.
La società resistente contesta il diritto della controparte alla inclusione delle voci richieste nel computo della retribuzione feriale, in quanto non previsto da alcuna norma contrattuale, eccepisce la prescrizione quinquennale e chiede il rigetto della domanda.
È documentalmente provato che con il verbale di conciliazione sindacale del
13.09.2018 (allegato fascicolo parte resistente), il ricorrente rinunciava altresì alle differenze retributive, indennità ecc. relative al rapporto lavorativo a tempo determinato intercorso tra le parti dal 20.09.2017 al
13.09.2018. Non v'è dubbio, dunque, che il thema decidendum della presente controversia sia limitato al periodo dal 14.09.2018 fino al maggio 2023(busta paga in atti).
Nel merito deve essere riconosciuto il diritto sulla base delle considerazioni già svolte da questo Ufficio nella sentenza 3401/2021, che questo Giudicante condivide in toto:
“Come noto, l'art.36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Nel contempo l'art.2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art.10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
3 Sul versante della regolamentazione di diritto Eurounitario, si rammenta che l'art. 31 n.2 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
EUROPEA stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
E l'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che "l'espressione (di cui all'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di
Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n.131, conf. Corte Giustizia UE Grande
Sezione, 20.1.2009, n.350).
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in
Pe materia con la sentenza CGUE, 15.09.2011, C-155/10, c. , della Per_1 quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i passi essenziali.
La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario…
In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della
4 direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_3
e a., punto 50; e a., cit., punto 58).
[...] CP_2
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali,
è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in
5 considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza
1°.07.2010, causa C-471/08, Parviainen).
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore.
6 Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali.
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli
Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea.
È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE, 22.05.2014,
C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio).
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
7 Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce.
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) che intercorre Per_1 tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”.
È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937;
Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav.,
21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683).
8 Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di CGUE 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, inoltre b) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la CGUE nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un
“inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi,
“unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo), oppure c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore. Ovverosia, deve trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non
9 occasionale, dal lavoratore. Ancora, non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore.
Pertanto, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice Europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente in ricorso costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro domenicale non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano
“intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro domenicale citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
10 Lo stesso dicasi per i compensi di produttività guida a pieno e a vuoto e per i compensi di riserva e flessibilità, atteso che la produttività non costituisce una peculiarità della mansione ma un indice quantitativo e qualitativo dell'attività, utile al fine della valutazione per il conseguimento degli obiettivi come emerge anche dalla circostanza della corresponsione in misura variabile.
Invece, deve pervenirsi a un giudizio positivo con riferimento alle seguenti indennità:
- l'indennità di presenza è prevista dall'accordo nazionale del
21.05.1981 ed è legata all'effettiva presenza sul luogo di lavoro, venendo esclusa solo in caso di malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa, congedi o assenza non retribuita. Essa, pertanto, risulta intrinsecamente connessa allo svolgimento dell'attività e si connota per il carattere della continuità percettiva;
- la retribuzione per diarie e trasferte, poi, è espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976
(cfr. documentazione in atti);
Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate ai ricorrenti e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Con particolare riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta, trattasi chiaramente di indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio. Sul punto vale osservare che il trattamento di trasferta degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione è disciplinato dagli artt. 20 (per l'indennità di trasferta) e
21 (diaria ridotta) del CCNL 23.7.76 a seconda che si tratti di personale degli impianti fissi -al quale si applica l'art. 20 -, ovvero di personale
11 viaggiante -al quale si applica l'art. 21. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato da detto art. 21
e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza (mentre la differente indennità di trasferta compete, quando il personale viaggiante venga comandato a prestare servizio in un deposito o rimessa diversi dai propri, ovvero ai sensi dell'art. 21, comma 4 "quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall'inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui al precedente articolo
20").
Le suddette voci, quindi, sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo (le indennità trasferta e diaria ridotta sono, infatti, correlate all'espletamento e alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o rimesse diversi dai propri).
Ancora, dall'analisi dei prospetti paga prodotti, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall' istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo.
Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo
è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che tali indennità siano da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Né può essere condivisa la tesi della parte convenuta, secondo cui i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
12 Sotto tale profilo, per un verso è, infatti evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato, "la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Parte_2 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58)". Va poi per CP_2 altro verso evidenziato che: “l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità.
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20).
A questo punto vale rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà
13 sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte convenuta fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dal riconoscimento delle voci ordinariamente percepite durante l'anno.
In adesione a quanto sin qui argomentato, quindi, la domanda deve essere accolta, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire in relazione ai periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dei seguenti compensi: retribuzione per diarie e trasferte, giusta artt.20
e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976 e indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5 A.
Infine, è infondata l'eccezione, sollevata dalla resistente, di prescrizione delle ragioni di credito asserite.
Come ribadito dalla giurisprudenza di merito sul punto, la prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla c.d. legge Fornero. Il testo attualmente vigente, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (primo, quarto e settimo comma), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (quinto e sesto comma). Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela
14 (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
Le novità introdotte dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015, infatti, hanno comportato per le ipotesi di licenziamento illegittimo il passaggio da un'automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria ad un'applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. La tutela reintegratoria, per effetto degli artt. 3 e 4 del
D.Lgs. n. 23/2015, ha acquisito ormai un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso. La Corte, a tal ragione, stabilisce pertanto che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
La prescrizione quinquennale di tali crediti, dunque, decorre dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l'art. 18 Stat. Lav., come novellato dalla l. n. 92/2012 (cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 719 del
2021; n. 376 del 2019).
Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18/07/2012) e nel quinquennio anteriore
(a decorrere dal 18/07/2007) il dies a quo va individuato nella data di cessazione del rapporto, nel caso di specie ancora in corso.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai giorni di ferie usufruiti per le voci
15 indicate (retribuzione per diarie e trasferte, giusta artt.20 e 21 CCNL degli
Autoferrotranvieri del 23.7.1976, indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5 A) a decorrere dal
14.09.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per l'effetto, la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. att., c.p.c., (alla luce di C. cost. n. 459/2000), l'una agli indici
ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì di maturazione dei singoli crediti fino al momento del saldo.
Inoltre, con verbale di accordo nazionale del 10.05.2022 è stato ridefinito il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie, puntualmente erogata al ricorrente a decorrere dalle competenze di settembre
2022 (v. ad es. busta paga di settembre 2022 voce “indennità di ferie”), per cui il diritto di parte ricorrente deve comunque essere riconosciuto sino alla data del presente accordo.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione, inclusiva dei seguenti compensi: retribuzione per diarie e trasferte, giusta artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976
e indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5 A, e, per l'effetto, condanna la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
16 tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a far data dal 14.09.2018;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Bari, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
17
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8362/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Mario Rossi
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dagli avv.ti Giovanni Ronconi e Pietro Boccardi
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma
1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Inoltre, si terranno presenti le numerose decisioni già adottate da questo
Ufficio tra altri dipendenti e la FS, con specifico riferimento - quanto all'iter argomentativo che si ritiene di condividere pienamente – alla sentenza n. 3401/2021 di questo Ufficio.
1 , dipendente di FS dal 21.09.2017 con qualifica di operatore Parte_1 di esercizio e mansioni di autista di bus, parametro 140 CCNL
Autoferrotranvieri, ruolo mantenuto sino a tutto il mese di maggio 2023, ex
Accordo Nazionale del 27.11.2000, affermata la percezione in maniera fissa, continuativa e non occasionale dei seguenti emolumenti:
in particolare, sino al 2019:
- Diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A del CCNL del 23.07.1976;
- Indennità giornaliera di cui al punto 5, lett. a), Accordo Nazionale del
21.05.1981, pagata per ogni effettiva giornata lavorata di prestazione;
- Indennità domenicale di cui al punto 5, lett. b), Accordo Nazionale del
2.05.0981 per ogni effettiva giornata lavorativa di domenica.
Inoltre, a far tempo dal gennaio 2020:
- Indennità domenicale integrativa di cui all'art. 4, punto 3, del verbale di accordo aziendale del 13.12.2019, in base al quale “per ogni effettiva giornata lavorativa di domenica verrà riconosciuta una integrazione alla indennità di cui al punto 5, lett. b), dell'AN del 21.05.1981 s.m.i.”;
- Compenso di produttività guida a pieno ex art. 17 sub 2) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale “viene istituito un compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30€ per ogni ora”;
- Compenso di produttività guida a vuoto ex art. 17 sub 3) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale “per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60€ per ora”;
- Compenso di riserva ex art. 17 sub 4) del verbale di accordo del 13.12.2019 in base al quale “al personale comandato in turno di riserva”, ossia a presentarsi in servizio in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda, verrà riconosciuto un compenso giornaliero pari a 8,00€. Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effettuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispondenti (3,30 €/h se con trasporto passeggeri;
1,60€/h senza trasporto passeggeri e retribuite per la parte eccedente gli 8€ del compenso per il turno di riserva);
2 - Compenso di flessibilità ex art. 17 sub 5) del verbale di accordo del
13.12.2019 in base al quale “per ogni ora di servizio successiva alla undicesima, l'azienda riconoscerà un compenso di flessibilità pari a €1,60”.
Chiede che, accertato il suo diritto al computo dei predetti emolumenti nel calcolo della retribuzione per le ferie, FS sia condannata in forma generica alla inclusione delle dette voci nella retribuzione feriale con relativa corresponsione.
La società resistente contesta il diritto della controparte alla inclusione delle voci richieste nel computo della retribuzione feriale, in quanto non previsto da alcuna norma contrattuale, eccepisce la prescrizione quinquennale e chiede il rigetto della domanda.
È documentalmente provato che con il verbale di conciliazione sindacale del
13.09.2018 (allegato fascicolo parte resistente), il ricorrente rinunciava altresì alle differenze retributive, indennità ecc. relative al rapporto lavorativo a tempo determinato intercorso tra le parti dal 20.09.2017 al
13.09.2018. Non v'è dubbio, dunque, che il thema decidendum della presente controversia sia limitato al periodo dal 14.09.2018 fino al maggio 2023(busta paga in atti).
Nel merito deve essere riconosciuto il diritto sulla base delle considerazioni già svolte da questo Ufficio nella sentenza 3401/2021, che questo Giudicante condivide in toto:
“Come noto, l'art.36 Cost. stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Nel contempo l'art.2109 1° e 2° co cc prevede che: "il prestatore di lavoro ... ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito" e l'art.10 D. Lgs. n. 66 del 2003 dispone che: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite".
3 Sul versante della regolamentazione di diritto Eurounitario, si rammenta che l'art. 31 n.2 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
EUROPEA stabilisce che "ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
E l'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE prevede che "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Stante l'indicato contesto normativo, va altresì evidenziato che la
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che "l'espressione (di cui all'art.7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di
Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n.131, conf. Corte Giustizia UE Grande
Sezione, 20.1.2009, n.350).
Successivamente, la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta in
Pe materia con la sentenza CGUE, 15.09.2011, C-155/10, c. , della Per_1 quale, stante la rilevanza della pronuncia, si riportano i passi essenziali.
La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali. Tuttavia, la giurisprudenza ha ricordato come dalla lettera stessa del n. 1 di tale articolo, norma alla quale tale direttiva non consente di derogare, risulti che tutti i lavoratori beneficiano di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario…
In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della
4 direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16.03.2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_3
e a., punto 50; e a., cit., punto 58).
[...] CP_2
Come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali,
è necessario svolgere un'analisi specifica. Questo tipo di situazione si verifica nel caso della retribuzione di un pilota di linea in qualità di membro del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo. Detta retribuzione è strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati al tempo trascorso in volo e al tempo passato all'esterno della base.
In proposito occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere preso in
5 considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre ancora ricordare che la Corte ha già statuito che una dipendente che presta servizio come responsabile di cabina per una compagnia aerea e che, a causa della sua gravidanza, sia temporaneamente assegnata ad un posto a terra, nel corso dell'assegnazione temporanea aveva diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche agli elementi della retribuzione o alle integrazioni che si collegano al suo status professionale. Pertanto, le integrazioni collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità e alle sue qualifiche professionali dovevano essere mantenute (v., in questo senso, sentenza
1°.07.2010, causa C-471/08, Parviainen).
Di conseguenza, oltre agli elementi della retribuzione complessiva rilevati in precedenza, tutti quelli correlati allo status personale e professionale del pilota di linea devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite di tale lavoratore.
6 Infine, rimane da precisare che tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali.
Pertanto, nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli
Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (v., in questo senso, sentenza Parviainen, cit., punto 63).
Da cui il principio di diritto per cui un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea.
È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.
La seconda sentenza europea cui fare riferimento è CGUE, 22.05.2014,
C-539/12; il caso di specie era relativo a un lavoratore la cui retribuzione era composta da uno stipendio base e da una provvigione fissata con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore. La questione era appunto se fosse legittimo riconoscergli, durante le ferie retribuite, il solo stipendio base, senza le provvigioni (che rappresentavano più del 60% di tale stipendio).
Ebbene, la Corte, richiamati i medesimi principi di cui alla sentenza del 2011, ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto a veder computato, nella retribuzione feriale, anche l'importo delle provvigioni.
7 Importante, di tale pronuncia, anche la precisazione che gli elementi correlati allo status personale e professionale possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
La giurisprudenza europea sopra riportata è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425, la cui motivazione contiene ampi stralci di quelle pronunce.
Se ne riporta il passaggio conclusivo: “A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) che intercorre Per_1 tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. 20. Tale verifica non è stata condotta dalla sentenza impugnata con riferimento all'indennità di navigazione cd. “(omissis)”, stabilita dal contratto collettivo aziendale, che va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo”.
È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza dell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva, tramite le nozioni di retribuzione da essa dettate
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937;
Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav.,
21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez.lav., 17.10.2001, n. 12683).
8 Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto di CGUE 15.09.2011, secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
In altri termini, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, inoltre b) deve compensare uno specifico “disagio” derivante dall'espletamento di dette mansioni (“disagio” nel senso di “dare incomodo”; se ne ha una riprova verificando i termini nei quali si è espressa la CGUE nelle altre principali lingue: nel testo inglese, si parla di un
“inconvenient aspect”, cioè scomodo, disagiato - possibili sinonimi inglesi,
“unconfortable”, “uneasy”, “awkward” -, nel testo francese, di “désagrément”, che significa inconveniente, disagio, fastidio, disturbo), oppure c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione circa la computabilità o no di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Il che implica che occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore. Ovverosia, deve trattarsi di voci retributive che siano percepite in modo continuativo, o quanto meno non
9 occasionale, dal lavoratore. Ancora, non può che essere rilevante l'importo di tali voci, che deve essere congruo o comunque apprezzabile, in modo da poter dire che rinunciarvi può avere un effetto dissuasivo delle ferie. La rilevanza di tale dato trova conferma in CGUE 22.05.2014, che a sostegno dell'applicabilità di certe provvigioni ha osservato che esse totalizzavano più del 60% dello stipendio ordinario del lavoratore.
Pertanto, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice Europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente in ricorso costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro domenicale non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano
“intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro domenicale citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
10 Lo stesso dicasi per i compensi di produttività guida a pieno e a vuoto e per i compensi di riserva e flessibilità, atteso che la produttività non costituisce una peculiarità della mansione ma un indice quantitativo e qualitativo dell'attività, utile al fine della valutazione per il conseguimento degli obiettivi come emerge anche dalla circostanza della corresponsione in misura variabile.
Invece, deve pervenirsi a un giudizio positivo con riferimento alle seguenti indennità:
- l'indennità di presenza è prevista dall'accordo nazionale del
21.05.1981 ed è legata all'effettiva presenza sul luogo di lavoro, venendo esclusa solo in caso di malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa, congedi o assenza non retribuita. Essa, pertanto, risulta intrinsecamente connessa allo svolgimento dell'attività e si connota per il carattere della continuità percettiva;
- la retribuzione per diarie e trasferte, poi, è espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976
(cfr. documentazione in atti);
Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate ai ricorrenti e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa.
Con particolare riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta, trattasi chiaramente di indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio. Sul punto vale osservare che il trattamento di trasferta degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione è disciplinato dagli artt. 20 (per l'indennità di trasferta) e
21 (diaria ridotta) del CCNL 23.7.76 a seconda che si tratti di personale degli impianti fissi -al quale si applica l'art. 20 -, ovvero di personale
11 viaggiante -al quale si applica l'art. 21. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato da detto art. 21
e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza (mentre la differente indennità di trasferta compete, quando il personale viaggiante venga comandato a prestare servizio in un deposito o rimessa diversi dai propri, ovvero ai sensi dell'art. 21, comma 4 "quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall'inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui al precedente articolo
20").
Le suddette voci, quindi, sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo (le indennità trasferta e diaria ridotta sono, infatti, correlate all'espletamento e alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o rimesse diversi dai propri).
Ancora, dall'analisi dei prospetti paga prodotti, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall' istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo.
Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo
è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che tali indennità siano da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Né può essere condivisa la tesi della parte convenuta, secondo cui i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
12 Sotto tale profilo, per un verso è, infatti evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato, "la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Parte_2 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, punto 58)". Va poi per CP_2 altro verso evidenziato che: “l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità.
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20).
A questo punto vale rammentare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà
13 sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto l'inclusione nella retribuzione relativa ai periodi di ferie annuali delle voci analiticamente indicate in ricorso, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo la parte convenuta fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dal riconoscimento delle voci ordinariamente percepite durante l'anno.
In adesione a quanto sin qui argomentato, quindi, la domanda deve essere accolta, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire in relazione ai periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dei seguenti compensi: retribuzione per diarie e trasferte, giusta artt.20
e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976 e indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5 A.
Infine, è infondata l'eccezione, sollevata dalla resistente, di prescrizione delle ragioni di credito asserite.
Come ribadito dalla giurisprudenza di merito sul punto, la prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla c.d. legge Fornero. Il testo attualmente vigente, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (primo, quarto e settimo comma), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (quinto e sesto comma). Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela
14 (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
Le novità introdotte dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015, infatti, hanno comportato per le ipotesi di licenziamento illegittimo il passaggio da un'automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria ad un'applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. La tutela reintegratoria, per effetto degli artt. 3 e 4 del
D.Lgs. n. 23/2015, ha acquisito ormai un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso. La Corte, a tal ragione, stabilisce pertanto che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
La prescrizione quinquennale di tali crediti, dunque, decorre dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l'art. 18 Stat. Lav., come novellato dalla l. n. 92/2012 (cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 719 del
2021; n. 376 del 2019).
Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18/07/2012) e nel quinquennio anteriore
(a decorrere dal 18/07/2007) il dies a quo va individuato nella data di cessazione del rapporto, nel caso di specie ancora in corso.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai giorni di ferie usufruiti per le voci
15 indicate (retribuzione per diarie e trasferte, giusta artt.20 e 21 CCNL degli
Autoferrotranvieri del 23.7.1976, indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5 A) a decorrere dal
14.09.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per l'effetto, la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. att., c.p.c., (alla luce di C. cost. n. 459/2000), l'una agli indici
ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì di maturazione dei singoli crediti fino al momento del saldo.
Inoltre, con verbale di accordo nazionale del 10.05.2022 è stato ridefinito il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie, puntualmente erogata al ricorrente a decorrere dalle competenze di settembre
2022 (v. ad es. busta paga di settembre 2022 voce “indennità di ferie”), per cui il diritto di parte ricorrente deve comunque essere riconosciuto sino alla data del presente accordo.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione, inclusiva dei seguenti compensi: retribuzione per diarie e trasferte, giusta artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976
e indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 all'art. 5 A, e, per l'effetto, condanna la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
16 tempore, al pagamento delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a far data dal 14.09.2018;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Bari, 19 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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