Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2004/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.11.2024
da
(C.F. ), cittadino italiano, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.08.1991 e residente in Marsciano – Fraz. Castiglione della Valle, Via Baldami n. 18/A
rappresentato e difeso dall'Avv. ILIE Andrada ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia
– Ponte San Giovanni, Via Gustavo Benucci n. 73, presso il Difensore
e
(C.F. , cittadina italiana, nata a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
in Marsciano – Fraz. Castiglione della Valle, Via Baldami n. 18/A,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PAMBUFFETTI Stefania e COTTINI Roberto ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Via G. Tilli n.58, presso i Difensori;
i quali hanno contratto matrimonio civile in data 16.06.2019 in Perugia (anno 2019, atto n. 174, parte II, serie
C, Vol. 1);
in separazione legale dei beni
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
13.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La sig.ra si impegna a trasferire al sig. ausa familiae, anche ai sensi dell'art. 19 Legge CP_1 Pt_1
74/1987, la propria quota di titolarità pari al 50% della casa coniugale sita in Marsciano Fraz. Castiglione della Valle, Via Baldami n. 18/A, e contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano Foglio 8
Particella 1480 e 1484 Sub. 3 e 14 ed il sig. si impegna a versare alla sig.ra per detto Pt_1 CP_1
trasferimento, la somma di €. 30.000,00 (trentamila/00). Il sig. i impegna a pagare fin da ora le rate Pt_1
residue del mutuo cointestato relativo all'immobile in comproprietà.
3) L'adempimento di trasferimento di proprietà dell'immobile di cui al punto 2) dovrà eseguirsi entro mesi 3 dalla data di omologa, salvo situazioni imprevedibili e/o emergenziali. Le spese notarili per l'atto di cui al punto 2) saranno sostenute integralmente dal sig. Pt_1
4) Il sig. si obbliga a costituire, anche con più versamenti, un libretto di risparmio intestato al figlio Pt_1
minore di importo pari ad Euro 10.000,00 entro il compimento della maggiore età del figlio Persona_1
. Tale clausola sarà suscettibile di essere azionata da parte della madre nell'interesse del figlio in caso Per_1
di inadempimento.
5) La Sig.ra i impegna a trasferire la propria abitazione, unitamente alla formale residenza (insieme CP_1
alla residenza del figlio ), non appena possibile e comunque entro il corrente anno, salvo situazioni Per_1
imprevedibili e/o emergenziali.
6) I coniugi concordano che la sig.ra in base alla nuova soluzione abitativa potrà asportare CP_1
dall'abitazione gli arredi che riterrà opportuni, i quali diventeranno definitivamente di proprietà della sig.ra salvo l'obbligo per la sig.ra di comunicare preventivamente al sig. almeno 10 CP_1 CP_1 Pt_1
giorni prima, gli oggetti che saranno asportati.
7) Riconoscendo come primaria l'esigenza del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori - i quali pertanto adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio stesso relative all'educazione, alla salute, all'istruzione ed in particolare alla scelta dell'indirizzo e dell'istituto scolastico, tenendo in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del predetto - i coniugi concordano che il minore venga affidato ad entrambi i coniugi, cui rimane l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, con collocamento della residenza del minore presso la residenza della madre. Con riferimento alle decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente.
8) In virtù dell'affidamento condiviso, ogni genitore potrà vedere e tenere presso di sé il figlio ogni qualvolta lo desidererà previo accordo con l'altro coniuge. In ogni caso, al fine di prevenire possibili contrasti, si stabilisce sin d'ora che il figlio trascorrerà, a settimane alternate, i giorni di Lunedì – Mercoledì e Venerdì (sino ad ora di cena) con la madre, i giorni di Martedì e Giovedì (sino ad ora di cena) con il padre. Resta inteso che il padre prenderà il figlio la sera prima del giorno di visita per farlo dormire presso di sé: quindi Lunedì sera, dopo cena, per tenerlo con sé tutta la giornata del martedì. Il figlio starà con i genitori nel fine settimana a settimane alternate: nella settimana in cui sarà con la madre nei giorni di Lunedì – Mercoledì e Venerdì, starà con il padre nel fine settimana e viceversa. L'indicazione delle giornate in cui il figlio rimarrà con un genitore potrà variare, di comune accordo, in relazione alle esigenze lavorative dei coniugi;
in particolare con riferimento ai turni settimanali della madre che, pertanto, verranno comunicati in tempo utile per organizzare le varie settimane. Ogni genitore, quando il figlio rimarrà presso di sé, ne assicurerà la frequenza scolastica.
9) In occasione delle festività natalizie e pasquali il figlio, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con l'uno e la giornata di Natale con l'altra e, nello stesso modo, Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo il diritto del figlio di trascorrere un periodo continuativo di gg.5
(cinque) a Natale e di gg.3 (tre) a Pasqua con ciascuno dei genitori. Nel periodo estivo, ogni genitore avrà diritto a tenere presso di sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni, da comunicarsi preventivamente all'altro coniuge.
10) La madre ed il padre si impegnano a non ostacolarsi a vicenda nel rapporto con il minore, data la delicata età, nonché ad adottare, di comune accordo, le migliori decisioni per la crescita del figlio. Pertanto nel caso in cui il genitore, durante il suo tempo di permanenza con il figlio, sia impegnato, nella scelta della persona a cui va affidato il minore, deve essere preferito l'altro genitore, poi i nonni e infine si potrà ricorrere alla babysitter.
11) I genitori si impegnano altresì ad essere presenti per il figlio nei giorni in cui lo stesso è collocato presso di sé, nel principale interesse dello stesso.
12) Tenuto conto delle condizioni economiche attuali di entrambi, i genitori si impegnano a provvedere direttamente alle esigenze ordinarie di vita del minore . I coniugi concordano che l'assegno unico ed Per_1
universale venga trattenuto per il 50% ciascuno.
13) I Sigg.ri i impegnano a sostenere al 50% ciascuno, le spese di carattere straordinario, Pt_1 CP_1 quali mediche, scolastiche, sportive, mense, etc., che si rendessero necessarie per il figlio e/o previamente concordate, comunque, documentate, da rifondersi al genitore anticipatario entro quindici giorni dalla spesa stessa. 14) I coniugi, economicamente indipendenti, dichiarano di provvedere autonomamente ciascuno al proprio mantenimento, di rinunciare rispettivamente a richieste alimentari in proprio.
15) I coniugi, con la firma del presente ricorso, si rilasciano scambievolmente autorizzazione, senza necessità di ulteriore dichiarazione, per il rinnovo o il rilascio dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio”.
All'udienza del 22.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
18.11.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Tanto detto, si rileva come le condizioni consensualmente predisposte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico e che, esaminati gli atti prodotti dalle parti ed i chiarimenti forniti all'udienza, corrispondano agli interessi personali e patrimoniali del figlio minore, oltre che a quelli patrimoniali dei coniugi per come valutati degli stessi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Controparte_1 Parte_1
contratto matrimonio in Perugia (PG) in data 16.06.2019;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia (PG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Elisabetta Massini