TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/09/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 14852/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
sono presenti: l'avv. MISURACA MARGHERITA per parte ricorrente la quale conclude riportandosi agli atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14852 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, C.F. , nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio Scotto di
Tella e Margherita Misuraca, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede legale centrale a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21,
Convenuto contumace
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/09/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara: CP_1
Rigetta il ricorso;
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, CP_1
come liquidate con separati decreti;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno di invalidità civile, negato dal C.T.U. nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' benché ritualmente evocato in giudizio, non si CP_2
costituiva in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la causa viene decisa.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato in questa fase di opposizione,
dott. , ha escluso la sussistenza in capo al dei requisiti sanitari necessari per la Persona_1
concessione dell'assegno di invalidità civile, così concludendo “1)Il ricorrente, sig. Parte_1
, in atto è affetto dalle seguenti patologie(N.B per le patologie espressamente comprese nei
[...]
parametri di cui al D.M. del05.02.92, si indicano accanto i corrispondenti codici): “Esiti, a modesta incidenza
funzionale, di pregresso (Gennaio 2022) intervento chirurgico di cecostomia su a scopo decompressivo, Per_2
per occlusione intestinale dinamica (cod. 8203).
Diabete mellito di tipo 2 in assenza di complicazioni (patologia non codificata).
Artrosi, a modesta incidenza funzionale, a carico del rachide lombosacrale (patologia non codificata).
Ipertensione arteriosa in assenza di complicazioni (patologia non codificata). Ipertrofia prostatica (patologia
non codificata). Enfisema centrolobulare ai lobi superiori, senza significative ripercussioni funzionali
(patologia non codificata). Esiti di pregresso (Marzo 2024) intervento chirurgico di colecistectomiaper
calcolosi (patologia non codificata). Esiti di pregresso intervento chirurgico per ernia inguinale (patologia
non codificata). Esiti di pregresse fratture della IV e della V costa di destra, senza significative ripercussioni
funzionali (patologia non codificata). Steatosi epatica, in soggetto affetto da angiomi epatici, e che non
presenta dei deficit di funzionalità del fegato (patologia non codificata)”.2) Il ricorrente, sig. Parte_1
, a causa delle patologie elencate in diagnosi, in atto presenta una percentuale di riduzione della
[...]
sua capacità lavorativa, nella misura del 67% e, pertanto non presenta una percentuale di riduzione della sua
capacità lavorativa, sufficiente ad avere diritto all'assegno mensile di invalidità. “ Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1
con separati decreti di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 17.9.2024
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/09/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 14852/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
sono presenti: l'avv. MISURACA MARGHERITA per parte ricorrente la quale conclude riportandosi agli atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14852 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, C.F. , nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio Scotto di
Tella e Margherita Misuraca, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede legale centrale a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21,
Convenuto contumace
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/09/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara: CP_1
Rigetta il ricorso;
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, CP_1
come liquidate con separati decreti;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'assegno di invalidità civile, negato dal C.T.U. nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' benché ritualmente evocato in giudizio, non si CP_2
costituiva in giudizio, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la causa viene decisa.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato in questa fase di opposizione,
dott. , ha escluso la sussistenza in capo al dei requisiti sanitari necessari per la Persona_1
concessione dell'assegno di invalidità civile, così concludendo “1)Il ricorrente, sig. Parte_1
, in atto è affetto dalle seguenti patologie(N.B per le patologie espressamente comprese nei
[...]
parametri di cui al D.M. del05.02.92, si indicano accanto i corrispondenti codici): “Esiti, a modesta incidenza
funzionale, di pregresso (Gennaio 2022) intervento chirurgico di cecostomia su a scopo decompressivo, Per_2
per occlusione intestinale dinamica (cod. 8203).
Diabete mellito di tipo 2 in assenza di complicazioni (patologia non codificata).
Artrosi, a modesta incidenza funzionale, a carico del rachide lombosacrale (patologia non codificata).
Ipertensione arteriosa in assenza di complicazioni (patologia non codificata). Ipertrofia prostatica (patologia
non codificata). Enfisema centrolobulare ai lobi superiori, senza significative ripercussioni funzionali
(patologia non codificata). Esiti di pregresso (Marzo 2024) intervento chirurgico di colecistectomiaper
calcolosi (patologia non codificata). Esiti di pregresso intervento chirurgico per ernia inguinale (patologia
non codificata). Esiti di pregresse fratture della IV e della V costa di destra, senza significative ripercussioni
funzionali (patologia non codificata). Steatosi epatica, in soggetto affetto da angiomi epatici, e che non
presenta dei deficit di funzionalità del fegato (patologia non codificata)”.2) Il ricorrente, sig. Parte_1
, a causa delle patologie elencate in diagnosi, in atto presenta una percentuale di riduzione della
[...]
sua capacità lavorativa, nella misura del 67% e, pertanto non presenta una percentuale di riduzione della sua
capacità lavorativa, sufficiente ad avere diritto all'assegno mensile di invalidità. “ Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_1
con separati decreti di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 17.9.2024
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile