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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 192/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione prima civile - procedure concorsuali, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 192-1/2023 RG e n.192 / 2023 PU per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti CCII presentato il 29.8.2023 da
( codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], per il tramite del competente OCC dell'Ordine degli
Avvocati di Vicenza, in persona dell'avv. Anna Maria Fabris, in veste di Gestore della Crisi;
Ragioni di fatto e di diritto
Il Giudice,
-rilevato che con l'ausilio del Gestore della crisi ha proposto ai creditori un piano di Parte_1
ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti CCII;
-rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata dall'art.67 CCII e dalla relazione del gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art.68 CCII ( vedi anche le integrazione del
10.10.2023 e del 17.10.2023 ) ;
-ritenuto di qualificare la ricorrente consumatore in stato di sovraindebitamento ex Parte_1
art.2 lettera c) e lettera e) CCII;
- ritenuto che non ricorrono situazioni ostative ex art. 69 CCII;
-considerato che il piano è stato comunicato a cura del Gestore della crisi a tutti i creditori ex art. 70 c.1
CCII ( vedi relazione del 1.12.2023 );
-considerato che con l'informativa del 1.12.2023 il Gestore della crisi ha dato atto di aver ricevuto una sola osservazione da parte dell' con la richiesta di Controparte_1
aggiornamento del credito, variato a seguito di ulteriori iscrizioni a ruolo. Il nuovo credito risulta ora di
€2.475,91 in privilegio e di € 750,50 in chirografo (vedi informativa Gestore del 1.12.2023 - All. 2: estratto dei ruoli) ;
pagina 1 di 3 - considerato che il Gestore della crisi a seguito della precisazione del credito di Controparte_1
ha aggiornato il piano nei termini da ultimo indicati nella nota depositata il 18.12.2023 per
[...]
l'udienza del 19.12.2023;
- che nella nota del 18.12.2023 il Gestore ha precisato nel dettaglio che:
“ A seguito di una ulteriore verifica e confronto dei ruoli inviati dall' si è riscontrato che Controparte_1 il maggior credito precisato dall' alla data del 03/11/2023 è maggiore del precedente di € 293,01= (€ CP_1
2.475,91 al 03/11/2023 a fronte di € 2.181,90= al 21/09/2022) in privilegio; e di € 127,44= (€ 750,50= al
03/11/2023 a fronte di € 623,06 al 21/09/2022) in chirografo.
A seguito di colloquio con il sovraindebitato e della raccolta dell'impegno del terzo (mamma del sovraindebitato) ad integrare il maggior importo vantato dal creditore privilegiato si precisa che il piano proposto non avrà alcun slittamento dei tempi finali che resteranno quelli indicati di 48-50 mesi con versamenti effettuati a partire dal mese successivo al deposito della sentenza di omologa del piano.“
- ritenute - a seguito dell'intervenuto aggiornamento del piano- superate le osservazioni di
[...]
; Controparte_1
- considerato che per l'udienza del 19.12.2023 non sono pervenute ulteriori osservazioni;
-che all'udienza del 19.12.2023 il gestore della crisi, richiamato l'aggiornato del piano (art. 70 c.6
CCII), ha ritenuto fattibile il piano come aggiornato;
-ritenuta ex art.70 c. 7 CCII l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano (anche alla luce della pronuncia della suprema Corte di Cassazione 2019 n. 17834 e Cass. sez.I, ord. 28.10.2019 n. 27544 quest'ultima ha chiarito che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura);
-ritenuto, per le ragioni suindicate, che sussistono i presupposti per l'omologa del piano come aggiornato dal Gestore con nota del 18.12.2023 a seguito delle osservazioni di Controparte_1
, la cui esecuzione dovrà avvenire come prescritto dall'art. 71 CCII;
[...]
P.Q.M
visti gli artt. 67, 68, 69 CCII e l'art. 70 CCII;
omologa il suindicato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
( codice fiscale ), nato a [...] il [...], residente a
[...] C.F._1
pagina 2 di 3 Sovizzo (VI) in via San Daniele n. 57, con l'ausilio del nominato dall'OCC Organizzazione_1
dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Avv. Anna Maria Fabris;
dispone che il piano aggiornato e la presente sentenza siano pubblicati nel sito web del Tribunale o del
Ministero della Giustizia ( ex art. 70 comma 8 e art.70 comma 1 CCII) a cura del Gestore della crisi;
dispone che l'OCC, Avv.Anna Maria Fabris, ogni sei mesi depositi relazione sullo stato della procedura ex art. 71 c.1 CCII, nonché al termine dell'esecuzione del piano al deposito di relazione finale ex art. 71 c.4 CCII;
dichiara chiusa la procedura ( ex art. 70 c.7 CCII).
Dispone la comunicazione a cura del Gestore della crisi della presente sentenza ai creditori e la pubblicazione a cura della Cancelleria entro quarantotto ore ex art. 70 c.8 CCII.
Vicenza, 31.12.2023 IL GIUDICE
Dott. Paola Cazzola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione prima civile - procedure concorsuali, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 192-1/2023 RG e n.192 / 2023 PU per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti CCII presentato il 29.8.2023 da
( codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], per il tramite del competente OCC dell'Ordine degli
Avvocati di Vicenza, in persona dell'avv. Anna Maria Fabris, in veste di Gestore della Crisi;
Ragioni di fatto e di diritto
Il Giudice,
-rilevato che con l'ausilio del Gestore della crisi ha proposto ai creditori un piano di Parte_1
ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti CCII;
-rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata dall'art.67 CCII e dalla relazione del gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art.68 CCII ( vedi anche le integrazione del
10.10.2023 e del 17.10.2023 ) ;
-ritenuto di qualificare la ricorrente consumatore in stato di sovraindebitamento ex Parte_1
art.2 lettera c) e lettera e) CCII;
- ritenuto che non ricorrono situazioni ostative ex art. 69 CCII;
-considerato che il piano è stato comunicato a cura del Gestore della crisi a tutti i creditori ex art. 70 c.1
CCII ( vedi relazione del 1.12.2023 );
-considerato che con l'informativa del 1.12.2023 il Gestore della crisi ha dato atto di aver ricevuto una sola osservazione da parte dell' con la richiesta di Controparte_1
aggiornamento del credito, variato a seguito di ulteriori iscrizioni a ruolo. Il nuovo credito risulta ora di
€2.475,91 in privilegio e di € 750,50 in chirografo (vedi informativa Gestore del 1.12.2023 - All. 2: estratto dei ruoli) ;
pagina 1 di 3 - considerato che il Gestore della crisi a seguito della precisazione del credito di Controparte_1
ha aggiornato il piano nei termini da ultimo indicati nella nota depositata il 18.12.2023 per
[...]
l'udienza del 19.12.2023;
- che nella nota del 18.12.2023 il Gestore ha precisato nel dettaglio che:
“ A seguito di una ulteriore verifica e confronto dei ruoli inviati dall' si è riscontrato che Controparte_1 il maggior credito precisato dall' alla data del 03/11/2023 è maggiore del precedente di € 293,01= (€ CP_1
2.475,91 al 03/11/2023 a fronte di € 2.181,90= al 21/09/2022) in privilegio; e di € 127,44= (€ 750,50= al
03/11/2023 a fronte di € 623,06 al 21/09/2022) in chirografo.
A seguito di colloquio con il sovraindebitato e della raccolta dell'impegno del terzo (mamma del sovraindebitato) ad integrare il maggior importo vantato dal creditore privilegiato si precisa che il piano proposto non avrà alcun slittamento dei tempi finali che resteranno quelli indicati di 48-50 mesi con versamenti effettuati a partire dal mese successivo al deposito della sentenza di omologa del piano.“
- ritenute - a seguito dell'intervenuto aggiornamento del piano- superate le osservazioni di
[...]
; Controparte_1
- considerato che per l'udienza del 19.12.2023 non sono pervenute ulteriori osservazioni;
-che all'udienza del 19.12.2023 il gestore della crisi, richiamato l'aggiornato del piano (art. 70 c.6
CCII), ha ritenuto fattibile il piano come aggiornato;
-ritenuta ex art.70 c. 7 CCII l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano (anche alla luce della pronuncia della suprema Corte di Cassazione 2019 n. 17834 e Cass. sez.I, ord. 28.10.2019 n. 27544 quest'ultima ha chiarito che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura);
-ritenuto, per le ragioni suindicate, che sussistono i presupposti per l'omologa del piano come aggiornato dal Gestore con nota del 18.12.2023 a seguito delle osservazioni di Controparte_1
, la cui esecuzione dovrà avvenire come prescritto dall'art. 71 CCII;
[...]
P.Q.M
visti gli artt. 67, 68, 69 CCII e l'art. 70 CCII;
omologa il suindicato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
( codice fiscale ), nato a [...] il [...], residente a
[...] C.F._1
pagina 2 di 3 Sovizzo (VI) in via San Daniele n. 57, con l'ausilio del nominato dall'OCC Organizzazione_1
dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Avv. Anna Maria Fabris;
dispone che il piano aggiornato e la presente sentenza siano pubblicati nel sito web del Tribunale o del
Ministero della Giustizia ( ex art. 70 comma 8 e art.70 comma 1 CCII) a cura del Gestore della crisi;
dispone che l'OCC, Avv.Anna Maria Fabris, ogni sei mesi depositi relazione sullo stato della procedura ex art. 71 c.1 CCII, nonché al termine dell'esecuzione del piano al deposito di relazione finale ex art. 71 c.4 CCII;
dichiara chiusa la procedura ( ex art. 70 c.7 CCII).
Dispone la comunicazione a cura del Gestore della crisi della presente sentenza ai creditori e la pubblicazione a cura della Cancelleria entro quarantotto ore ex art. 70 c.8 CCII.
Vicenza, 31.12.2023 IL GIUDICE
Dott. Paola Cazzola
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