CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1031/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AS GIULIANO, Presidente
GG RT, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2915/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023200921000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100007220566000 IRPEF-ALTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100108194512000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120003441189000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150003829920000 IRPEF-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150040673482000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150040673482000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150040673482000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150049762721000 IRPEF-ALTRO 2012
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7951 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento dell'atto impugnato e vittoria delle spese di giudizio
Resistente: rigetto del ricorso con vittorie delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31 luglio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620259023200921000, notificata il 21 luglio 2025, per l'importo complessivo di € 148.315,85, deducendo la prescrizione di parte delle pretese ivi richiamate e la non debenza di ulteriori carichi in quanto già oggetto di precedente giudizio pendente (cartelle n. 29620100108194512000 e n. 29620120003441189000 del
08.03.2012 già impugnate nel procedimento R.G. 4425/2024, tuttora pendente innanzi alla CGT di Palermo).
La ricorrente deduceva quindi la prescrizione delle restanti cartelle e segnatamente cartella n. 29620100007220566000 notificata il 26.03.2010 (€ 10.690,53);
cartella n. 29620150003829920000 notificata il 05.03.2015 (€ 27.516,33);
cartella n. 29620150040673482000 notificata il 18.11.2015 (€ 1.361,13);
cartella n. 29620150049762721000 notificata il 17.03.2016 (€ 21.525,28); avviso di accertamento n. 7951 notificata il 24.03.2021 (€ 6.721,88).
Sosteneva che per tali carichi non risultava alcuna valida notifica interruttiva della prescrizione tra la data di emissione e la notifica dell'intimazione del 21.07.2025.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti sotto precisati
Dalla documentazione versata in atti emerge, innanzitutto, che alcune delle cartelle richiamate nell'intimazione impugnata risultano già oggetto di separato giudizio pendente.
In particolare, le cartelle n. 29620100108194512000 e n. 29620120003441189000 risultano impugnate nel procedimento R.G. 4425/2024, tuttora in corso.
Ne consegue che l'odierna impugnazione deve ritenersi limitata esclusivamente ai carichi non già sub iudice, non potendo il contribuente ottenere una duplicazione del giudizio né una nuova valutazione di atti già devoluti alla cognizione di questa Corte.
Con riferimento alle restanti pretese, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito prova della notifica delle cartelle n. 29620100007220566000 del 26 marzo 2010, n. 29620150003829920000 del 5 marzo 2015,
n. 29620150040673482000 del 18 novembre 2015, n. 29620150049762721000 del 17 marzo 2016.
Quanto agli atti interruttivi, l'unica intimazione indicata da Riscossione, riferita alla cartella
29620100007220566000 (anno 2010), non risulta assistita da prova della notifica;
per le altre posizioni non
è stato prodotto alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Alla luce di ciò, il credito relativo alla cartella anzideta (29620100007220566000) deve ritenersi prescritto, non essendo stato dimostrato alcun valido atto interruttivo successivo alla notifica originaria. La cartella n. 29620150003829920000 risulta notificata regolarmente il 5.03.20215 al portiere dello stabile,
e la contestazione della ricorrente circa la consegna al figlio del portiere non è suffragata da elementi idonei a superare la fede privilegiata dell'atto pubblico. Tuttavia, ai fini prescrizionali, occorre distinguere: la pretesa relativa all'ICI risulta ormai prescritta, mentre non lo è quella riferita ai tributi erariali, soggetti a termine decennale.
La cartella 29620150040673482000 notificata il 18 novembre 2015, anch'essa relativa a ICI, deve parimenti ritenersi prescritta, non risultando alcun atto interruttivo nel quinquennio successivo. Diversamente, la cartella
29620150040673482000 notificata il 17 marzo 2016, concernente IRPEF e imposta sulle locazioni, non è prescritta, trovando applicazione il termine decennale.
Infine quanto all'avviso di accertamento n. 7951 del 24 marzo 2021, la mancanza di prova della notifica impedisce che esso possa costituire valido titolo per la riscossione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati, con annullamento delle pretese relative alla cartella n. 29620100007220566000, n. 29620150003829920000 , in relazione alla sola pretesa dell'Ici, n.
29620150040673482000 ed all'avviso di accertamento n. 7951, mentre deve essere rigettato per la parte restante.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle n. 29620100007220566000, n.
29620150003829920000 , in relazione alla sola pretesa dell'Ici, n. 29620150040673482000 ed all'avviso di accertamento n. 7951 del 24.03.2021 ed annulla i predetti atti. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate. Palermo 12.01.2026 Il Giudice Il Presidente R. Riggio G. Castiglia
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AS GIULIANO, Presidente
GG RT, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2915/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023200921000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100007220566000 IRPEF-ALTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100108194512000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120003441189000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150003829920000 IRPEF-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150040673482000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150040673482000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150040673482000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150049762721000 IRPEF-ALTRO 2012
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7951 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento dell'atto impugnato e vittoria delle spese di giudizio
Resistente: rigetto del ricorso con vittorie delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31 luglio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620259023200921000, notificata il 21 luglio 2025, per l'importo complessivo di € 148.315,85, deducendo la prescrizione di parte delle pretese ivi richiamate e la non debenza di ulteriori carichi in quanto già oggetto di precedente giudizio pendente (cartelle n. 29620100108194512000 e n. 29620120003441189000 del
08.03.2012 già impugnate nel procedimento R.G. 4425/2024, tuttora pendente innanzi alla CGT di Palermo).
La ricorrente deduceva quindi la prescrizione delle restanti cartelle e segnatamente cartella n. 29620100007220566000 notificata il 26.03.2010 (€ 10.690,53);
cartella n. 29620150003829920000 notificata il 05.03.2015 (€ 27.516,33);
cartella n. 29620150040673482000 notificata il 18.11.2015 (€ 1.361,13);
cartella n. 29620150049762721000 notificata il 17.03.2016 (€ 21.525,28); avviso di accertamento n. 7951 notificata il 24.03.2021 (€ 6.721,88).
Sosteneva che per tali carichi non risultava alcuna valida notifica interruttiva della prescrizione tra la data di emissione e la notifica dell'intimazione del 21.07.2025.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti sotto precisati
Dalla documentazione versata in atti emerge, innanzitutto, che alcune delle cartelle richiamate nell'intimazione impugnata risultano già oggetto di separato giudizio pendente.
In particolare, le cartelle n. 29620100108194512000 e n. 29620120003441189000 risultano impugnate nel procedimento R.G. 4425/2024, tuttora in corso.
Ne consegue che l'odierna impugnazione deve ritenersi limitata esclusivamente ai carichi non già sub iudice, non potendo il contribuente ottenere una duplicazione del giudizio né una nuova valutazione di atti già devoluti alla cognizione di questa Corte.
Con riferimento alle restanti pretese, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fornito prova della notifica delle cartelle n. 29620100007220566000 del 26 marzo 2010, n. 29620150003829920000 del 5 marzo 2015,
n. 29620150040673482000 del 18 novembre 2015, n. 29620150049762721000 del 17 marzo 2016.
Quanto agli atti interruttivi, l'unica intimazione indicata da Riscossione, riferita alla cartella
29620100007220566000 (anno 2010), non risulta assistita da prova della notifica;
per le altre posizioni non
è stato prodotto alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Alla luce di ciò, il credito relativo alla cartella anzideta (29620100007220566000) deve ritenersi prescritto, non essendo stato dimostrato alcun valido atto interruttivo successivo alla notifica originaria. La cartella n. 29620150003829920000 risulta notificata regolarmente il 5.03.20215 al portiere dello stabile,
e la contestazione della ricorrente circa la consegna al figlio del portiere non è suffragata da elementi idonei a superare la fede privilegiata dell'atto pubblico. Tuttavia, ai fini prescrizionali, occorre distinguere: la pretesa relativa all'ICI risulta ormai prescritta, mentre non lo è quella riferita ai tributi erariali, soggetti a termine decennale.
La cartella 29620150040673482000 notificata il 18 novembre 2015, anch'essa relativa a ICI, deve parimenti ritenersi prescritta, non risultando alcun atto interruttivo nel quinquennio successivo. Diversamente, la cartella
29620150040673482000 notificata il 17 marzo 2016, concernente IRPEF e imposta sulle locazioni, non è prescritta, trovando applicazione il termine decennale.
Infine quanto all'avviso di accertamento n. 7951 del 24 marzo 2021, la mancanza di prova della notifica impedisce che esso possa costituire valido titolo per la riscossione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati, con annullamento delle pretese relative alla cartella n. 29620100007220566000, n. 29620150003829920000 , in relazione alla sola pretesa dell'Ici, n.
29620150040673482000 ed all'avviso di accertamento n. 7951, mentre deve essere rigettato per la parte restante.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle n. 29620100007220566000, n.
29620150003829920000 , in relazione alla sola pretesa dell'Ici, n. 29620150040673482000 ed all'avviso di accertamento n. 7951 del 24.03.2021 ed annulla i predetti atti. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate. Palermo 12.01.2026 Il Giudice Il Presidente R. Riggio G. Castiglia