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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 203/18 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro De Angelis, con domicilio eletto presso Parte_1 lo studio dello stesso, per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Capoccia, con domicilio eletto presso lo studio Controparte_1 dello stesso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, , titolare dell'omonima ditta, all'esito Parte_1 della sentenza n.4395/17 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, che dichiarava la propria incompetenza sulla domanda riconvenzionale, conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la società . CP_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti a causa CP_1 del gravissimo inadempimento della alle obbligazioni su di essa incombenti;
per l'effetto, dichiarare che nulla CP_1 deve alla a qualsivoglia titolo, ragione e causa;
per l'effetto, dichiarare tenuta la alla Pt_1 CP_3 CP_1 restituzione delle somme pagate per la merce non conforme all'ordine ed al risarcimento del danno subito da;
Pt_1 in conseguenza di tanto, condannare la al pagamento in favore del di Euro 25.565,18, CP_1 Parte_2 salva quella meglio vista, con interessi dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi delle due fasi di giudizio”.
Esponeva di aver ricevuto in appalto dal l'incarico per il restauro delle facciate Controparte_4 dell'immobile sotto la direzione dell'Ing. e che, dopo aver scelto il colore da una serie di provini Persona_1 di rasato richiesti alla convenuta, aveva ordinato a quest'ultima una prima fornitura di rasato su base P
(pastello), Codice S0502-G50Y, immediatamente posata in opera, con la espressa pattuizione che le successive consegne sarebbero avvenute secondo i tempi dell'avanzamento dei lavori, al fine di evitare l'ammaloramento del materiale, realizzato al tintometro.
Sosteneva che, rimossa l'impalcatura, erano visibili delle discromie, con chiazze di colori diversi, sul prospetto del condominio che si affaccia su via Zanardelli.
Precisava che tale vizio era stato causato dalla fornitura di n.130 secchi di rasato con medesimo Codice S0502-
G50Y, ma su base T (trasparente), come era stato accertato nel corso di un sopralluogo presso il condominio alla presenza dell'Ing. del Geom. e dell'Avv. Antonio Bolognese, durante il Persona_1 CP_5 quale il sig. , legale rappresentante della che pure si era dichiarato Persona_2 Controparte_1 disponibile a fornire un'altra partita di rasato ed un elevatore, aveva chiarito che l'errore era stato determinato da un suo dipendente addetto al tintometro.
Lamentava l'inadempimento della società convenuta e chiedeva la restituzione dell'importo di Euro 7.565,18 relativo alla fornitura di rasato differente da quello richiesto, nonché la somma di Euro 13.000,00 a titolo di danno, pari all'importo necessario per il rifacimento della facciata dell'immobile, che non era stato corrisposto dall'amministrazione condominiale.
Aggiungeva, inoltre, di aver subito un ulteriore danno, pari ad Euro 5.000,00 a causa del ritardo con cui avrebbe iniziato i lavori presso il cantiere del condominio Lyra.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile Controparte_1
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del sig. Giudice di Pace di Lecce n.231/17; in Parte_1 subordine, sospendere questo giudizio in attesa che si definisca quello pendente dinanzi a codesto Tribunale, G.U. Dott.
Ierimonti, n.11943/17 r.g. di appello avverso la sentenza del G.d.P. Di Lecce n. 4395/17; in ulteriore subordine e gradatamente, dichiarare il difetto d'interesse e di legittimazione dell'opponente; dichiararlo decaduto dall'azione; rigettare l'opposizione perché infondata nel merito;
comunque condannarlo alle spese del presente giudizio ”.
Esponeva che si era opposto al decreto ingiuntivo n.231/17 emesso dal Giudice di Pace di Parte_1
Lecce in favore della per il pagamento della merce, richiedendo, con domanda Controparte_1 riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti.
Precisava che con sentenza n.4395/17, appellata dall'opponente, il Giudice di Pace adito aveva rigettato l'opposizione e dichiarato la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale. Riteneva inammissibile ed infondate le domande relative al presente giudizio, poiché in contraddizione con la sentenza n. 4395/17 pronunciata del Giudice di Pace di Lecce e sia per carenza di interesse all'azione e/o difetto di legittimazione, risultando danneggiato il . CP_4
Riteneva l'opponente decaduto dall'azione in quanto la denuncia di inadempimento era tardiva ex art. 1495
c.c..
Sosteneva che la merce fornita era conforme a quanto di volta in volta pattuito e che aveva aderito ad una transazione al solo scopo di evitare la lite in oggetto, precisando che aveva offerto all'opponente, invano, nuovi fusti di pittura, ma le maestranze erano state indirizzate altrove.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° comma, escussi i testi, disposta CTU e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda é fondata ed andrà accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Va premesso che il presente giudizio é limitato all'esame della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 per ottenere il risarcimento dei danni e non può, per tale ragione, contraddire il decreto ingiuntivo
[...] opposto che, invece, era attinente al pagamento della merce fornita, con assorbimento della domanda di risoluzione.
Ciò posto, e così limitata l'area di esame della contesa in oggetto, si osserva che il teste Ing. Persona_1 ha riferito che le difformità cromatiche furono contestate alla società opposta e che successivamente vi fu un incontro sul posto, nonché un accordo secondo il quale il sig. avrebbe fornito il materiale e la gru, Per_2 precisando di aver dedotto l'accordo in quanto vide sul posto un'autogru e personale della ditta . Pt_1
Anche il teste Avv. Antonio Bolognese, ha confermato che, nel momento in cui fu smontata l'impalcatura, il colore del prospetto “non era tutto di un'unica tinta, in particolare, in alcune parti del fabbricato era diverso, in alcune parti più scuro”, aggiungendo che “in tale occasione il sig. diede ai presenti una Per_2 spiegazione tecnica, che però io non ricordo, a tale discromia” e precisando, poi, che ”il sig. addebitò Per_2 la discromia ad una differente fornitura di materiale” e precisando che “il Sig. si rese disponibile a Per_2 fornire il materiale necessario a risolvere il problema”.
Ebbene, da tali deposizioni emerge che erano presenti sulla facciata del delle discromie e che la CP_4 società convenuta si impegnò a rimediare all'inconveniente insorto, tanto da inviare un sul luogo un carrello elevatore, anche se per un solo giorno, come riferito dal teste , così riconoscendo la sussistenza Tes_1 del vizio, ex art. 1495, comma 2, c.c..
Alla luce di tali risultanze la domanda proposta da deve ritenersi ammissibile e fondata, sussistendo, Pt_1 altresì, inequivocabilmente il suo interesse ad agire, poiché danneggiato dalla legittima decurtazione operata dal sul prezzo dell'appalto, pari ad Euro 13.000,00, proprio a causa di tali discromie sulla facciata CP_4 del , come riferito dal teste amministratore del condominio. CP_4 Testimone_2
Tanto precisato, si può senz'altro passare alla quantificazione del danno ed all'uopo va richiamata la CTU a firma dell'Ing. le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti Persona_3 da vizi logici o di metodo ed anche in considerazione della circostanza che le osservazioni pervenute dal CTP della convenuta hanno trovato adeguata risposta nell'elaborato peritale, tale da escludere la necessità di ulteriori indagini.
Il CTU nominato dopo aver ricondotto la causa delle discromie ad una successiva fornitura di un rasato eseguita dalla convenuto, avente il medesimo codice, ma su diversa base, ha quantificato i costi necessari per l'eliminazione dei vizi quantificandoli in Euro 15.940,00, ovvero in un importo addirittura superiore rispetto alla decurtazione subita dalla ditta attrice, richiesta nella misura di Euro 13.000,00.
Nulla sarà riconosciuto alla ditta attrice, invece, a titolo di risarcimento, per l'asserita decurtazione dell'importo di Euro 5.000,00 sul prezzo contrattuale dell'appalto relativo al condominio Lyra, per carenza di prova.
Andrà rigettata, infine, anche la domanda di restituzione dell'importo di Euro 7.565,18, relativa alle forniture non conformi, rimanendo tale domanda assorbita dal giudicato implicito formatosi sul punto con la sentenza n.4395/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce e confermata in sede di appello.
Il danno patito dalla ditta attrice, pertanto, andrà contenuto nei limiti di quanto domandato, ovvero nella misura di Euro 13.000,00, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertato il danno subito dalla ditta attrice, per le ragioni di cui in motivazione, nella misura richiesta di
Euro 13.000,00, condanna l pagamento in favore di del detto importo, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Ciro De Controparte_1
Angelis, antistatario, che si liquidano in Euro 2.690,00, di cui Euro 290,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3) Spese di CTU a carico della parte soccombente.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 08.10.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 08.10.2025 Il GOP
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 203/18 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro De Angelis, con domicilio eletto presso Parte_1 lo studio dello stesso, per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Capoccia, con domicilio eletto presso lo studio Controparte_1 dello stesso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, , titolare dell'omonima ditta, all'esito Parte_1 della sentenza n.4395/17 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, che dichiarava la propria incompetenza sulla domanda riconvenzionale, conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la società . CP_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti a causa CP_1 del gravissimo inadempimento della alle obbligazioni su di essa incombenti;
per l'effetto, dichiarare che nulla CP_1 deve alla a qualsivoglia titolo, ragione e causa;
per l'effetto, dichiarare tenuta la alla Pt_1 CP_3 CP_1 restituzione delle somme pagate per la merce non conforme all'ordine ed al risarcimento del danno subito da;
Pt_1 in conseguenza di tanto, condannare la al pagamento in favore del di Euro 25.565,18, CP_1 Parte_2 salva quella meglio vista, con interessi dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi delle due fasi di giudizio”.
Esponeva di aver ricevuto in appalto dal l'incarico per il restauro delle facciate Controparte_4 dell'immobile sotto la direzione dell'Ing. e che, dopo aver scelto il colore da una serie di provini Persona_1 di rasato richiesti alla convenuta, aveva ordinato a quest'ultima una prima fornitura di rasato su base P
(pastello), Codice S0502-G50Y, immediatamente posata in opera, con la espressa pattuizione che le successive consegne sarebbero avvenute secondo i tempi dell'avanzamento dei lavori, al fine di evitare l'ammaloramento del materiale, realizzato al tintometro.
Sosteneva che, rimossa l'impalcatura, erano visibili delle discromie, con chiazze di colori diversi, sul prospetto del condominio che si affaccia su via Zanardelli.
Precisava che tale vizio era stato causato dalla fornitura di n.130 secchi di rasato con medesimo Codice S0502-
G50Y, ma su base T (trasparente), come era stato accertato nel corso di un sopralluogo presso il condominio alla presenza dell'Ing. del Geom. e dell'Avv. Antonio Bolognese, durante il Persona_1 CP_5 quale il sig. , legale rappresentante della che pure si era dichiarato Persona_2 Controparte_1 disponibile a fornire un'altra partita di rasato ed un elevatore, aveva chiarito che l'errore era stato determinato da un suo dipendente addetto al tintometro.
Lamentava l'inadempimento della società convenuta e chiedeva la restituzione dell'importo di Euro 7.565,18 relativo alla fornitura di rasato differente da quello richiesto, nonché la somma di Euro 13.000,00 a titolo di danno, pari all'importo necessario per il rifacimento della facciata dell'immobile, che non era stato corrisposto dall'amministrazione condominiale.
Aggiungeva, inoltre, di aver subito un ulteriore danno, pari ad Euro 5.000,00 a causa del ritardo con cui avrebbe iniziato i lavori presso il cantiere del condominio Lyra.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile Controparte_1
l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del sig. Giudice di Pace di Lecce n.231/17; in Parte_1 subordine, sospendere questo giudizio in attesa che si definisca quello pendente dinanzi a codesto Tribunale, G.U. Dott.
Ierimonti, n.11943/17 r.g. di appello avverso la sentenza del G.d.P. Di Lecce n. 4395/17; in ulteriore subordine e gradatamente, dichiarare il difetto d'interesse e di legittimazione dell'opponente; dichiararlo decaduto dall'azione; rigettare l'opposizione perché infondata nel merito;
comunque condannarlo alle spese del presente giudizio ”.
Esponeva che si era opposto al decreto ingiuntivo n.231/17 emesso dal Giudice di Pace di Parte_1
Lecce in favore della per il pagamento della merce, richiedendo, con domanda Controparte_1 riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti.
Precisava che con sentenza n.4395/17, appellata dall'opponente, il Giudice di Pace adito aveva rigettato l'opposizione e dichiarato la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale. Riteneva inammissibile ed infondate le domande relative al presente giudizio, poiché in contraddizione con la sentenza n. 4395/17 pronunciata del Giudice di Pace di Lecce e sia per carenza di interesse all'azione e/o difetto di legittimazione, risultando danneggiato il . CP_4
Riteneva l'opponente decaduto dall'azione in quanto la denuncia di inadempimento era tardiva ex art. 1495
c.c..
Sosteneva che la merce fornita era conforme a quanto di volta in volta pattuito e che aveva aderito ad una transazione al solo scopo di evitare la lite in oggetto, precisando che aveva offerto all'opponente, invano, nuovi fusti di pittura, ma le maestranze erano state indirizzate altrove.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° comma, escussi i testi, disposta CTU e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda é fondata ed andrà accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Va premesso che il presente giudizio é limitato all'esame della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 per ottenere il risarcimento dei danni e non può, per tale ragione, contraddire il decreto ingiuntivo
[...] opposto che, invece, era attinente al pagamento della merce fornita, con assorbimento della domanda di risoluzione.
Ciò posto, e così limitata l'area di esame della contesa in oggetto, si osserva che il teste Ing. Persona_1 ha riferito che le difformità cromatiche furono contestate alla società opposta e che successivamente vi fu un incontro sul posto, nonché un accordo secondo il quale il sig. avrebbe fornito il materiale e la gru, Per_2 precisando di aver dedotto l'accordo in quanto vide sul posto un'autogru e personale della ditta . Pt_1
Anche il teste Avv. Antonio Bolognese, ha confermato che, nel momento in cui fu smontata l'impalcatura, il colore del prospetto “non era tutto di un'unica tinta, in particolare, in alcune parti del fabbricato era diverso, in alcune parti più scuro”, aggiungendo che “in tale occasione il sig. diede ai presenti una Per_2 spiegazione tecnica, che però io non ricordo, a tale discromia” e precisando, poi, che ”il sig. addebitò Per_2 la discromia ad una differente fornitura di materiale” e precisando che “il Sig. si rese disponibile a Per_2 fornire il materiale necessario a risolvere il problema”.
Ebbene, da tali deposizioni emerge che erano presenti sulla facciata del delle discromie e che la CP_4 società convenuta si impegnò a rimediare all'inconveniente insorto, tanto da inviare un sul luogo un carrello elevatore, anche se per un solo giorno, come riferito dal teste , così riconoscendo la sussistenza Tes_1 del vizio, ex art. 1495, comma 2, c.c..
Alla luce di tali risultanze la domanda proposta da deve ritenersi ammissibile e fondata, sussistendo, Pt_1 altresì, inequivocabilmente il suo interesse ad agire, poiché danneggiato dalla legittima decurtazione operata dal sul prezzo dell'appalto, pari ad Euro 13.000,00, proprio a causa di tali discromie sulla facciata CP_4 del , come riferito dal teste amministratore del condominio. CP_4 Testimone_2
Tanto precisato, si può senz'altro passare alla quantificazione del danno ed all'uopo va richiamata la CTU a firma dell'Ing. le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti Persona_3 da vizi logici o di metodo ed anche in considerazione della circostanza che le osservazioni pervenute dal CTP della convenuta hanno trovato adeguata risposta nell'elaborato peritale, tale da escludere la necessità di ulteriori indagini.
Il CTU nominato dopo aver ricondotto la causa delle discromie ad una successiva fornitura di un rasato eseguita dalla convenuto, avente il medesimo codice, ma su diversa base, ha quantificato i costi necessari per l'eliminazione dei vizi quantificandoli in Euro 15.940,00, ovvero in un importo addirittura superiore rispetto alla decurtazione subita dalla ditta attrice, richiesta nella misura di Euro 13.000,00.
Nulla sarà riconosciuto alla ditta attrice, invece, a titolo di risarcimento, per l'asserita decurtazione dell'importo di Euro 5.000,00 sul prezzo contrattuale dell'appalto relativo al condominio Lyra, per carenza di prova.
Andrà rigettata, infine, anche la domanda di restituzione dell'importo di Euro 7.565,18, relativa alle forniture non conformi, rimanendo tale domanda assorbita dal giudicato implicito formatosi sul punto con la sentenza n.4395/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce e confermata in sede di appello.
Il danno patito dalla ditta attrice, pertanto, andrà contenuto nei limiti di quanto domandato, ovvero nella misura di Euro 13.000,00, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertato il danno subito dalla ditta attrice, per le ragioni di cui in motivazione, nella misura richiesta di
Euro 13.000,00, condanna l pagamento in favore di del detto importo, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Ciro De Controparte_1
Angelis, antistatario, che si liquidano in Euro 2.690,00, di cui Euro 290,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3) Spese di CTU a carico della parte soccombente.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 08.10.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 08.10.2025 Il GOP
Avv. Carmela Convertini