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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 39/2025
Il Giudice letti gli atti a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.03.2025 rilevato che la ricorrente è proprietaria dell'appartamento sito in Nuoro nella Via Francesco
Sulis n. 2, distinto in Catasto al F. 45, mappale 565, sub. 1, per averlo ricevuto dalla signora giusto atto di donazione a rogito Notaio Dott. del Parte_1 Persona_1
19.07.2016, Rep. n. 591, Racc. n. 470;
CP_ che al momento del trasferimento di proprietà in capo alla , detto appartamento era locato ad uso abitativo alla signora come da contratto sottoscritto in Parte_2
CP_ data 1.09.2015, in cui la è subentrata in luogo della precedente locatrice (predetto contratto era stato stipulato per anni tre (dal 1.09.2015 al 31.08.2018) e successivamente rinnovato tacitamente ogni due anni: dal 1.09.2018 al 31.08.2020; dal 1.09.2020 al
31.08.2022; dal 1.09.2022 al 31.08.2024. che il canone annuo è pari ad Euro 1.800,00 da corrispondersi a mezzo di 12 rate uguali anticipate di Euro 150,00 ciascuna da versarsi nel domicilio della proprietaria entro il giorno
5 di ogni mese;
che a far data dal 22.09.2021 il canone è stato aggiornato ad Euro 200,00 mensili e dunque ad Euro 2.400,00 annui, sempre corrisposti con regolarità dalla conduttrice;
che nel mese di dicembre 2023, la proprietaria, nelle forme e tempi di legge, ha manifestato alla conduttrice la propria volontà di risolvere il contratto al fine di evitare la rinnovazione tacita, con invito alla liberazione dell'immobile entro la data del 31.08.2024; che la conduttrice, nonostante l'invito, non ha liberato l'appartamento, così come richiesto;
rilevato che la conduttrice si è costituita in giudizio eccependo in primis la nullità dell'atto introduttivo per erronea indicazione dei termini a comparire e nel merito disconoscendo il contratto firmato in data 1.9.2015 e riconoscendo come unico contratto valido il contratto firmato in data 8.8.2008 stipulato in deroga per un'annualità +1 che si sostituisce di diritto alla durata di legge 4+4 per il quale non è stata inviata alcuna disdetta, mentre la disdetta per il contratto del 1.9.2015 essendo stato registrato il 31 marzo 2016 andava effettuata entro il 31 ottobre 2023 pertanto la disdetta richiamata sarebbe tardiva.
Ritenuto che l'eccepita nullità dell'atto introduttivo risulti sanata dalla costituzione in giudizio dell'intimata;
ritenuto che
, alla luce delle considerazioni svolte dalla intimata, sia opportuno considerare come data certa di scadenza del contratto il 31.3.2016 ossia quello di registrazione essendo stata contesta la tempestività della disdetta;
rilevato però che il contratto del 31.3.2016 è stato rinnovato la prima volta per tre anni quindi con scadenza al 31.3.2019 e poi come previsto contrattualmente per due anni quindi con scadenza al 31.3.2021 poi con scadenza al 31.3.2023 per cui se ne contesta la tardività della disdetta.
Rilevato altresì che sebbene la signora disconosca il contratto del 1.9.2015 pur Pt_2
riconoscendone la validità dal momento della registrazione dello stesso in data 31.3.2016 tanto è vero che ne eccepisce la tardività della disdetta, la corrisponde il canone di Pt_2
euro 200,00 mensili di cui al contratto del 1.9.2015 registrato in data 31.3.2016, a fronte della somma stabilita nel precedente contratto del 8.8.2008 in cui il canone era di euro
150,00; rilevato peraltro che la Carta risiede e ad abita nell'immobile oggetto di locazione per il quale la prossima scadenza contrattuale è il 31.3.2025 essendo il contratto registrato in data
31.3.2016 da rinnovarsi per tre anni per il primo rinnovo ma per due anni per i successivi quindi con scadenza al 31.3.2019 poi al 31.3.2021, poi al 31.3.2023 e poi al 31.3.2025; ritenuto pertanto che la disdetta prodotta in atti e ricevuta dalla signora in data Pt_2
3.1.2024 sia da considerarsi valida ai fini della volontà della stessa di non voler rinnovare il contratto con scadenza al 31.3.2025 essendo stata inviata almeno sei mesi prima della scadenza ritenuto pertanto che le eccezioni sollevate dall'intimata non siano fondate su prova scritta. rilevato che, ai sensi dell'art 665 c.p.c., il Giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario pronuncia ordinanza di rilascio;
rilevato che, per i motivi sopra esposti, merita accoglimento la richiesta di rilascio del bene immobile oggetto di causa;
ritenuto di dover fissare quale data di esecuzione del rilascio, e tenuto conto del carattere abitativo della locazione e delle esigenze di entrambe le parti, il termine del 30 luglio 2025; ritenuto, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., di dover disporre il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini per l'integrazione degli atti;
rilevato altresì, che la presente causa, trattandosi di controversia in materia di “locazione”, introdotta con atto d'intimazione di sfratto, rientra tra quelle per le quali l'art. 5, commi primo e quarto, lettera b), del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28come modificato dall'art.7/1 lett. d) D.
Lgs. n.149/2022)., prevede, dopo la fase sommaria di cui all'udienza di convalida, il preliminare esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
P.Q.M.
visto l'art. 665 c.p.c., ordina a di rilasciare l'immobile oggetto del Parte_2
contratto di locazione per cui è causa, sito in Nuoro via Francesco Sulis 2, libero da persone e cose, entro e non oltre il giorno 30 luglio 2025;
visto l'art. 667 c.p.c., dispone il mutamento del rito;
fissa, per la verifica della procedibilità della domanda, e per l'esame delle eventuali istanze istruttorie, l'udienza del 24.9.2025, ore 10.30, assegnando alla parte intimante termine entro il 30.6.2025 ed alla parte intimata termine entro il 30.7.2025 per l'integrazione degli atti mediante il deposito di documenti e memorie in cancelleria.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Nuoro, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Nina Pinna
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 39/2025
Il Giudice letti gli atti a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.03.2025 rilevato che la ricorrente è proprietaria dell'appartamento sito in Nuoro nella Via Francesco
Sulis n. 2, distinto in Catasto al F. 45, mappale 565, sub. 1, per averlo ricevuto dalla signora giusto atto di donazione a rogito Notaio Dott. del Parte_1 Persona_1
19.07.2016, Rep. n. 591, Racc. n. 470;
CP_ che al momento del trasferimento di proprietà in capo alla , detto appartamento era locato ad uso abitativo alla signora come da contratto sottoscritto in Parte_2
CP_ data 1.09.2015, in cui la è subentrata in luogo della precedente locatrice (predetto contratto era stato stipulato per anni tre (dal 1.09.2015 al 31.08.2018) e successivamente rinnovato tacitamente ogni due anni: dal 1.09.2018 al 31.08.2020; dal 1.09.2020 al
31.08.2022; dal 1.09.2022 al 31.08.2024. che il canone annuo è pari ad Euro 1.800,00 da corrispondersi a mezzo di 12 rate uguali anticipate di Euro 150,00 ciascuna da versarsi nel domicilio della proprietaria entro il giorno
5 di ogni mese;
che a far data dal 22.09.2021 il canone è stato aggiornato ad Euro 200,00 mensili e dunque ad Euro 2.400,00 annui, sempre corrisposti con regolarità dalla conduttrice;
che nel mese di dicembre 2023, la proprietaria, nelle forme e tempi di legge, ha manifestato alla conduttrice la propria volontà di risolvere il contratto al fine di evitare la rinnovazione tacita, con invito alla liberazione dell'immobile entro la data del 31.08.2024; che la conduttrice, nonostante l'invito, non ha liberato l'appartamento, così come richiesto;
rilevato che la conduttrice si è costituita in giudizio eccependo in primis la nullità dell'atto introduttivo per erronea indicazione dei termini a comparire e nel merito disconoscendo il contratto firmato in data 1.9.2015 e riconoscendo come unico contratto valido il contratto firmato in data 8.8.2008 stipulato in deroga per un'annualità +1 che si sostituisce di diritto alla durata di legge 4+4 per il quale non è stata inviata alcuna disdetta, mentre la disdetta per il contratto del 1.9.2015 essendo stato registrato il 31 marzo 2016 andava effettuata entro il 31 ottobre 2023 pertanto la disdetta richiamata sarebbe tardiva.
Ritenuto che l'eccepita nullità dell'atto introduttivo risulti sanata dalla costituzione in giudizio dell'intimata;
ritenuto che
, alla luce delle considerazioni svolte dalla intimata, sia opportuno considerare come data certa di scadenza del contratto il 31.3.2016 ossia quello di registrazione essendo stata contesta la tempestività della disdetta;
rilevato però che il contratto del 31.3.2016 è stato rinnovato la prima volta per tre anni quindi con scadenza al 31.3.2019 e poi come previsto contrattualmente per due anni quindi con scadenza al 31.3.2021 poi con scadenza al 31.3.2023 per cui se ne contesta la tardività della disdetta.
Rilevato altresì che sebbene la signora disconosca il contratto del 1.9.2015 pur Pt_2
riconoscendone la validità dal momento della registrazione dello stesso in data 31.3.2016 tanto è vero che ne eccepisce la tardività della disdetta, la corrisponde il canone di Pt_2
euro 200,00 mensili di cui al contratto del 1.9.2015 registrato in data 31.3.2016, a fronte della somma stabilita nel precedente contratto del 8.8.2008 in cui il canone era di euro
150,00; rilevato peraltro che la Carta risiede e ad abita nell'immobile oggetto di locazione per il quale la prossima scadenza contrattuale è il 31.3.2025 essendo il contratto registrato in data
31.3.2016 da rinnovarsi per tre anni per il primo rinnovo ma per due anni per i successivi quindi con scadenza al 31.3.2019 poi al 31.3.2021, poi al 31.3.2023 e poi al 31.3.2025; ritenuto pertanto che la disdetta prodotta in atti e ricevuta dalla signora in data Pt_2
3.1.2024 sia da considerarsi valida ai fini della volontà della stessa di non voler rinnovare il contratto con scadenza al 31.3.2025 essendo stata inviata almeno sei mesi prima della scadenza ritenuto pertanto che le eccezioni sollevate dall'intimata non siano fondate su prova scritta. rilevato che, ai sensi dell'art 665 c.p.c., il Giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario pronuncia ordinanza di rilascio;
rilevato che, per i motivi sopra esposti, merita accoglimento la richiesta di rilascio del bene immobile oggetto di causa;
ritenuto di dover fissare quale data di esecuzione del rilascio, e tenuto conto del carattere abitativo della locazione e delle esigenze di entrambe le parti, il termine del 30 luglio 2025; ritenuto, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., di dover disporre il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini per l'integrazione degli atti;
rilevato altresì, che la presente causa, trattandosi di controversia in materia di “locazione”, introdotta con atto d'intimazione di sfratto, rientra tra quelle per le quali l'art. 5, commi primo e quarto, lettera b), del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28come modificato dall'art.7/1 lett. d) D.
Lgs. n.149/2022)., prevede, dopo la fase sommaria di cui all'udienza di convalida, il preliminare esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
P.Q.M.
visto l'art. 665 c.p.c., ordina a di rilasciare l'immobile oggetto del Parte_2
contratto di locazione per cui è causa, sito in Nuoro via Francesco Sulis 2, libero da persone e cose, entro e non oltre il giorno 30 luglio 2025;
visto l'art. 667 c.p.c., dispone il mutamento del rito;
fissa, per la verifica della procedibilità della domanda, e per l'esame delle eventuali istanze istruttorie, l'udienza del 24.9.2025, ore 10.30, assegnando alla parte intimante termine entro il 30.6.2025 ed alla parte intimata termine entro il 30.7.2025 per l'integrazione degli atti mediante il deposito di documenti e memorie in cancelleria.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Nuoro, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Nina Pinna