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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2024, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice dott. FRANCESCO FERDINANDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2028 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Incitti, Parte_1
opponente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Vittoria Greco, opposta
CONCLUSIONI: come da verbale del 05.07.24
Motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto di rilascio emesso il Parte_1
12.07.2023 , relativo all'alloggio di sito in Ceccano (FR) al Villaggio UNRRA CP_2
n. 27, fabbricato L Scala A interno 1, emesso ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 1035 del 1972 , eccependo in via preliminare la nullità del detto provvedimento , siccome emesso in carenza di potere , non essendo la PA dotata di poteri autoritativi , se non con riferimento ai beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
nel merito deduceva che il detto alloggio risultava già assegnato alla propria nonna deceduta , e di avervi stabilito la propria Persona_1
residenza sin dal 2005 , come da certificato anagrafico , onde alla morte della nonna aveva maturato il diritto a subentrare nell'assegnazione della casa .
-Si costituiva in giudizio l Controparte_3
che chiedeva il rigetto del ricorso.
1 -La causa di natura documentale , veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies terzo comma cpc , sulle conclusioni delle parti , all'udienza del 05.07.2024.
-E' infondata l'eccezione di nullità del decreto di rilascio , giacché tale provvedimento risulta legittimamente utilizzabile da parte dell
[...]
in base all' art. 18 D.P.R. 1035/72 . Controparte_3
L'art. 18 cit. , prevede infatti che “Il presidente dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo
a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. . . “
Nella specie l , inviava in Controparte_3 data 22.05.23 alla ricorrente la preventiva diffida al rilascio dell'alloggio di cui ella non curava il ritiro , onde il provvedimento appare formalmente legittimo.
Si tratta di vedere , ora se la avesse diritto al subentro nell'assegnazione Pt_1 dell'alloggio e se pertanto non sussistessero i presupposti di merito per l'adozione del decreto di rilascio .
Ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.12/99 il subentro in caso di decesso dell'originario assegnatario è consentito o nel caso in cui il subentrante facesse parte ab origine del nucleo assegnatario o in caso di ampliamento dell'originario nucleo ai sensi del comma 4 dell'art.12 legge citata .
Dalle schede anagrafiche rimesse a mezzo mail dal Comune di Ceccano all CP_4 su richiesta di quest'ultima ( prodotte dal convenuto sub 3 ) emerge che la nonna della ricorrente, , assegnataria dell'alloggio risulta aver iniziato a Persona_2 risiedere nell'abitazione de qua sin dalla nascita , in data 10.07.1925 ; mentre la ricorrente risulta essere andata a risiedere nel detto alloggio di edilizia popolare solo in data 09.05.2005 ( come d'altronde rappresentato nello stesso atto introduttivo ) ed in precedenza risiedeva altrove ( dal 7.11.75 in via Brodolini , dal
16.12.00 in via Solferino e solo dal 9.5.05 , appunto , in via Villaggio UNRRA , 27 ; cfr. schede anagrafiche citate ).
2 Al caso di specie, quindi, non può essere applicato il meccanismo di subentro previsto dalla legge regionale 12/99 all'art.12 , comma primo , prima parte ( appartenenza sin dall'inizio al nucleo familiare originariamente assegnatario ) .
Nemmeno ricorre la seconda ipotesi di subentro prevista dalla norma citata ( subentro per ampliamento del nucleo familiare) .
Invero, la circostanza che la ricorrente, nipote ex filia, dell'assegnataria sia andata a risiedere con la nonna nel 2005 non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art.12 comma 4 legge regionale 12/99.
La norma prevede infatti che “ …l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi: a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni , da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nuova nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente “.
Per quanto sopra, il ricorso va respinto.
Le spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo a norma del DM 147/22 in considerazione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, debbono seguire la soccombenza dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto da avverso il decreto di rilascio di Parte_1
alloggio di edilizia residenziale pubblica di del 12.07.2023; CP_3
2) condanna a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida Parte_1 in euro € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone, il 10.12.2024
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
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