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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 344 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 28/03/2025 comunicata il 31/03/2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina, Via G. Bruno n. 5 presso lo studio dell'avv. Ettore Buda
,che la rappresenta e difende come da procura in atti, Email_1 ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Messina, Via dei Mille n.243 – Is. 101, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Maisano ( che lo rappresenta e difende in virtù di Email_2
mandato in atti, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato
APPELLATO nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Catania via Pasubio n. 18 presso lo studio dell'Avv.
Francesca Sciacca ( che lo rappresenta Email_3
e difende come da procura in atti
APPELLATO Avverso la sentenza n. 511/2021 del 09/03/2021 del Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 464/2010.
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis del 27/01/2010 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Messina e esponendo: - che con Controparte_2 CP_1 sentenza n. 179/08 del 11/02/2008, in parziale riforma della sentenza n. 326/2005 del
GUP del Tribunale di Messina, la Corte d'Appello di Messina, sez. penale, condannava e alla pena di anni quattro di reclusione ciascuno CP_1 Controparte_2 per il reato di violenza sessuale (artt. 609 octies e 609 ter c.p.) compiuto in data
09/05/2003 in danno della ricorrente, all'epoca dei fatti solo dodicenne, nonché della pena di mesi due ciascuno di reclusione per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) compiuto in danno di tale - che la predetta Corte condannava, Persona_1 inoltre, i due imputati al pagamento in solido di una provvisionale di Euro 10.000,00 in favore della stessa quale parte civile, oltre alla rifusione delle spese dei due Parte_1 gradi di giudizio;
- che detta decisione veniva confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza definitiva n. 2552 del 11/12/2008. Tutto ciò premesso chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in favore della della somma di Euro 200.000,00 a Pt_1 titolo di risarcimento dei danni morali in conseguenza dell'episodio e ciò in forza di quanto disposto dal Tribunale di Messina nella suddetta sentenza penale 326/2005 che rimetteva le parti innanzi al giudice civile per la determinazione del danno.
Nell'instaurato giudizio R.G. 464/2010 si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree per le motivazioni analiticamente esposte nelle rispettive comparse di risposta, evidenziando l'assenza di elementi probatori a suffragio della pag. 2/7 richiesta economica della che fondava la proposta azione soltanto sul contenuto Pt_1 delle sentenze di condanna emesse nei loro confronti, ritenendo così, erroneamente, che il risarcimento in sede civile operi in maniera automatica.
La causa, previo mutamento in rito ordinario, era istruita documentalmente e con sentenza del 09/03/2021 il Tribunale ha rigettato la domanda;
il Giudice di prime cure ha ritenuto che anche nel caso in cui la condotta integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici, principio che nella fattispecie non sarebbe stato rispettato.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
nell'instaurato Parte_1 giudizio in secondo grado si sono costituiti e CP_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa era istruita con CTU medica e quindi rimessa al collegio e poi assegnata in decisione con ordinanza del 28/03/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il proprio atto di appello contesta la decisione del Giudice di prime cure che ha Parte_1 rigetto la domanda per la mancata prova dell'ulteriore pretesa risarcitoria rispetto a quanto già stabilito dal giudice penale, non essendo stati articolati in alcun modo idonei mezzi di prova;
sul punto evidenzia che la mancata richiesta dì consulenza medico legale è stata decisa di concerto con la madre dell'odierna appellante in forza di scelta ben precisa in tal senso al fine di evitare di dover ripercorrere un nuovo inutile triste calvario nei rievocare in sede di CTU il turpe episodio di cui la fu vittima all'età di soli dodici anni e che peraltro, la mancata Pt_1
richiesta non sarebbe stata di certo ostativa alla nomina di un CTU direttamente dal giudice dì merito, che avrebbe potuto provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti in virtù dei combinato disposto degli artt.61 e 191 c.p.c.. L'appellante evidenzia inoltre che nel giudizio di primo grado ha prodotto le sentenze penali contenenti diversi richiami testuali delle conclusioni peritali cui pervenne il CTU dott. già incaricato dal giudice penale, Per_2
che quindi potevano essere utilmente recepite. In particolare rileva che il CTU Dott. Per_2
dopo aver verificata accuratamente l'attendibilità dei fatti riferiti dalla ha accertato senza Pt_1
ombra di dubbio che “1a ragazza presenta degli indicatori comportamentali, tra cui il disturbo post traumatico da stress presumibilmente conseguente ad evento stressoreo di tipo I e che, pag. 3/7 pur non avendo esclusivo valore patognomonico, possono essere ricondotti a condotte abusanti di cui sarebbe stata vittima”. In conclusione, secondo l'appellante, dette risultanze peritali sarebbero state più che sufficienti per una corretta decisione del giudizio.
Gli appellati, nel costituirsi, hanno contestato le deduzioni avversarie chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 24/10/2023 la Corte, accogliendo la richiesta formulata dall'appellante in atto introduttivo, ha ritenuto di disporre CTU, poi affidata alla Dott.ssa Persona_3
Contenta, con il seguente mandato: “Esaminati gli atti ed i documenti presenti nei fascicoli di causa, eseguita l'anamnesi e l'esame obiettivo della appellante, esperiti gli accertamenti diagnostici e strumentali ritenuti necessari, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici, 1) elenchi il ctu la documentazione esaminata e descriva la storia clinica della perizianda, anche riguardo al pregresso quadro e con riferimento (anche e soprattutto) alla vicenda oggetto di processo penale e di richiesta risarcitoria (subìta violenza sessuale); 2) accerti il c.t.u. se dall'evento illecito subìto siano derivate alla conseguente rilevanti dal punto di vista medico-legale, Pt_1
patologie psichiatriche o comportamentali o altri pregiudizi alla integrità psico-fisica correlati all'esperienza di abuso, specificando se vi siano state cure o percorsi riabilitativi;
3) in caso positivo, verifichi ed accerti il c.t.u. se tali conseguenze siano qualificabili come permanenti e descriva e quantifichi l'entità della accertata lesione alla integrità psico-fisica ed i baremes applicati. In caso di accertato danno biologico, specifichi il ctu il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto ed il grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita della danneggiata, evidenziando se sussistono specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive della stessa”.
Il nominato CTU ha quindi espletato il suo mandato rassegnando le seguenti conclusioni anche in riscontro alle osservazioni dei consulenti delle parti. Il CTU ha ritenuto che “dall'evento illecito subito sono derivate alla conseguenze rilevanti dal punto di vista medico legale, Pt_1
rappresentate dal predetto corteo sintomatologico, cui ha fatto seguito una cura con un percorso riabilitativo, prima consultando uno specialista privato e successivamente al CSM;
effettuato un ricovero ospedaliero”, ed ancora “tali conseguenze sono qualificabili come
pag. 4/7 permanenti e quantificate, come precedentemente espresso, evidenziando l'entità della accertata lesione alla integrità psico-fisica ed i baremes applicati. Nel caso in esame, valutato il danno biologico con grado percentuale della eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita della danneggiata, la percentuale relativa è pari al 10% con sussistenza di specifiche incidenze di sofferenza soggettiva e/o rilevanti incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle condizioni soggettive della stessa”.
Esaminata la CTU, questa Corte ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Stante quanto sopra la causa può ritenersi sufficientemente istruita e dalle risultanze istruttorie conseguenti dalla CTU, come pure dalla documentazione atti, con particolare riferimento al contenuto della allegata sentenza penale di condanna, può affermarsi che la domanda dell'odierna appellante è fondata e va accolta, essendo stata dimostrata l'esistenza del lamentato danno ed il diretto nesso causale con l'evento di cui è stata vittima la Pt_1
Va quindi disposta la condanna degli odierni appellati al risarcimento del danno in favore dell'appellante.
Per la valutazione del risarcimento spettante possono utilizzarsi come strumento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutte le corti giudiziarie italiane, per la determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e costituiscono una forma di liquidazione unitaria ed omnicomprensiva di tutte le possibili voci o categorie di danno correlate all'evento sinistro: le suddette tabelle possono essere utilizzate nella loro ultima formulazione per come susseguente alle modifiche effettuate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha aggiornato le stesse, innanzitutto, considerando gli indici ISTAT degli ultimi anni ed introducendo alcune novità ed alcuni cambiamenti lessicali in ordine all'indicazione delle fattispecie di danno anche in accoglimento dei rilievi elaborati dalla giurisprudenza della
Cassazione in relazione all'indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
pag. 5/7 Sulla base delle suddette tabelle ed in ragione dell'età della danneggiata al momento del fatto
(dodici anni) e della invalidità permanente riconosciuta dal CTU in misura pari al 10%, ne consegue un importo di Euro 31.106,00 per danno biologico e quindi danno non patrimoniale risarcibile con incremento per sofferenza soggettiva;
non va riconosciuta alcuna somma per invalidità temporanea non essendo stato alcun riscontro peritale in tal senso.
Non risulta in atti alcuna spesa per la quale sia stata avanzata istanza di rimborso.
La Corte ha ritenuto di riconoscere l'incremento per sofferenza soggettiva seguendo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il Giudice può riconoscere un incremento nel risarcimento a titolo di personalizzazione del danno quando si è in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali e tali da rendere il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; stante quanto sopra. La Corte ritiene invece di non riconoscere altro incremento per personalizzazione massima atteso che tutti gli elementi afferenti la sofferenza soggettiva sono rientrati e ricompresi nel disposto risarcimento di cui sopra.
La superiore somma determinate alla data odierna è da intendersi attualizzata e già rivalutata, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
Al suddetto importo va eventualmente detratto l'importo di euro 10.000,00 disposto quale provvisionale dal Giudice penale, laddove lo stesso sia stato nelle more già versato, dovendosi di conseguenza ridurre anche l'importo degli interessi da calcolarsi, per come sopra indicato, riducendo l'importo in corrispondenza della data di avvenuto versamento.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata.
pag. 6/7 Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 511/2021 del 09/03/2021 del Tribunale di Parte_1
Messina nel procedimento R.G. 464/2010, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido gli appellati e al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1
dell'importo di Euro 31.106,00 a titolo di risarcimento, detraendo eventualmente da detta somma l'importo di Euro 10.000,00 disposto dal Giudice penale quale provvisionale laddove nel frattempo già versato, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2) Condanna in solido gli appellati e al pagamento delle CP_1 Controparte_2
spese di lite, liquidandole in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014
(come modificato e integrato dal D.M. 147/2022) per il primo grado in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 460,00 per spese con distrazione in favore del procuratore antistatario ex at.
93 c.p.c., e per il secondo grado nella complessiva somma (non dimezzata) di Euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA, e dispone che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'articolo 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato stante l'ammissione del gratuito patrocinio a spese dello stato in favore dell'appellante.
Messina, camera di consiglio del 11/09/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 7/7