Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26/03/2025, alle ore 10:22, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.
L. 96/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Rita CANTAVENERA, in sostituzione dell'Avv. Domenico
CANTAVENERA per parte ricorrente e l'Avv. Alessandra VETRI per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 14.55 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente Per ___________________
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 96 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Domenico CANTAVENERA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Il Cancelliere
Via NOTARBARTOLO 5;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dalle Avv.te Cristiana VIVIAN e CP_1
Delia CERNIGLIARO, giusta procure generali richiamate in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 26/03/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara illegittimi i provvedimenti dell' in data 17/01/2023 e 8/02/2023, CP_1
con i quali è stata richiesta ad , rispettivamente, Parte_1
la restituzione dell'importo pari a complessivi Euro 5.940,91, indebitamente corrisposto per il periodo dal Luglio 2020 al Gennaio 2023, nonché dell'importo di Euro 483,40, indebitamente corrisposto per il periodo dal 1° Gennaio al 28
Febbraio 2023 ed altresì che nulla è dovuto dal ricorrente per i suddetti titoli.
Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute, per le suddette causali, CP_1
oltre gli accessori come per legge.
Condanna, infine, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1
Euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Domenico CANTAVENERA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/01/2024, Parte_1
adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso che l' con nota del 17/01/2023 gli aveva ricalcolato l'assegno CP_1
INVCIV n° 07180499 chiedendogli altresì la restituzione dell'importo di Euro
5.940,91, a titolo di importi percepiti indebitamente, per maggiorazioni sociali non spettanti, dal Luglio 2020 a Gennaio 2023, da restituire, ripartendolo in 69
rate e che, con ulteriore nota dell'8/02/2023, gli aveva chiesto la restituzione di un indebito di Euro 483,40, relativo al periodo dall'1/01/20023 al 28/02/2023, sempre per ratei di maggiorazione sociale non spettanti, dedusse l'illegittimità di tali provvedimenti, contro i quali aveva, invano, proposto ricorso amministrativo,
che era stato respinto.
Sosteneva di aver sempre comunicato i redditi propri e del coniuge all' e che i medesimi erano sempre stati conoscibili dall'Istituto di CP_1
3 previdenza, mentre egli aveva riscosso la pensione in perfetta buona fede,
ritenendo che gli importi erogati fossero corrispondenti a quelli dovuti.
Invoco' pertanto i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, richiamando Cass. nn. 10454/2015 e 26036/2019.
Chiese, previa declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti suindicati,
l'accertamento dell'insussistenza degli indebiti contestati e la condanna dell' alla restituzione delle somme, frattanto trattenute, con vittoria di CP_1
spese di lite.
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, rilevava che CP_1
l' aveva comunicato i dati reddituali relativi a sé stesso e al coniuge Pt_1
solo l'8/07/2024, dai quali risultava che la coniuge aveva percepito, per gli anni in questione, soltanto redditi da lavoro autonomo, in misura tale da determinare la perdita totale o parziale del diritto alla maggiorazione sociale.
Sottolineava, tuttavia, che per gli anni 2020 e 2021 la maggiorazione sociale era stata rideterminata, dando luogo ad un credito di Euro 3.545,42 che era stato compensato con l'indebito 5.940,91, che era stato quindi ridotto a Euro 2.395,49.
Per effetto delle trattenute, medio tempore operate, residuavano soltanto
Euro 931,79 per il primo degli indebiti, mentre, per l'altro, rimanevano dovuti
Euro 483,40.
Deduceva che l' aveva recuperato tempestivamente le somme non CP_2
dovute, allorchè era entrato in possesso di informazioni reddituali certe, mentre il ricorrente, attesa la molteplicità di comunicazioni ricevute, non si trovava certamente in una condizione soggettiva di buona fede e di legittimo affidamento.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
All'udienza del 26/03/2025, sulle conclusioni delle parti richiamate dai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato.
4 La Corte di Cassazione, Sezione VI^, con ordinanza n° 13223/2020, ha enunciato, in materia di indebito relativo a prestazioni di natura assistenziale, i seguenti princìpi di diritto:
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. Per_1 pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
6.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione
5 (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
10.- Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass. Sez. L., n. 31372 del
02/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens".
11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza Per_1
n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione CP_ interdirigenziale Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
6 14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo CP_ successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della
IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui CP_ l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei CP_ beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o CP_ assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica.
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con CP_ modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al
7 CP_ precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare CP_ all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio
2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli CP_ di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all'
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l già CP_1 CP_2 conosce.
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2 tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. CP_ in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul CP_ godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 CP_ luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che
8 forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte
Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
A tali regulae iuris intende attenersi questo Tribunale, anche ai fini della soluzione della presente controversia, condividendone le ragioni giuridiche.
Nella fattispecie in esame, deve escludersi che l' abbia conosciuto dei CP_1
dati reddituali del ricorrente e del coniuge dal modello RED dell'8/07/2024, per la troncante ragione che i provvedimenti di indebito risalgono al 17/01/2023 e all'8/02/2023 e sono quindi anteriori di circa diciotto mesi rispetto alla presentazione del suindicato modello.
Da tale circostanza deve ragionevolmente inferirsi che l' abbia agito CP_2
sulla base di una verifica dei dati reddituali, effettuata d'ufficio, attraverso il
Casellario dell'Assistenza, da cui ha attinto gli elementi per la ricostruzione della situazione reddituale del ricorrente e del coniuge.
Ciò è confermato dalla stessa memoria di costituzione dell' laddove CP_2
si afferma che la ricostituzione centralizzata ha intercettato redditi da lavoro autonomo per un importo pari ad Euro 4.855,00 e da lavoro dipendente per Euro 3.500,00 percepiti dalla coniuge del ricorrente nell'anno 2020 e tali redditi cumulati con gli importi
9 della pensione di inabilità hanno comportato il superamento del limite reddituale per la prestazione accessoria e la sua determinazione.
Pertanto, alla luce dei principi affermati dalla richiamata sentenza, non vi è
dubbio che l' che era in condizione di conoscere i dati reddituali del CP_1
ricorrente e del coniuge già dal 2021, anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono, ha agito soltanto nel Gennaio 2023, ingenerando nel pensionato, dato l'intervallo temporale trascorso, un affidamento incolpevole in ordine alla spettanza della prestazione, nella misura erroneamente erogata.
Non risultano, poi, comunicazioni dell' anteriori al Gennaio 2023, CP_1
da cui poter desumere una benchè minima consapevolezza da parte del ricorrente in ordine alla non spettanza delle prestazioni accessorie sulla pensione.
Ciò vale anche per i ratei di Gennaio e Febbraio 2023, non avendo l CP_2
fornito la prova che la notifica del primo indebito sia avvenuta prima della notifica della nota dell'8/02/2023, relativa al secondo indebito, cosicchè possa ritenersi che il ricorrente fosse stato in qualche modo allertato sulla non debenza delle maggiorazioni, almeno per tali due mesi.
Ne deriva, quindi, che va dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti dell' in data 17/01/2023 e 8/02/2023, nella parte in cui è stata richiesta, CP_1
rispettivamente al ricorrente, la restituzione dell'importo pari a complessivi Euro
5.940,91 corrisposto, a titolo di maggiorazioni sociali, per il periodo dal Luglio
2020 al Gennaio 2023, nonché dell'importo di Euro 483,40 per il periodo Gennaio
- Febbraio 2023 ed altresì che nulla è dovuto da quest'ultimo, per i suddetti titoli.
L' va conseguentemente condannato alla restituzione degli importi CP_1
trattenuti, con gli accessori come per legge.
L' , rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese di CP_2
lite, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Domenico CANTAVENERA, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
10 Così deciso in Palermo, il 26/03/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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