Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3013/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Luisa Bettio Giudice
dr.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3013/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. GALVAN LORENZO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. SAINATI PAOLA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alle condizioni di divorzio nelle note scritte depositate per l'udienza del 28.02.2025
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni
1. nessun assegno di mantenimento è dovuto tra i coniugi in quanto entrambi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo alimentare;
2. dare atto dei seguenti accordi patrimoniali: i coniugi si impegnano a porre in vendita la casa coniugale sita in via dei Cappuccini n. 2/A, a partire dal 15.3.2025 per un prezzo non inferiore a Euro
1.100.000,00 al netto delle provvigioni, salvo diversi successivi accordi tra le parti;
la parte che dovesse rifiutare la vendita dell'immobile a un prezzo uguale o maggiore a quello stabilito con le predette modalità, sarà tenuta al pagamento a favore dell'altra di una penale determinata nella
a fronte di ogni eventuale offerta che pervenisse in linea con i termini sopra descritti, ciascuna parte avrà facoltà di esercitare entro 15 giorni dal ricevimento dell'offerta un diritto di prelazione a parità di condizioni ricevute facendosi carico delle eventuali spese di intermediazione. Nel caso di manifesto interesse di entrambe le parti ad esercitare il diritto di prelazione, verrà privilegiata l'offerta più alta;
in merito al diritto di prelazione, qualora non fossero pervenute offerte congrue, le parti concordano che a partire dal settimo mese dalla messa in vendita ciascuna delle parti potrà esercitare tale diritto sul valore di acquisto minimo come sopra determinato;
la IG.ra si impegna a consentire le visite di eventuali clienti interessati _1
all'acquisto dell'immobile e a liberarlo alla vendita dello stesso, salvo eventuale diverso accordo con l'acquirente; il ricavato dell'eventuale vendita verrà ripartito secondo le seguenti percentuali: IG. 60%, IG.ra 30%, 5% e 5%; Pt_1 _1 Parte_2 Parte_3
3. viene confermata l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , la quale potrà continuare _1
ad abitarla con le figlie, maggiorenni ma non ancora autosufficienti, sino al trasferimento da effettuarsi dopo la necessaria ristrutturazione del succitato immobile in altra abitazione il cui acquisto da parte della IG.ra è previsto entro il 15.3.2025. Le parti danno atto che la _1
ristrutturazione del nuovo immobile verrà effettuata con il denaro ricavato dalla vendita della casa coniugale. Per l'acquisto del nuovo immobile il IG. si impegna a corrispondere a titolo di Pt_1 prestito infruttifero alla IG.ra l'importo di € 100.000,00 entro il 7.3.2025. Detto importo _1
verrà restituito da parte della IG.ra al IG. appena ne avrà la disponibilità in caso di _1 Pt_1
vendita di propri immobili e, in ogni caso, contestualmente alla vendita dell'abitazione coniugale e non maturerà interessi. Le parti si accorderanno in modo da non lasciare la casa disabitata fino al momento effettivo del passaggio di proprietà.
4. si conferma il contributo da parte del IG. al mantenimento ordinario delle figlie Pt_1 Pt_2
e con il versamento di € 850,00 mensili, da rivalutarsi annualmente e automaticamente, Pt_3
sull'importo rivalutato al mese di marzo 2025, a far data dal secondo anno, quindi dal 2026, secondo gli indici Istat, entro il giorno cinque di ciascun mese e così ripartiti: - € 550,00 oltre rivalutazione come sopra indicata a favore della IG.ra da versarsi nel c/c Iban: _1
[...]CC0010069857 FINO A SETTEMBRE 2025 e successivamente nel diverso IBAN
[...] - € 150,00 oltre rivalutazione come sopra indicata, da pagarsi direttamente a ciascuna figlia;
5. le spese straordinarie riferite all'immobile saranno al 60% per il Sig. e 40% per la Sig.ra Pt_1
e quelle sostenute a favore delle figlie e saranno ripartite nella misura del _1 Pt_2 Pt_3
50% a carico di ciascuno dei coniugi secondo il Protocollo del Tribunale di Padova con la seguente precisazione: le spese per l'acquisto di computer e stampante sono considerate al pari della spesa per l'acquisto dei libri universitari, iscrizione e tasse universitarie. FATTO E DIRITTO
I IGg. , nato il 25.03. 1963 a Padova (PD), e Parte_1 _1
, nata a [...] [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 05/04/1997 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 65, Parte II, Serie A, Vol. 01, anno 1997.
Dalla loro unione sono nate le figlie , il 26.09.2000 in Padova (PD), Parte_2
e , il 20.10.2002 in Padova (PD). Parte_3
Con ricorso del 07.03.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di Padova,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07.05.2024;
questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 19.06.2024 n.
339/24 passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza del 07.05.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337
bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 1, 2,
4, 5, 6 e 7 delle rassegnate conclusioni. Il punto 3 non necessita di essere recepito,
perché libero accordo tra le parti. Spese di lite compensate tra le parti, alla luce dell'intervenuto accordo
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 05/04/1997 in Padova (PD), trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, n. 65, Parte II, Serie A,
Vol. 01, anno 1997;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 11.3.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti