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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°8170 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Milano, via Savarè n. 1, presso lo studio degli avv.ti Alessandro
Abbiati e Ruggero Oliva, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce ed allegata al ricorso ricorrente e
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Melzo, via Monsignor Orsenigo n. 2, presso lo studio degli avv.ti Patrizia De
Luca e Giampiero Perilli, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce ed allegata alla memoria di costituzione convenuta
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato in data 14/11/2023, ritualmente notificato, Pt_1
pagina 1 di 20 conveniva in giudizio l'impresa chiedendo al Pt_1 Controparte_1
Tribunale di accertarne la responsabilità contrattuale considerata la mancata ultimazione delle opere appaltate e la presenza di una serie di vizi e difetti nella parte parzialmente realizzata, nonché di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes ex art 1454 c.c., ovvero in subordine ex art. 1453 comma 1 c.c., e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di “€ 68.681,00- comprensivo del credito fiscale ceduto all'impresa appaltatrice, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti alla data di effettiva restituzione;
ovvero ed in subordine, in caso di documentata rinuncia da parte della convenuta al credito fiscale, condannar a restituire Controparte_1
al signor l'importo complessivo di € 35.840,50- oltre interessi Parte_1 legali dalla data dei pagamenti alla data di effettiva restituzione”, nonché al risarcimento “dei danni patiti dall'attore nella misura indicata in atti di €
22.141,09- ovvero a quel diverso importo che risulterà di giustizia, anche occorrendo ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., nonché al risarcimento a causa del mancato godimento dell'immobile per cui è causa, nella misura da individuarsi secondo equità, in ogni caso in una somma non inferiore ad €
10.000,00- ovvero a quel diverso importo che risulterà di giustizia”.
Con memoria del 16/02/2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale, nel merito, contestava l'avversa pretesa, considerato che al
[...]
contratto veniva data esecuzione ben oltre la data di sottoscrizione dello stesso a causa di ritardi ed esigenze dello stesso committente e che i lavori iniziavano senza dei precisi termini di consegna;
termini ulteriormente dilatati atteso che,
“Dopo l'inizio dei lavori il IG. cambiando idea sulle specifiche Pt_1
contrattuali, come esposte nella proposta accettata del 17 giugno, ha cominciato a richiedere modifiche sempre più importanti ed invasive”.
Eccepiva, inoltre, che “la riprova di come il nucleo della presente vicenda fosse la mancanza di liquidità dei committenti che, dapprima hanno chiesto e ordinato lavorazioni extra e poi, davanti al conteggio dei reali costi - quelli pagina 2 di 20 richiesti dalla moglie del ricorrente con messaggio del 24.2.2022 (sub doc. 8)
e poi definitivamente intimati da questo legale in data 1.4.2022 (doc. 12) - hanno bloccato ogni attività”. In via riconvenzionale, “… dato atto ed accertato che, alla luce delle argomentazioni, della documentazione e di quanto eventualmente provato in via istruttoria dalla resistente che il ricorrente nell'esecuzione del contratto de quo si è reso inadempiente agli Parte_1
obblighi derivanti dal contratto impedendo lo svolgimento dello stesso e la sua conclusione, risolvendolo senza una legittima motivazione”, chiedeva poi la condanna del ricorrente “al ristoro dei danni provocati all'Impresa resistente,
quale danno emergente e lucro cessante pari all'importo Controparte_1
del contratto stipulato ammontante a € 93.131,50, dedotto quanto già versato dal ricorrente pari a € 41.908,81 (ossia l'importo versato di € 49.565,35 dedotti € 4.656,53 pari all'Iva già versata all'Erario dall'Impresa resistente), il tutto pari a € 51.222,69, oltre l'I.v.a. già versata sull'importo complessivo del contratto pari a € 8.466,51 (come risulta dalle fatture nn. 3/2021 e 21/2021 emesse da ), oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese CP_1
del presente procedimento. Ancora in via principale e nel merito: ulteriormente si chiede che la resistente venga tenuta indenne e manlevata dalle sanzioni e dal pagamento di interessi e qualsiasi altra tassa e imposta derivanti dalla restituzione dei crediti fiscali all'Erario”.
Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio espletata ante causam, la causa veniva rinviata all'udienza dell'08/04/2025, rassegnate le conclusioni e discussa oralmente la lite, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
La vicenda trae origine dall'avvenuta stipula, in data 17/06/2021 tra e la società di un contratto di appalto allo Parte_1 Controparte_1
scopo di eseguire opere edili di ristrutturazione di un immobile di proprietà attorea sito in Brugherio, via Volturno n. 80, per il prezzo complessivo di pagina 3 di 20 €93.131,50, di cui il 50% da versare con l'attivazione della procedura dello sconto in fattura previsto dall'art. 121, D.L. 34/2020. I termini di pagamento prevedevano il versamento del 25% dell'importo stabilito alla data di sottoscrizione del contratto e il restante 75% a “rimozioni/demolizioni concluse” (cfr. all. sub doc. 3 al ricorso).
Il termine ultimo per il compimento dell'opera veniva stabilito al
13/09/2021, decorrente dal 1°/07/2021, “e comunque non prima della presentazione della pratica edilizia comunale” (all. sub doc. 3 al fascicolo di parte ricorrente).
Riferisce il ricorrente che nel corso del rapporto la convenuta disattendeva le proprie obbligazioni contrattuali tanto che, in ragione del perdurante inadempimento, il IGnor si vedeva costretto a rivolgersi ad Pt_1
un avvocato al fine in primis di diffidare l'impresa al completamento delle opere, come da diffida ex art. 1454 c.c. prodotta sub doc. 14 o, in caso contrario, per ottenere la risoluzione di diritto del contratto di appalto.
Riferisce inoltre che la convenuta provvedeva ad emettere fatture per varianti mai concordate ed accettate dalla committenza per un importo complessivo pari €37.000,00 (all. sub doc. 9 al ricorso) e ciò nonostante il fatto che il sig. avesse già interamente corrisposto l'importo stabilito dal contratto Pt_1
anteriormente alla esecuzione delle opere e di gran lunga superiore al valore dei lavori effettivamente eseguiti. peraltro, contestava alla convenuta l'abbandono del Parte_1
cantiere e la presenza di vizi e difetti dell'opera parzialmente realizzata e introduceva un procedimento per a.t.p. con cui chiedeva, tra l'altro, la quantificazione delle opere eseguite.
Il consulente tecnico depositava la consulenza tecnica nella quale quantificava in €24.955,00 il valore delle opere realizzate e confermava il mancato completamento delle opere, pur non riscontrando la presenza dei vizi e difetti lamentati. pagina 4 di 20 replica: Controparte_1
- che i lavori “sono iniziati con gran ritardo rispetto a quanto previsto dalla contrattualmente e ciò per responsabilità unicamente del CP_1
ricorrente. L'impresa avrebbe voluto iniziare i lavori il 1° luglio 2021, come contrattualmente previsto (sub doc. 2), poi spostati inizialmente al 19 luglio per problemi del IG poi effettivamente iniziati a fine settembre/primi Pt_1
di ottobre (doc. 3bis) … il IG. non è riuscito a completare le pratiche Pt_1
per l'acquisto dell'immobile di Brugherio per l'estate e il tutto è stato formalizzato a settembre e i lavori hanno potuto prendere avvio a ottobre, quindi tre mesi dopo l'inizio dei lavori previsti nel contratto”;
- che i lavori pertanto iniziavano “senza dei precisi termini di consegna, termini che non può certo determinare unilateralmente il ricorrente e così anche ai sensi dell'art. 1183 c.c.”; oltretutto “Dopo l'inizio dei lavori il IG. cambiando idea sulle specifiche contrattuali, come esposte nella Pt_1
proposta accettata del 17 giugno, ha cominciato a richiedere modifiche sempre più importanti ed invasive”;
- che “Tutto quanto finora esposto ha comportato un notevole ritardo nel prosieguo del lavoro, considerato che tutto ciò che veniva realizzato in esecuzione del contratto, oltre ad essere iniziato tre mesi dopo la data contrattualmente prevista per volontà esclusiva del IG. doveva ora Pt_1
essere modificato e, soprattutto, con maggiori costi”;
- che “vi sono numerose prove delle richieste fatte dal IG. di Pt_1
modifiche, con l'intervento di professionisti esterni, acquisto di materiali diversi da quelli preventivati, un progetto nuovo per l'impianto elettrico e molto altro. … Ci sono ordini di nuovi materiali extra contratto compiuti dal
IG. presso il magazzino Idrocentro di Milano del 16.2.2022 (doc. 5), Pt_1
nonché un progetto per l'impianto elettrico ex novo rispetto a quello previsto nel contratto, con preventivo del 9.12.2021 (doc. 6) Ancora in data 16.2.2022 il IG inviava specifiche per nuove porte da installare, e per nuovi falsi Pt_1 pagina 5 di 20 telai (doc. 7); in data 24.2.2022 la IG.ra , moglie del IG. Pt_2 Pt_1
richiedeva dei conteggi per le varianti (doc. 8)”;
- che, nel corso del rapporto, la committenza si recava in cantiere per verificare l'andamento e l'esecuzione dei lavori e non ha mai sollevato alcuna problematica né contestazione in merito ai lavori eseguiti;
- che, “per venire incontro ai committenti”, venivano eliminate alcune lavorazioni aggiuntive richieste dal ricorrente, “modificando e alleggerendo il piano dei conteggi così da poter giungere a una soluzione bonaria che potesse far proseguire i lavori;
- che “… il IG ha accettato l'esecuzione dei lavori proprio Parte_1
perché con il meccanismo dello sconto in fattura poteva ordinare lavori per
93.131,50 pagandone solamente la metà e che l'Impresa ha accettato questa modalità poiché, secondo quanto prevedeva la normativa vigente, sarebbe stato possibile ricedere i crediti monetizzandoli così da finanziare i lavori.
Come già evidenziato il ritardo nell'avvio dei lavori, con lo slittamento dei lavori a tre mesi dopo, come paventato l'Impresa con la mail del 15.7.2021
(sub doc. 4), ha fatto sì che i lavori commissionati abbiano subito in pieno tutta questa sorte di uragano istituzionale sui bonus fiscali, che ha creato uno sconvolgimento sociale, economico e politico senza precedenti”;
- che a fronte della sospensione dei lavori riconducibile alla volontà della committente non sussisteva alcun inadempimento imputabile a
[...]
tale da giustificare la risoluzione del contratto. CP_1
***
Così descritti i termini della controversia, va evidenziato che laddove la parte committente eccepisca che l'opera appaltata non sia stata completata, o che sia stata ultimata con ritardo, si è di fronte ad una mera eccezione d'inesatto adempimento, da qualificare alla stregua di mera difesa
(contestazione dei fatti costitutivi del credito nell'ammontare indicato dall'appaltatore), che produce l'effetto di onerare il creditore della prova di pagina 6 di 20 avere eseguito, tempestivamente, tutte le lavorazioni contestate dalla controparte, sì da essere irrilevante la disciplina dettata, in tema decadenza dall'azione per vizi e difformità dell'opera appaltata, dall'art.1667 c.c.; mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (il principio è pacifico: v. per tutte. Cass. 4511/2019: “la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e ss. c.c. sorge allorquando egli non abbia eseguito integralmente l'opera ovvero, qualora eseguita, se lo stesso si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, previste dagli artt. 1667
e 1668 c.c., ricorre ogni qual volta il predetto appaltatore abbia consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme ed abbia così violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica”; conf. Cass. 13983/2011; Cass. 3302/2006; Cass. 10255/1998: “in tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ.”).
Giova rilevare, infatti, che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. pagina 7 di 20 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (cfr. Cass. 13983/2011).
Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass.
10255/1998; Cass. 11950/1990).
Ora, è circostanza pacifica – e comunque documentata – quella della sospensione dei lavori oggetto del contratto per cui è causa, essendo sorti contrasti in ordine ai ritardi nell'esecuzione delle opere, oltreché in ordine al pagamento degli importi esposti in contabilità relativi alla variante n.1/2022: contrasti che hanno determinato di fatto una situazione di stallo, all'esito della quale i lavori non sono più ripresi.
È evidente che, una volta escluso che i lavori commissionati siano stati ultimati, non vi è spazio per l'applicazione del citato art. 1668 comma 2 c.c., dettato in tema di garanzia per i vizi o difformità dell'opera.
Al contrario, la responsabilità dell'appaltatore deve essere valutata alla stregua della disciplina generale prevista in tema di inadempimento contrattuale;
con la conseguenza che, al fine dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice, si rende necessario accertare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., che l'inadempimento dell'appaltatore non sia di “scarsa importanza”.
Tale azione è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione e agli ordinari oneri di prova previsti in tema di azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento danni, oneri consistenti, come noto, nella dimostrazione del titolo e scadenza delle obbligazioni asseritamente rimaste inadempiute, tali da giustificare ex art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto, e nella pura e semplice allegazione dell'inadempimento altrui, restando a carico pagina 8 di 20 della controparte allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, del credito vantato dall'attore [v. per tutte Cass. 15659/2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”].
In conclusione: incombeva al committente, attore ex artt. 1453, 1454 e
1455 c.c., di dedurre e dimostrare che fossero maturate e venute a scadenza, a carico della controparte, le obbligazioni il cui dedotto inadempimento fosse tale da alterare irrimediabilmente, secondo criterio di proporzionalità e di preponderanza, l'equilibrio tra prestazioni e controprestazioni ed il complessivo assetto d'interessi considerato nel contratto;
incombeva al medesimo committente di dare dimostrazione di avere subito il pregiudizio economico patrimoniale dedotto quale conseguenza diretta dell'inadempimento altrui.
***
Ebbene, si osserva che, in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria pagina 9 di 20 prestazione, con l'avvertimento espresso che nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. Trattandosi di una risoluzione di diritto, spetta alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale: mancanza dei caratteri dell'atto di diffida, mancanza di un inadempimento rilevante, perché non imputabile o perché non grave, ai sensi dell'art. 1455
c.c. (cfr. Cass. 22542/2019).
Ebbene, nella specie, pur essendo dimostrata, entro i limiti sopra precisati, la sospensione delle opere commissionate, non può dirsi fondata, per essere insussistente l'inadempimento imputato alla convenuta, la domanda di risoluzione svolta dal committente, tanto ex art. 1454 c.c. quanto ex art. 1453
c.c.
Invero, il ricorrente non può invocare il ritardo nella prestazione commessa all'appaltatrice, anzitutto perché le parti non hanno convenuto un termine essenziale per l'esecuzione delle opere edili, né hanno previsto una clausola penale riferita all'ultimazione delle opere appaltate. Inoltre, è pacifico
– in quanto documentalmente provato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (v. all. sub doc. 4 alla memoria di costituzione) e non specificamente contestato dal ricorrente – che l'esecuzione dell'appalto è stata differita in ragione di problematiche relative all'acquisto dell'immobile oggetto di intervento.
Il ricorrente, inoltre, ha dedotto del tutto genericamente il ritardo nell'esecuzione dell'appalto, senza fornire alcuna prova (e nemmeno idonea allegazione) della data di inizio lavori, né dell'effettiva consistenza del ritardo lamentato;
sì da rendere irrilevante, ai fini della valutazione del pagina 10 di 20 comportamento dell'impresa convenuta, tutta la vicenda inerente al ritardo nell'esecuzione dei lavori. Invero, la mancanza di specifica allegazione, nonché la mancata produzione, in atti, del cronoprogramma e dei SAL non è di poco momento a fini decisori, se si pone mente al fatto che le domande di parte attrice si fondano proprio sui ritardi della convenuta e, dunque, sul mancato rispetto del cronoprogramma, il cui contenuto questo Giudice non è neppure in grado di verificare.
A tanto si aggiunga che sono state commissionate delle opere extra- contratto o comunque delle varianti che hanno determinato il mutamento dell'originario piano dei lavori. Invero, il ricorrente non ha specificamente contestato quanto dedotto dalla convenuta in ordine al fatto che, da un lato, lo slittamento dei lavori a dopo l'estate ha avuto un impatto sulle tempistiche e sui costi dell'appalto (v. pag. 5 della memoria di costituzione: “La , CP_1
come si legge da uno scambio di e-mail 15.7.2021/16.7.2021 tra l'impresa stessa e il avrebbe voluto far partire i lavori secondo gli accordi Pt_1
contrattuali, in quanto uno slittamento a dopo l'estate sarebbe stato problematico (doc. 4). E' evidente che un'impresa concorda un inizio/fine lavori sulla base dei propri impegni, dei cantieri aperti, della disponibilità di manodopera. Ma tale slittamento voluto dal ricorrente non è un elemento secondario anche dal punto di vista del bonus fiscale applicato alla fattispecie di cui è causa: nell'estate 2021, com'é noto, c'è stata l'esplosione di richieste di lavorazioni con la fruizione dei bonus edilizi ai sensi del D.L. 34/2020 e il mercato ha cominciato a evidenziare le proprie criticità. La disponibilità dei materiali dai fornitori scarseggiava, le Banche cominciavano a concedere le cessioni dei crediti che, per le Imprese edili costituivano il motore indispensabile, con sempre più difficoltà”) e che, dall'altro, “Dopo l'inizio dei lavori il IG. cambiando idea sulle specifiche contrattuali, come Pt_1
esposte nella proposta accettata del 17 giugno, ha cominciato a richiedere modifiche sempre più importanti ed invasive”. pagina 11 di 20 Devesi rammentare, al riguardo, che la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente (cfr., tra le tante, Cass. 761/2002, in motivazione;
Cass.
5356/2009; Cass. 12904/2015).
Trattandosi di un fatto comune alle parti (cfr. Cass. 26042/2020), l'onere di analitica contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c. gravava sul ricorrente, il quale invece si è limitato a dedurre, genericamente, che “… a settembre 2021,
a prescindere da quanto prima occorso e dalla comunicazione prodotta da controparte sub doc. 4 …, il IG. abbia fatto espresso affidamento, in Pt_1 totale buona fede, sulla capacità dell'impresa di poter svolgere le attività previste e onorare i propri impegni contrattuali, dapprima confermati ma poi totalmente disattesi”, che “non vi è stata alcuna richiesta di variante che fosse realmente ostativa alla prosecuzione del cantiere, considerato che si trattava di modifiche per lo più di carattere marginale e accessorio (non certo varianti in senso tecnico)”. E ciò a fronte di cospicua corrispondenza tra le parti dimostrativa dell'esecuzione di opere ulteriori, seppure costituenti modifiche di quelle originariamente pattuite (v. comunicazioni whatsapp allegate la fascicolo diparte convenuta) , nonché di un progetto di impianto elettrico diverso da quello previsto nel contratto, come da preventivo del 09/12/2021
(v. all. sub doc. 6 di parte convenuta).
È del resto del tutto inverosimile che interventi di tale portata siano stati portati a compimento nell'inconsapevolezza del committente, oltreché smentito dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che le modifiche e le varianti, seppure non tali da assurgere a vere opere extra, sono state richieste dallo stesso committente;
dovendosi quindi ritenere non applicabile al caso di specie l'art. 1659 co. 2 c.c. il quale regola l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportare variazioni e pagina 12 di 20 modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto da tale norma non si applica né alle variazioni indicate dal committente né a quelle concordate tra le parti, potendosi, in tale caso, la prova ricavare da qualsiasi mezzo e anche in via presuntiva (cfr. Cass.
6398/2003). Al riguardo va infatti rammentato che “l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore” (Cass. 3040/1995).
È rimasto indimostrato quanto dedotto da parte ricorrente in ordine al colpevole abbandono del cantiere da parte della convenuta. Risulta per tabulas, infatti, che a gennaio 2022 i lavori proseguivano con la posa dell'impianto elettrico (v. all.ti sub docc. 21,22,23 di parte convenuta), che nel febbraio 2022 il sig. inviava specifiche per nuove porte da installare (v. Pt_1
all.ti sub doc. 7 di parte convenuta e doc. 31 di parte ricorrente) e che il successivo 1°/03/2022 veniva trasmessa al committente la relazione di contabilità delle varianti (v. all.ti sub doc. 25 di parte convenuta e la risposta sub doc. 9 di pare ricorrente). È del tutto inverosimile, del resto, che i lavori di ristrutturazione siano proseguiti, successivamente all'asserito abbandono del cantiere, all'insaputa o comunque contro la volontà del committente, oltre che smentito dalla documentazione sopra richiamata e prodotta dallo stesso attore.
Nemmeno è utile all'attore eccepire che la al Controparte_1
momento della risoluzione del contratto, aveva “già ricevuto, in largo anticipo, tutto il pagamento in ipotesi dovuto”, a fronte di opere eseguite nella misura del 30%. Invero, non è in contestazione il fatto che, così come previsto dal preventivo sottoscritto dalle parti, i termini di pagamento prevedevano il versamento del 25% dell'importo stabilito alla data di sottoscrizione del contratto e il restante 75% a “rimozioni/demolizioni concluse” (cfr. all. sub doc. 3 al ricorso). pagina 13 di 20 Non sono documentate contestazioni da parte della committenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto fino agli eventi che hanno dato luogo alla risoluzione, né risulta che l'attore abbia messo l'appaltatrice nella condizione di eseguire le correzioni necessarie alla rimozione dei difetti riscontrati e che quest'ultima abbia omesso l'adempimento o si sia rifiutata.
È senz'altro da escludere, quindi, che possano assumere rilievo i vizi derivanti dal mancato completamento delle opere di ristrutturazione, come rilevato anche in sede di c.t.u., atteso che, “constatato che le opere sono incomplete, non si è accertata la sussistenza di vizi e difetti costruttivi”.
Quanto, poi, alle lamentate difformità di quanto realizzato rispetto agli accordi contrattuali, parzialmente riscontrate dal c.t.u., non possono considerarsi tali da comportare un'alterazione sostanziale dell'opera e, quindi, da giustificare la domanda di accertamento del grave inadempimento, che deve perciò essere rigettata;
oltre a non essere stato chiarito, nemmeno in sede di c.t.u., quale conseguenza negativa ne deriverebbe al ricorrente.
Ciò in quanto necessitava, in ogni caso, la prova – gravante sull'attore – che l'opera appaltata fosse affetta dalle “criticità”, lato sensu intese, indicate in citazione, e che fossero imputabili a vero e proprio inadempimento della convenuta, nonché la prova (sempre gravante sull'attore) che tali criticità abbiano, in ogni caso, inficiato la fruibilità delle opere, per l'uso cui destinato in contratto;
ciò va detto secondo criterio di vicinanza della prova (art. 2697
c.c.), praticando i principi predicati dalla corte di nomofilachia in riferimento all'azione generale d'inadempimento (di cui va dimostrata, a cura dell'attore, la non scarsa rilevanza: art. 1455 c.c.) (v. in proposito Cass. 5658/1995: “la non scarsa importanza dell'inadempimento integra, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., condizione dell'azione di risoluzione del contratto, e, pertanto, ove non sia “in re ipsa”, per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo le regole dell'art. 2697 cod. civ.”). pagina 14 di 20 In linea generale, secondo l'art.1455 c.c. il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, il che va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. Ebbene, nulla in causa indica che quanto lamentato dal committente l'abbia posto nella situazione di non avere alcun interesse alla prestazione ricevuta.
Ne consegue che la domanda di parte attrice di dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta deve trovare rigetto.
In realtà, ad avviso di questo Giudice, si deve ritenere acclarato che il rapporto contrattuale non è proseguito perché, pur non essendo ravvisabili inadempimenti rilevanti dell'una o dell'altra parte al momento della sospensione dei lavori (anche alla stregua della quantificazione delle opere eseguite da parte del c.t.u., di cui meglio si dirà in seguito), era venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, in ragione dei contrasti di vedute insorti in fase esecutiva. In altri termini, il contratto d'appalto si è sciolto per mutuo dissenso, fatto questo oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e può dunque essere accertato d'ufficio dal giudice se rilevante ai fini del decidere
(cfr. ad es. Cass. 24802/2006).
***
Dal rigetto della risoluzione per inadempimento consegue il rigetto della domanda risarcitoria per i danni relativi al “mancato godimento dell'immobile
(lucro cessante) da individuarsi in via equitativa in relazione al grave disagio e pagina 15 di 20 alla lesione della sfera personale del ricorrente sig. sul piano Parte_1
morale e sociale, conseguente alla mancanza di abitazione per sé e per la propria famiglia che per molti mesi ha dovuto precariamente vivere in case altrui, stravolgendo le proprie abitudini, influendo negativamente sulle relazioni personali …”, ancorata all'inadempimento posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto: “in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione” (Cass. 4336/2015 e, conformemente, Cass.
15249/2005 e 9295/2006).
La domanda va in ogni caso rigettata considerato anche perché parte ricorrente non ha dimostrato il danno patito e il nesso causale tra l'incompleta esecuzione delle opere e il danno.
Difatti, il ricorrente si è limitato a dedurre l'inadempimento della convenuta rispetto alla regolare esecuzione dei lavori appaltati, perché realizzati con ritardo e negligenza. Parte ricorrente, tuttavia, si è limitata a tale generica deduzione, senza compiutamente e specificamente allegare e tracciare il nesso causale tra la mancata ultimazione delle opere e i danni asseritamente arrecati, che potrebbero essere frutto anche di sopravvenute esigenze del ricorrente non dipendente dall'incompleta esecuzione dell'appalto.
***
Il ricorrente, inoltre, chiede che vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno emergente anche le spese legali stragiudiziali e quelle di c.t.u. e c.t.p. in sede di A.T.P. pagina 16 di 20 Circa le spese legali stragiudiziali va detto che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa.
L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato,
è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”
(Cass., sez. un., n.16990/2017).
Invero, in relazione alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale è necessaria un'attività di valutazione: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata
“ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. 39384/2021; Cass. 17685/2019;
Cass. 21975/2019; Cass. 2644/2018; Cass. 21941/2017; Cass., sez. un.,
16990/2017); dovendosi infatti semplicemente valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della pagina 17 di 20 controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Deve trattarsi, peraltro, di spese che non si pongano in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale introdotta per il riconoscimento del compenso per le opere appaltate. La Suprema Corte ha precisato, infatti, che “… in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale …” (Cass., sez. un.,
17357/2009; Cass. 4411/1979; Cass. 6214/1992; Cass., 14770/2007; Cass.
14443/2008); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n. 55/2014, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per
“l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia specifica e puntuale allegazione in ordine alla concreta utilità, autonomia e necessità dell'attività stragiudiziale, nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Deve peraltro considerarsi che la fattispecie non presentava particolari difficoltà. Ne consegue, che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente, non avendo in alcun modo contribuito ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
*** pagina 18 di 20 Ma allora risulta dovuto da parte del ricorrente il corrispettivo per le sole opere effettivamente eseguite, laddove, per le motivazioni ampiamente esposte, deve ritenersi infondata la domanda riconvenzionale di risoluzione, insieme alla correlata domanda risarcitoria, fondata sull'inadempimento del ricorrente. Ad avviso di questo Giudice, lo si ribadisce, si deve ritenere acclarato che il rapporto contrattuale non è proseguito perché, pur non essendo ravvisabili inadempimenti rilevanti dell'una o dell'altra parte al momento della sospensione dei lavori (anche alla stregua della quantificazione delle opere eseguite da parte del c.t.u., di cui meglio si dirà in seguito), era venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, in ragione dei contrasti di vedute insorti in fase esecutiva. In altri termini, il contratto d'appalto si è sciolto per mutuo dissenso, fatto questo oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e può dunque essere accertato d'ufficio dal giudice se rilevante ai fini del decidere
(cfr. ad es. Cass. 24802/2006).
Per la quantificazione delle opere effettivamente eseguite dalla convenuta
è stata esperita c.t.u. ante causam, la quale ha stimato che le opere contrattuali eseguite da ad €24.955,00 (detratte le lavorazioni non Controparte_1
eseguite ed eseguite parzialmente e comprese le opere in variante). In merito alla determinazione del valore economico dell'intervento, la quantificazione operata dal C.T.U. (ing. ) non è stata minimamente confutata dalla Per_1
convenuta onde va pienamente recepita, con la conseguenza che l'impresa convenuta è tenuta alla restituzione della somma pari ad €22.114,85, pari alla differenza tra il prezzo pagato da parte attrice (€49.565,35 compresa iva) e le opere effettivamente realizzate (€27.450,50 compresa iva).
La convenuta è dunque tenuta alla restituzione della somma di
€22.114,85.
***
pagina 19 di 20 Le spese di lite seguono la parziale soccombenza della resistente e vengono liquidate in favore di in relazione alla somma Parte_1
riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza deposito di memorie, senza attività istruttoria orale e con fase decisionale limitata ad una udienza di discussione), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, condanna a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1
22.114,85, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
2) rigetta le altre domande di parte ricorrente;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_1
3) condanna alla refusione, in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, che liquida €264,00 per esborsi e in Parte_1
€2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Monza, 08/05/2025 Il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°8170 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Milano, via Savarè n. 1, presso lo studio degli avv.ti Alessandro
Abbiati e Ruggero Oliva, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce ed allegata al ricorso ricorrente e
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Melzo, via Monsignor Orsenigo n. 2, presso lo studio degli avv.ti Patrizia De
Luca e Giampiero Perilli, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce ed allegata alla memoria di costituzione convenuta
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato in data 14/11/2023, ritualmente notificato, Pt_1
pagina 1 di 20 conveniva in giudizio l'impresa chiedendo al Pt_1 Controparte_1
Tribunale di accertarne la responsabilità contrattuale considerata la mancata ultimazione delle opere appaltate e la presenza di una serie di vizi e difetti nella parte parzialmente realizzata, nonché di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto inter partes ex art 1454 c.c., ovvero in subordine ex art. 1453 comma 1 c.c., e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di “€ 68.681,00- comprensivo del credito fiscale ceduto all'impresa appaltatrice, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti alla data di effettiva restituzione;
ovvero ed in subordine, in caso di documentata rinuncia da parte della convenuta al credito fiscale, condannar a restituire Controparte_1
al signor l'importo complessivo di € 35.840,50- oltre interessi Parte_1 legali dalla data dei pagamenti alla data di effettiva restituzione”, nonché al risarcimento “dei danni patiti dall'attore nella misura indicata in atti di €
22.141,09- ovvero a quel diverso importo che risulterà di giustizia, anche occorrendo ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., nonché al risarcimento a causa del mancato godimento dell'immobile per cui è causa, nella misura da individuarsi secondo equità, in ogni caso in una somma non inferiore ad €
10.000,00- ovvero a quel diverso importo che risulterà di giustizia”.
Con memoria del 16/02/2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale, nel merito, contestava l'avversa pretesa, considerato che al
[...]
contratto veniva data esecuzione ben oltre la data di sottoscrizione dello stesso a causa di ritardi ed esigenze dello stesso committente e che i lavori iniziavano senza dei precisi termini di consegna;
termini ulteriormente dilatati atteso che,
“Dopo l'inizio dei lavori il IG. cambiando idea sulle specifiche Pt_1
contrattuali, come esposte nella proposta accettata del 17 giugno, ha cominciato a richiedere modifiche sempre più importanti ed invasive”.
Eccepiva, inoltre, che “la riprova di come il nucleo della presente vicenda fosse la mancanza di liquidità dei committenti che, dapprima hanno chiesto e ordinato lavorazioni extra e poi, davanti al conteggio dei reali costi - quelli pagina 2 di 20 richiesti dalla moglie del ricorrente con messaggio del 24.2.2022 (sub doc. 8)
e poi definitivamente intimati da questo legale in data 1.4.2022 (doc. 12) - hanno bloccato ogni attività”. In via riconvenzionale, “… dato atto ed accertato che, alla luce delle argomentazioni, della documentazione e di quanto eventualmente provato in via istruttoria dalla resistente che il ricorrente nell'esecuzione del contratto de quo si è reso inadempiente agli Parte_1
obblighi derivanti dal contratto impedendo lo svolgimento dello stesso e la sua conclusione, risolvendolo senza una legittima motivazione”, chiedeva poi la condanna del ricorrente “al ristoro dei danni provocati all'Impresa resistente,
quale danno emergente e lucro cessante pari all'importo Controparte_1
del contratto stipulato ammontante a € 93.131,50, dedotto quanto già versato dal ricorrente pari a € 41.908,81 (ossia l'importo versato di € 49.565,35 dedotti € 4.656,53 pari all'Iva già versata all'Erario dall'Impresa resistente), il tutto pari a € 51.222,69, oltre l'I.v.a. già versata sull'importo complessivo del contratto pari a € 8.466,51 (come risulta dalle fatture nn. 3/2021 e 21/2021 emesse da ), oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese CP_1
del presente procedimento. Ancora in via principale e nel merito: ulteriormente si chiede che la resistente venga tenuta indenne e manlevata dalle sanzioni e dal pagamento di interessi e qualsiasi altra tassa e imposta derivanti dalla restituzione dei crediti fiscali all'Erario”.
Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio espletata ante causam, la causa veniva rinviata all'udienza dell'08/04/2025, rassegnate le conclusioni e discussa oralmente la lite, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
La vicenda trae origine dall'avvenuta stipula, in data 17/06/2021 tra e la società di un contratto di appalto allo Parte_1 Controparte_1
scopo di eseguire opere edili di ristrutturazione di un immobile di proprietà attorea sito in Brugherio, via Volturno n. 80, per il prezzo complessivo di pagina 3 di 20 €93.131,50, di cui il 50% da versare con l'attivazione della procedura dello sconto in fattura previsto dall'art. 121, D.L. 34/2020. I termini di pagamento prevedevano il versamento del 25% dell'importo stabilito alla data di sottoscrizione del contratto e il restante 75% a “rimozioni/demolizioni concluse” (cfr. all. sub doc. 3 al ricorso).
Il termine ultimo per il compimento dell'opera veniva stabilito al
13/09/2021, decorrente dal 1°/07/2021, “e comunque non prima della presentazione della pratica edilizia comunale” (all. sub doc. 3 al fascicolo di parte ricorrente).
Riferisce il ricorrente che nel corso del rapporto la convenuta disattendeva le proprie obbligazioni contrattuali tanto che, in ragione del perdurante inadempimento, il IGnor si vedeva costretto a rivolgersi ad Pt_1
un avvocato al fine in primis di diffidare l'impresa al completamento delle opere, come da diffida ex art. 1454 c.c. prodotta sub doc. 14 o, in caso contrario, per ottenere la risoluzione di diritto del contratto di appalto.
Riferisce inoltre che la convenuta provvedeva ad emettere fatture per varianti mai concordate ed accettate dalla committenza per un importo complessivo pari €37.000,00 (all. sub doc. 9 al ricorso) e ciò nonostante il fatto che il sig. avesse già interamente corrisposto l'importo stabilito dal contratto Pt_1
anteriormente alla esecuzione delle opere e di gran lunga superiore al valore dei lavori effettivamente eseguiti. peraltro, contestava alla convenuta l'abbandono del Parte_1
cantiere e la presenza di vizi e difetti dell'opera parzialmente realizzata e introduceva un procedimento per a.t.p. con cui chiedeva, tra l'altro, la quantificazione delle opere eseguite.
Il consulente tecnico depositava la consulenza tecnica nella quale quantificava in €24.955,00 il valore delle opere realizzate e confermava il mancato completamento delle opere, pur non riscontrando la presenza dei vizi e difetti lamentati. pagina 4 di 20 replica: Controparte_1
- che i lavori “sono iniziati con gran ritardo rispetto a quanto previsto dalla contrattualmente e ciò per responsabilità unicamente del CP_1
ricorrente. L'impresa avrebbe voluto iniziare i lavori il 1° luglio 2021, come contrattualmente previsto (sub doc. 2), poi spostati inizialmente al 19 luglio per problemi del IG poi effettivamente iniziati a fine settembre/primi Pt_1
di ottobre (doc. 3bis) … il IG. non è riuscito a completare le pratiche Pt_1
per l'acquisto dell'immobile di Brugherio per l'estate e il tutto è stato formalizzato a settembre e i lavori hanno potuto prendere avvio a ottobre, quindi tre mesi dopo l'inizio dei lavori previsti nel contratto”;
- che i lavori pertanto iniziavano “senza dei precisi termini di consegna, termini che non può certo determinare unilateralmente il ricorrente e così anche ai sensi dell'art. 1183 c.c.”; oltretutto “Dopo l'inizio dei lavori il IG. cambiando idea sulle specifiche contrattuali, come esposte nella Pt_1
proposta accettata del 17 giugno, ha cominciato a richiedere modifiche sempre più importanti ed invasive”;
- che “Tutto quanto finora esposto ha comportato un notevole ritardo nel prosieguo del lavoro, considerato che tutto ciò che veniva realizzato in esecuzione del contratto, oltre ad essere iniziato tre mesi dopo la data contrattualmente prevista per volontà esclusiva del IG. doveva ora Pt_1
essere modificato e, soprattutto, con maggiori costi”;
- che “vi sono numerose prove delle richieste fatte dal IG. di Pt_1
modifiche, con l'intervento di professionisti esterni, acquisto di materiali diversi da quelli preventivati, un progetto nuovo per l'impianto elettrico e molto altro. … Ci sono ordini di nuovi materiali extra contratto compiuti dal
IG. presso il magazzino Idrocentro di Milano del 16.2.2022 (doc. 5), Pt_1
nonché un progetto per l'impianto elettrico ex novo rispetto a quello previsto nel contratto, con preventivo del 9.12.2021 (doc. 6) Ancora in data 16.2.2022 il IG inviava specifiche per nuove porte da installare, e per nuovi falsi Pt_1 pagina 5 di 20 telai (doc. 7); in data 24.2.2022 la IG.ra , moglie del IG. Pt_2 Pt_1
richiedeva dei conteggi per le varianti (doc. 8)”;
- che, nel corso del rapporto, la committenza si recava in cantiere per verificare l'andamento e l'esecuzione dei lavori e non ha mai sollevato alcuna problematica né contestazione in merito ai lavori eseguiti;
- che, “per venire incontro ai committenti”, venivano eliminate alcune lavorazioni aggiuntive richieste dal ricorrente, “modificando e alleggerendo il piano dei conteggi così da poter giungere a una soluzione bonaria che potesse far proseguire i lavori;
- che “… il IG ha accettato l'esecuzione dei lavori proprio Parte_1
perché con il meccanismo dello sconto in fattura poteva ordinare lavori per
93.131,50 pagandone solamente la metà e che l'Impresa ha accettato questa modalità poiché, secondo quanto prevedeva la normativa vigente, sarebbe stato possibile ricedere i crediti monetizzandoli così da finanziare i lavori.
Come già evidenziato il ritardo nell'avvio dei lavori, con lo slittamento dei lavori a tre mesi dopo, come paventato l'Impresa con la mail del 15.7.2021
(sub doc. 4), ha fatto sì che i lavori commissionati abbiano subito in pieno tutta questa sorte di uragano istituzionale sui bonus fiscali, che ha creato uno sconvolgimento sociale, economico e politico senza precedenti”;
- che a fronte della sospensione dei lavori riconducibile alla volontà della committente non sussisteva alcun inadempimento imputabile a
[...]
tale da giustificare la risoluzione del contratto. CP_1
***
Così descritti i termini della controversia, va evidenziato che laddove la parte committente eccepisca che l'opera appaltata non sia stata completata, o che sia stata ultimata con ritardo, si è di fronte ad una mera eccezione d'inesatto adempimento, da qualificare alla stregua di mera difesa
(contestazione dei fatti costitutivi del credito nell'ammontare indicato dall'appaltatore), che produce l'effetto di onerare il creditore della prova di pagina 6 di 20 avere eseguito, tempestivamente, tutte le lavorazioni contestate dalla controparte, sì da essere irrilevante la disciplina dettata, in tema decadenza dall'azione per vizi e difformità dell'opera appaltata, dall'art.1667 c.c.; mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (il principio è pacifico: v. per tutte. Cass. 4511/2019: “la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e ss. c.c. sorge allorquando egli non abbia eseguito integralmente l'opera ovvero, qualora eseguita, se lo stesso si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, previste dagli artt. 1667
e 1668 c.c., ricorre ogni qual volta il predetto appaltatore abbia consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme ed abbia così violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica”; conf. Cass. 13983/2011; Cass. 3302/2006; Cass. 10255/1998: “in tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ.”).
Giova rilevare, infatti, che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. pagina 7 di 20 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (cfr. Cass. 13983/2011).
Ne discende che, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (Cass.
10255/1998; Cass. 11950/1990).
Ora, è circostanza pacifica – e comunque documentata – quella della sospensione dei lavori oggetto del contratto per cui è causa, essendo sorti contrasti in ordine ai ritardi nell'esecuzione delle opere, oltreché in ordine al pagamento degli importi esposti in contabilità relativi alla variante n.1/2022: contrasti che hanno determinato di fatto una situazione di stallo, all'esito della quale i lavori non sono più ripresi.
È evidente che, una volta escluso che i lavori commissionati siano stati ultimati, non vi è spazio per l'applicazione del citato art. 1668 comma 2 c.c., dettato in tema di garanzia per i vizi o difformità dell'opera.
Al contrario, la responsabilità dell'appaltatore deve essere valutata alla stregua della disciplina generale prevista in tema di inadempimento contrattuale;
con la conseguenza che, al fine dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice, si rende necessario accertare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., che l'inadempimento dell'appaltatore non sia di “scarsa importanza”.
Tale azione è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione e agli ordinari oneri di prova previsti in tema di azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento danni, oneri consistenti, come noto, nella dimostrazione del titolo e scadenza delle obbligazioni asseritamente rimaste inadempiute, tali da giustificare ex art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto, e nella pura e semplice allegazione dell'inadempimento altrui, restando a carico pagina 8 di 20 della controparte allegare e dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, del credito vantato dall'attore [v. per tutte Cass. 15659/2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”].
In conclusione: incombeva al committente, attore ex artt. 1453, 1454 e
1455 c.c., di dedurre e dimostrare che fossero maturate e venute a scadenza, a carico della controparte, le obbligazioni il cui dedotto inadempimento fosse tale da alterare irrimediabilmente, secondo criterio di proporzionalità e di preponderanza, l'equilibrio tra prestazioni e controprestazioni ed il complessivo assetto d'interessi considerato nel contratto;
incombeva al medesimo committente di dare dimostrazione di avere subito il pregiudizio economico patrimoniale dedotto quale conseguenza diretta dell'inadempimento altrui.
***
Ebbene, si osserva che, in tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria pagina 9 di 20 prestazione, con l'avvertimento espresso che nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio perseguita dal legislatore è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, mediante un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. Trattandosi di una risoluzione di diritto, spetta alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale: mancanza dei caratteri dell'atto di diffida, mancanza di un inadempimento rilevante, perché non imputabile o perché non grave, ai sensi dell'art. 1455
c.c. (cfr. Cass. 22542/2019).
Ebbene, nella specie, pur essendo dimostrata, entro i limiti sopra precisati, la sospensione delle opere commissionate, non può dirsi fondata, per essere insussistente l'inadempimento imputato alla convenuta, la domanda di risoluzione svolta dal committente, tanto ex art. 1454 c.c. quanto ex art. 1453
c.c.
Invero, il ricorrente non può invocare il ritardo nella prestazione commessa all'appaltatrice, anzitutto perché le parti non hanno convenuto un termine essenziale per l'esecuzione delle opere edili, né hanno previsto una clausola penale riferita all'ultimazione delle opere appaltate. Inoltre, è pacifico
– in quanto documentalmente provato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (v. all. sub doc. 4 alla memoria di costituzione) e non specificamente contestato dal ricorrente – che l'esecuzione dell'appalto è stata differita in ragione di problematiche relative all'acquisto dell'immobile oggetto di intervento.
Il ricorrente, inoltre, ha dedotto del tutto genericamente il ritardo nell'esecuzione dell'appalto, senza fornire alcuna prova (e nemmeno idonea allegazione) della data di inizio lavori, né dell'effettiva consistenza del ritardo lamentato;
sì da rendere irrilevante, ai fini della valutazione del pagina 10 di 20 comportamento dell'impresa convenuta, tutta la vicenda inerente al ritardo nell'esecuzione dei lavori. Invero, la mancanza di specifica allegazione, nonché la mancata produzione, in atti, del cronoprogramma e dei SAL non è di poco momento a fini decisori, se si pone mente al fatto che le domande di parte attrice si fondano proprio sui ritardi della convenuta e, dunque, sul mancato rispetto del cronoprogramma, il cui contenuto questo Giudice non è neppure in grado di verificare.
A tanto si aggiunga che sono state commissionate delle opere extra- contratto o comunque delle varianti che hanno determinato il mutamento dell'originario piano dei lavori. Invero, il ricorrente non ha specificamente contestato quanto dedotto dalla convenuta in ordine al fatto che, da un lato, lo slittamento dei lavori a dopo l'estate ha avuto un impatto sulle tempistiche e sui costi dell'appalto (v. pag. 5 della memoria di costituzione: “La , CP_1
come si legge da uno scambio di e-mail 15.7.2021/16.7.2021 tra l'impresa stessa e il avrebbe voluto far partire i lavori secondo gli accordi Pt_1
contrattuali, in quanto uno slittamento a dopo l'estate sarebbe stato problematico (doc. 4). E' evidente che un'impresa concorda un inizio/fine lavori sulla base dei propri impegni, dei cantieri aperti, della disponibilità di manodopera. Ma tale slittamento voluto dal ricorrente non è un elemento secondario anche dal punto di vista del bonus fiscale applicato alla fattispecie di cui è causa: nell'estate 2021, com'é noto, c'è stata l'esplosione di richieste di lavorazioni con la fruizione dei bonus edilizi ai sensi del D.L. 34/2020 e il mercato ha cominciato a evidenziare le proprie criticità. La disponibilità dei materiali dai fornitori scarseggiava, le Banche cominciavano a concedere le cessioni dei crediti che, per le Imprese edili costituivano il motore indispensabile, con sempre più difficoltà”) e che, dall'altro, “Dopo l'inizio dei lavori il IG. cambiando idea sulle specifiche contrattuali, come Pt_1
esposte nella proposta accettata del 17 giugno, ha cominciato a richiedere modifiche sempre più importanti ed invasive”. pagina 11 di 20 Devesi rammentare, al riguardo, che la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente (cfr., tra le tante, Cass. 761/2002, in motivazione;
Cass.
5356/2009; Cass. 12904/2015).
Trattandosi di un fatto comune alle parti (cfr. Cass. 26042/2020), l'onere di analitica contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c. gravava sul ricorrente, il quale invece si è limitato a dedurre, genericamente, che “… a settembre 2021,
a prescindere da quanto prima occorso e dalla comunicazione prodotta da controparte sub doc. 4 …, il IG. abbia fatto espresso affidamento, in Pt_1 totale buona fede, sulla capacità dell'impresa di poter svolgere le attività previste e onorare i propri impegni contrattuali, dapprima confermati ma poi totalmente disattesi”, che “non vi è stata alcuna richiesta di variante che fosse realmente ostativa alla prosecuzione del cantiere, considerato che si trattava di modifiche per lo più di carattere marginale e accessorio (non certo varianti in senso tecnico)”. E ciò a fronte di cospicua corrispondenza tra le parti dimostrativa dell'esecuzione di opere ulteriori, seppure costituenti modifiche di quelle originariamente pattuite (v. comunicazioni whatsapp allegate la fascicolo diparte convenuta) , nonché di un progetto di impianto elettrico diverso da quello previsto nel contratto, come da preventivo del 09/12/2021
(v. all. sub doc. 6 di parte convenuta).
È del resto del tutto inverosimile che interventi di tale portata siano stati portati a compimento nell'inconsapevolezza del committente, oltreché smentito dalla documentazione in atti, dalla quale emerge che le modifiche e le varianti, seppure non tali da assurgere a vere opere extra, sono state richieste dallo stesso committente;
dovendosi quindi ritenere non applicabile al caso di specie l'art. 1659 co. 2 c.c. il quale regola l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportare variazioni e pagina 12 di 20 modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto da tale norma non si applica né alle variazioni indicate dal committente né a quelle concordate tra le parti, potendosi, in tale caso, la prova ricavare da qualsiasi mezzo e anche in via presuntiva (cfr. Cass.
6398/2003). Al riguardo va infatti rammentato che “l'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore” (Cass. 3040/1995).
È rimasto indimostrato quanto dedotto da parte ricorrente in ordine al colpevole abbandono del cantiere da parte della convenuta. Risulta per tabulas, infatti, che a gennaio 2022 i lavori proseguivano con la posa dell'impianto elettrico (v. all.ti sub docc. 21,22,23 di parte convenuta), che nel febbraio 2022 il sig. inviava specifiche per nuove porte da installare (v. Pt_1
all.ti sub doc. 7 di parte convenuta e doc. 31 di parte ricorrente) e che il successivo 1°/03/2022 veniva trasmessa al committente la relazione di contabilità delle varianti (v. all.ti sub doc. 25 di parte convenuta e la risposta sub doc. 9 di pare ricorrente). È del tutto inverosimile, del resto, che i lavori di ristrutturazione siano proseguiti, successivamente all'asserito abbandono del cantiere, all'insaputa o comunque contro la volontà del committente, oltre che smentito dalla documentazione sopra richiamata e prodotta dallo stesso attore.
Nemmeno è utile all'attore eccepire che la al Controparte_1
momento della risoluzione del contratto, aveva “già ricevuto, in largo anticipo, tutto il pagamento in ipotesi dovuto”, a fronte di opere eseguite nella misura del 30%. Invero, non è in contestazione il fatto che, così come previsto dal preventivo sottoscritto dalle parti, i termini di pagamento prevedevano il versamento del 25% dell'importo stabilito alla data di sottoscrizione del contratto e il restante 75% a “rimozioni/demolizioni concluse” (cfr. all. sub doc. 3 al ricorso). pagina 13 di 20 Non sono documentate contestazioni da parte della committenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto fino agli eventi che hanno dato luogo alla risoluzione, né risulta che l'attore abbia messo l'appaltatrice nella condizione di eseguire le correzioni necessarie alla rimozione dei difetti riscontrati e che quest'ultima abbia omesso l'adempimento o si sia rifiutata.
È senz'altro da escludere, quindi, che possano assumere rilievo i vizi derivanti dal mancato completamento delle opere di ristrutturazione, come rilevato anche in sede di c.t.u., atteso che, “constatato che le opere sono incomplete, non si è accertata la sussistenza di vizi e difetti costruttivi”.
Quanto, poi, alle lamentate difformità di quanto realizzato rispetto agli accordi contrattuali, parzialmente riscontrate dal c.t.u., non possono considerarsi tali da comportare un'alterazione sostanziale dell'opera e, quindi, da giustificare la domanda di accertamento del grave inadempimento, che deve perciò essere rigettata;
oltre a non essere stato chiarito, nemmeno in sede di c.t.u., quale conseguenza negativa ne deriverebbe al ricorrente.
Ciò in quanto necessitava, in ogni caso, la prova – gravante sull'attore – che l'opera appaltata fosse affetta dalle “criticità”, lato sensu intese, indicate in citazione, e che fossero imputabili a vero e proprio inadempimento della convenuta, nonché la prova (sempre gravante sull'attore) che tali criticità abbiano, in ogni caso, inficiato la fruibilità delle opere, per l'uso cui destinato in contratto;
ciò va detto secondo criterio di vicinanza della prova (art. 2697
c.c.), praticando i principi predicati dalla corte di nomofilachia in riferimento all'azione generale d'inadempimento (di cui va dimostrata, a cura dell'attore, la non scarsa rilevanza: art. 1455 c.c.) (v. in proposito Cass. 5658/1995: “la non scarsa importanza dell'inadempimento integra, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., condizione dell'azione di risoluzione del contratto, e, pertanto, ove non sia “in re ipsa”, per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo le regole dell'art. 2697 cod. civ.”). pagina 14 di 20 In linea generale, secondo l'art.1455 c.c. il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, il che va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. Ebbene, nulla in causa indica che quanto lamentato dal committente l'abbia posto nella situazione di non avere alcun interesse alla prestazione ricevuta.
Ne consegue che la domanda di parte attrice di dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta deve trovare rigetto.
In realtà, ad avviso di questo Giudice, si deve ritenere acclarato che il rapporto contrattuale non è proseguito perché, pur non essendo ravvisabili inadempimenti rilevanti dell'una o dell'altra parte al momento della sospensione dei lavori (anche alla stregua della quantificazione delle opere eseguite da parte del c.t.u., di cui meglio si dirà in seguito), era venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, in ragione dei contrasti di vedute insorti in fase esecutiva. In altri termini, il contratto d'appalto si è sciolto per mutuo dissenso, fatto questo oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e può dunque essere accertato d'ufficio dal giudice se rilevante ai fini del decidere
(cfr. ad es. Cass. 24802/2006).
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Dal rigetto della risoluzione per inadempimento consegue il rigetto della domanda risarcitoria per i danni relativi al “mancato godimento dell'immobile
(lucro cessante) da individuarsi in via equitativa in relazione al grave disagio e pagina 15 di 20 alla lesione della sfera personale del ricorrente sig. sul piano Parte_1
morale e sociale, conseguente alla mancanza di abitazione per sé e per la propria famiglia che per molti mesi ha dovuto precariamente vivere in case altrui, stravolgendo le proprie abitudini, influendo negativamente sulle relazioni personali …”, ancorata all'inadempimento posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto: “in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione” (Cass. 4336/2015 e, conformemente, Cass.
15249/2005 e 9295/2006).
La domanda va in ogni caso rigettata considerato anche perché parte ricorrente non ha dimostrato il danno patito e il nesso causale tra l'incompleta esecuzione delle opere e il danno.
Difatti, il ricorrente si è limitato a dedurre l'inadempimento della convenuta rispetto alla regolare esecuzione dei lavori appaltati, perché realizzati con ritardo e negligenza. Parte ricorrente, tuttavia, si è limitata a tale generica deduzione, senza compiutamente e specificamente allegare e tracciare il nesso causale tra la mancata ultimazione delle opere e i danni asseritamente arrecati, che potrebbero essere frutto anche di sopravvenute esigenze del ricorrente non dipendente dall'incompleta esecuzione dell'appalto.
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Il ricorrente, inoltre, chiede che vengano riconosciute a titolo di risarcimento del danno emergente anche le spese legali stragiudiziali e quelle di c.t.u. e c.t.p. in sede di A.T.P. pagina 16 di 20 Circa le spese legali stragiudiziali va detto che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa.
L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato,
è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”
(Cass., sez. un., n.16990/2017).
Invero, in relazione alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale è necessaria un'attività di valutazione: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata
“ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. 39384/2021; Cass. 17685/2019;
Cass. 21975/2019; Cass. 2644/2018; Cass. 21941/2017; Cass., sez. un.,
16990/2017); dovendosi infatti semplicemente valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della pagina 17 di 20 controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Deve trattarsi, peraltro, di spese che non si pongano in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale introdotta per il riconoscimento del compenso per le opere appaltate. La Suprema Corte ha precisato, infatti, che “… in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale …” (Cass., sez. un.,
17357/2009; Cass. 4411/1979; Cass. 6214/1992; Cass., 14770/2007; Cass.
14443/2008); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n. 55/2014, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per
“l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia specifica e puntuale allegazione in ordine alla concreta utilità, autonomia e necessità dell'attività stragiudiziale, nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Deve peraltro considerarsi che la fattispecie non presentava particolari difficoltà. Ne consegue, che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente, non avendo in alcun modo contribuito ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
*** pagina 18 di 20 Ma allora risulta dovuto da parte del ricorrente il corrispettivo per le sole opere effettivamente eseguite, laddove, per le motivazioni ampiamente esposte, deve ritenersi infondata la domanda riconvenzionale di risoluzione, insieme alla correlata domanda risarcitoria, fondata sull'inadempimento del ricorrente. Ad avviso di questo Giudice, lo si ribadisce, si deve ritenere acclarato che il rapporto contrattuale non è proseguito perché, pur non essendo ravvisabili inadempimenti rilevanti dell'una o dell'altra parte al momento della sospensione dei lavori (anche alla stregua della quantificazione delle opere eseguite da parte del c.t.u., di cui meglio si dirà in seguito), era venuto meno il reciproco rapporto di fiducia, in ragione dei contrasti di vedute insorti in fase esecutiva. In altri termini, il contratto d'appalto si è sciolto per mutuo dissenso, fatto questo oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che non costituisce materia di eccezione in senso proprio, e può dunque essere accertato d'ufficio dal giudice se rilevante ai fini del decidere
(cfr. ad es. Cass. 24802/2006).
Per la quantificazione delle opere effettivamente eseguite dalla convenuta
è stata esperita c.t.u. ante causam, la quale ha stimato che le opere contrattuali eseguite da ad €24.955,00 (detratte le lavorazioni non Controparte_1
eseguite ed eseguite parzialmente e comprese le opere in variante). In merito alla determinazione del valore economico dell'intervento, la quantificazione operata dal C.T.U. (ing. ) non è stata minimamente confutata dalla Per_1
convenuta onde va pienamente recepita, con la conseguenza che l'impresa convenuta è tenuta alla restituzione della somma pari ad €22.114,85, pari alla differenza tra il prezzo pagato da parte attrice (€49.565,35 compresa iva) e le opere effettivamente realizzate (€27.450,50 compresa iva).
La convenuta è dunque tenuta alla restituzione della somma di
€22.114,85.
***
pagina 19 di 20 Le spese di lite seguono la parziale soccombenza della resistente e vengono liquidate in favore di in relazione alla somma Parte_1
riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza deposito di memorie, senza attività istruttoria orale e con fase decisionale limitata ad una udienza di discussione), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, condanna a pagare in favore di la somma di Controparte_1 Parte_1
22.114,85, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
2) rigetta le altre domande di parte ricorrente;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di Controparte_1
3) condanna alla refusione, in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, che liquida €264,00 per esborsi e in Parte_1
€2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Monza, 08/05/2025 Il giudice
Maddalena Ciccone
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