Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n 2607/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del G.I. , dott. Michele Sirgiovanni, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha emesso la presente SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 12 dicembre 2023 segnata al N. 2607/2023 Ruolo Generale, avente ad oggetto : opposizione a precetto TE
[...] P.IVA_1 [...]
, con sede in Barb le (FI), Controparte_2
F. Melotti, n. 26, in persona del liquidatore pro tempore, sig. Controparte_3 nato a [...] il [...]; Parte_1
(c.f. e p.iva , con sede in FI, via Pier Capponi n.
[...] P.IVA_2 ona del so ario e legale rappresentante
[...] in persona dell'Amministratore Unico e legale rapp Parte_2 pro tempore sig. (c.f. ; Parte_3 C.F._1
(c.f. e p. iva Controparte_4 ig. P.IVA_3 CP_5 nato a [...] il [...], con sede in Barberino RN, via Fausto Melotti 26; c.f. e p.iva n. , Controparte_6 P.IVA_4
RN ( a dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore signora (c.f. ); CP_7 C.F._2 ent vanni CALUGI e dall'avv. Luca GIRALDI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in FI, Via Gino Capponi n. 26, come da mandati in calce all'atto introduttivo;
Pec: Email_1
Pec: Email_2
Fax: 055/2345185 Opponenti Contro
, con sede in FI, _8 crizione nel Registro delle Imprese di FI , in persona del legale rappresentante P.IVA_5 pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Controparte_9
MA iliata presso il suo studio in Prato, piazza Europa 2, come da procura in calce alla comparsa di risposta;
Pec Email_3
Fax Opposta
1
(c.f. e p.iva ), in person
[...] P.IVA_5 tempore, non ha diritto di procedere in via esecutiva nei confronti delle Società opponenti e dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, privo di ogni effetto, il precetto notificato in data 24.11.2023;
- in via istruttoria, si insiste affinché l'On.le Giudice voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Società di depositare copia della eventuale TE0 corrispondenza inte e la Regione Toscana a seguito del provvedimento del 31 marzo 2023 con cui l'Amministrazione ha respinto l'istanza n.. 2023DUA000000000071691104880000000005/10000 depositata da TE0
alla Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale il 17 febbraio 2023
[...] t. n. 003/20557); - in ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio.”
Conclusioni per l'opposta: “…Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare la legittimità dell'attività posta in essere da
nei confronti delle società opponenti e per _8 l'effetto confermare la piena validità del titolo esecutivo e del precetto notificati il 24.11.2023 con conseguente inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il I dicembre 2023 le seguenti società,
. TE Parte_1
, Parte_1 [...]
Parte_4 deducevano:
- che Il 24 novembre 2023 _8
(d'ora in poi “ o la “creditrice”) aveva loro notificato, tramite posta CP_8 certificata, atto di precetto per l'importo di € 500.000,00, oltre ad € 827,32 per spese legali, notificato al presunto titolo esecutivo costituito dal contratto di
“vendita (e risoluzione di contratto preliminare e di contratti di affitto)” del 20 luglio 2022 ai rogiti del notaio;
Persona_1
- che la somma oggetto del precetto era costituita dalla “penale, ai sensi dell'art.
1382 c.c. … di euro 500.000”, prevista all'art.
1.6 del contratto di compravendita, in riferimento a quanto previsto dall'art 1.5. con il quale le parti “in caso di perdita della superficie rivendicabile dopo la stipula del presente atto, per qualsiasi causa purché non imputabile a in via alternativa _8
2 , si obbligano sin d'ora a reperire Controparte_4 Pt_1 Parte_5 altra corrispondente superficie rivendicabile da trasferire a _8 nel termine di un anno da oggi. In tale ipotesi, si impegna a _8 cooperare con nei contratti che si renderanno necessari al fine Controparte_4 di consentire a il trasferimento di dette superfici rivendicabili Controparte_4 alternative”;
- che specificamente nel successivo art.
1.6 era previsto che “qualora P_
non riesca a reperire la superficie rivendicabile alternativa da trasferire
[...]
a le parti convengono il pagamento da parte di _8 P_
, , in solido tra loro, a titolo di penale, ai
[...] Parte_6 sensi dell'art. 1382 c.c., della somma di euro 500.000 (cinquecentomila) o della minor somma corrispondente agli ettari di superficie rivendicabile effettivamente perduti rispetto agli 8.37.28 ettari di cui sopra”;
- che, peraltro, al punto 1,4 del contratto di compravendita le parti davano atto che la superficie rivendicabile di ha 8.37.28 fa parte “di una più ampia superficie rivendicabile oggetto di una controversia pendente davanti al
Consiglio di Stato (n. 3465/2021)”, il cui esito avrebbe potuto influire sul trasferimento a della superficie rivendicabile e che era ancora CP_8 pendente e del quale sono richiamate le vicende;
- che, per effetto del contratto di compravendita del 20 luglio 2022, veva acquistato da la proprietà di superfici vitate pari a CP_8 P_ ettari 8.37.28 e, contestualmente, , e CP_2 Parte_1 avevano risolto i contratti di affitto nella parte in cui avevano ad P_ oggetto i terreni venduti a controparte, così che era trasferita a CP_8 anche la superficie rivendicabile quale Chianti Classico di etteri 8.37.28, Pt_7 attualmente intestata a;
Parte_1
- che, in considerazione della controversia descritta all'art.
1.4 del contratto,
e si erano obbligavate a P_ Parte_1 CP_2 reperire altra corrispondente superficie rivendicabile da trasferire a CP_8
“in caso di perdita della superficie rivendicabile dopo la stipula del presente atto”
(art. 1.5);
- che, qualora non fosse stata reperita una “superficie rivendicabile alternativa da trasferire a , le comparenti sarebbero state tenute a _8
3 pagare la penale di € 500.000,00 o di importo pari alla “minor somma corrispondente agli ettari di superficie rivendicabile effettivamente perduti rispetto agli 8.37.28 ettari di cui sopra”;
- che nel febbraio 2023 aveva chiesto ed ottenuto da la CP_8 CP_11 registrazione a proprio nome della superficie vitata in questione e con nota del
31 marzo 2023 ( prot. n 0163862);
- che la Regione Toscana aveva invece disposto l'archiviazione della domanda di registrazione della superficie rivendicabile e tale provvedimento non era stato impugnato da la quale aveva informato , CP_8 CP_2
e di tale diniego solo in data 29 marzo 2023; Parte_1 P_
- che queste ultime società avevano comunque impugnato innanzi al TAR l'atto del 31 maggio 2023, con il quale la Regione aveva archiviato la richiesta di registrazione della superficie rivendicabile di mq 83,728 presentata da assumendone a vario titolo la illegittimità; CP_8
- che diversamente da quanto sostenuto da le condizioni e CP_8
l'inadempimento da cui sarebbe derivato il diritto al pagamento della penale non si erano verificate in quanto, come contestato con pec del 4 agosto 2023,
l'inadempimento alle obbligazioni assunte era piuttosto imputabile alla condotta” di “che non ha reagito alle ingiuste decisioni CP_8 dell'Amministrazione nonostante … le richieste di trasferimento” avanzate
“conformemente alla disciplina regionale”, aveva comunicato soltanto il 30 maggio 2023 l'atto di diniego n. 163862 del 31 marzo 2023, notificatole in pari ed aveva impedito alla di reagire tempestivamente Controparte_4 al provvedimento amministrativo in questione;
- che l'atto pubblico notarile invocato da controparte, pertanto, non documentava pertanto un credito “ attuale e certo”, ma solo “ futuro ed eventuale”, in quanto ai fini dell'efficacia esecutiva dell'atto pubblico sarebbe stato “necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano
l'effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata (Cass. 3 gennaio 2023, n. 52 tra le tante);
- che pertanto il contratto di compravendita del 20 luglio 2022 - notificato ai sensi dell'art. 479 c.p.c. insieme al precetto - non aveva efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in ordine al pagamento della penale;
4 - che di ciò era consapevole, tanto da avere introdotto – con la CP_8 comunicazione del 30 novembre 2023 – innanzi al Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di FI un procedimento di “mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010”, nel quale - richiamate le clausole del contratto di compravendita del 20 luglio 2022 e le altre circostanze indicate nell'atto di precetto – dichiara che “intende agire affinché le parti chiamate in mediazione provvedano al pagamento della penale nella misura di € 500.000”;
Su tali premesse, contestava la mancanza di formale titolo esecutivo in quanto la copia notificata con l'atto di precetto era priva di attestazione di conformità all'originale richiesta dall'art 479 cpc , essendo la stessa limitata al solo atto di precetto pdf e alla procura sottoscritta pdf e, comunque, lo stesso diritto di procedere esecutivamente, in assenza di credito certo , liquido ed esigibile, presupponendo l'applicazione della penale l'accertamento dell'inadempimento a carico delle opponenti, oggetto di contestazione.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell' opposizione e per l'annullamento del precetto notificato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio _8 rilevando:
- che era in realtà pacifico che il contratto sottoscritto nel luglio 2022 non era stato portato a compimento per fatto non imputabile a e _8 che questa aveva versato ad l'intero corrispettivo di Controparte_4 compravendita che valorizza anche le superfici rivendicabili come fossero state effettivamente trasferite;
- che, in esito alle comunicazioni della Regione Toscana, aveva appreso che le medesime non solo non erano state trasferite ma neppure si trovavano nel patrimonio della venditrice;
- che per in tale situazione aveva diritto di invocare l'art.
1.6 del contratto di compravendita, con cui le parti avevano pattuito che “qualora P_
non riesca a reperire la superficie rivendicabile alternativa da
[...] trasferire a le parti convengono il pagamento da parte di _8
, in solido tra loro, a Parte_8
5 titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., della somma di euro 500.000
(cinquecentomila) o della minor somma corrispondente agli ettari di superficie rivendicabile effettivamente perduti rispetto agli 8.37.28 ettari di cui sopra”;
- che, in forza dell' art.
1.7 del contratto la Controparte_6 era costituita fideiussore ed aveva garantito il pagamento della
[...] penale;
- che stante il conclamato e pacifico inadempimento delle società opponenti delle pattuizioni di cui agli articoli 1.4 e 1.5 del contratto del 20.07.2022, si era vvalsa della garanzia di cui all'art.
1.6 che prevede espressamente il pagamento della somma di € 500.000,00 in caso di mancato trasferimento di alcuna superficie rivendicabile, senza necessità di alcun ulteriore accertamento tanto che lo stesso art. 1.6, sopra richiamato, già prevedeva la corresponsione “della minor somma corrispondente agli ettari di superficie rivendicabile effettivamente perduti rispetto agli 8.37.28 ettari di cui sopra”:
- che dal momento della comunicazione della archiviazione con esito negativo della richiesta di trasferimento delle superfici rivendicabili di mq 83.728 di da parte della Regione, il credito aveva assunto le Parte_9 caratteristiche di esigibilità in virtù delle condizioni espressamente previste dall'art.
1.6 del contratto, a differenza degli ulteriori inadempimenti derivante dal mancato rispetto di altre previsioni contrattuali;
- che anche la contestazione formale del titolo esecutivo era infondata in quanto, trattandosi di atto notarile, la conformità della copia all'originale era stata effettuata dal medesimo Notaio e nella relata non era Per_2 necessaria ulteriore attestazione di conformità della copia notificata alle debitrici.
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale dell'opposizione, con il favore delle spese processuali.
Disattesa la istanza di sospensione con provvedimento emesso in data 11 marzo 2024, in assenza della sussistenza dei “gravi motivi” richiesti dall'art
624 cpc, si procedeva ad istruttoria con produzione di documenti ed infine, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, previa concessione dei termini di cui all'art 189 cpc nella vigente formulazione.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, ai sensi dell'art 475 cpc, nella formulazione applicabile agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023, in forza dell'art
35, comma 8, del Dlgs 10.10.2022, n 149, come modificato dalla legge
29.12.2022, n 197, le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti. Trattandosi di atto ricevuto da notaio, l'attestazione della “conformità della copia su sopporto informatico all'originale documento su supporto cartaceo” riportata in calce alla pagina 128, risponde sotto il profilo formale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente alla data di notifica dei precetti,
2. Nel merito, tuttavia, l'opposizione proposta è fondata e deve essere accolta nei limiti delle motivazioni seguenti. A riguardo va intanto premesso che mentre le impugnazioni ordinarie sono rivolte alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto, nel processo di esecuzione le opposizioni tendono all'esame, da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione, diretto al fine di stabilire, secondo le due previsioni degli artt.
615 e 617 c.p.c., la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente, ovvero la regolarità formale dello stesso titolo, del precetto, dei singoli atti esecuzione. Si deve pertanto ritenere che l'opposizione all'esecuzione deve limitarsi ad una valutazione sulla validità e sulla sussistenza del titolo esecutivo - quindi alla sua portata ed eseguibilità - e non può avere per oggetto il contenuto intrinseco dell'atto. Ovviamente, possono sempre farsi valere fatti impeditivi, modificativi od estintivi del rapporto consacrato nel provvedimento passato in giudicato, costituente titolo esecutivo , che si siano verificati successivamente alla sua formazione (Cass., 88/6605; Cass., 86/2602).
Invero, allorquando si procede all'esecuzione in forza di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, come appunto nel caso di specie, i 7 motivi di opposizione sono più ampi rispetto ai casi in cui si procede in virtù di un titolo giudiziale, potendo investire gli stessi anche il merito del diritto vantato. Le contestazioni dei titoli esecutivi stragiudiziali sono infatti possibili non soltanto per la mancanza dei requisiti essenziali che li rendono esistenti e per fatti posteriori alla loro formazione - come, per esempio, per il pagamento o la compensazione avvenuti successivamente che, pur non inficiando il titolo esecutivo nella sua formazione, dimostrano la sua inefficacia in quanto il diritto in esso consacrato è stato già soddisfatto o estinto - ma anche in ordine alla loro formazione ed esigibilità. In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido ( Cass., 18.11.2024, n 29636).
L'opposizione prevista dall'art.615 c.p.c., infatti, certamente è azione di accertamento negativo diretta a vincere la presunzione iuris tantum del diritto del creditore di procedere alla esecuzione forzata e l'opponente può e deve offrire la dimostrazione, con ogni mezzo, della inesistenza di un tale diritto di procedere ad esecuzione.
Ora, nel caso di specie, le contestazioni sollevate dall' attrice in ordine al precetto, investono il diritto della creditrice di agire esecutivamente sia sotto l'aspetto della regolarità formale del titolo notificato, che sotto il profilo sostanziale rispetto alle caratteristiche del credito posto a base del precetto.
Tale diritto, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Per assumere efficacia esecutiva, l'atto pubblico notarile deve documentare l'esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro.
Qualora documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo, pur risultando precisamene fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, 8 cioè, con atto pubblico ( o con scrittura privata autenticata).
Il difetto di tale requisito non può essere integrato con la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, e si è sottolineato che tutti i documenti necessari ad attestare l'esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva, devono possedere tale medesima natura, in continuità con una giurisprudenza risalente e costante (Cass., 3.1.2023, n 52; Cass., 28.12.2021, n 41791; Cass.
5.3.2020, n 6174; Cass., 10.5.2016, n 9389; Cass., 27.8.2015, n 17194; Cass.,
19.7.2005, n 15219 Cass., 18.1.1983,n 477; Cass. 19.7.1979, n. 4293).
Nella presente fattispecie, secondo gli accordi sottoscritti rileva l'art 1.5 in forza del quale “ In caso di perdita della superficie rivendicabile dopo la stipula del presente atto, per qualsiasi causa purché non imputabile a CP_8 in via alternativa , o
[...] Controparte_4 Parte_1 [...]
si obbligano sin d'ora a reperire altra corrispondente superficie CP_2 rivendicabile da trasferire a nel termine di un anno da _8 oggi.. In tale ipotesi, si impegna a cooperare con _8
nei contratti che si renderanno necessari al fine di Controparte_4 consentire a il trasferimento di dette superfici rivendicabili Controparte_4 alternative”.
Si tratta, all'evidenza, di una obbligazione non attuale ma alternativa, subordinata al verificarsi della perdita della superficie rivendicabile dopo la stipula dell'atto. Tale perdita costituisce l'evento futuro e incerto ( alla data della sottoscrizione dell'atto) al quale è subordinata la nascita della stessa obbligazione alternativa è proiettata nel futuro e - chiaramente- non si desume dall'atto notarile
L'azione esecutiva, come da precetto, ha poi ad oggetto “l'adempimento dell'obbligo di cui all'art 1.6 ovvero il pagamento della somma di € 500,000,00 derivante dal mancato trasferimento di alcuna superficie rivendicabile”.
La clausola contrattuale ( 1.6) in discussione subordina “il pagamento da parte di , in solido tra Parte_8 loro, a titolo di penale, ai sensi dell'art 1382 c.c., della somma di euro 500.000
(cinquecentomila) o della minor somma corrispondente agli ettari di superficie rivendicabile effettivamente perduti rispetto agli 8.37.28 ettari di cui sopra” alla 9 ulteriore circostanza che non riesca a reperire la superficie Controparte_4 rivendicabile alternativa da trasferire a - _8
Anche tale circostanza negativa è proiettata nel futuro ed è eventuale e la stessa quantificazione della somma dovuta non è determinata ma indicata come alternativa alla “minor somma corrispondente agli ettari di superficie rivendicabile effettivamente perduti” .
Non si tratta, invero, di una penale tipica in quanto l'obbligo risarcitorio non appare correlato all'obbligazione principale, bensì assume connotazioni atipiche di garanzia nei confronti della parte acquirente in relazione alla determinazione del prezzo, tanto da essere dovuto anche nel caso in cui l'inadempimento si verifichi a prescindere dalla sua imputabilità in capo agli obbligati. Si tratta quindi di un patto atipico, di per sé non sottratto al giudizio di meritevolezza di cui all'art 1322 c.c. e che trova la causa giustificatrice nell'intento di garanzia rispetto a rischi che si intende far carico alla parte venditrice piuttosto che all'acquirente ( Cass., 20.3.2024, n 7447).
Sul piano sostanziale, le parti opponenti si soffermano sulla stessa inesistenza della pretesa di credito, poiché il mancato trasferimento della superficie rivendicabile di Ha 8.37.28 non sarebbe imputabile alle venditrici, tenuto conto della mancata impugnazione da parte dell'acquirente del provvedimento di rigetto della istanza di registrazione emesso dalla Regione. Per tale aspetto, tuttavia, è la formulazione della stessa clausola penale di cui al punto 1.6 del contratto a comportare lo spostamento del rischio del mancato trasferimento della superficie rivendicabile sulla stessa parte venditrice, con riflessi anche sul piano dell'onere della prova. Da tale considerazione discende l'assenza di ragioni manifestamente evidenti in ordine all'insussistenza della pretesa di azionare il diritto di credito nascente dalla clausola penale atipica in esame, come rilevato nel provvedimento sulla sospensione, nel riservarne l'esame allo scrutinio delle ragioni alla pronuncia di merito conseguente al completamento della fase istruttoria.
Purtuttavia, in disparte ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa azionata, quel che rileva in questa sede è che ai fini dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l'effettivo sorgere del credito avrebbero dovuto essere documentati con atto pubblico o 10 scrittura privata autenticata. (cfr., da ultimo: Cass., 3.5.2024, n 12007; Cass.
6.12.2023, n 34116; Cass., 3.1.2023, n 52; Cass., Sez. 3, 28/12/2021, n 41791).
Non v'è quindi dubbio che la omessa documentazione dei fatti successivi nel precetto comporta la impossibilità di determinare l'esistenza del credito liquido ed esigibile da parte della società creditrice.
Ovviamente, le medesime considerazioni afferiscono alla posizione meramente accessoria di , che ha sottoscritto l'atto a garanzia Controparte_6 del pagamento della penale ( clausola 1.7).
L'opposizione deve quindi essere accolta, dichiarando l'inefficacia del precetto nei confronti di tutte le società opponenti.
Segue la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali, liquidate d'ufficio in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta (ai parametri minimi, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e delle questioni sollevate), compensando quelle della fase cautelare, in assenza di richieste ( Cass.,
26.4.2022, n 12977).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente decidendo sulla opposizione spiegata da TE
.
[...] Parte_1
[...] Parte_10 confronti della
[...] CP_8
, in persona del legale rappresentante _8 pt. con atto di citazione notificato il I dicembre 2023 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie L'opposizione proposta e dichiara la inefficacia del precetto notificato alle opponenti richiamato in parte motiva;
b) condanna la società opposta al pagamento in favore delle società opponenti delle spese processuali, liquidate in totale in € 11.229,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, oltre alle spese di notifica e CU.
Così deciso in data 14 marzo 2025 , dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott Michele Sirgiovanni
11 12