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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. telematiche in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 8789/2024 nella controversia promossa da , c.f.. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ferdinando Gelo e con costui domiciliata presso il suo studio in Napoli;
RICORRENTE
E
- , Controparte_1 Controparte_2 nonché in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 domiciliato ope legis in Napoli Via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura distrettuale dello stato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano RESISTENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'11 aprile 2024 conveniva in giudizio i Parte_1 convenuti di cui in epigrafe chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini retributivi e di carriera dei seguenti periodi di servizio
• dal 08/12/2022 al 11/12/2022
• dal 17/12/2022 al 18/12/2022 (sabato e domenica)
• dal 23/12/2022 al 08/01/2023 (festività natalizie)
• dal 18/02/2023 al 21/02/2023 (carnevale)
• dal 25.02.2023 al 26.02.2023 (sabato e domenica)
• dal 06.04.2023 al 11.04.2023 (festività pasquali)
• dal 15.04.2023 al 16.04.2023 (sabato e domenica)
• dal 22.04.2023 al 25.04.2023 (sabato, domenica e ponte 25 aprile) dal 29.04.2023 al 01.05.2023 (sabato, domenica e festa dei lavoratori) per un totale di 44 giorni lavorativi 2. Accertare e dichiarare come ininterrotto e continuativo il rapporto di lavoro intercorso in qualità di docente supplente tra la ricorrente ed il resistente con CP_1 decorrenza dal 07.11.2022 al 15.06.2023.
3. Condannare la P.A. resistente a riconoscere in favore della ricorrente i suddetti periodi lavorativi come servizio utile a fini giuridici, economici e di carriera ed a corrisponderle, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno da mancata assunzione e/o da illecita interruzione o frazionamento del rapporto lavorativo per la perdita subita in termini di mancate retribuzioni, la somma di € 1.958,88 pari alle retribuzioni spettanti per 35 giorni di servizio non contrattualizzati.
4. Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito per anticipo fattone.” Premetteva che nell'a.s. 2022/2023 aveva lavorato alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado Controparte_1 nel periodo dal 07.11.2022 al 15.06.2023, in quanto destinataria di un incarico di supplenza per l'insegnamento di Matematica (classe di concorso A026) presso l'Istituto
“Montalcini” di Quarto, in sostituzione della prof.ssa assente Persona_1 con diritto alla conservazione del posto;
di essere stata assunta in forza di vari contratti a tempo determinato nel periodo tra il 07/11/2022 ed il 15.06.2023, contratti tra loro consecutivi tranne che in relazione ai seguenti intervalli: dal 08/12/2022 al 11/12/2022; dal 17/12/2022 al 18/12/2022 (sabato e domenica); dal 23/12/2022 al 08/01/2023 (festività natalizie); dal 18/02/2023 al 21/02/2023 (carnevale); dal 25.02.2023 al 26.02.2023 (sabato e domenica); dal 06.04.2023 al 11.04.2023 (festività pasquali); dal 15.04.2023 al 16.04.2023 (sabato e domenica); dal 22.04.2023 al 25.04.2023 (sabato, domenica e ponte 25 aprile); dal 29.04.2023 al 01.05.2023 (sabato, domenica e festa dei lavoratori). Deduceva, altresì, di non avere percepito alcuna retribuzione nei suddetti intervalli e che gli stessi non venivano conteggiati nella sua anzianità di servizio né a fini della carriera;
che, in concomitanza dei suddetti intervalli, l'Istituto scolastico non aveva mai provveduto a scorrere nuovamente la graduatoria degli aventi diritto agli incarichi di supplenza;
che la supplenza, seppure frazionata in 17 diversi contratti a tempo determinato, costituiva un unico rapporto lavorativo e come tale doveva essere valutata in applicazione della normativa di riferimento vigente;
che, la docente sostituita, assente dal 07.11.2022, era rientrata in servizio dal 02.05.2023, totalizzando oltre 150 giorni di assenza nel corso dell'anno scolastico, alternando periodi di assenza per malattia a periodi di congedi parentali;
che per l'a.s. 2022/2023, l'orario scolastico dell'Istituto Montalcini di Quarto, valevole tanto per gli studenti che per i docenti, era articolato su 5 giorni settimanali da lunedì al venerdì con il sabato libero dalle lezioni (c.d. settimana corta); che, pertanto, l'orario d'insegnamento assegnatole era articolato su 5 giorni settimanali, da lunedì al venerdì; che il calendario scolastico nazionale per l'a.s. 2022/2023 aveva previsto le festività nazionali sopra indicate;
che il calendario scolastico approvato con delibera della Regione Campania n. 267 del 01.06.2022
2 prevedeva che “oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività didattiche sono altresì sospese: - i giorni 31 ottobre 2022 e 2 novembre 2022 per la commemorazione dei defunti;
- dal 23 al 24 dicembre 2022, dal 27 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023 per le festività Natalizie;
i giorni 20 e 21 febbraio 2023 per le festività di Carnevale;
- dal 6 aprile all'8 aprile 2023 e l'11 aprile 2023 per le festività Pasquali;
- il 24 aprile 2023 per il ponte della Festa della Liberazione;
”; che, inoltre, con comunicazione n. 65 del 01.12.2022, il Dirigente dell'Istituto Montalcini di Quarto aveva comunicato la sospensione delle attività didattiche per il giorno 09.12.2022. Sosteneva, altresì, che il rapporto lavorativo doveva essere considerato come unitario in quanto i periodi di sospensione non retribuita verificatisi negli intervalli sopra indicati ricadevano nella ipotesi prevista dall'articolo 40 comma 3 del CCNL Scuola, nonché dall'art. 13 comma 11 dell'O.M. 112/2022, non assumendo alcun rilievo la circostanza che le assenze della docente sostituita fossero state giustificate in modo frammentario;
che, pertanto, ai fini del calcolo del servizio prestato e della retribuzione che ne doveva discendere il suo rapporto doveva essere considerato come ininterrotto. Ricostruito il quadro normativo di riferimento prendendo le mosse dagli artt. 40 e 37 del CCNL scuola unitamente all'art. 13 comma 11 dell'o.m.112/2022, la ricorrente deduceva come, con riferimento a ciascuno degli intervalli temporali intercorsi tra i vari contratti di lavoro stipulati, sussistessero le condizioni normative affinchè la supplenza, permanendo l'assenza della docente titolare, dovesse essere prorogata senza farsi luogo, come era accaduto, a singoli contratti a tempo determinato frazionati tra loro.
Si costituivano il convenuto e l' Controparte_1 [...] che rassegnavano le seguenti conclusioni: “ Voglia Controparte_2
l'Onorevole giudice adito, “contrariis rejectis”: nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. Att. C.p.c.”. Rimarcavano la corretta applicazione da parte della scuola della normativa sulla attribuzione dei periodi di supplenza, in particolar modo richiamando gli artt. 2, 12 e13 del DM 21 luglio 2022, n. 188, in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2022/23.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione. La domanda è fondata, anche per quanto ritenuto in precedenti conformi da altri giudici (sentenze Tribunale di Venezia n.640/2022; Tribunale di Grosseto n. 169/2017; Tribunale di Torino n. 1542/2023 del 21-08-2023, Tribunale di Catania nel proc. 2788/2021), da intendersi nell'attuale sede richiamati ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc.
3 Va premesso che è pacifico che la ricorrente abbia svolto attività di insegnamento attraverso le plurime supplenze indicate nella parte in fatto espletate previa conclusione di diciassette contratti a tempo determinato tra loro consecutivi per il periodo dal 07.11.2022 al 15.06.2023, per l'insegnamento di Matematica - classe di concorso A026 - presso l'Istituto “Montalcini” di Quarto, in sostituzione della Prof.ssa Persona_1
la quale, di contro, è risultata continuativamente assente per oltre 150 giorni
[...] nel corso del detto anno scolastico, tenuto conto che le interruzioni di assenza sono coincise con le sospensioni predeterminate delle lezioni, sabato e domenica, ponti e festività. Infatti, è altresì pacifico che la ricorrente abbia visto sospendere l'attività nei 44 giorni corrispondenti al sabato e alla domenica, al ponte dell'08 dicembre, alle festività natalizie, di Carnevale, pasquali, al ponte del 25 aprile e al primo maggio. Pacifico è altresì che la docente sostituita sia rimasta assente per l'intero periodo precedente e successivo nel quale alla ricorrente sono state assegnate le supplenze e che il complessivo periodo di assenza della titolare si sia protratto da ben più di sette giorni prima e fino a ben più di sette giorni dopo periodi predeterminati di sospensione delle attività didattiche (nella specie vi sono inclusi sia il periodo di sospensione natalizio che, da ultimo, quello pasquale)
Venendo al quadro normativo di riferimento, l'art. 40, co. 2 e 3, del CCNL Scuola stabilisce che
“Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.” La norma precisa poi che “nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del Codice civile”. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Pertanto, non appare meritevole di accoglimento la tesi propugnata da parte convenuta, valorizzante il dato letterale della norma sopra riportata, nella parte in cui postula che l'assenza del titolare di cattedra avvenga in un'unica soluzione;
in tal modo, infatti, si
4 finisce per valorizzare il dato formale della durata delle singole assenze della titolare di cattedra, venendosi quindi a frazionare il periodo di assenza della titolare non già in relazione alla sua effettiva durata, bensì in relazione a quella, appunto, dei singoli periodi di assenza giustificati dai certificati medici e congedi parentali, sebbene questi ultimi abbiano coperto totalmente il complessivo periodo di assenza dal servizio di circa sei mesi ( dal 7.11.22 al 15.6.23).
Non vi è chi non veda come il dato sostanziale cui fa riferimento l'art. 40, co. 3, CCNL cit., reso vieppiù esplicito dalle interpretazioni univoche allo stesso date nel tempo, valorizzi piuttosto l'aspetto oggettivo dell'assenza continuativa del titolare a prescindere dalle sottostanti ragioni, rendendo inammissibile (ed anzi intendendo scongiurare) il rischio di frazionare i periodi di assenza attraverso conferimenti reiterati o proroghe di un rapporto che è di fatto unico. La normativa in parola, pertanto, è volta a valorizzare unicamente proprio il dato oggettivo dell'assenza continuata, a prescindere dalle motivazioni ma soprattutto dal momento in cui l'Amministrazione scolastica viene a conoscenza delle assenze, di modo che possa e debba essere ricostruita ex post la durata complessiva dell'assenza, una volta che quest'ultima sia terminata, mediante considerazione del suo ininterrotto protrarsi. Va inoltre constatato che l'articolo 13 c. 11 della O.M. n. 112 dispone, con riferimento ai giorni liberi dall'insegnamento e a quelli festivi:
“Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
Reputa dunque il giudicante che, alla luce del complessivo quadro normativo delineato, ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 40, co. 3 CCNL, che è norma volta a tutelare il docente supplente, evidentemente incaricato per i soli periodi in cui non vi è sospensione delle lezioni, quando il suo incarico sia comunque di sostituzione continuativa di un altro docente. La precisazione secondo cui “Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo” vale proprio a significare che per il periodo di sospensione l'assenza del docente sostituito può anche non avere una giustificazione, non essendo nei periodi di sospensione necessaria una formalizzazione dell'assenza stessa. Rileva in sostanza l'oggettiva ed effettiva assenza precedente e successiva al periodo di sospensione. Incontestato, pertanto, che la titolare della cattedra è stata assente dal servizio, senza soluzione di continuità, nei sette giorni precedenti la sospensione natalizia delle attività didattiche del 2022, nei periodi di sospensione delle attività didattiche sia ordinari ( sabato, trattandosi di Istituto in cui si osservava la cd settimana corta e domenica) che
5 predeterminati, per come sopra indicato, nonché nei sette giorni successivi la ripresa delle lezioni ( essendosi assentata fino al 15.6.23, laddove l'ultima sospensione predeterminata era stata quella del 1.5.23), deve dichiararsi che la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico e giuridico nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali 2022/2023, nei sabato e domenica rimasti sospesi dall'attribuzione dell'incarico, nelle giornate predeterminate relative ai ponti di Carnevale, del 25 aprile e del 1 maggio, per come previsto dall'art. 40, comma 3, CCNL comparto Scuola del 29.11.2007. L'espressione “qualora il docente si assenti in un un'unica soluzione” del riportato articolo 40 comma 3 del CCNL deve essere interpretata come riferita obiettivamente alla durata complessiva dell'assenza del docente titolare, che appunto si assenti senza soluzione di continuità. La lettera della disposizione richiama il mero dato oggettivo dell'assenza in concreto, quale dato storico. Tale interpretazione trova riscontro nella pronuncia n. 12695/2012 della Suprema Corte che ha avuto modo di evidenziare quanto segue: “I […] commi 3 e 4 [dell'articolo 47] (relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato) del CCNL per il comparto scuola per il quadriennio normativo 1994/1997, da intendersi confermato dal successivo CCNL per il quadriennio normativo 1998/2001 (il cui art. 48 prevede che restano in vigore, nei limiti della compatibilità, le precedenti norme contrattuali, in quanto non espressamente abrogate o disapplicate), recitano: "3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito". "4. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle legioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato e costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio". […]. Al riguardo deve rilevarsi innanzitutto che il testo prende in esame l'ipotesi di un'assenza "in un'unica soluzione" e quindi fa riferimento alla consistenza e modalità dell'assenza considerata in se stessa, e non anche alla sussistenza o meno di un frazionamento delle relative giustificazioni. Inoltre la dettagliata precisazione, nella parte conclusiva del comma 4, relativa alla necessaria inclusione delle domeniche, delle festività infrasettimanali e del cd. giorno libero ricadente nel periodo del rapporto, si attaglia soprattutto a una ricostruzione a posteriori della unitarietà del rapporto. Risulta pertinente anche il richiamo da parte del ricorrente al criterio di interpretazione dei contratti che fa riferimento al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2). In primo luogo, non è contestato infatti che, in occasione di un giudizio in cui era applicabile l'art. 37, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005 (contratto il cui art. 1,
6 comma 3, precisa che i suoi effetti giuridici decorrono dalla sottoscrizione e che quindi non è applicabile alla vicenda oggetto del giudizio), avente contenuto corrispondente a quello dell'art. 47, comma 4, del contratto del 1995, fu promossa la procedura per l'interpretazione autentica della disposizione e che, in tale occasione, l'opinione delle parti stipulanti fu che rileva, ai fini dell'applicabilità della previsione contrattuale, l'oggettiva sussistenza delle circostanze indicate, unitamente all'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedura giustificative”. Ha quindi rimarcato la Corte che “… tale precisazione fu poi inserita nel testo dell'analoga disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009”. Dunque la precisazione “Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo” è stata aggiunta proprio dal CCNL del 2006.
Ne consegue che il rapporto di lavoro a tempo determinato deve essere considerato, sia pure con valutazione ex post, come costituito per l'intera durata dell'assenza senza tenersi conto, dunque, non solo della domenica o di altro giorno festivo intermedio ovvero ancora del giorno libero dal servizio, ma anche dei periodi predeterminati di sospensione delle lezioni quali sono stati quelli delle vacanze natalizie, pasquali e dei ponti sopra indicati . In conclusione, in accoglimento della domanda, deve essere accertato e dichiarato come ininterrotto e continuativo il rapporto di lavoro intercorso in qualità di docente supplente tra la ricorrente ed il resistente con decorrenza dal 07.11.2022 Parte_1 CP_1 al 15.06.2023, con conseguente dichiarazione del diritto della ricorrente al riconoscimento a fini giuridici, economici e di carriera dei seguenti periodi di servizio:
dal 08/12/2022 al 11/12/2022;
dal 17/12/2022 al 18/12/2022;
dal 23/12/2022 al 08/01/2023;
dal 18/02/2023 al 21/02/2023;
dal 25.02.2023 al 26.02.2023;
dal 06.04.2023 al 11.04.2023;
dal 15.04.2023 al 16.04.2023;
dal 22.04.2023 al 25.04.2023;dal 29.04.2023 al 01.05.2023; per un totale di 44 giorni lavorativi. Discende da quanto sopra, considerandosi unitariamente il servizio svolto, reso per un periodo che senz'altro ha coperto l'arco temporale più volte specificato tra il 7.11.2022 e il 15.6.2023, che la ricorrente ha diritto ad avere valutato il detto servizio come utile a fini giuridici, economici e di carriera Discende ancora da ciò che la ricorrente, dovendosi valutare con ininterrotto il servizio reso, ha diritto al pagamento della retribuzione relativa ai giorni per i quali l'amministrazione scolastica ha ritenuto non sussistere i presupposti per le proroghe dei
7 rapporti, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al pagamento in suo favore dell'importo di euro € 1.958,88 correttamente calcolato in sede di conclusioni. Il fatto che tale importo sia quello pari alle retribuzioni spettanti per 35 giorni di servizio non contrattualizzati ( laddove i giorni sono stati indicati in ricorso come corrispondenti a 44) resta dato neutro, non potendo questo Giudice pronunciare ultra petita. Non sussistono, peraltro, i presupposti per il riconoscimento del danno, in assenza di elementi di fatto indicati a tal fine (non potendo riconoscersi detto danno in re ipsa) ma il diritto al pagamento dell'importo discende, come appena rimarcato, solo dalla circostanza relativa alla natura unitaria del rapporto di lavoro. Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto. La particolarità della fattispecie esaminata e le difficoltà interpretative evidenziate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
accoglie il ricorso e, accertata e dichiarata la continuità del servizio svolto a
[...] fini giuridici, economici e di carriera dalla ricorrente, nel periodo compreso tra il 07.11.2022 ed il 15.06.2023, condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.958,88, oltre interessi legali dalle maturazioni dei singoli crediti al saldo. Condanna i convenuti, in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1580,00, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Si comunichi. Napoli, 15.7.2025
IL GIUDICE
Dr. Elisa Tomassi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr. Controparte_3 tirocinante g.o.p.
8
Il giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. telematiche in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 8789/2024 nella controversia promossa da , c.f.. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ferdinando Gelo e con costui domiciliata presso il suo studio in Napoli;
RICORRENTE
E
- , Controparte_1 Controparte_2 nonché in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 domiciliato ope legis in Napoli Via Diaz n. 11 presso l'Avvocatura distrettuale dello stato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano RESISTENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'11 aprile 2024 conveniva in giudizio i Parte_1 convenuti di cui in epigrafe chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini retributivi e di carriera dei seguenti periodi di servizio
• dal 08/12/2022 al 11/12/2022
• dal 17/12/2022 al 18/12/2022 (sabato e domenica)
• dal 23/12/2022 al 08/01/2023 (festività natalizie)
• dal 18/02/2023 al 21/02/2023 (carnevale)
• dal 25.02.2023 al 26.02.2023 (sabato e domenica)
• dal 06.04.2023 al 11.04.2023 (festività pasquali)
• dal 15.04.2023 al 16.04.2023 (sabato e domenica)
• dal 22.04.2023 al 25.04.2023 (sabato, domenica e ponte 25 aprile) dal 29.04.2023 al 01.05.2023 (sabato, domenica e festa dei lavoratori) per un totale di 44 giorni lavorativi 2. Accertare e dichiarare come ininterrotto e continuativo il rapporto di lavoro intercorso in qualità di docente supplente tra la ricorrente ed il resistente con CP_1 decorrenza dal 07.11.2022 al 15.06.2023.
3. Condannare la P.A. resistente a riconoscere in favore della ricorrente i suddetti periodi lavorativi come servizio utile a fini giuridici, economici e di carriera ed a corrisponderle, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno da mancata assunzione e/o da illecita interruzione o frazionamento del rapporto lavorativo per la perdita subita in termini di mancate retribuzioni, la somma di € 1.958,88 pari alle retribuzioni spettanti per 35 giorni di servizio non contrattualizzati.
4. Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore costituito per anticipo fattone.” Premetteva che nell'a.s. 2022/2023 aveva lavorato alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado Controparte_1 nel periodo dal 07.11.2022 al 15.06.2023, in quanto destinataria di un incarico di supplenza per l'insegnamento di Matematica (classe di concorso A026) presso l'Istituto
“Montalcini” di Quarto, in sostituzione della prof.ssa assente Persona_1 con diritto alla conservazione del posto;
di essere stata assunta in forza di vari contratti a tempo determinato nel periodo tra il 07/11/2022 ed il 15.06.2023, contratti tra loro consecutivi tranne che in relazione ai seguenti intervalli: dal 08/12/2022 al 11/12/2022; dal 17/12/2022 al 18/12/2022 (sabato e domenica); dal 23/12/2022 al 08/01/2023 (festività natalizie); dal 18/02/2023 al 21/02/2023 (carnevale); dal 25.02.2023 al 26.02.2023 (sabato e domenica); dal 06.04.2023 al 11.04.2023 (festività pasquali); dal 15.04.2023 al 16.04.2023 (sabato e domenica); dal 22.04.2023 al 25.04.2023 (sabato, domenica e ponte 25 aprile); dal 29.04.2023 al 01.05.2023 (sabato, domenica e festa dei lavoratori). Deduceva, altresì, di non avere percepito alcuna retribuzione nei suddetti intervalli e che gli stessi non venivano conteggiati nella sua anzianità di servizio né a fini della carriera;
che, in concomitanza dei suddetti intervalli, l'Istituto scolastico non aveva mai provveduto a scorrere nuovamente la graduatoria degli aventi diritto agli incarichi di supplenza;
che la supplenza, seppure frazionata in 17 diversi contratti a tempo determinato, costituiva un unico rapporto lavorativo e come tale doveva essere valutata in applicazione della normativa di riferimento vigente;
che, la docente sostituita, assente dal 07.11.2022, era rientrata in servizio dal 02.05.2023, totalizzando oltre 150 giorni di assenza nel corso dell'anno scolastico, alternando periodi di assenza per malattia a periodi di congedi parentali;
che per l'a.s. 2022/2023, l'orario scolastico dell'Istituto Montalcini di Quarto, valevole tanto per gli studenti che per i docenti, era articolato su 5 giorni settimanali da lunedì al venerdì con il sabato libero dalle lezioni (c.d. settimana corta); che, pertanto, l'orario d'insegnamento assegnatole era articolato su 5 giorni settimanali, da lunedì al venerdì; che il calendario scolastico nazionale per l'a.s. 2022/2023 aveva previsto le festività nazionali sopra indicate;
che il calendario scolastico approvato con delibera della Regione Campania n. 267 del 01.06.2022
2 prevedeva che “oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività didattiche sono altresì sospese: - i giorni 31 ottobre 2022 e 2 novembre 2022 per la commemorazione dei defunti;
- dal 23 al 24 dicembre 2022, dal 27 al 31 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023 per le festività Natalizie;
i giorni 20 e 21 febbraio 2023 per le festività di Carnevale;
- dal 6 aprile all'8 aprile 2023 e l'11 aprile 2023 per le festività Pasquali;
- il 24 aprile 2023 per il ponte della Festa della Liberazione;
”; che, inoltre, con comunicazione n. 65 del 01.12.2022, il Dirigente dell'Istituto Montalcini di Quarto aveva comunicato la sospensione delle attività didattiche per il giorno 09.12.2022. Sosteneva, altresì, che il rapporto lavorativo doveva essere considerato come unitario in quanto i periodi di sospensione non retribuita verificatisi negli intervalli sopra indicati ricadevano nella ipotesi prevista dall'articolo 40 comma 3 del CCNL Scuola, nonché dall'art. 13 comma 11 dell'O.M. 112/2022, non assumendo alcun rilievo la circostanza che le assenze della docente sostituita fossero state giustificate in modo frammentario;
che, pertanto, ai fini del calcolo del servizio prestato e della retribuzione che ne doveva discendere il suo rapporto doveva essere considerato come ininterrotto. Ricostruito il quadro normativo di riferimento prendendo le mosse dagli artt. 40 e 37 del CCNL scuola unitamente all'art. 13 comma 11 dell'o.m.112/2022, la ricorrente deduceva come, con riferimento a ciascuno degli intervalli temporali intercorsi tra i vari contratti di lavoro stipulati, sussistessero le condizioni normative affinchè la supplenza, permanendo l'assenza della docente titolare, dovesse essere prorogata senza farsi luogo, come era accaduto, a singoli contratti a tempo determinato frazionati tra loro.
Si costituivano il convenuto e l' Controparte_1 [...] che rassegnavano le seguenti conclusioni: “ Voglia Controparte_2
l'Onorevole giudice adito, “contrariis rejectis”: nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. Att. C.p.c.”. Rimarcavano la corretta applicazione da parte della scuola della normativa sulla attribuzione dei periodi di supplenza, in particolar modo richiamando gli artt. 2, 12 e13 del DM 21 luglio 2022, n. 188, in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2022/23.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, della quale veniva disposta la comunicazione. La domanda è fondata, anche per quanto ritenuto in precedenti conformi da altri giudici (sentenze Tribunale di Venezia n.640/2022; Tribunale di Grosseto n. 169/2017; Tribunale di Torino n. 1542/2023 del 21-08-2023, Tribunale di Catania nel proc. 2788/2021), da intendersi nell'attuale sede richiamati ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc.
3 Va premesso che è pacifico che la ricorrente abbia svolto attività di insegnamento attraverso le plurime supplenze indicate nella parte in fatto espletate previa conclusione di diciassette contratti a tempo determinato tra loro consecutivi per il periodo dal 07.11.2022 al 15.06.2023, per l'insegnamento di Matematica - classe di concorso A026 - presso l'Istituto “Montalcini” di Quarto, in sostituzione della Prof.ssa Persona_1
la quale, di contro, è risultata continuativamente assente per oltre 150 giorni
[...] nel corso del detto anno scolastico, tenuto conto che le interruzioni di assenza sono coincise con le sospensioni predeterminate delle lezioni, sabato e domenica, ponti e festività. Infatti, è altresì pacifico che la ricorrente abbia visto sospendere l'attività nei 44 giorni corrispondenti al sabato e alla domenica, al ponte dell'08 dicembre, alle festività natalizie, di Carnevale, pasquali, al ponte del 25 aprile e al primo maggio. Pacifico è altresì che la docente sostituita sia rimasta assente per l'intero periodo precedente e successivo nel quale alla ricorrente sono state assegnate le supplenze e che il complessivo periodo di assenza della titolare si sia protratto da ben più di sette giorni prima e fino a ben più di sette giorni dopo periodi predeterminati di sospensione delle attività didattiche (nella specie vi sono inclusi sia il periodo di sospensione natalizio che, da ultimo, quello pasquale)
Venendo al quadro normativo di riferimento, l'art. 40, co. 2 e 3, del CCNL Scuola stabilisce che
“Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.” La norma precisa poi che “nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del Codice civile”. Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Pertanto, non appare meritevole di accoglimento la tesi propugnata da parte convenuta, valorizzante il dato letterale della norma sopra riportata, nella parte in cui postula che l'assenza del titolare di cattedra avvenga in un'unica soluzione;
in tal modo, infatti, si
4 finisce per valorizzare il dato formale della durata delle singole assenze della titolare di cattedra, venendosi quindi a frazionare il periodo di assenza della titolare non già in relazione alla sua effettiva durata, bensì in relazione a quella, appunto, dei singoli periodi di assenza giustificati dai certificati medici e congedi parentali, sebbene questi ultimi abbiano coperto totalmente il complessivo periodo di assenza dal servizio di circa sei mesi ( dal 7.11.22 al 15.6.23).
Non vi è chi non veda come il dato sostanziale cui fa riferimento l'art. 40, co. 3, CCNL cit., reso vieppiù esplicito dalle interpretazioni univoche allo stesso date nel tempo, valorizzi piuttosto l'aspetto oggettivo dell'assenza continuativa del titolare a prescindere dalle sottostanti ragioni, rendendo inammissibile (ed anzi intendendo scongiurare) il rischio di frazionare i periodi di assenza attraverso conferimenti reiterati o proroghe di un rapporto che è di fatto unico. La normativa in parola, pertanto, è volta a valorizzare unicamente proprio il dato oggettivo dell'assenza continuata, a prescindere dalle motivazioni ma soprattutto dal momento in cui l'Amministrazione scolastica viene a conoscenza delle assenze, di modo che possa e debba essere ricostruita ex post la durata complessiva dell'assenza, una volta che quest'ultima sia terminata, mediante considerazione del suo ininterrotto protrarsi. Va inoltre constatato che l'articolo 13 c. 11 della O.M. n. 112 dispone, con riferimento ai giorni liberi dall'insegnamento e a quelli festivi:
“Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
Reputa dunque il giudicante che, alla luce del complessivo quadro normativo delineato, ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 40, co. 3 CCNL, che è norma volta a tutelare il docente supplente, evidentemente incaricato per i soli periodi in cui non vi è sospensione delle lezioni, quando il suo incarico sia comunque di sostituzione continuativa di un altro docente. La precisazione secondo cui “Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo” vale proprio a significare che per il periodo di sospensione l'assenza del docente sostituito può anche non avere una giustificazione, non essendo nei periodi di sospensione necessaria una formalizzazione dell'assenza stessa. Rileva in sostanza l'oggettiva ed effettiva assenza precedente e successiva al periodo di sospensione. Incontestato, pertanto, che la titolare della cattedra è stata assente dal servizio, senza soluzione di continuità, nei sette giorni precedenti la sospensione natalizia delle attività didattiche del 2022, nei periodi di sospensione delle attività didattiche sia ordinari ( sabato, trattandosi di Istituto in cui si osservava la cd settimana corta e domenica) che
5 predeterminati, per come sopra indicato, nonché nei sette giorni successivi la ripresa delle lezioni ( essendosi assentata fino al 15.6.23, laddove l'ultima sospensione predeterminata era stata quella del 1.5.23), deve dichiararsi che la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico e giuridico nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali 2022/2023, nei sabato e domenica rimasti sospesi dall'attribuzione dell'incarico, nelle giornate predeterminate relative ai ponti di Carnevale, del 25 aprile e del 1 maggio, per come previsto dall'art. 40, comma 3, CCNL comparto Scuola del 29.11.2007. L'espressione “qualora il docente si assenti in un un'unica soluzione” del riportato articolo 40 comma 3 del CCNL deve essere interpretata come riferita obiettivamente alla durata complessiva dell'assenza del docente titolare, che appunto si assenti senza soluzione di continuità. La lettera della disposizione richiama il mero dato oggettivo dell'assenza in concreto, quale dato storico. Tale interpretazione trova riscontro nella pronuncia n. 12695/2012 della Suprema Corte che ha avuto modo di evidenziare quanto segue: “I […] commi 3 e 4 [dell'articolo 47] (relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato) del CCNL per il comparto scuola per il quadriennio normativo 1994/1997, da intendersi confermato dal successivo CCNL per il quadriennio normativo 1998/2001 (il cui art. 48 prevede che restano in vigore, nei limiti della compatibilità, le precedenti norme contrattuali, in quanto non espressamente abrogate o disapplicate), recitano: "3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito". "4. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle legioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato e costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio". […]. Al riguardo deve rilevarsi innanzitutto che il testo prende in esame l'ipotesi di un'assenza "in un'unica soluzione" e quindi fa riferimento alla consistenza e modalità dell'assenza considerata in se stessa, e non anche alla sussistenza o meno di un frazionamento delle relative giustificazioni. Inoltre la dettagliata precisazione, nella parte conclusiva del comma 4, relativa alla necessaria inclusione delle domeniche, delle festività infrasettimanali e del cd. giorno libero ricadente nel periodo del rapporto, si attaglia soprattutto a una ricostruzione a posteriori della unitarietà del rapporto. Risulta pertinente anche il richiamo da parte del ricorrente al criterio di interpretazione dei contratti che fa riferimento al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2). In primo luogo, non è contestato infatti che, in occasione di un giudizio in cui era applicabile l'art. 37, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005 (contratto il cui art. 1,
6 comma 3, precisa che i suoi effetti giuridici decorrono dalla sottoscrizione e che quindi non è applicabile alla vicenda oggetto del giudizio), avente contenuto corrispondente a quello dell'art. 47, comma 4, del contratto del 1995, fu promossa la procedura per l'interpretazione autentica della disposizione e che, in tale occasione, l'opinione delle parti stipulanti fu che rileva, ai fini dell'applicabilità della previsione contrattuale, l'oggettiva sussistenza delle circostanze indicate, unitamente all'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedura giustificative”. Ha quindi rimarcato la Corte che “… tale precisazione fu poi inserita nel testo dell'analoga disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009”. Dunque la precisazione “Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo” è stata aggiunta proprio dal CCNL del 2006.
Ne consegue che il rapporto di lavoro a tempo determinato deve essere considerato, sia pure con valutazione ex post, come costituito per l'intera durata dell'assenza senza tenersi conto, dunque, non solo della domenica o di altro giorno festivo intermedio ovvero ancora del giorno libero dal servizio, ma anche dei periodi predeterminati di sospensione delle lezioni quali sono stati quelli delle vacanze natalizie, pasquali e dei ponti sopra indicati . In conclusione, in accoglimento della domanda, deve essere accertato e dichiarato come ininterrotto e continuativo il rapporto di lavoro intercorso in qualità di docente supplente tra la ricorrente ed il resistente con decorrenza dal 07.11.2022 Parte_1 CP_1 al 15.06.2023, con conseguente dichiarazione del diritto della ricorrente al riconoscimento a fini giuridici, economici e di carriera dei seguenti periodi di servizio:
dal 08/12/2022 al 11/12/2022;
dal 17/12/2022 al 18/12/2022;
dal 23/12/2022 al 08/01/2023;
dal 18/02/2023 al 21/02/2023;
dal 25.02.2023 al 26.02.2023;
dal 06.04.2023 al 11.04.2023;
dal 15.04.2023 al 16.04.2023;
dal 22.04.2023 al 25.04.2023;dal 29.04.2023 al 01.05.2023; per un totale di 44 giorni lavorativi. Discende da quanto sopra, considerandosi unitariamente il servizio svolto, reso per un periodo che senz'altro ha coperto l'arco temporale più volte specificato tra il 7.11.2022 e il 15.6.2023, che la ricorrente ha diritto ad avere valutato il detto servizio come utile a fini giuridici, economici e di carriera Discende ancora da ciò che la ricorrente, dovendosi valutare con ininterrotto il servizio reso, ha diritto al pagamento della retribuzione relativa ai giorni per i quali l'amministrazione scolastica ha ritenuto non sussistere i presupposti per le proroghe dei
7 rapporti, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al pagamento in suo favore dell'importo di euro € 1.958,88 correttamente calcolato in sede di conclusioni. Il fatto che tale importo sia quello pari alle retribuzioni spettanti per 35 giorni di servizio non contrattualizzati ( laddove i giorni sono stati indicati in ricorso come corrispondenti a 44) resta dato neutro, non potendo questo Giudice pronunciare ultra petita. Non sussistono, peraltro, i presupposti per il riconoscimento del danno, in assenza di elementi di fatto indicati a tal fine (non potendo riconoscersi detto danno in re ipsa) ma il diritto al pagamento dell'importo discende, come appena rimarcato, solo dalla circostanza relativa alla natura unitaria del rapporto di lavoro. Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto. La particolarità della fattispecie esaminata e le difficoltà interpretative evidenziate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
accoglie il ricorso e, accertata e dichiarata la continuità del servizio svolto a
[...] fini giuridici, economici e di carriera dalla ricorrente, nel periodo compreso tra il 07.11.2022 ed il 15.06.2023, condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.958,88, oltre interessi legali dalle maturazioni dei singoli crediti al saldo. Condanna i convenuti, in solido, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1580,00, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Si comunichi. Napoli, 15.7.2025
IL GIUDICE
Dr. Elisa Tomassi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr. Controparte_3 tirocinante g.o.p.
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