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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2038/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2038/2025 promosso da:
cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. GOZZI CATERINA Parte_1 C.F._1
e
ILENIA CAPPI, (cf ) rappresentata e difesa dall'avv. CIGARINI MARIA C.F._2
GIULIA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 4 I ricorrenti, genitori della figlia nata il [...], hanno ottenuto dal Tribunale di Modena PE
sentenza di divorzio n.136/2020 del 04/02/2020, R.G. n. 6093/2020 , pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, veniva regolato il regime di frequentazione tra genitori e figlia oltre al regime di mantenimento economico di quest'ultima, prevedendo un contributo in capo al padre di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
Con ricorso del 21/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, vista la raggiunta maggiore età della figlia e la sua autosufficienza economica:
“1) Dal punto di vista delle frequentazioni, in deroga a quanto previsto dalla Sentenza del Tribunale
di Modena, n. 136/2020 pubblicata il 04/02/2020, dal punto 4) al punto 10) compresi, la figlia
maggiorenne avrà la possibilità di autodeterminarsi, decidendo tempi e modi di PE
frequentazione con ciascun genitore, sulla base delle necessità, impegni, orari lavorativi, di ciascuno
dei coinvolti;
2) Dal punto di vista del contributo al mantenimento per la figlia che il Signor PE Pt_1
corrispondeva alla IG PI, tenuto conto dell'impiego lavorativo reperito dalla figlia e PE
quindi della sua autonomia economica, agendo ora in deroga a quanto previsto dalla Sentenza del
Tribunale di Modena, n. 136/2020 pubblicata il 04/02/2020, ai punti 14) e 15), nulla verrà più versato
a titolo di contributo al mantenimento, a far data dalla firma del presente atto;
3) Per quanto riguarda invece le spese straordinarie di cui al punto 16) della Sentenza del Tribunale di
Modena, n. 136/2020 pubblicata il 04/02/2020, la IG PI e il Signor concordano di Pt_1
continuare a partecipare, al 50% tra loro, alle spese mediche e sanitarie che dovrà sostenere PE
(per visite specialistiche, cure dentistiche, interventi, ticket, ecc.), per un periodo di tempo di 5 (cinque)
anni a far data dalla firma del presente ricorso congiunto. Ogni altra spesa diversa da quelle sopra
indicate o di natura voluttuaria che la figlia dovrà sostenere sarà pagata da quest'ultima PE
pagina 2 di 4 direttamente, comprese le vacanze estive e le spese connesse all'automobile (utilizzo e eventuale
acquisto di un nuovo veicolo).
4) Per quanto riguarda invece la gestione del cane di cui al punto 13) della Sentenza del Per_2
Tribunale di Modena, n. 136/2020 pubblicata il 04/02/2020, rimane immutato quanto già ivi disposto,
pertanto, per tutta la vita del cane, le spese saranno a carico della IG PI e del Signor Pt_1
al 50% tra loro;
5) Entrambe le parti, PI e reciprocamente rinunciano a qualsiasi richiesta di assegno Pt_1
personale, essendo economicamente indipendenti e autosufficienti;
6) Le parti, PI e dichiarano reciprocamente di aver così provveduto a regolamentare e Pt_1
aggiornare ogni rapporto, sulla base delle esigenze odierne.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni delle parti e della figlia maggiorenne.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Spese compensate trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui allla sentenza del Tribunale di Modena n.136/2020 del
04/02/2020, R.G. n. 6093/2020, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 18/06/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2038/2025 promosso da:
cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. GOZZI CATERINA Parte_1 C.F._1
e
ILENIA CAPPI, (cf ) rappresentata e difesa dall'avv. CIGARINI MARIA C.F._2
GIULIA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 4 I ricorrenti, genitori della figlia nata il [...], hanno ottenuto dal Tribunale di Modena PE
sentenza di divorzio n.136/2020 del 04/02/2020, R.G. n. 6093/2020 , pronunciata su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le varie cose, veniva regolato il regime di frequentazione tra genitori e figlia oltre al regime di mantenimento economico di quest'ultima, prevedendo un contributo in capo al padre di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
Con ricorso del 21/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, vista la raggiunta maggiore età della figlia e la sua autosufficienza economica:
“1) Dal punto di vista delle frequentazioni, in deroga a quanto previsto dalla Sentenza del Tribunale
di Modena, n. 136/2020 pubblicata il 04/02/2020, dal punto 4) al punto 10) compresi, la figlia
maggiorenne avrà la possibilità di autodeterminarsi, decidendo tempi e modi di PE
frequentazione con ciascun genitore, sulla base delle necessità, impegni, orari lavorativi, di ciascuno
dei coinvolti;
2) Dal punto di vista del contributo al mantenimento per la figlia che il Signor PE Pt_1
corrispondeva alla IG PI, tenuto conto dell'impiego lavorativo reperito dalla figlia e PE
quindi della sua autonomia economica, agendo ora in deroga a quanto previsto dalla Sentenza del
Tribunale di Modena, n. 136/2020 pubblicata il 04/02/2020, ai punti 14) e 15), nulla verrà più versato
a titolo di contributo al mantenimento, a far data dalla firma del presente atto;
3) Per quanto riguarda invece le spese straordinarie di cui al punto 16) della Sentenza del Tribunale di
Modena, n. 136/2020 pubblicata il 04/02/2020, la IG PI e il Signor concordano di Pt_1
continuare a partecipare, al 50% tra loro, alle spese mediche e sanitarie che dovrà sostenere PE
(per visite specialistiche, cure dentistiche, interventi, ticket, ecc.), per un periodo di tempo di 5 (cinque)
anni a far data dalla firma del presente ricorso congiunto. Ogni altra spesa diversa da quelle sopra
indicate o di natura voluttuaria che la figlia dovrà sostenere sarà pagata da quest'ultima PE
pagina 2 di 4 direttamente, comprese le vacanze estive e le spese connesse all'automobile (utilizzo e eventuale
acquisto di un nuovo veicolo).
4) Per quanto riguarda invece la gestione del cane di cui al punto 13) della Sentenza del Per_2
Tribunale di Modena, n. 136/2020 pubblicata il 04/02/2020, rimane immutato quanto già ivi disposto,
pertanto, per tutta la vita del cane, le spese saranno a carico della IG PI e del Signor Pt_1
al 50% tra loro;
5) Entrambe le parti, PI e reciprocamente rinunciano a qualsiasi richiesta di assegno Pt_1
personale, essendo economicamente indipendenti e autosufficienti;
6) Le parti, PI e dichiarano reciprocamente di aver così provveduto a regolamentare e Pt_1
aggiornare ogni rapporto, sulla base delle esigenze odierne.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni delle parti e della figlia maggiorenne.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Spese compensate trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui allla sentenza del Tribunale di Modena n.136/2020 del
04/02/2020, R.G. n. 6093/2020, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 18/06/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4