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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 567/2022 vertente
TRA
in p.l.r.p.t., (P.I. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Giuseppe Brogno e Michela Grandinetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in al viale degli Pt_1
Alimena n. 8
OPPONENTE contro
, in p.l.r.p.t., (P.I. , rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 P.IVA_2 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Concetta Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, al largo Arrigo VII n.4
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1489/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno con il lungo periodo di malattia sofferto, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice ha proposto opposizione avverso il d.i. n.
1489/2021 del Tribunale di Cosenza (n. 4118/2021 RG), con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 31.913,10, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 900,00 per onorari, € 286,00 per spese, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, in forza della fattura n. 1/2021 intestata pagina 1 di 5 a per delle prestazioni da essa rese e, a seguito di operazione cartolarizzazione, ceduta CP_2 all'odierna opposta.
In particolare, l' ha eccepito: in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e/o di Parte_2 titolarità attiva di e, in ogni caso, l'inopponibilità della cessione di credito stipulata tra la CP_1 società cedente e l'odierna opposta, in virtù del disposto degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, nonché
106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016; nel merito, la non dovutezza delle somme ingiunte per avere l'opponente, in riferimento alla fattura n. 01-2021 di € 62.599,56, già provveduto al pagamento di € 30.656,46 nei confronti della società cedente e per essere l'ulteriore importo azionato con il decreto ingiuntivo qui opposto non dovuto in quanto in precedenza stornato dalla con nota di CP_2 credito recante la dicitura “restituzione eccesso rette ospiti anno 2020 per superamento tetto massimo contrattualizzato”, trattandosi di somme eccedenti il budget contrattualizzato;
in via del tutto subordinata, la non applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, non rientrando le fatture azionate nella disciplina del citato decreto. Con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e degli onorari di lite.
Con comparsa di risposta del 12.10.2022, si è costituita in giudizio chiedendo, in via CP_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, non essendo l'opposizione di pronta soluzione ed essendovi idonea documentazione attestante la sussistenza del credito. Nel merito, la convenuta ha invocato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, la declaratoria di esecutorietà del d.i. opposto. Sul punto, l'opposta ha rilevato invero che la Part cessione è pienamente opponibile all' essendo avvenuta ai sensi della l. n. 130/99, norma speciale e, come tale, inderogabile e che l'art. 4bis introdotto con il d.l. n. 145/13, convertito in l. n. 9/14 prevede espressamente l'inapplicabilità degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. La società convenuta ha pure rilevato che la nota di credito ex adverso richiamata è stata emessa in data successiva alla cessione, allorquando il credito non era più nella disponibilità della cedente, per cui non è opponibile alla cessionaria. Ancora, la CP_1
in ordine all'asserito superamento del budget, ha rilevato che ogni prestazione deve essere, per
[...] legge, erogata e, conseguentemente, pagata alle strutture private accreditate, ivi incluse le prestazioni extra tetto, non costituendo il budget individuale un limite all'erogazione dei servizi sanitari bensì un'imposizione alle Regioni di garantirle sempre e comunque tramite fissazione dei criteri per la loro erogazione oltre il tetto, e con obbligo di distribuzione delle somme finanziate dallo Stato, non utilizzate ovvero non correttamente utilizzate perché destinate unicamente al pagamento dei debiti delle strutture pubbliche. In via subordinata ed in caso di revoca del d.i. opposto, la convenuta ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 31.903,10 in favore dell'opposta, oltre agli interessi così come previsti dal d. lgs. n. 231/02 dalle scadenze sino al saldo, ovvero oltre interessi come previsti dall'art. 1284, co. 4, c.p.c.; in ogni caso, con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali.
All'udienza cartolare del 14.10.22, rilevato che l'opposta si era costituita successivamente al deposito delle note di trattazione scritta da parte dell'opponente, il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 13.01.23, al fine di consentire all'attrice di prendere posizione sulle relative difese e per valutare la possibilità di una soluzione conciliativa della controversia alla luce della disponibilità manifestata dalla convenuta.
pagina 2 di 5 A scioglimento della riserva assunta all'udienza de qua, il tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
All'udienza dell'11.10.23, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, il giudice ha rinviato all'udienza del 25.03.24 per la precisazione delle conclusioni.
In seno a tale udienza, la società opposta ha chiesto un rinvio per formulare una proposta transattiva, per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 24.06.24, in cui la convenuta ha chiesto un ulteriore rinvio per bonario componimento o, in subordine, per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 14.10.24, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
2.1 Preliminarmente occorre esaminare l'eccepito difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva di e, in ogni caso, l'inopponibilità della cessione di credito stipulata tra la società CP_1 cedente e l'odierna opposta, in virtù del disposto degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, nonché 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
Tale eccezione è infondata.
A riguardo è sufficiente rammentare che, dal momento in cui la cessione dei crediti all'odierna opposta è frutto di un'operazione di cartolarizzazione, non trova applicazione la norma invocata, essendo il rapporto regolamentato dalla L. 30 aprile 1999 n. 130.
Va, allora, precisato che, alla stregua dell'art. 4, L. 30 aprile 1999 n. 130, anche ai fini dell'opponibilità, il legislatore ha ritenuto sufficiente che della cessione sia dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Oltretutto l'art. 4 bis della medesima legge, come modificata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 ha previsto che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Tale dato normativo consente di concludere nel senso che, a fronte di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, nessun altro adempimento formale è richiesto e, anzi, è espressamente esclusa l'accettazione/autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione (argomento che, invero, risulta confortato dai più recenti approdi della giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato sent. 5562/2020 che, espressosi in materia, ha precisato “non può condividersi la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016) avrebbe abrogato implicitamente la norma recata del comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lgs. n. 163/06 che era ad essa antecedente.
Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole “cessione dei crediti” e non contiene un espresso riferimento alla “cartolarizzazione” è pagina 3 di 5 inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999.”).
3. Venendo al merito della vicenda giova ricordare, come discorso di carattere generale, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2 comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. Cassazione, n. 17371/03 e n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(v. Cassazione, n. 15026/05; n. 15186/03 e n. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (v. Cassazione, n. 20613/11). Va, poi, ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio - il creditore (ovvero, l'opposto, già ingiungente) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo, infatti, essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (v., tra le ultime, Cassazione, n. 8901/13). Incontestata la avvenuta cessione del credito così come il parziale adempimento dell'obbligazione contrattuale, sebbene nei confronti del cedente, appare necessario verificare, preliminarmente, la opponibilità di suddetto pagamento alla odierna creditrice opposta.
Ritiene il Tribunale che detto pagamento, essendo avvenuto in data 09.02.2021, pertanto nei termini di esigibilità della fattura emessa il 02.01.2021 e ceduta il successivo 15.01, allorquando il termine di 60 giorni non era ancora scaduto, sia opponibile alla P.A., atteso che il credito ceduto non poteva essere ritenuto scaduto.
Parimenti opponibile è, per le medesime ragioni, la nota di credito emessa in data 01.02.2021, allorquando la fattura, oggetto di cessione e parzialmente pagata, non era ancora scaduta.
Conclusivamente deve ritenersi che il credito, alla data di scadenza della fattura, fosse inesistente e non più opponibile alla opponente. Pt_1
4. Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato e la domanda azionata dalla opposta in via monitoria rigettata,
5. In ragione della circostanza che la fondatezza della opposizione discende da circostanze non conosciute dalla opposta all'atto della richiesta monitoria (e riconducibili a pratica commerciale scorretta praticata dalla cedente), possono e devono ritenersi giusti e gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE/ la opposizione proposta dalla Parte_1
e, revocato il decreto ingiuntivo n. 1489/2021 del Tribunale di Cosenza (emesso il
[...]
22.12.2021 nel proc. n. 4118/2021 RG), rigetta la domanda proposta in via monitoria da
; CP_1
pagina 4 di 5 - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 02/06/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 567/2022 vertente
TRA
in p.l.r.p.t., (P.I. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti Giuseppe Brogno e Michela Grandinetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in al viale degli Pt_1
Alimena n. 8
OPPONENTE contro
, in p.l.r.p.t., (P.I. , rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 P.IVA_2 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Concetta Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Roma, al largo Arrigo VII n.4
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1489/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno con il lungo periodo di malattia sofferto, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice ha proposto opposizione avverso il d.i. n.
1489/2021 del Tribunale di Cosenza (n. 4118/2021 RG), con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 31.913,10, oltre interessi e spese della procedura liquidate in € 900,00 per onorari, € 286,00 per spese, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, in forza della fattura n. 1/2021 intestata pagina 1 di 5 a per delle prestazioni da essa rese e, a seguito di operazione cartolarizzazione, ceduta CP_2 all'odierna opposta.
In particolare, l' ha eccepito: in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e/o di Parte_2 titolarità attiva di e, in ogni caso, l'inopponibilità della cessione di credito stipulata tra la CP_1 società cedente e l'odierna opposta, in virtù del disposto degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, nonché
106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016; nel merito, la non dovutezza delle somme ingiunte per avere l'opponente, in riferimento alla fattura n. 01-2021 di € 62.599,56, già provveduto al pagamento di € 30.656,46 nei confronti della società cedente e per essere l'ulteriore importo azionato con il decreto ingiuntivo qui opposto non dovuto in quanto in precedenza stornato dalla con nota di CP_2 credito recante la dicitura “restituzione eccesso rette ospiti anno 2020 per superamento tetto massimo contrattualizzato”, trattandosi di somme eccedenti il budget contrattualizzato;
in via del tutto subordinata, la non applicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, non rientrando le fatture azionate nella disciplina del citato decreto. Con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e degli onorari di lite.
Con comparsa di risposta del 12.10.2022, si è costituita in giudizio chiedendo, in via CP_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, non essendo l'opposizione di pronta soluzione ed essendovi idonea documentazione attestante la sussistenza del credito. Nel merito, la convenuta ha invocato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, la declaratoria di esecutorietà del d.i. opposto. Sul punto, l'opposta ha rilevato invero che la Part cessione è pienamente opponibile all' essendo avvenuta ai sensi della l. n. 130/99, norma speciale e, come tale, inderogabile e che l'art. 4bis introdotto con il d.l. n. 145/13, convertito in l. n. 9/14 prevede espressamente l'inapplicabilità degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. La società convenuta ha pure rilevato che la nota di credito ex adverso richiamata è stata emessa in data successiva alla cessione, allorquando il credito non era più nella disponibilità della cedente, per cui non è opponibile alla cessionaria. Ancora, la CP_1
in ordine all'asserito superamento del budget, ha rilevato che ogni prestazione deve essere, per
[...] legge, erogata e, conseguentemente, pagata alle strutture private accreditate, ivi incluse le prestazioni extra tetto, non costituendo il budget individuale un limite all'erogazione dei servizi sanitari bensì un'imposizione alle Regioni di garantirle sempre e comunque tramite fissazione dei criteri per la loro erogazione oltre il tetto, e con obbligo di distribuzione delle somme finanziate dallo Stato, non utilizzate ovvero non correttamente utilizzate perché destinate unicamente al pagamento dei debiti delle strutture pubbliche. In via subordinata ed in caso di revoca del d.i. opposto, la convenuta ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 31.903,10 in favore dell'opposta, oltre agli interessi così come previsti dal d. lgs. n. 231/02 dalle scadenze sino al saldo, ovvero oltre interessi come previsti dall'art. 1284, co. 4, c.p.c.; in ogni caso, con condanna della controparte alla refusione delle spese processuali.
All'udienza cartolare del 14.10.22, rilevato che l'opposta si era costituita successivamente al deposito delle note di trattazione scritta da parte dell'opponente, il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 13.01.23, al fine di consentire all'attrice di prendere posizione sulle relative difese e per valutare la possibilità di una soluzione conciliativa della controversia alla luce della disponibilità manifestata dalla convenuta.
pagina 2 di 5 A scioglimento della riserva assunta all'udienza de qua, il tribunale ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
All'udienza dell'11.10.23, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, il giudice ha rinviato all'udienza del 25.03.24 per la precisazione delle conclusioni.
In seno a tale udienza, la società opposta ha chiesto un rinvio per formulare una proposta transattiva, per cui la causa è stata rinviata all'udienza del 24.06.24, in cui la convenuta ha chiesto un ulteriore rinvio per bonario componimento o, in subordine, per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 14.10.24, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
2.1 Preliminarmente occorre esaminare l'eccepito difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva di e, in ogni caso, l'inopponibilità della cessione di credito stipulata tra la società CP_1 cedente e l'odierna opposta, in virtù del disposto degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, nonché 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
Tale eccezione è infondata.
A riguardo è sufficiente rammentare che, dal momento in cui la cessione dei crediti all'odierna opposta è frutto di un'operazione di cartolarizzazione, non trova applicazione la norma invocata, essendo il rapporto regolamentato dalla L. 30 aprile 1999 n. 130.
Va, allora, precisato che, alla stregua dell'art. 4, L. 30 aprile 1999 n. 130, anche ai fini dell'opponibilità, il legislatore ha ritenuto sufficiente che della cessione sia dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Oltretutto l'art. 4 bis della medesima legge, come modificata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 ha previsto che: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Tale dato normativo consente di concludere nel senso che, a fronte di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, nessun altro adempimento formale è richiesto e, anzi, è espressamente esclusa l'accettazione/autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione (argomento che, invero, risulta confortato dai più recenti approdi della giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato sent. 5562/2020 che, espressosi in materia, ha precisato “non può condividersi la tesi secondo cui la norma del nuovo codice degli appalti (art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016) avrebbe abrogato implicitamente la norma recata del comma 4-bis dell'art. 4 della L. 130/1999 in quanto successiva, poiché la norma in questione è meramente riproduttiva della precedente disposizione recata dall'art. 117 del d.lgs. n. 163/06 che era ad essa antecedente.
Neppure risulta convincente la tesi secondo cui la norma del codice degli appalti prevarrebbe, in base al principio di specialità, sulla disposizione recata dall'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, in quanto tale disposizione si appalesa speciale rispetto alla disciplina codicistica, mentre la norma recata dal comma 4-bis dell'art. 4 cit. è norma speciale rispetto a tutte le disposizioni che disciplinano le formalità per la cessione dei crediti, con la conseguenza che l'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che richiama le sole “cessione dei crediti” e non contiene un espresso riferimento alla “cartolarizzazione” è pagina 3 di 5 inapplicabile, essendo prevalente la disciplina speciale recata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999.”).
3. Venendo al merito della vicenda giova ricordare, come discorso di carattere generale, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2 comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. Cassazione, n. 17371/03 e n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
(v. Cassazione, n. 15026/05; n. 15186/03 e n. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (v. Cassazione, n. 20613/11). Va, poi, ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio - il creditore (ovvero, l'opposto, già ingiungente) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo, infatti, essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (v., tra le ultime, Cassazione, n. 8901/13). Incontestata la avvenuta cessione del credito così come il parziale adempimento dell'obbligazione contrattuale, sebbene nei confronti del cedente, appare necessario verificare, preliminarmente, la opponibilità di suddetto pagamento alla odierna creditrice opposta.
Ritiene il Tribunale che detto pagamento, essendo avvenuto in data 09.02.2021, pertanto nei termini di esigibilità della fattura emessa il 02.01.2021 e ceduta il successivo 15.01, allorquando il termine di 60 giorni non era ancora scaduto, sia opponibile alla P.A., atteso che il credito ceduto non poteva essere ritenuto scaduto.
Parimenti opponibile è, per le medesime ragioni, la nota di credito emessa in data 01.02.2021, allorquando la fattura, oggetto di cessione e parzialmente pagata, non era ancora scaduta.
Conclusivamente deve ritenersi che il credito, alla data di scadenza della fattura, fosse inesistente e non più opponibile alla opponente. Pt_1
4. Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato e la domanda azionata dalla opposta in via monitoria rigettata,
5. In ragione della circostanza che la fondatezza della opposizione discende da circostanze non conosciute dalla opposta all'atto della richiesta monitoria (e riconducibili a pratica commerciale scorretta praticata dalla cedente), possono e devono ritenersi giusti e gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE/ la opposizione proposta dalla Parte_1
e, revocato il decreto ingiuntivo n. 1489/2021 del Tribunale di Cosenza (emesso il
[...]
22.12.2021 nel proc. n. 4118/2021 RG), rigetta la domanda proposta in via monitoria da
; CP_1
pagina 4 di 5 - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 02/06/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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