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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/06/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 21.5.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7398/2022 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv.ta Giovina d'Addato come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Roberto Tarzia come da come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.9.2022, , premesso di aver ricevuto, in data Parte_1
17.8.2022, l' avviso di addebito n. 343 2022 00009688 29 000 relativo a contributi gestione commercianti per il periodo 12/2014-12/2020, pari ad € 10.879,70; di essere in possesso di quote nominali, sin dal 28/11/2014, della società Smart Store s.n.c., operante nell'ambito del commercio al dettaglio e all'ingrosso di apparecchiature per le telecomunicazioni in esercizi specializzati;
che l CP_1 rilevata la costituzione della società, aveva proceduto all'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti;
che aveva presentato istanza di cancellazione dalla gestione, in quanto studentessa universitaria;
che in data 6.2.2015 l' aveva comunicava la cancellazione del nominativo, rilevando il mancato esercizio CP_1 di attività commerciale in concreto;
che l'attività all'ingrosso della Smart Store s.n.c. era iniziata in data
3.7.2019 e che era stato opportunamente ribadito, nella sezione deputata alla rendicontazione dei pagina 1 di 3 rapporti tra società e detentori di quote, la non iscrizione ovvero il mancato esercizio in concreto di attività di gestione ed amministrazione della società; che, nonostante ciò, l' aveva proceduto ad una CP_1 nuova iscrizione d'ufficio con provvedimento datato 23.7.2019; che era stata inviata apposita istanza di cancellazione, rimasta senza riscontro;
che, proposto ricorso amministrativo, lo stesso era stato rigettato con delibera n. 660 del 10.5.2021.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere la cartella di pagamento n. 343 2022 00009688 29.000; accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione relativamente ai crediti i vantati degli anni 2014- 2017 e per gli effetti dichiarare non dovute le somme richieste relativamente ai predetti anni per intervenuta prescrizione
Nel merito: dichiarare non dovute le somme richiesta con la cartella di pagamento n. 343 2022 0009688 29 000, oggetto del presente ricorso, il tutto per le ragioni indicate in premessa.
Costituitosi in giudizio, L' eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse ad agire a seguito CP_1 dell'annullamento della posizione contributiva e, conseguentemente, anche dell'avviso di addebito sulla base di quanto stabilito dalla sentenza n. 3994/2022 emessa da questo Tribunale al termine del procedimento iscritto al n.r.g. 8601/2021. Chiedeva, quindi, di dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
Riassegnata al sottoscritto magistrato, rigettata l'istanza di sospensione di esecutività dell'avviso di addebito, acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
21.5.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come concordemente ammesso dalle parti.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
3. In ordine alla regolamentazione delle spese e (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione “da € 5.201,00 ad € 26.000,00”) deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7398/2022 proposto da nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1 pagina 2 di 3 a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate CP_1 complessivamente in € 2.697,00, oltre contributo unificato pari ad € 43,00, IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 21.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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