Ordinanza cautelare 21 gennaio 2016
Decreto decisorio 12 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 12/10/2021, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2021
N. 01785/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2015, proposto da
Le Residenze S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Borella, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
contro
Comune di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione, Giampaolo De Piazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
nei confronti
Vodafone Italia S.p.A. (Già Vodafone Omnitel Bv), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Mantovan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo, 1543;
per l'annullamento
del provvedimento autorizzatorio del Comune di Treviso n. 7 del 18.12.2015;dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 143807 del 16.12.2015;
della deliberazione della Giunta Comunale del 2.12.2015 n. 361 " Programma e progetto generale delle reti del servizio pubblico di telefonia mobile, WI-FI E dab - Anno 2014 2° Integrazione. Approvazione".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di Vodafone Italia S.p.A.;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 dicembre 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 12 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO