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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 7/5/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6724/2018 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e in qualità di mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Pt_1 Parte_2
Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
OPPONENTE
E
, erede , rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Francesco CP_1 Controparte_2
Colucci, come da procura speciale alle liti in atti,
OPPOSTA
oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/7/2018 l' premesso che: con sentenza n. 1236/2014 del Pt_1
13.5.2014 il Tribunale di Foggia ex Lucera, sez. Lavoro, aveva dichiarato il diritto di (in CP_1
pagina 1 di 7 qualità di coniuge) e di , e Controparte_3 Persona_1 Per_2 CP_4 CP_5
(in qualità di figli), tutti eredi di , deceduto il 6.7.2006, alla ricostituzione Per_3 Controparte_2 della pensione cat. VOS n.45151126, condannando l'Istituto a riliquidare detta pensione dalla decorrenza originaria al decesso, a riliquidare la pensione di reversibilità cat. SOS n. 47003657 in capo a e al pagamento del differenziale quantificato nella misura del 60% di quanto spettante al CP_1 de cuius, oltre accessori;
che con un primo atto di precetto, seguito da pignoramento presso terzi, controparte aveva agito in via esecutiva riscuotendo euro 9.993,75 per la pensione VOS da gennaio 1997
a luglio 2006, nonché euro 7.348,50 per la pensione SOS di reversibilità per il periodo da agosto 2006 ad aprile 2016; che con successivo atto di precetto notificato in data 21/06/2018 la aveva CP_1 rivendicato, in forza del predetto titolo esecutivo, l'ulteriore pagamento di euro 1.746,15, quali ratei pensionistici maturati dal mese di maggio 2016 al mese di giugno 2018; che, invero, nulla era ulteriormente dovuto in forza di tale titolo, atteso che “le quote di maggiorazione sociale, di cui la signora
è beneficiaria sin dalla liquidazione originaria della pensione, l'aumento della pensione così come statuito dal CP_1
Pt_ Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1236/2014 e applicato dall' nel 2016 viene di fatto assorbito dalla maggior quota di maggiorazione sociale, maggiorazione che di fatto si riduce della stessa misura dell'aumento previsto in sentenza”; che il quantum del credito in oggetto risultava generico e non dimostrato;
che la pronuncia giudiziale non conteneva alcuna statuizione per il futuro e no costituiva “titolo esecutivo fruibile” per il periodo maggio
2016-giugno 2018.
Tanto premesso, l'Ente chiedeva al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1236/14, considerando l'elevato importo, la inidoneità della sentenza a costituire titolo esecutivo, per i motivi sopra descritti,
l'assenza di una analitica descrizione delle somme rivendicate, fissi un'udienza di discussione della presente causa e in quella sede accolga la presente opposizione e per l'effetto accerti e dichiari la nullità, l'inefficacia, l'inammissibilità e
l'improponibilità dell'atto di precetto notificato, per i motivi addotti in narrativa, sia per mancanza del titolo esecutivo e del conseguente diritto ad agire esecutivamente, sia per integrale pagamento del dovuto da parte dell' ”. Pt_1
Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato, con articolate motivazioni, la CP_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Acquisiti gli atti ed i documenti delle parti, sentito il funzionario dell e lette le Pt_1 Controparte_6 note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 7.5.2025.
2. Con atto di opposizione a precetto, che, invero, va qualificato come opposizione all'esecuzione (“In tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all'esecuzione forzata, la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di una o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al "quantum" ed in
"parte qua", del diritto del creditore ad agire in via esecutiva. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente pagina 2 di 7 come opposizione all'esecuzione”- Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9698 del 03/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 7886 del 20/05/2003) l' ha sostanzialemnte affermato di aver corrisposto quote di maggiorazione Pt_1 sociale che assorbono l'aumento di pensione riconosciuto alla dalla sentenza succitata. CP_1
La negazione di ogni ulteriore spettanza in capo all'istante viene quindi ricondotta, da una parte, al fatto che con nota del 7.4.2015 (acquisita agli atti ex art.421 c.p.c. ed il cui contenuto è stato esplicitato dal funzionario ascoltato a chiarimenti all'udienza del 9.1.2019) l'Ente ha ricalcolato la CP_7 pensione SOS dall'1.8.2006 (questa è l'originaria decorrenza del trattamento pensionistico, come si evince dal “prospetto di liquidazione o riliquidazione pensione in regime internazionale” datato
11.12.2006, in atti) generando, in favore della , un credito pari ad € 10.689,48, sino al 30.4.2015, CP_1 per poi comunicare, con nota del 27.6.2018, una riliquidazione (parimenti a decorrere dall'1.8.2006) dalla quale è derivato un debito pari ad € 6.604,17.
Tanto comporterebbe, secondo la prospettazione dell' una parziale compensazione delle partite di Pt_1 dare e avere, tale da non rendere esigibili ulteriori somme (quelle contenute nel precetto oggetto della presente opposizione).
Dall'altra, al fatto che alcuna previsione di condanna al pagamento di ulteriori ratei è contenuta nella sentenza.
La , per mezzo del proprio procuratore, in corso di causa ha dapprima ha insistito per il CP_1 riconoscimento dell'importo di € 62,11 per gli anni 2016 e 2017 e di € 62,79 per l'anno 2018, e, successivamente, con note di trattazione scritta del 4.11.2020, 26.11.2021, 26.01.2023 e 22.01.2024, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, con note del 26/11/2021 ha dedotto che il pagamento nella superiore misura è intervenuto con il rateo della pensione di agosto 2018 e che, pertanto, poteva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Va peraltro evidenziato che poi la parte opposta, anzichè reiterare la richiesta di cessata materia del contendere, ha insistito per il rigetto della domanda proposta dell' (cfr. note ts di parte opposta del Pt_1
15.05.2024).
Le ondivaghe conclusioni della e la difficoltà di scrutinio del materiale probatorio offerto dalle CP_1 parti ha reso complessa la soluzione del caso.
2.1 Giova quindi ripercorrere brevemente i fatti di causa relativi alla sola pensione di reversibilità spettante alla opposta:
- la , con sentenza n. 1236/2014, ha visto riconoscere in suo favore il diritto alla pensione di CP_1 reversibilità cat. SOS n. 47003657, con la condanna dell' al differenziale quantificato nella misura Pt_1 del 60% di quanto spettante al de cuius, oltre accessori;
pagina 3 di 7 - con un primo atto di precetto, seguito da pignoramento presso terzi, sono stati riscossi € 7.348,50 a titolo di pensione di reversibilità;
- con ulteriore atto di precetto, notificato il 21.06.2018, la ha rivendicato le ulteriori differenze CP_1 dovute, vale a dire i ratei maturati dal 30.04.2016 in poi ovverosia dal maggio 2016 al giugno 2018;
- l' a seguito di ricostituzione del 27.06.2018 ha evidenziato che nulla è dovuto alla , poiché Pt_1 CP_1
l'aumento spettante in ragione della sentenza summenzionata è stata assorbita dalla maggiore quota di maggiorazione sociale, maggiorazione che di fatto si riduce della stessa misura dell'aumento previsto in sentenza;
- la differenza di € 62,11 non va ad incidere sulla misura finale dell'emolumento pensionistico, anzi, aumentando la pensione di € 62,11 l'importo sarebbe inferiore a quello già goduto con la maggiorazione sociale riconosciuta all'odierna parte opposta;
- l' , con calcoli di cui al ricorso introduttivo ha sostenuto che l'importo è pari a € 484,18 a cui Pt_1 vanno aggiunti integrazione al trattamento minimo e pari a € 17,76 e € 94,06 a titolo di maggiorazione sociale € 595,96 erogati dall' dall'anno 2018 per l'importo di € 601,49, qualora, invece, ad € 484, 14 Pt_1 si aggiungesse l'importo di € 62,42 (invero € 62,11 dovrebbe essere secondo l'importo sopra indicato) si otterrebbe l'importo di € 546,56 ma non si avrebbe più diritto all'integrazione al minimo né alla maggiorazione sociale;
- se, dunque, l'Ente desse esecuzione alla richiesta precettata, dovrebbe contestare contemporaneamente l'indebito per la maggiorazione sociale non spettante.
2.2 Ciò posto, l'opposizione è infondata.
2.3 Va in primo luogo rimarcato che l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché a lui spetta di contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione (cfr. in tal senso Cass. n. 4380/2013; Cass. n. 3477/2003; Cass. n. 1328/2011; Cass. n.
16541/2011).
Tale principio trova il suo fondamento nell'osservazione che la quantificazione del credito precettato è frutto dell'accertamento giudiziale trasfuso nel titolo esecutivo, di guisa che grava sull'opponente l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza di elementi sopravvenuti al giudicato che ne paralizzino l'operatività
(così, in tema di giudicato che abbia accolto la domanda di pensione di invalidità, Cass. Sez. Lav. n.
11169/2012 ha affermato che in sede di opposizione all'esecuzione l'Ente previdenziale deve far valere la sopravvenuta mancata iscrizione del creditore nelle liste del collocamento obbligatorio).
Ma quando una precedente quantificazione o una quantificabilità sulla base di parametri oggettivi e predeterminati desumibili dal giudizio di merito non vi sia, deve operare il diverso principio secondo il quale anche nel giudizio di opposizione al precetto incombe sul creditore, che ritorna ad essere attore in pagina 4 di 7 senso sostanziale, fornire, in caso di contestazione sugli importi pretesi, la prova della loro esattezza (così
Cass. n. 10977/2013, richiamata, in motivazione, da Cass. Sez. Lav. n. 24669/2014).
2.4. Nel caso di specie, il titolo esecutivo (giudiziale) azionato in executivis dal creditore precettante s'identifica nella sentenza n. 1236/2014, con la quale il Tribunale di Foggia (già Tribunale di Lucera), accogliendo la domanda di ricostituzione pensionistica, diretta e di reversibilità, spiegata dagli eredi di con ricorso depositato in data 11.11.2008 (r.g. n. 5816/2008) e per quel che in questa Controparte_2 sede rileva, così statuiva: “c) dichiara altresì il diritto della superstite alla ricostituzione conseguente della pensione cat. Pt_ SOS n. 47003657 dall'1.8.2006 con attribuzione dell'incremento pensionistico al 60% e per l'effetto condanna l' a riliquidare alla signora i ratei di pensione di reversibilità con la decorrenza 01/08/2006 ed a corrispondere il CP_1 differenziale quantificato nei termini di cui alla parte motiva, ossia il 60% dell'importo di ricostituzione del de cuius alla data del decesso oltre interessi della maturazione di ogni singolo rateo e fino al saldo”.
Il dictum giudiziale contiene tutti gli elementi utili per l'esatta quantificazione della pretesa, mediante il compimento di una semplice operazione aritmetica sulla scorta dei dati certi chiaramente individuati nella parte motiva della pronuncia, nonché degli aumenti annuali dovuti per effetto della perequazione automatica prevista dalla legge.
In definitiva, il credito ivi consacrato s'appalesa certo, liquido ed esigibile, conformemente a consolidati arresi giurisprudenziali della Corte di legittimità (Cass., SS.UU. n. 11066/2012; Cass. n. 9161/2013), secondo i quali “Costituisce valido titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., la sentenza recante la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile, attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta di dati desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati”, come nella fattispecie, “dall'altra parte”; pertanto, il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi della suddetta norma, non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'integrazione del provvedimento con elementi contestuali, purché idoneamente richiamati, come nel caso di specie, in modo da rendere possibile l'esecuzione concreta dell'obbligo (v.
Cass. Sez. Lav. n. 10866/2021).
Quanto sin qui detto vale per l'ulteriore somma di euro 1.746,15, quale rivendicata dal la a titolo di CP_1 differenziale per i ratei successivi maturati dal maggio 2016 sino a giugno 2018.
2.5 A quest'ultimo proposito si ritiene priva di pregio l'eccezione di inesistenza di valido titolo esecutivo, quale sollevata dall' nel ricorso introduttivo del presente giudizio, potendosi richiamare le motivazioni Pt_1 rese in precedente analogo da questo Tribunale (Sentenza n. 2485/2023 pubbl. il 06/09/2023, est. dott.
Caputo).
Difatti, “In materia previdenziale, che di norma contempla prestazioni in favore degli assicurati aventi titolo in un rapporto che si protrae nel tempo, la sentenza di condanna non può valere come titolo esecutivo al fine di conseguire prestazioni maturate successivamente alla proposizione della domanda e, a fortiori, alla emissione della sentenza, tenuto anche conto che dal pagina 5 di 7 rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente per oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, bensì plurime obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo” (Cass. n. 10431 del 1997; Cass. n. 5168 del 1998; Cass. n. 11169 del 2012).
Diverso è, tuttavia, il piano – che, nella specie, ricorre – del valore attribuibile alla pronuncia inerente a un rapporto di durata che è destinata a proiettarsi nel futuro, in presenza di una situazione, di fatto e di diritto, invariata (Cass. n. 9389 del 2001 resa in relazione all'assegno d'invalidità ex lege n.222 del 1984, sulla scia del principio di Cass., sez. un., n.383 del 1999; così, in motivazione, Cass. n. 8261/2023).
Nel caso in esame, non sussiste alcuna sopravvenienza, di fatto e/o di diritto, suscettibile di incidere sul rapporto pensionistico. In particolare, lo stesso ha dedotto che la era beneficiaria di quote Pt_1 CP_1 di maggiorazione sociale sin dalla liquidazione originaria della pensione di reversibilità (1.8.2006): è evidente che tale questione poteva e doveva essere rappresentata già in sede di giudizio n.5816/2008 depositato l'11.11.2008. Non essendo dunque mutata la situazione sulla quale si basava il diritto della coniuge del pensionato, correttamente è stata posta in esecuzione la sentenza n. 1236/2014, pacificamente passata in giudicato, per il conseguimento del differenziale sui ratei maturati in epoca successiva a quelli azionati con il primo precetto, in disparte ogni considerazione in ordine a indebite percezioni, che sono del tutto estranee al “thema litis”.
2.6. D'altro canto, costituisce principio pacifico quello secondo il quale “il creditore può avvalersi del medesimo titolo esecutivo per iniziare anche più di un'azione esecutiva;
può notificare un secondo precetto anche quando ne abbia già notificato altro (cfr., da ultimo Cass. n. 19876/13, che ribadisce il limite costituito dalla non rimborsabilità delle spese sostenute per i precetti andati perenti) ed anche quando sulla base del primo precetto abbia già avviato un'azione esecutiva;
può procedere con una seconda esecuzione anche quando, con altro atto abbia iniziato una precedente azione esecutiva che non si sia ancora conclusa;
il diritto di agire in executivis non viene meno se non con la completa soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo e consente al creditore di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata con l'unico limite di non incorrere nell'abuso dei mezzi di espropriazione e fatto salvo l'intervento del giudice ex art. 483 cod. proc. civ.” (Cass. civ. Sez. III, n. 28614/2013; più di recente, Cass. civ. Sez. III, n. 12195/2023).
2.7 Passando alla quantificazione del dovuto, occorre rammentare, in linea con un consolidato orientamento di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), che “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. pagina 6 di 7 Giova pure precisare che “Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo” (Cass., sez. un. 23 gennaio 2002, n. 761; 17 giugno 2004, n. 11353).
Nella specie, il creditore opposto ha esplicitato in modo esaustivo i dati fattuali fondativi del diritto fatto valere in giudizio.
2.8. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'opposizione, stante il diritto della creditrice opposta ad agire in via esecutiva nei confronti dell per Pt_1 le somme di cui all'atto di precetto notificato in data 21.6.2018.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3. Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione “infra” € 5.200,00) – seguono la soccombenza della parte opponente e vengono distratte in favore dell'avv. Davide Francesco Colucci, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a precetto, iscritto al n. 6724/2018, proposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e in qualità di Pt_1 mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti , nei confronti di Parte_3 CP_1
, assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.312,00, oltre i.v.a., c.p.a. e Pt_1 rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Davide
Francesco Colucci, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 7.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 7 di 7