CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 2 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
988/2024, pubblicata il 31/07/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Antonio Parte_1 C.F._1
Zannino e con elezione di domicilio presso il suo studio in Cutro, via Risorgimento n. 47, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Successivi del Giudizio Calabria (munita dei poteri necessari CP_2
in forza di procura speciale per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_1
raccolta nr 12772 del 25/07/2024), con il patrocinio dell'avv. Marianna Puzo e con elezione di domicilio presso il suo studio in Napoli, via Croce Rossa n. 20, come da procura inserita nl fascicolo telematico;
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato presso i suoi uffici in Milano in Via Freguglia, n. 1;
-APPELLATI
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 988/2024, pubblicata il 31/07/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello adita,
In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e per gli effetti:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 988/2024, emessa dal Tribunale Civile di
Busto Arsizio, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3097/23, in data 30.07.24 e pubblicata in data 31.07.24, Dott. Elisa Tosi, notificata in data 01.08.24, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Busto Arsizio adito, giudice designando, disattesa ogni contrariis rejectis, così provvedere:
“In via preliminare: - Disporre la sospensione dell'opposta intimazione, concorrendo gravi motivi, per come sopra illustrato;
Nel merito: -Accogliere la presente opposizione, previo accertamento delle ragioni di parte opponente, per i motivi sopra esposti ed eccepiti, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e del presunto debito, per cui è causa;
-Per l'effetto, accertare
e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. agli enti convenuti. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ed articolare i mezzi di prova all'esito delle avversarie difese. Con ogni riserva e salvezza. Si producono i documenti di cui all'indice. Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93
c.p.c..”.
-per l'effetto, ancora, in particolare, riconoscere e dichiarare la nullità delle notifiche così come eseguite e la conseguente inidoneità ai fini dell'interruzione della prescrizione, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata, per come sopra esposto;
-e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 6 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano così provvedere:
-rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza impugnata n. 988/24 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, per tutti i motivi esposti;
-condannarsi l'appellante al risarcimento del danno ex art 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente del giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, con compensazione delle spese.
S.J.”
PER MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
“In forza di provvedimento di fissazione di udienza di discussione in forma scritta il Controparte_3
, ut supra rappresentato e difeso, chiede che la Corte di Appello adita rigetti interamente
[...]
l'atto di appello e confermi la sentenza resa dal Giudice di prime cure, condannando parte appellante opponente alla refusione integrale delle spese dell'intero giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Busto Arsizio contro Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 13320239000663418/000 notificatagli dalla
[...]
in data 28 aprile 2023 in relazione alla cartella di pagamento n. Controparte_1
13320120013344274003.
L'intimazione opposta ha ad oggetto la pretesa di pagamento della somma di euro 62.961,29
(oltre interessi di mora, oneri di riscossione e spese esecutive, per un totale di euro 90.065,53)
a titolo di spese processuali sulla base del ruolo formato da Equitalia Giustizia S.p.a. su impulso dell'Ufficio Campione Civile e Penale della Corte d'Appello di Catanzaro.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- l'omessa o insufficiente motivazione dell'intimazione, in mancanza sia della allegazione della cartella di pagamento presupposta sia della indicazione dei tributi e delle sanzioni accessorie richieste;
- l'estinzione del debito erariale per prescrizione, essendo decorso più di un quinquennio dal
2007 senza il compimento di atti interruttivi;
- l'illegittimità degli interessi applicati.
L e il di sono costituiti nel Controparte_1 Controparte_3 giudizio di primo grado con un'unica comparsa di risposta e con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale, in via preliminare, ha eccepito la nullità della notificazione effettuata nei confronti del , la incompetenza del Tribunale adito e la carenza di legittimazione CP_3
pagina 3 di 6 passiva di entrambe le parti convenute;
inoltre, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione avversaria e ne ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n.988 del 31 luglio 2024: - ha rigettato le eccezioni preliminari formulate dall'Avvocatura dello Stato;
- ha qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. le doglianze riferite al difetto di motivazione dell'avviso di intimazione e ha dichiarato l'inammissibilità delle stesse, poiché proposte oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione della intimazione di pagamento;
- ha respinto nel merito le ulteriori censure dell'opponente (fra cui l'eccezione di prescrizione), le quali sono state ricondotte all'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c., in quanto contestazioni del diritto del creditore di procedere in executivis.
ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto Parte_1
l'eccezione di prescrizione della pretesa avversaria, ritenendo che si fosse perfezionata la notificazione della cartella di pagamento n. 13320120013344274003 e che tale notificazione costituisse quindi un valido atto interruttivo della prescrizione.
Secondo la tesi dell'appellante, la suddetta notificazione sarebbe invece nulla poiché: 1) non sarebbe stata data la prova del contenuto del plico notificato mediante la produzione della cartella di pagamento;
2) non sarebbe stato rispettato l'iter procedurale stabilito per il caso di assenza temporanea del destinatario (c.d. irreperibilità relativa).
L e il si sono costituiti nel Controparte_1 Controparte_3
giudizio di appello con atti separati e hanno entrambi chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha svolto nuovi motivi di impugnazione
(rectius, ha riproposto le doglianze formulate nel giudizio di primo grado, ma non inserite nell'atto di citazione in appello), dei quali non può tuttavia tenersi alcun conto, essendo inammissibili perché introdotti in causa tardivamente.
L'esame dell'impugnazione sarà quindi circoscritto alle sole questioni inerenti alla nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 13320120013344274003, con la quale, secondo la decisione del Tribunale, è stato validamente interrotto il decorso della prescrizione.
1) Il Tribunale ha correttamente escluso la necessità, per il perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento, della produzione di copia della cartella stessa, ritenendo invece sufficiente l'indicazione del numero identificativo di essa sulla relata di notifica, sull'avviso di deposito presso la casa comunale di Busto Arsizio ex art. 140 c.p.c. e sull'avviso di ricevimento della relativa raccomandata recapitata in data 21 agosto 2013.
La suddetta decisione è conforme all'orientamento prevalente e del tutto consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art.
pagina 4 di 6 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione
e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. n.6251/2025; nei medesimi termini v. anche Cass. n. 23902/2017).
2) Sotto altro profilo, ha dedotto la nullità della notificazione della cartella Parte_1
di pagamento n. 13320120013344274003 per il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., il quale prevede: - il deposito dell'atto di cui non è riuscita la consegna al destinatario, presso la casa comunale del luogo ove doveva effettuarsi la notifica;
- l'affissione di un avviso di deposito alle porte dell'abitazione (ovvero dell'ufficio o dell'azienda); - l'invio di una comunicazione con lettera raccomandata A/R con l'informazione al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso la predetta casa comunale.
In particolare, l'appellante ha rilevato: - che nel testo della comunicazione di avvenuto deposito non erano state barrate le caselle inerenti agli adempimenti eseguiti;
- che, nonostante il fatto che la raccomandata informativa (CAD) fosse stata ritirata da un familiare convivente, era stato omesso l'invio della ulteriore raccomandata prevista dall'art. 60 comma 1 lett. b-bis) del DPR
n. 600/1973 per l'ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario.
Quanto alla compilazione dell'avviso di deposito (prodotto dal nel Controparte_3
fascicolo di primo grado in allegato alla memoria istruttoria), è agevole osservare che gli adempimenti ivi elencati non sono previsti come alternativi, ma come obbligatori, e che pertanto, non dovendo effettuarsi una scelta fra essi, la barratura delle relative caselle non va ritenuta significativa ai fini della attestazione dell'esecuzione della intera procedura;
al più, avrebbe potuto assumere rilievo una barratura parziale, mentre la totale omissione va reputata equivalente alla barratura di tutte le caselle (anche perché, altrimenti, l'invio della comunicazione sarebbe privo di qualsiasi senso). Del resto, l'attestazione del deposito presso la Casa Comunale e della affissione dell'avviso sulla porta di ingresso è inserita anche nella cartolina di ricevimento della raccomandata contenente il plico da notificare, mentre la prova dell'invio della raccomandata è data dalla ricevuta di ritorno compilata dall'incaricato della distribuzione per conto di Poste Italiane S.p.a.
Con riguardo invece al ritiro della raccomandata informativa (CAD) da parte di un familiare convivente del destinatario, si evidenzia che la disposizione di cui all'art. 60 comma 1 lett b- bis) del DPR n. 600/1973 trova applicazione con riferimento alla notificazione degli atti a persone diverse dal destinatario (i.e. alle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 137 c.p.c.) e non con riferimento all'invio della comunicazione di avvenuto deposito di cui all'art. 140 c.p.c.
pagina 5 di 6 L'eccezione di nullità della notificazione della cartella n. 13320120013344274003 formulata da va quindi dichiarata infondata. Parte_1
A ciò consegue il rigetto dell'appello, risultando tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione del credito di cui è giudizio.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuto a rifondere le spese del Parte_1 presente grado in favore sia dell' sia del Controparte_1 Controparte_3
. Le suddette spese sono liquidate applicando gli importi medi di cui al D.M. n.
[...]
147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 988/2024, pubblicata il Parte_1
31/07/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rifondere in favore della e Parte_1 Controparte_1
del le spese del presente grado, liquidate, per ciascuna delle Controparte_3
suddette parti, in euro 12.154,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 2 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
988/2024, pubblicata il 31/07/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Antonio Parte_1 C.F._1
Zannino e con elezione di domicilio presso il suo studio in Cutro, via Risorgimento n. 47, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Successivi del Giudizio Calabria (munita dei poteri necessari CP_2
in forza di procura speciale per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_1
raccolta nr 12772 del 25/07/2024), con il patrocinio dell'avv. Marianna Puzo e con elezione di domicilio presso il suo studio in Napoli, via Croce Rossa n. 20, come da procura inserita nl fascicolo telematico;
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato presso i suoi uffici in Milano in Via Freguglia, n. 1;
-APPELLATI
pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 988/2024, pubblicata il 31/07/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello adita,
In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e per gli effetti:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 988/2024, emessa dal Tribunale Civile di
Busto Arsizio, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3097/23, in data 30.07.24 e pubblicata in data 31.07.24, Dott. Elisa Tosi, notificata in data 01.08.24, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Busto Arsizio adito, giudice designando, disattesa ogni contrariis rejectis, così provvedere:
“In via preliminare: - Disporre la sospensione dell'opposta intimazione, concorrendo gravi motivi, per come sopra illustrato;
Nel merito: -Accogliere la presente opposizione, previo accertamento delle ragioni di parte opponente, per i motivi sopra esposti ed eccepiti, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento e del presunto debito, per cui è causa;
-Per l'effetto, accertare
e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. agli enti convenuti. Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ed articolare i mezzi di prova all'esito delle avversarie difese. Con ogni riserva e salvezza. Si producono i documenti di cui all'indice. Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93
c.p.c..”.
-per l'effetto, ancora, in particolare, riconoscere e dichiarare la nullità delle notifiche così come eseguite e la conseguente inidoneità ai fini dell'interruzione della prescrizione, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata, per come sopra esposto;
-e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario”.
Per : Controparte_1
pagina 2 di 6 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano così provvedere:
-rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza impugnata n. 988/24 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, per tutti i motivi esposti;
-condannarsi l'appellante al risarcimento del danno ex art 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente del giudizio.
In subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, con compensazione delle spese.
S.J.”
PER MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
“In forza di provvedimento di fissazione di udienza di discussione in forma scritta il Controparte_3
, ut supra rappresentato e difeso, chiede che la Corte di Appello adita rigetti interamente
[...]
l'atto di appello e confermi la sentenza resa dal Giudice di prime cure, condannando parte appellante opponente alla refusione integrale delle spese dell'intero giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Busto Arsizio contro Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 13320239000663418/000 notificatagli dalla
[...]
in data 28 aprile 2023 in relazione alla cartella di pagamento n. Controparte_1
13320120013344274003.
L'intimazione opposta ha ad oggetto la pretesa di pagamento della somma di euro 62.961,29
(oltre interessi di mora, oneri di riscossione e spese esecutive, per un totale di euro 90.065,53)
a titolo di spese processuali sulla base del ruolo formato da Equitalia Giustizia S.p.a. su impulso dell'Ufficio Campione Civile e Penale della Corte d'Appello di Catanzaro.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: Parte_1
- l'omessa o insufficiente motivazione dell'intimazione, in mancanza sia della allegazione della cartella di pagamento presupposta sia della indicazione dei tributi e delle sanzioni accessorie richieste;
- l'estinzione del debito erariale per prescrizione, essendo decorso più di un quinquennio dal
2007 senza il compimento di atti interruttivi;
- l'illegittimità degli interessi applicati.
L e il di sono costituiti nel Controparte_1 Controparte_3 giudizio di primo grado con un'unica comparsa di risposta e con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale, in via preliminare, ha eccepito la nullità della notificazione effettuata nei confronti del , la incompetenza del Tribunale adito e la carenza di legittimazione CP_3
pagina 3 di 6 passiva di entrambe le parti convenute;
inoltre, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione avversaria e ne ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n.988 del 31 luglio 2024: - ha rigettato le eccezioni preliminari formulate dall'Avvocatura dello Stato;
- ha qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. le doglianze riferite al difetto di motivazione dell'avviso di intimazione e ha dichiarato l'inammissibilità delle stesse, poiché proposte oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione della intimazione di pagamento;
- ha respinto nel merito le ulteriori censure dell'opponente (fra cui l'eccezione di prescrizione), le quali sono state ricondotte all'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c., in quanto contestazioni del diritto del creditore di procedere in executivis.
ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto Parte_1
l'eccezione di prescrizione della pretesa avversaria, ritenendo che si fosse perfezionata la notificazione della cartella di pagamento n. 13320120013344274003 e che tale notificazione costituisse quindi un valido atto interruttivo della prescrizione.
Secondo la tesi dell'appellante, la suddetta notificazione sarebbe invece nulla poiché: 1) non sarebbe stata data la prova del contenuto del plico notificato mediante la produzione della cartella di pagamento;
2) non sarebbe stato rispettato l'iter procedurale stabilito per il caso di assenza temporanea del destinatario (c.d. irreperibilità relativa).
L e il si sono costituiti nel Controparte_1 Controparte_3
giudizio di appello con atti separati e hanno entrambi chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Nella comparsa conclusionale, l'appellante ha svolto nuovi motivi di impugnazione
(rectius, ha riproposto le doglianze formulate nel giudizio di primo grado, ma non inserite nell'atto di citazione in appello), dei quali non può tuttavia tenersi alcun conto, essendo inammissibili perché introdotti in causa tardivamente.
L'esame dell'impugnazione sarà quindi circoscritto alle sole questioni inerenti alla nullità della notificazione della cartella di pagamento n. 13320120013344274003, con la quale, secondo la decisione del Tribunale, è stato validamente interrotto il decorso della prescrizione.
1) Il Tribunale ha correttamente escluso la necessità, per il perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento, della produzione di copia della cartella stessa, ritenendo invece sufficiente l'indicazione del numero identificativo di essa sulla relata di notifica, sull'avviso di deposito presso la casa comunale di Busto Arsizio ex art. 140 c.p.c. e sull'avviso di ricevimento della relativa raccomandata recapitata in data 21 agosto 2013.
La suddetta decisione è conforme all'orientamento prevalente e del tutto consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art.
pagina 4 di 6 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione
e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. n.6251/2025; nei medesimi termini v. anche Cass. n. 23902/2017).
2) Sotto altro profilo, ha dedotto la nullità della notificazione della cartella Parte_1
di pagamento n. 13320120013344274003 per il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., il quale prevede: - il deposito dell'atto di cui non è riuscita la consegna al destinatario, presso la casa comunale del luogo ove doveva effettuarsi la notifica;
- l'affissione di un avviso di deposito alle porte dell'abitazione (ovvero dell'ufficio o dell'azienda); - l'invio di una comunicazione con lettera raccomandata A/R con l'informazione al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso la predetta casa comunale.
In particolare, l'appellante ha rilevato: - che nel testo della comunicazione di avvenuto deposito non erano state barrate le caselle inerenti agli adempimenti eseguiti;
- che, nonostante il fatto che la raccomandata informativa (CAD) fosse stata ritirata da un familiare convivente, era stato omesso l'invio della ulteriore raccomandata prevista dall'art. 60 comma 1 lett. b-bis) del DPR
n. 600/1973 per l'ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario.
Quanto alla compilazione dell'avviso di deposito (prodotto dal nel Controparte_3
fascicolo di primo grado in allegato alla memoria istruttoria), è agevole osservare che gli adempimenti ivi elencati non sono previsti come alternativi, ma come obbligatori, e che pertanto, non dovendo effettuarsi una scelta fra essi, la barratura delle relative caselle non va ritenuta significativa ai fini della attestazione dell'esecuzione della intera procedura;
al più, avrebbe potuto assumere rilievo una barratura parziale, mentre la totale omissione va reputata equivalente alla barratura di tutte le caselle (anche perché, altrimenti, l'invio della comunicazione sarebbe privo di qualsiasi senso). Del resto, l'attestazione del deposito presso la Casa Comunale e della affissione dell'avviso sulla porta di ingresso è inserita anche nella cartolina di ricevimento della raccomandata contenente il plico da notificare, mentre la prova dell'invio della raccomandata è data dalla ricevuta di ritorno compilata dall'incaricato della distribuzione per conto di Poste Italiane S.p.a.
Con riguardo invece al ritiro della raccomandata informativa (CAD) da parte di un familiare convivente del destinatario, si evidenzia che la disposizione di cui all'art. 60 comma 1 lett b- bis) del DPR n. 600/1973 trova applicazione con riferimento alla notificazione degli atti a persone diverse dal destinatario (i.e. alle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 137 c.p.c.) e non con riferimento all'invio della comunicazione di avvenuto deposito di cui all'art. 140 c.p.c.
pagina 5 di 6 L'eccezione di nullità della notificazione della cartella n. 13320120013344274003 formulata da va quindi dichiarata infondata. Parte_1
A ciò consegue il rigetto dell'appello, risultando tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione del credito di cui è giudizio.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuto a rifondere le spese del Parte_1 presente grado in favore sia dell' sia del Controparte_1 Controparte_3
. Le suddette spese sono liquidate applicando gli importi medi di cui al D.M. n.
[...]
147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 988/2024, pubblicata il Parte_1
31/07/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rifondere in favore della e Parte_1 Controparte_1
del le spese del presente grado, liquidate, per ciascuna delle Controparte_3
suddette parti, in euro 12.154,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
pagina 6 di 6