Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4461/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa Bettio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4461/2024 r.g. promosso con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data
24.09.24 da e con gli avv.ti Carlotta Casamorata e Parte_1 Controparte_1
Marina Vandini come da procura alle liti in atti,
-ricorrente-
, Controparte_2
Controparte_3
-resistenti contumaci-
Conclusioni di parte ricorrente come da ricorso depositato in data 24.9.24:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Padova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in
accoglimento della domanda proposta da , accertare e dichiarare che: Parte_1
– c.f.: , nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._1 CP_3
nata a [...] il [...], c.f. sono eredi puri e semplici
[...] C.F._2
di , nato a [...] il [...], c.f. , deceduto a Persona_1 C.F._3
pagina 1 di 6
, deceduta a LE (PD) il 29.10.2015; con ordine al competente Signor C.F._4
Conservatore dei RR. II. di provvedere alla trascrizione dell'emananda ordinanza, sui seguenti beni
immobili:
▪ Abitazione sita in LE PD, via D.C. Trivellato, censita al catasto fabbricati del detto comune al
foglio 10, particella 1, sub 16 graffato con sub 17, natura A/3, consistenza 5,5 vani.
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 24.9.2024, Parte_1
e, per essa, conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
esponendo che:
- dall'1.7.2018, era subentrata nei diritti, contratti, autorizzazioni, concessioni, Parte_1
licenze, permessi, esoneri, riconoscimenti, attività e passività di in virtù di Controparte_4
atto di conferimento di ramo d'azienda a rogito del notaio iscritto nel Registro delle Imprese e successivamente pubblicato;
- a partire dall'1.1.2021, con atto del notaio, era stata fusa per Controparte_1
incorporazione in (società incorporante) e contestualmente la società Parte_1
incorporante aveva mutato denominazione in Parte_1 Parte_1
- con atto del notaio, aveva conferito, con effetto dall'1.1.2021, alla Parte_1
neo-costituita società controllata interamente dalla prima, il ramo Controparte_1
d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti;
- il credito per il quale parte ricorrente agiva in questa sede, con ogni accessorio e garanzia ad esso connessi, era compreso tra i crediti ceduti;
pagina 2 di 6 - con decreto ingiuntivo n. 56/2018 del 24.1.2018, il Tribunale di Rovigo aveva ingiunto a di pagare in favore di la complessiva somma di € 37.240,26, Controparte_2 Controparte_4
oltre interessi e spese di ingiunzione come ivi indicati;
- il decreto ingiuntivo era stato notificato al debitore in data 2.2.2018 e, in assenza di opposizione, in data 18.7.2019, era stato munito della formula esecutiva;
- in data 15.10.2019, a garanzia del credito, aveva iscritto, per la quota di ½, Controparte_4
ipoteca giudiziale sul bene immobile di proprietà di costituito da un'abitazione Controparte_2
sita in LE PD, via D.C. Trivellato e censita al catasto fabbricati del comune al foglio 10,
particella 1, sub 16 graffato con sub 17, natura A/3, consistenza 5,5 vani;
- in data 13.5.2024, parte ricorrente aveva notificato a un atto di precetto per le Controparte_2
somme ingiunte oltre ad interessi e spese, senza ottenere alcun pagamento spontaneo;
- dalle verifiche ipocatastali sul bene immobile ipotecato emergeva che la restante quota di 1/2 di proprietà dell'immobile sito in LE, via Trivellato risultava in capo a Controparte_3
- dalle verifiche ipocatastali emergeva, altresì, che e erano Controparte_2 Controparte_3
divenuti proprietari dell'immobile in questione in forza dei certificati di denunciata successione di , deceduto in data 25.11.2013, e di deceduta in data Persona_1 Persona_2
29.10.2015;
- inoltre, non risultavano trascritti atti di accettazione espressa o tacita delle due eredità;
- dalle ricerche anagrafiche e ipocatastali sull'immobile era emerso che e Controparte_2
avevano posto in essere comportamenti idonei all'accettazione tacita delle Controparte_3
eredità di e poichè avevano effettuato le volture catastali Persona_1 Persona_2
relative ad entrambe le dichiarazioni di successione;
- chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che e Controparte_2 Controparte_3
erano eredi puri e semplici di e Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 6 - parte ricorrente aveva instaurato il procedimento di mediazione che, in data 25.6.24, si era negativamente concluso per la mancata comparizione dei resistenti, regolarmente convocati;
- all'udienza del 12.3.25, il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dei resistenti e, visto l'art. 281-terdecies c.p.c., riservava il deposito della sentenza nei termini di legge di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
La domanda svolta da parte ricorrente appare fondata e merita di essere accolta per i motivi che si vanno a precisare.
Va rilevato che e sono divenuti eredi puri e semplici di Controparte_2 Controparte_3 Per_1
e poiché, ai sensi dell'art. 476 c.c., hanno tacitamente accettato l'eredità
[...] Controparte_5
in forza di comportamenti concludenti.
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualità di erede “può essere desunta
anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la
volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (..)” (Cass., Sez.
2, Sent. n. 10796/2009; Cass., Sez. 2, Sent. n. 7075/1999).
Nel caso di specie, l'implicita volontà di accettare l'eredità dei resistenti è ravvisabile nello svolgimento della voltura catastale (cfr. pag. 3 doc. n. 10 fascicolo di parte ricorrente) atto che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è idoneo di per sé a comprovare l'accettazione tacita di eredità in quanto rilevante, oltreché a fini fiscali, anche ai fini civili per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi trasferimenti del bene.
In tal senso, infatti, si è espressa la Suprema Corte: “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta
dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente
fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura
catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal
pagina 4 di 6 punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare
e dei relativi passaggi.” (cfr. Cass., Ord., Sez. 6, n. 11478/2021, nello stesso senso si veda anche Cass.,
Sez. 2, sent. n.10796/2009 e Ord., Sez. 3, n. 22769/2024).
Invero, il resistente è divenuto erede puro e semplice anche ex lege, ai sensi Controparte_2
dell'art. 485, comma 2, c.c.. Egli risulta risiedere nell'immobile sito nel Comune di LE in via
Trivellato n. 19 (cfr. certificato di residenza doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente) a lui pervenuto in proprietà per la quota di ½ in forza della successione di e e sul Persona_1 Controparte_5
quale è stata iscritta ipoteca giudiziale, come riportato nella parte narrativa.
Come emerge dagli atti del giudizio, il resistente ha la residenza proprio nell'immobile per cui è causa che, in data 10.5.2012, è stato oggetto di una variazione toponomastica in seguito alla quale ha mutato il numero civico (in particolare, ha variato il civico dal n. 3, come da visura catastale, al numero 19, cfr.
certificato storico di residenza di e di doc. nn. 14 e 16 del Persona_1 Controparte_5
fascicolo di parte ricorrente). Di conseguenza, il resistente , in mancanza di allegazioni Controparte_2
od elementi probatori contrari, deve ritenersi nel possesso dei beni ereditari.
Ebbene, ai sensi dell'art. 485 c.c., lo stesso avrebbe dovuto compiere l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione allo scadere dei quali, in mancanza dell'atto prescritto, è
divenuto erede puro e semplice (in particolare, la successione si è aperta, in data 25.11.2013, per e, in data 29.10.2015, per cfr. certificati di morte rispettivamente Persona_1 Controparte_5
doc. n. 13 e n. 15 del fascicolo di parte ricorrente).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “L'immissione in possesso dei beni
ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi
la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di
un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio
del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di
pagina 5 di 6 accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei
confronti dei creditori del “de cuius”.” (Cass., sez. 6, ordinanza n. 15690/2020).
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti che, peraltro, rimanendo contumaci e non provvedendo alla formale accettazione delle eredità per cui è
causa, hanno comportato la necessaria prosecuzione del giudizio con aggravio di costi. Ritenuto,
quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co. 6 D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/22, far riferimento allo scaglione “da €
26.000,01 ad e 52.000,00” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed ai valori minimi ivi previsti, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate, relativi alle fasi di studio ed introduttiva, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
1. accerta e dichiara che e hanno accettato tacitamente Controparte_2 Controparte_3
l'eredità di e e, per l'effetto, hanno assunto la qualità Persona_1 Controparte_5
di eredi legittimi puri e semplici di quest'ultimi;
2. ordina al Conservatore dei RR.II. di Padova di effettuare la trascrizione della presente sentenza ex artt. 2648 e 2650 c.c.;
3. condanna i convenuti, nella misura del 50% ciascuno ed in solido tra loro, alla rifusione a parte ricorrente delle spese sostenute che si liquidano in euro 518,00 per spese ed euro
1.237,00 per compensi oltre IVA e CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso
Padova, 16.04.25 il G.I. dott.ssa Luisa Bettio
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