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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4374/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a Parte_1 C.F._1
RI (AN);
e
– con C.F.: -, nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
RI (AN); rapp.ti, difesi e dom.ti da/presso avv. Luigi FIORI giuste procure alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI - omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso in origine congiuntamente presentato ed emendate in sede di note scritte depositate per l'udienza cartolare di data 8/04/2025:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di RI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- 1 - • dichiarare che le spese legali sono a carico del sig. per aver abbandonato il Controparte_1 tetto coniugale;
1) La figlia minore continuerà a vivere con la madre presso Persona_1 Parte_1
l'abitazione sita in Fabri inzoni n.155 dove è prevalentem 'affido della stessa è condiviso tra i genitori;
2) La casa familiare sita a RI alla via Don Minzoni n.155 verrà lasciata nella disponibilità di già proprietaria, la quale ci continuerà a vivere con la minore;
il sig. Parte_1 CP_1
a vivere in RI alla Frazione Albacina Via Borgo Tufico n.16/B ca
[...] si è trasferito;
entrambi vivono e vivranno separati nel reciproco rispetto;
3) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 Parte_1 minore, 0,00 men rrisposta a anticipatamente entro Parte_1 il giorno 1 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, l'assegno unico e/o qualsiasi altro beneficio economico per la figlia saranno usufruiti dalla madre;
Parte_1
4) saranno a carico del 50% ad ogni coniuge le spese extra assegno relative a:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze
- 2 - senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Meglio specificati nel piano genitoriale allegato.
5) Nessuna somma a titolo mantenimento di verrà versata essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
6) si accolla in maniera definitiva ed esclusiva il residuo mutuo concesso ad Parte_1 entramb in data 26.09.2016, facendo tutto quanto nella sua disponibilità per Parte_2 addivenire ad una completa liberazione di da parte del mutuante;
Controparte_1
7) dichiara di non avere nulla a che pretendere per quanto da lui versato sino Controparte_1 ad oggi per il pagamento del predetto mutuo:
8) si impegna a rimettere, nei soli confronti di , la denunzia- Controparte_1 Parte_1 querela r il reato di truffa;
si impegn e remissione e Parte_1
a non proporre alcuna denunzia-querela per il contenuto di quella proposta da;
Controparte_1
9) restano valide tutte le condizioni di cui al piano genitoriale del 16/10/2024”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio a RI (AN) l'8/05/2023, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, secondo il disposto di cui agli artt. 71 e 473- bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
3. L'udienza di comparizione era stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte.
4. Prima dell'udienza cartolare, la ricorrente si costituiva con nuovo difensore, dando atto che non sussistevano più le condizioni per procedere con una separazione consensuale;
deduceva, in particolare, di essere stata calunniosamente denunciata dal marito, unitamente all'avvocato che aveva assistito entrambi i coniugi nella predisposizione del ricorso congiunto;
di qui, la volontà di sottoporre all'autorità giudiziaria le reali cause della separazione che, fino a quel momento, aveva deciso di non rappresentare pro-bono pacis, pur di addivenire a un accordo sulle condizioni della separazione. Instava, quindi, per la fissazione di udienza in presenza per la comparizione delle parti e per l'adozione dei più opportuni provvedimenti.
5. Anche il ricorrente si costituiva con nuovo difensore, parimenti deducendo non essere più sussistenti le condizioni per una separazione consensuale in quanto il ricorso congiuntamente presentato era frutto di un inganno ai suoi danni perpetrato dall'avvocato precedentemente nominato e dalla moglie di guisa che egli aveva prestato il consenso alle condizioni riportate nel ricorso per effetto di dolo, senza il quale non avrebbe accettato siffatte condizioni, o, comunque, di errore che, parimenti, avrebbe viziato la formazione del suo consenso.
6. All'udienza fissata per la comparizione in presenza delle parti, queste rappresentavano di essere disponibili ad addivenire a un ulteriore accordo sulle condizioni della separazione.
- 3 - Veniva, pertanto, disposto rinvio a successiva udienza.
Alfine, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso originario ma emendate come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8/04/2025.
7. Ebbene, la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti concordemente attestano essere ormai venuta meno tra loro ogni forma di comunione, spirituale e materiale.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
Deve in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
8. Le condizioni di separazione prospettate e da ultimo modificate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto di quest'ultima, proprio in virtù del fatto che le condizioni concordate appaiono rispondenti ai suoi interessi;
segnatamente:
- la minore è collocata prevalentemente presso la madre;
- i tempi di frequentazione padre-figlia sono comunque tali da assicurare una frequentazione e un contatto costanti secondo i canoni propri della bigenitorialità (cfr. piano genitoriale in atti richiamato per relationem nell'accordo delle parti);
- la regolamentazione del contributo al mantenimento della figlia, infine, è proporzionale alle condizioni economico-reddituali dei genitori e congrua rispetto alle di lei esigenze, tenuto conto anche della sua età (quasi 12 anni).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite si pongono a carico del ricorrente secondo la originaria volontà delle parti, non modificata, rispetto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in sede di nuova precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a RI (AN) l'8/05/2023, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte 1, serie // dell'anno 2023; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e modificate all'udienza cartolare dell'8/04/2024; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
pone le spese di lite a carico di Controparte_1
- 4 - Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 09/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4374/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a Parte_1 C.F._1
RI (AN);
e
– con C.F.: -, nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
RI (AN); rapp.ti, difesi e dom.ti da/presso avv. Luigi FIORI giuste procure alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI - omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso in origine congiuntamente presentato ed emendate in sede di note scritte depositate per l'udienza cartolare di data 8/04/2025:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di RI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- 1 - • dichiarare che le spese legali sono a carico del sig. per aver abbandonato il Controparte_1 tetto coniugale;
1) La figlia minore continuerà a vivere con la madre presso Persona_1 Parte_1
l'abitazione sita in Fabri inzoni n.155 dove è prevalentem 'affido della stessa è condiviso tra i genitori;
2) La casa familiare sita a RI alla via Don Minzoni n.155 verrà lasciata nella disponibilità di già proprietaria, la quale ci continuerà a vivere con la minore;
il sig. Parte_1 CP_1
a vivere in RI alla Frazione Albacina Via Borgo Tufico n.16/B ca
[...] si è trasferito;
entrambi vivono e vivranno separati nel reciproco rispetto;
3) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 Parte_1 minore, 0,00 men rrisposta a anticipatamente entro Parte_1 il giorno 1 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, l'assegno unico e/o qualsiasi altro beneficio economico per la figlia saranno usufruiti dalla madre;
Parte_1
4) saranno a carico del 50% ad ogni coniuge le spese extra assegno relative a:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze
- 2 - senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Meglio specificati nel piano genitoriale allegato.
5) Nessuna somma a titolo mantenimento di verrà versata essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
6) si accolla in maniera definitiva ed esclusiva il residuo mutuo concesso ad Parte_1 entramb in data 26.09.2016, facendo tutto quanto nella sua disponibilità per Parte_2 addivenire ad una completa liberazione di da parte del mutuante;
Controparte_1
7) dichiara di non avere nulla a che pretendere per quanto da lui versato sino Controparte_1 ad oggi per il pagamento del predetto mutuo:
8) si impegna a rimettere, nei soli confronti di , la denunzia- Controparte_1 Parte_1 querela r il reato di truffa;
si impegn e remissione e Parte_1
a non proporre alcuna denunzia-querela per il contenuto di quella proposta da;
Controparte_1
9) restano valide tutte le condizioni di cui al piano genitoriale del 16/10/2024”;
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio a RI (AN) l'8/05/2023, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, secondo il disposto di cui agli artt. 71 e 473- bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
3. L'udienza di comparizione era stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte.
4. Prima dell'udienza cartolare, la ricorrente si costituiva con nuovo difensore, dando atto che non sussistevano più le condizioni per procedere con una separazione consensuale;
deduceva, in particolare, di essere stata calunniosamente denunciata dal marito, unitamente all'avvocato che aveva assistito entrambi i coniugi nella predisposizione del ricorso congiunto;
di qui, la volontà di sottoporre all'autorità giudiziaria le reali cause della separazione che, fino a quel momento, aveva deciso di non rappresentare pro-bono pacis, pur di addivenire a un accordo sulle condizioni della separazione. Instava, quindi, per la fissazione di udienza in presenza per la comparizione delle parti e per l'adozione dei più opportuni provvedimenti.
5. Anche il ricorrente si costituiva con nuovo difensore, parimenti deducendo non essere più sussistenti le condizioni per una separazione consensuale in quanto il ricorso congiuntamente presentato era frutto di un inganno ai suoi danni perpetrato dall'avvocato precedentemente nominato e dalla moglie di guisa che egli aveva prestato il consenso alle condizioni riportate nel ricorso per effetto di dolo, senza il quale non avrebbe accettato siffatte condizioni, o, comunque, di errore che, parimenti, avrebbe viziato la formazione del suo consenso.
6. All'udienza fissata per la comparizione in presenza delle parti, queste rappresentavano di essere disponibili ad addivenire a un ulteriore accordo sulle condizioni della separazione.
- 3 - Veniva, pertanto, disposto rinvio a successiva udienza.
Alfine, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso originario ma emendate come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8/04/2025.
7. Ebbene, la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti concordemente attestano essere ormai venuta meno tra loro ogni forma di comunione, spirituale e materiale.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
Deve in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
8. Le condizioni di separazione prospettate e da ultimo modificate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto di quest'ultima, proprio in virtù del fatto che le condizioni concordate appaiono rispondenti ai suoi interessi;
segnatamente:
- la minore è collocata prevalentemente presso la madre;
- i tempi di frequentazione padre-figlia sono comunque tali da assicurare una frequentazione e un contatto costanti secondo i canoni propri della bigenitorialità (cfr. piano genitoriale in atti richiamato per relationem nell'accordo delle parti);
- la regolamentazione del contributo al mantenimento della figlia, infine, è proporzionale alle condizioni economico-reddituali dei genitori e congrua rispetto alle di lei esigenze, tenuto conto anche della sua età (quasi 12 anni).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite si pongono a carico del ricorrente secondo la originaria volontà delle parti, non modificata, rispetto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in sede di nuova precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a RI (AN) l'8/05/2023, trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte 1, serie // dell'anno 2023; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e modificate all'udienza cartolare dell'8/04/2024; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
pone le spese di lite a carico di Controparte_1
- 4 - Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 09/IV/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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