Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1841 /2023 pendente tra:
(c.f. ), compiutamente Parte_1 CodiceFiscale_1 generalizzato nel ricorso introduttivo, il quale si difende in proprio in proprio ex art. 86 c.p.c. ed è elettivamente domiciliato presso il proprio studio;
APPELLANTE e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, giuste Deliberazioni di Giunta n 128 del 28.09.2023 (per l'Unione) e n. 108 del 3.10.2023 (per il , CP_1
Determinazione n. 1080 dell'11.10.2023 e come da procura in atti, dall'Avv. Elisa Giardini, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
APPELLATO
OGGETTO: appello;
opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Oggetto del giudizio è l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
69/2023, emessa dal Giudice di pace di Lugo il 16.6.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il verbale n. V/576T/2023 (Prot. 7514/2023) del pagina 1 di 7
ii) erroneità e/o omessa valutazione delle deduzioni relative: a) alla violazione dell'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 c.d.s.; b) alla omissione della precisa indicazione della località ove sarebbe avvenuta la infrazione;
c) all'errato posizionamento del segnale di preavviso della postazione mobile di accertamento. Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (sentenza n. 69/2023) emessa dal Giudice di Pace di Lugo nel procedimento distinto con il n. 150/2023 R.G. in data 16.06.2023 depositata il 16.06.2023 e notificata il 19.06.2023. 1) Voglia dichiarare la contumacia del
[...] nel giudizio di primo grado per difetto di procura con ogni Controparte_1 conseguente provvedimento di legge;
2) Voglia dichiarare la nullità e/o annullare il verbale di accertamento del Corpo della Polizia Municipale della n. CP_2
V/576T/2023 elevato in data 20.02.2023 opposto per le ragioni tutte esposte in narrativa;
3) Voglia inoltre, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del D.M. n. 147 del 2022 oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”. Il convenuto, costituitosi in giudizio in persona del Sindaco p.t. (unitamente CP_1 alla , ha argomentato diffusamente le ragioni di infondatezza Controparte_2 dell'appello, chiedendone il rigetto. La causa, istruita documentalmente, giunge oggi indecisione all'esito del deposito di note sostitutive di udienza.
*** Con il primo motivo di appello, ha lamentato il difetto di Parte_1 rappresentanza processuale in capo al soggetto costituitosi per conto del
[...]
dinanzi al giudice di pace, pur avendo accettato in primo grado il CP_1 contraddittorio senza nulla eccepire sul punto1.
In particolare, ha esposto che il si era costituito depositando un atto a CP_1 firma della Comandante di Polizia Locale della dott.ssa CP_2 Parte_2 1 Sulla improponibilità della eccezione di difetto di legittimazione processuale in sede di impugnazione da parte del soggetto che nel precedente grado di giudizio si sia difeso nel merito, senza nulla dedurre in merito alla legittimazione processuale della controparte cfr. Cass. Sentenza n. 15854 del 13/08/2004; pagina 2 di 7 La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha documentato la sussistenza originaria della legittimazione processuale in capo alla dott.ssa dirigente delegata a Pt_2 rappresentare l'amministrazione comunale nei giudizi di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada dinanzi al giudice di pace2 (cfr. docc. 15-17 parte appellata).
In particolare, ha depositato il decreto del Presidente della Controparte_2
n. 10 del 5.5.2016, recante:
[...]
in favore del Comandante della , dott.ssa Controparte_2
(doc. 16). Parte_2
Riguardo alla suddetta documentazione, parte appellante si è limitata ad eccepire la inammissibilità del deposito ex art. 345, co. 3, c.p.c.
Va in proposito osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione "ad processum", riguardando un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, è questione esaminabile anche d'ufficio, come dimostra la previsione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., in ogni stato e grado del giudizio ed è sanabile con effetto retroattivo (cfr., tra le tante, Cass. Sentenza n. 19164 del 29/09/2005; Cass. Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016). Inoltre, essendo verificabile la legittimazione ad processum in ogni stato e grado del giudizio, la produzione dell'atto o del documento da cui risulta la sussistenza di detta legittimazione non è assoggettata alle preclusioni istruttorie. In altri termini, non rileva il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale di tale sussistenza, che, imponendosi di per sé, con riguardo ad un determinato grado, può risultare anche da produzioni o acquisizioni avvenute nel grado successivo del giudizio (cfr. Cass. 22099/2013).
I documenti posti a sostegno della legittimazione processuale della persona fisica che è stata presente nel giudizio di primo grado per conto dell'Ente devono ritenersi, quindi, ammissibili e la eccezione di “difetto di procura” deve ritenersi infondata, essendo peraltro ultroneo il richiamo all'art. 83 c.p.c.
*** 2 nei quali, come noto, le parti possono stare in giudizio personalmente ex art. 7 d.lgs. 150/2011. pagina 3 di 7 Venendo al merito, quanto alla doglianza relativa alla omissione della contestazione immediata, va osservato che, secondo l'art. 200, co. 1, c.d.s.: “fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido”. L'art. 201, co. 1, c.d.s., inoltre, sancisce che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore [..]”.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è possibile il sindacato giurisdizionale sulla sussistenza di ragioni di impossibilità della contestazione immediata, fermo il limite della insindacabilità delle modalità organizzative dei servizi di vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. Ordinanza n. 18023 del 09/07/2018, secondo la cui massima: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, da un lato, sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro, insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro)”; Cass. Ordinanza n. 36922 del 26/11/2021).
Orbene, nel caso in esame risulta che una delle due agenti, posizionate accanto al veicolo di servizio, utilizzava lo strumento di rilevazione della velocità mentre l'altra si occupava del fermo dei veicoli (cfr. la relazione di servizio, trasmessa al giudice di pace ex art. 7, co. 7, d.lgs. 150/2011). Posta tale modalità organizzativa, nel verbale di contestazione si legge che non è stata possibile la contestazione immediata “in quanto la pattuglia operante era impegnata a contestare al conducente di altro veicolo analoga violazione”. Deve ritenersi che tale ultima circostanza giustifichi l'omissione della contestazione immediata, essendo del tutto ragionevole che non si possa procedere a contestuali contestazioni immediate, specie in caso di violazioni ripetute a distanza di pochi minuti da parte di più soggetti, come avvenuto nel caso di specie.
In particolare, dal “verbale di corretto posizionamento, verifica e attività svolta per misurazione di velocità con apparecchiatura elettronica” (trasmesso al giudice di pace pagina 4 di 7 ex art. 7, co. 7, d.lgs. 150/2011 e depositato nel presente grado dalla parte convenuta sub doc. 18), risultano i seguenti rilevamenti:
Prima del passaggio della vettura dell'appellante (alle ore 14.57), quindi, era stato fermato il veicolo transitato alle ore 14:51, e le agenti non avrebbero potuto procedere al fermo e alla contestazione contestuale della infrazione a tutti i veicoli transitati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, con conseguente infondatezza della relativa censura.
***
Quanto alle ulteriori doglianze, va preliminarmente rilevato che, in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata a giudizi valutativi o alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/10/2008, n. 258429).
pagina 5 di 7 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che “la fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione” (cfr. Ordinanza n. 339 del 12/01/2012) e che “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr. Cass. Sentenza n. 3705 del 14/02/2013).
Venendo al caso di specie, nel verbale di accertamento si legge che “Il giorno 20.02.2023, alle ore 14,57 in Via Sinistra Canale Inf. altezza civico 77 direzione Alfonsine – – Comune di il conducente del veicolo CP_1 CP_1 autovettura Alfa Romeo targa FZ 580 PP ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. poiché: circolava alla velocità di Km/h 85 (tenuto conto della riduzione del 5% con un minimo di 5 Km/h) superando di Km/h 35 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso il cui limite è stabilito in km/h 50”.
Nel verbale, quindi, sono compiutamente descritte tutte le circostanze inerenti alla violazione contestata senza che vi sia alcun margine di incertezza sul luogo della violazione, anche senza l'aggiunta del nome della località “Villa Prati” (area del territorio comunale di ), ciò che non comporta la indeterminatezza CP_1 dell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi della violazione.
Inoltre, nel verbale si dà atto che era stato apposto “segnale di preavviso di accertamento a mt. 550 sulla direzione di marcia sopra indicata”. Idonea e ben visibile segnaletica era ripetuta dopo la intersezione con la Via Chiara che precedeva la postazione delle agenti (come risulta dalle foto in atti, doc. 18 di parte appellata, pag. 10 e 11 del pdf.).
pagina 6 di 7 Ne consegue la infondatezza anche degli ulteriori motivi e il rigetto dell'appello.
***
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'esiguo valore della causa (prossimo al minimo dello scaglione sino a €. 1.100,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, stante l'assenza di attività istruttoria.
Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
-rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
- condanna la parte appellante a corrispondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in €. 350,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, se ed in quanto per legge dovuti;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Ravenna, in data 21.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
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