Art. 2.
La domanda di cessazione volontaria dal servizio di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 , deve essere fatta pervenire al Ministero del tesoro - Servizi Africa, Roma, nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di cessazione volontaria dal servizio di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 , deve essere fatta pervenire al Ministero del tesoro - Servizi Africa, Roma, nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.