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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/06/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in funzione di Giudice Unico, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente definitiva
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al N. 866 dell'anno 2020 del Registro Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
- (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (subentrati quali eredi
[...]
dell'attrice – C.F. – deceduta nelle more Parte_3 C.F._2
del giudizio), rappresentati e difesi dall'Avv. A. Maccarone (pec:
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ATTORI
E
- , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e
[...] Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
§§§
1 Oggetto: usucapione
Conclusioni: come da note scritte depositate
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso: Parte_3
- di essere comproprietaria sia dell'immobile, a uso deposito, sito in Carpino, alla Via
Cesare Battisti n. 9, sia dell'immobile, a uso civile abitazione, sito in Carpino, alla Via
Cesare Battisti n. 7, entrambi censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 64,
p.lla 1885, rispettivamente con i sub 1 e 20;
- di possedere in modo esclusivo, pubblico e pacifico da oltre venticinque anni i predetti due immobili,
- di aver quindi acquisito la proprietà dei predetti beni per usucapione ai sensi di legge;
ha vocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, , Controparte_1 CP_2
e , coeredi e congiunti, chiedendo che
[...] Controparte_3 Controparte_4
sia accertata e dichiarata in suo favore la detta intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui beni sopra descritti.
, e , pur Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ritualmente vocati in giudizio, non si sono costituiti, sicchè ne è già stata dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio, l'attrice è deceduta ma, con comparsa di Parte_3
costituzione depositata il 19.01.2023, si sono costituiti i suoi eredi e Parte_1
riportandosi alle medesime conclusioni già formulate da Parte_2
. Parte_3
Istruita con prove orali, la causa è stata da ultimo rinviata all'udienza del 22.05.2025, per la precisazione delle conclusioni, la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
2 All'udienza cartolare predetta, sulle conclusioni del solo difensore di parte attrice depositate telematicamente, la causa è stata posta in decisione.
§§§
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
§§§
Come noto, “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene
comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza
necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a
titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal
fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento
altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non
più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti
si astengano dall'uso della cosa comune (Cass. 23539/2011; id. 24781/2017; id.
10734/2018)” (Cass. civ., Sez. II, 07/10/2020, n. 21575; Cass. civ., Sez. II, 08/04/2021,
n. 9359).
Ebbene, all'esito dell'attività istruttoria svolta, deve ritenersi non dimostrata l'esclusività
del possesso, stante l'insufficienza, in conformità con il principio appena enunciato,
dell'allegata astensione dall'uso della cosa comune da parte degli altri comproprietari.
Quanto, in particolare, alle risultanze delle prove orali, va, invero, osservato che i testi escussi si sono limitati ad affermare di aver visto l'attrice utilizzare gli immobili per cui
è causa e che la stessa ha eseguito delle opere di manutenzione, ma nulla i testi hanno potuto riferire circa l'effettiva esclusione degli altri coeredi dal compossesso dei beni.
Ai fini della prova richiesta, deve invece rammentarsi che la volontà di escludere gli altri comproprietari dal compossesso e, dunque, di possedere uti dominus e non più uti
condominus, non può desumersi dal fatto che l'attrice abbia apportato delle migliorie e
3 sopportato delle spese di manutenzione, ricorrendo, in assenza di ulteriori indizi, la presunzione juris tantum che ella abbia agito nella qualità di comproprietaria e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comunisti (peraltro alcuna prova della spesa effettiva è stata prodotta).
Come già visto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria formale interversione del titolo del possesso, attraverso però l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività.
A tal fine, tuttavia, non è sufficiente il mero fatto (peraltro nella fattispecie non provato con certezza) che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa.
Come noto, peraltro, il mantenimento dello stato di contumacia non può essere valutato quale ammissione della sussistenza dei presupposti dell'usucapione, in base al principio di non contestazione.
Occorre allora che il coerede abbia goduto del bene, dimostrabilmente, in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, evidenziando una effettiva e inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus: tuttavia “tale
volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene
ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione ricorrendo la
presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese
anche relativamente alla quota degli altri coeredi (Cass. n. 7075/1999; n. 16841/2005;
n. 7221/2009).” (Cass. civ., Sez. II, 29/11/2022, n. 35067).
A tanto deve aggiungersi, nel caso di specie, che, trattandosi di rapporti fra parenti, la lunga durata dell'asserito possesso, pure se asseritamente esercitato dall'attrice sull'intero bene, non può integrare un elemento presuntivo sufficiente, tale da far escludere la tolleranza da parte degli altri coeredi.
4 La S.C. ha avuto modo condivisibilmente di chiarire che: “In tema di usucapione, per
stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia
stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la
lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso
dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di
rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli,
è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco
di tempo” (Cass. civ., Sez. II, 08/04/2021, n. 9359; Cass. civ., Sez. II, 29/05/2015, n.
11277).
Pertanto, alla luce degli enunciati principi di diritto e all'esito dell'espletata istruttoria, si deve concludere che parte attrice non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza dell'elemento relativo alla volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus,
ovvero l'esercizio esclusivo sui beni di facoltà proprie del diritto di proprietà, con la evidente volontà e l'effettivo risultato di escludere dal compossesso della res comune gli altri comunisti.
Deve invece presumersi la sussistenza della tolleranza degli altri condomini rispetto peraltro a un utilizzo degli immobili, da parte dell'originaria attrice, del tutto saltuario in realtà fino a tempi recenti.
Infatti, anche dalle testimonianze offerte da parte attrice si evince che i testi medesimi hanno potuto confermare solo circostanze (al più) compatibili tanto con il possesso esclusivo quanto con il compossesso.
Per di più, dagli stessi capitoli formulati da parte attrice emerge che anche Parte_3
, l'originaria attrice (al cui possesso gli odierni attori vorrebbero far riferimento,
[...]
peraltro non avendo specificato nulla in merito al loro possesso attuale) ha lavorato e quindi risieduto, per un lungo periodo, in Germania e che solo durante le ferie estive o
5 altre festività ha dimorato presso gli immbili de quo, mentre solo da poco tempo la stessa sembrerebbe avervi preso dimora stabile prima del decesso.
Non sono state peraltro offerte prove documentali sulle dette circostanze, né sui lavori asseritamente eseguiti, né con riguardo ad atti da ritenersi compatibili con la volontà di escludere il diritto degli altri comproprietari sull'uso dei beni (nemmeno allegando ad esempio il possesso esclusivo delle chiavi di accesso o un episodio di rifiuto di accesso ai detti comproprietari).
Al riguardo ancora, pur avendo confermato, ad esempio, il teste , Testimone_1
indifferente, l'esecuzione dei lavori, in particolare di sostituzione della guaina del solaio,
in quanto muratore e quindi esecutore diretto degli stessi (mentre gli altri testi hanno solo potuto confermare la mera frequenza saltuaria da parte dell'attrice originaria dei luoghi di causa nel periodo estivo), anche lo stesso ha confermato, da un lato, che la manutenzione fu resa necessaria per il fatto che “la casa era per lungo tempo inutilizzata”
e che, dall'altro, l'originaria attrice si recava presso l'immobile solo per trascorrervi periodi di vacanza di circa un mese l'uno e che, solo “da tre anni” (la testimonianza è del
24/02/22), la stessa aveva iniziato a vivere stabilmente presso gli immobili de quo.
§§§
In definitiva, l'assenza di qualsiasi elemento probatorio a supporto della domanda spiegata e l'emergere anzi di elementi in senso contrario alla sussistenza dei presupposti per l'usucazione, determina il necessario rigetto della domanda.
La contumacia dei convenuti determina invece il non luogo a provvedersi sulle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta originariamente da e successivamente coltivata dai Parte_3
6 suoi eredi e Parte_1 Parte_2
e
[...] Controparte_2 Controparte_3
1. Rigetta la domanda, perché infondata;
2. Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso lì 22/06/2025.
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
7
, nei confronti di CP_1
, così provvede: Controparte_4