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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/10/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4602 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4602/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. RIGHINI ALESSIO
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO:
, con l'avv. SALVADORI ELISA e l'avv. ALTRI CONTRATTI Parte_2
ATIPICI
) VIA CP_1 C.F._2
CORREGGIO, 43 20149 MILANO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 4.4.2025, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 3.7.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1353/2018, ottenuto per il pagamento della somma di € 12.304,26, a titolo di restituzione della somma mutuata con i contratti di finanziamento nn. 044824284 e 0044487260.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che i contratti sarebbero stati conclusi in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e che il contratto n. 044824284 sarebbe annullabile per vizio del consenso.
In particolare, ha dedotto che cedente il credito CP_2
all'attuale opposta, avrebbe applicato, per entrambi i contratti, condizioni differenti da quelle espressamente indicate nel testo contrattuale, omettendo altresì di indicare nel ridetto contratto i contenuti obbligatori, espressamente stabiliti dalla legge, applicando inoltre un T.A.E.G. difforme da quello pattuito.
Ancora, la concessione del finanziamento sarebbe stata subordinata alla stipulazione di una polizza in realtà denominata come facoltativa.
Ha chiesto, in via subordinata, la decurtazione dalla somma oggetto di condanna al pagamento della somma che l'opponente aveva corrisposto a seguito della conclusione dell'assicurazione obbligatoria, corrispondente ad Euro 349,00, oltre interessi maturati, essendosi avvalso della facoltà di recesso prevista nel contratto, come da lettera prodotta sub doc. 3.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, perché infondata,
e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Ha contestato l'effettività delle violazioni imputate dall'istituto di credito, peraltro del tutto genericamente indicate.
2 Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e c.t.u. tecnico/contabile.
All'esito del completamento della fase istruttoria, il procedimento è stato assegnato alla scrivente per la decisione.
L'opposizione non merita accoglimento e deve essere rigettata.
Come emerge dalla documentazione in atti, il decreto ingiuntivo opposto si fonda su due distinti contratti di finanziamento, stipulati in data 29.10.2011 con Agos Ducato S.p.A. da in Parte_1
forza di un primo contratto di apertura di linea di credito rotativa con rilascio di carta magnetizzata n. 5267766011183087, veniva concesso un fido iniziale di Euro 600,00, con previsione di un T.A.N. pari al 14,50% e di un T.A.E.G. pari al 21,36%, ed addebito dei rimborsi sul conto corrente bancario indicato in contratto (doc. 09 fascicolo monitorio).
In relazione a detto rapporto, come allegato dalla opposta nella comparsa di costituzione e risposta, è maturato un saldo debitore di
Euro 773,35, di cui Euro 598,53 in linea capitale (cfr. estratto conto prodotto sub doc. 13 fascicolo monitorio).
Il credito veniva ceduto da Ducato S.p.A. pro soluto a CP_2 [...]
in data 22.12.2015 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio), e la CP_3
cessionaria comunicava l'avvenuta cessione al debitore a mezzo raccomandata a.r. datata 22.12.2015, con relativa intimazione di pagamento (cfr. docc. 11-12 fascicolo monitorio), notificata per compiuta giacenza in data 12.04.2016.
Con un secondo contratto di prestito personale, n. 44824284, veniva concesso al medesimo un finanziamento per la somma di Euro Pt_1
10.835,75, da restituirsi mediante la corresponsione di 60 rate
3 mensili dell'importo di Euro 224,95 ciascuna, con prima scadenza all'8.12.2011. Venivano altresì pattuiti un T.A.N. pari al 9,01% e un
T.A.E.G. del 9,96% (cfr. doc. 02 fascicolo monitorio).
Il debitore provvedeva a rimborsare le prime 25 rate, maturando un saldo complessivo alla decadenza dal beneficio del termine
(30.07.2014) di Euro 7.563,18, di cui Euro 5.661,92 in linea capitale a scadere, come emerge dall'estratto conto, prodotto sub doc. 7 del fascicolo monitorio.
Anche questo credito è stato ceduto pro soluto a in Controparte_3
data 22.12.2015 (cfr. doc. 03 fascicolo monitorio), con notificazione della cessione al debitore a mezzo raccomandata a.r. datata
22.12.2015, e relativa intimazione di pagamento (cfr. docc. 04-05 fascicolo monitorio).
Emerge altresì dalla documentazione in atti (cfr. docc. 9 e 2, allegati al fascicolo monitorio) come fossero state comunicate al cliente le caratteristiche del contratto, nonché le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, con sintesi delle voci di costo in un apposito modulo “Informati&Soddisfatti” allegato ad entrambi i contratti.
La eccepita violazione della normativa in punto di trasparenza bancaria, non ulteriormente specificata, pertanto, oltre che generica, appare infondata.
A ciò si aggiunga che, in base alle risultanze della c.t.u., non vi è stato alcun superamento del tasso legalmente previsto.
Non vi è prova, poi, dell'eccepito vizio del consenso come rilevato dall'opponente.
4 In base al tenore del contratto, infatti, la polizza assicurativa collegata all'erogazione del credito risulta facoltativa, ed è del tutto condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza di merito indicata dalla parte convenuta opposta, per la quale “In considerazione del tenore letterale del contratto, in base alla quale la polizza è facoltativa, la prova di un'eventuale obbligatorietà deve essere fornita dal cliente, anche attraverso prova presuntiva, ma parte opponente non ha fornito alcun elemento in tal senso …” (cfr. Trib. Bolzano, sent. 351 del 04/04/2020, prodotta dalla convenuta opposta sub doc.
n. 2, con la comparsa conclusionale, e Trib. Lanciano, sent. 64 del
05/03/2020, doc. n. 3.
E del resto, se è vero che in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, del resto “ … In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (Cfr. Cass. n. 8806 del 05/04/2017), è anche vero che, come sopra chiarito, la c.t.u. svolta ha escluso il superamento del tasso legalmente stabilito.
Parimenti inaccoglibile risulta la richiesta avente ad oggetto la decurtazione della somma di Euro 349,00 dalla somma oggetto di ingiunzione, essendo, come tempestivamente eccepito, Parte_2
carente di legittimazione passiva, in quanto cessionaria del
[...]
credito e non del contratto.
5 In ogni caso, poi, emerge dal documento n. 3 prodotto da parte attrice opponente che avesse chiesto di recedere dalla polizza Pt_1
“CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO delle Coperture Assicurative
Collettive e Facoltative”, il cui premio era proprio quello rimborsato
(pari ad Euro 436,75), e non dalla distinta “Polizza collettiva n.
17/1000 – RC FAMIGLIA”.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, da dichiararsi esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarandolo esecutivo. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 28/10/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA r.g.…4602 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4602/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. RIGHINI ALESSIO
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO:
, con l'avv. SALVADORI ELISA e l'avv. ALTRI CONTRATTI Parte_2
ATIPICI
) VIA CP_1 C.F._2
CORREGGIO, 43 20149 MILANO;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 4.4.2025, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 3.7.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1353/2018, ottenuto per il pagamento della somma di € 12.304,26, a titolo di restituzione della somma mutuata con i contratti di finanziamento nn. 044824284 e 0044487260.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che i contratti sarebbero stati conclusi in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e che il contratto n. 044824284 sarebbe annullabile per vizio del consenso.
In particolare, ha dedotto che cedente il credito CP_2
all'attuale opposta, avrebbe applicato, per entrambi i contratti, condizioni differenti da quelle espressamente indicate nel testo contrattuale, omettendo altresì di indicare nel ridetto contratto i contenuti obbligatori, espressamente stabiliti dalla legge, applicando inoltre un T.A.E.G. difforme da quello pattuito.
Ancora, la concessione del finanziamento sarebbe stata subordinata alla stipulazione di una polizza in realtà denominata come facoltativa.
Ha chiesto, in via subordinata, la decurtazione dalla somma oggetto di condanna al pagamento della somma che l'opponente aveva corrisposto a seguito della conclusione dell'assicurazione obbligatoria, corrispondente ad Euro 349,00, oltre interessi maturati, essendosi avvalso della facoltà di recesso prevista nel contratto, come da lettera prodotta sub doc. 3.
Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, perché infondata,
e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Ha contestato l'effettività delle violazioni imputate dall'istituto di credito, peraltro del tutto genericamente indicate.
2 Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e c.t.u. tecnico/contabile.
All'esito del completamento della fase istruttoria, il procedimento è stato assegnato alla scrivente per la decisione.
L'opposizione non merita accoglimento e deve essere rigettata.
Come emerge dalla documentazione in atti, il decreto ingiuntivo opposto si fonda su due distinti contratti di finanziamento, stipulati in data 29.10.2011 con Agos Ducato S.p.A. da in Parte_1
forza di un primo contratto di apertura di linea di credito rotativa con rilascio di carta magnetizzata n. 5267766011183087, veniva concesso un fido iniziale di Euro 600,00, con previsione di un T.A.N. pari al 14,50% e di un T.A.E.G. pari al 21,36%, ed addebito dei rimborsi sul conto corrente bancario indicato in contratto (doc. 09 fascicolo monitorio).
In relazione a detto rapporto, come allegato dalla opposta nella comparsa di costituzione e risposta, è maturato un saldo debitore di
Euro 773,35, di cui Euro 598,53 in linea capitale (cfr. estratto conto prodotto sub doc. 13 fascicolo monitorio).
Il credito veniva ceduto da Ducato S.p.A. pro soluto a CP_2 [...]
in data 22.12.2015 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio), e la CP_3
cessionaria comunicava l'avvenuta cessione al debitore a mezzo raccomandata a.r. datata 22.12.2015, con relativa intimazione di pagamento (cfr. docc. 11-12 fascicolo monitorio), notificata per compiuta giacenza in data 12.04.2016.
Con un secondo contratto di prestito personale, n. 44824284, veniva concesso al medesimo un finanziamento per la somma di Euro Pt_1
10.835,75, da restituirsi mediante la corresponsione di 60 rate
3 mensili dell'importo di Euro 224,95 ciascuna, con prima scadenza all'8.12.2011. Venivano altresì pattuiti un T.A.N. pari al 9,01% e un
T.A.E.G. del 9,96% (cfr. doc. 02 fascicolo monitorio).
Il debitore provvedeva a rimborsare le prime 25 rate, maturando un saldo complessivo alla decadenza dal beneficio del termine
(30.07.2014) di Euro 7.563,18, di cui Euro 5.661,92 in linea capitale a scadere, come emerge dall'estratto conto, prodotto sub doc. 7 del fascicolo monitorio.
Anche questo credito è stato ceduto pro soluto a in Controparte_3
data 22.12.2015 (cfr. doc. 03 fascicolo monitorio), con notificazione della cessione al debitore a mezzo raccomandata a.r. datata
22.12.2015, e relativa intimazione di pagamento (cfr. docc. 04-05 fascicolo monitorio).
Emerge altresì dalla documentazione in atti (cfr. docc. 9 e 2, allegati al fascicolo monitorio) come fossero state comunicate al cliente le caratteristiche del contratto, nonché le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, con sintesi delle voci di costo in un apposito modulo “Informati&Soddisfatti” allegato ad entrambi i contratti.
La eccepita violazione della normativa in punto di trasparenza bancaria, non ulteriormente specificata, pertanto, oltre che generica, appare infondata.
A ciò si aggiunga che, in base alle risultanze della c.t.u., non vi è stato alcun superamento del tasso legalmente previsto.
Non vi è prova, poi, dell'eccepito vizio del consenso come rilevato dall'opponente.
4 In base al tenore del contratto, infatti, la polizza assicurativa collegata all'erogazione del credito risulta facoltativa, ed è del tutto condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza di merito indicata dalla parte convenuta opposta, per la quale “In considerazione del tenore letterale del contratto, in base alla quale la polizza è facoltativa, la prova di un'eventuale obbligatorietà deve essere fornita dal cliente, anche attraverso prova presuntiva, ma parte opponente non ha fornito alcun elemento in tal senso …” (cfr. Trib. Bolzano, sent. 351 del 04/04/2020, prodotta dalla convenuta opposta sub doc.
n. 2, con la comparsa conclusionale, e Trib. Lanciano, sent. 64 del
05/03/2020, doc. n. 3.
E del resto, se è vero che in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, del resto “ … In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” (Cfr. Cass. n. 8806 del 05/04/2017), è anche vero che, come sopra chiarito, la c.t.u. svolta ha escluso il superamento del tasso legalmente stabilito.
Parimenti inaccoglibile risulta la richiesta avente ad oggetto la decurtazione della somma di Euro 349,00 dalla somma oggetto di ingiunzione, essendo, come tempestivamente eccepito, Parte_2
carente di legittimazione passiva, in quanto cessionaria del
[...]
credito e non del contratto.
5 In ogni caso, poi, emerge dal documento n. 3 prodotto da parte attrice opponente che avesse chiesto di recedere dalla polizza Pt_1
“CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO delle Coperture Assicurative
Collettive e Facoltative”, il cui premio era proprio quello rimborsato
(pari ad Euro 436,75), e non dalla distinta “Polizza collettiva n.
17/1000 – RC FAMIGLIA”.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, da dichiararsi esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarandolo esecutivo. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 28/10/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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