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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, iscritta al n. 2676 del RGC dell'anno 2019 avente ad oggetto:
“Responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c.”
TRA
(C.F: (C.F; Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quali genitori del minore rappresentati e C.F._2 Persona_1 difesi dall'Avv. Filomena Brescia del foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cropani Marina, al viale Gramsci n,94
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da verbale del 10.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , nato il Persona_1
5.11.2005, convenivano in giudizio il esponendo che, in data 16.07.2015, Controparte_1
intorno alle ore 20:00, il figlio minore, mentre prendeva parte a una partita di calcio presso il campetto comunale sito in via “Ernestina Brandi” in località Cuturella di Cropani (CZ), subiva un grave infortunio;
a causa delle precarie condizioni del manto del campo da gioco, completamente usurato e privo di adeguata manutenzione, il minore perdeva l'equilibrio e andava a sbattere contro la rete metallica di recinzione posta ai margini del campo, cadendo rovinosamente al suolo.
L'incidente si verificava alla presenza della madre e di altri genitori Parte_2 presenti sul posto. A seguito del sinistro, il minore veniva trasportato presso l'Ospedale “Pugliese- Ciaccio” di Catanzaro, dove veniva diagnosticata una “frattura con distacco composta del capitello radiale del gomito destro”.
In data 20/07/2015, il minore veniva sottoposto a intervento chirurgico. Con comunicazione del 23.11.2015, i genitori del minore inoltravano al richiesta risarcitoria per i Controparte_1 danni fisici e morali subiti dal figlio, attribuendo la responsabilità dell'evento all'ente convenuto, quale proprietario e custode dell'impianto sportivo in questione. Stante l'inerzia dell'Amministrazione e il mancato riscontro alla suddetta richiesta, gli attori si vedevano costretti a promuovere il presente giudizio per la tutela dei diritti del minore.
A fondamento della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva che il sinistro si era verificato per effetto della potenzialità lesiva insita nella res, concretizzata a causa dell'omessa manutenzione e del difetto strutturale del campo di calcio, in relazione al quale l'ente convenuto rivestiva la qualifica di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sulla base di tale presupposti, gli attori chiedevano la condanna del al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dal minore, quantificati complessivamente in euro 25.939,13, somma comprensiva di danno biologico permanente e temporaneo , danno morale, spese mediche documentate, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza del 07 ottobre 2019, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata la contumacia del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore. La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova testimoniale dedotta dalla parte attrice e l'espletamento della consulenza d'ufficio medico-legale, volta ad accertare le lesioni subite dal minore, la loro incidenza e i postumi permanenti. All'udienza del 12.12.2024, esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 10 aprile 2025 per la discussione orale, con concessione alle parti per il deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima dell'udienza.
All'udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata la domanda proposta da e in qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale del minore per quanto di seguito Persona_1
esposto.
Il sinistro di cui fu vittima il piccolo si è verificato all'interno di un Persona_1
impianto sportivo comunale, ove il minore di trovava per una partita di calcio;
egli riportava gravi lesioni fisiche a seguito di una rovinosa caduta, determinata- secondo quanto emerso dagli atti, dalla documentazione fotografica prodotta e dalle risultanze istruttorie- dalle condizioni di evidente disconnessione, degrado e usura del manto del campo di gioco.
La fattispecie rientra nel perimetro applicativo dell'art. 2051c.c., tale responsabilità di natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051
c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del
"caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023). Il fatto integrante il “caso fortuito” è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ.
26142/2023); invece, la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1 trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Nel caso di specie, il campo sportivo comunale in cui si è verificato l'evento lesivo risulta pacificamente rientrante tra i beni del patrimonio indisponibile del il quale, in Controparte_1 qualità di “custode del campo”, è titolare dell'obbligo di vigilanza, manutenzione e controllo delle strutture, nonché della responsabilità in ordine alla sicurezza degli utenti. In tale veste, il CP_1 era tenuto a garantire l'idoneità e l'efficienza dell'impianto, ad adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare danni agli atleti durante le attività ludico-sportive ivi svolte, e a eliminare ogni fattore di rischio, anche potenziale, derivante da carenze manutentive. La giurisprudenza ha infatti più volte chiarito che, nell'ambito delle strutture sportive, la posizione del custode si qualifica in termini di “posizione di garanzia”, la quale impone l'adozione di tutele necessarie a tutelare l'incolumità fisica degli utilizzatori (cfr. Cass. civ., sez. III, n, 10227/2017;
Cass., ord. 4 marzo 2022, n. 7172). Qualora venissero riscontrati problemi di sicurezza dell'impianto sportivo o difetti nell'idoneità dello stesso, il custode è considerato responsabile di tutti i danni che queste irregolarità abbiano provocato agli utenti che usufruiscono della struttura ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nella vicenda in esame, può dirsi provato il nesso causale tra le condizioni del campo, da considerarsi obbiettivamente pericolose e la caduta del minore;
infatti, dall'attività istruttoria svolta -in particolare dalle deposizioni dei testi escussi- è emersa conferma della presenza del minore presso il campo sportivo comunale di località “Cuturella” Persona_1 al momento del sinistro, nonché della concreta verificazione e dell'evento lesivo, riconducibile alla caduta patita durante lo svolgimento di un partita di calcio. I testimoni hanno fornito dichiarazioni coerenti, circostanziate e convergenti nel descrivere le condizioni strutturali del terreno di gioco, evidenziando come il campo versasse in stato di degrado, con porzioni di pavimentazione disconnessa e avvallamenti che rendevano instabile l'assetto del manto erboso o asfaltato, nonché la presenza di elementi pericolosi collegato al sistema di recinzione perimetrale, in particolare la sporgenza di ancoraggi metallici irregolari. Tali dichiarazioni trovano ulteriore riscontro nella documentazione fotografica allegata e nella perizia di parte, redatta dal geom. Persona_2
, la quale- pur priva di valore probatorio autonomo, trattandosi di elaborato peritale redatto su
[...]
incarico fiduciario – ha comunque descritto in modo puntuale e tecnicamente motivato le condizioni dell'impianto sportivo, riscontrate dalle riproduzioni fotografiche alle gate in atti, confermando la presenza di gravi difformità rispetto ai parametri di sicurezza previsti dalle normative UNI 10121 ed
EN 13200/3. La carente manutenzione del campo di calcetto che ne ha determinato un fondo sconnesso ha causato la caduta del minore e, in conseguenza, i danni riportati.
La espletata CTU ha poi confermato la sussistenza del nesso causale tra il danno riportato e i fatti come richiamati nel corso del procedimento. Nel loro complesso, tali elementi provano il fatto storico lesivo e del nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, intesa come bene CP_ materialmente e giuridicamente riconducibile all' convenuto. A fronte del quadro probatorio così delineato, il rimanendo contumace, non ha fornito alcun elemento idoneo Controparte_1
ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito.
Né può essere ritenuto tale il comportamento dell'utilizzatore del bene, nel caso di specie, un minore intento a giocare a calcio su un campo destinato a tale funzione, non emergendo profili di imprudenza, pericolosità intrinseca o uso anomalo idoneo ad interrompere la sequenza eziologica.
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, gli attori agiscono per il ristoro del danno biologico e del danno morale, patito dal minore , all'epoca dei fatti di 9 Persona_1
anni, in conseguenza della lesione a seguito al sinistro occorso. A tal fine è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, affidata al Dott. , il quale all'esito Persona_3 delle indagini peritali e dell'esame della documentazione sanitaria allegata, ha accertato “esiti di frattura scomposta del capitello radiale trattata chirurgicamente con limitazione articolare del gomito in flessione ai gradi estremi e della pronosupinazione di ½. Tali dati sono da ritenersi esiti permanenti delle lesioni riportate.” Con riferimento al periodo di malattia ha condivisibilmente riconosciuto un periodo di;
Inabilità temporanea assoluta: giorni 30; Inabilità temporanea parziale al
75%: giorni 10; Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 30. Gli esiti permanenti, (cd. danno biologico), in base alle tabelle vigenti sono da valutare nella misura del 6%.
Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione dei danni, l'attrice domanda il risarcimento del danno biologico, da invalidità permanente e temporanea, totale e parziale.
Sul punto, si premette come lo “statuto” del danno non patrimoniale delineato dalle SS.UU.
Civili 11 novembre 2008 n.26972 preveda che lo stesso, inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 2059 c.c., si connoti per la “tipicità”, differentemente da quanto previsto in tema di danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.
Il danno non patrimoniale – secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – è risarcibile: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
b) quando ricorre una delle fattispecie cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale, anche al di fuori di un'ipotesi di reato;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave i diritti inviolabili della persona, non individuabili ex ante, a differenza delle ipotesi precedenti, ma selezionati caso per caso in via di interpretazione.
È necessario che la lesione dell'interesse protetto sia “grave” nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); che il danno non sia “futile” vale e dire che non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari come quello alla qualità della vita o alla felicità.
Trattasi pertanto di categoria unitaria e omogenea che ricomprende, in sé, tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale;
le distinzioni elaborate in passato dalla giurisprudenza (ad es. tra danno morale, danno biologico, danno esistenziale) possono essere utilizzate a soli fini descrittivi, al fine di indicare, in modo sintetico, quale tipo di pregiudizio sia stato preso in considerazione al fine della liquidazione del danno.
Con specifico riferimento al danno da lesione della salute, lo stesso costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nome diversi a pregiudizi identici.
Orbene considerati gli esiti della CTU medico – legale, deve rilevarsi come in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito
(Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, n.19229).
Nella specie, la misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano, che costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024 (come in generale affermato a partire da Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11754 del 15/05/2018). In definitiva, il valore del danno subito dal minore
[...]
per effetto dell'evento lesivo del 16.07.2015 ed all'esito della C.T.U. esperita, in Persona_1
ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto e della stabilizzazione dei postumi, deve essere così determinato: euro 16.553,00 a titolo di ristoro per il danno biologico permanente, con personalizzazione massima per la limitazione funzionale che il minore certamente subirà -anche nel suo profilo di socialità e competitività nello sport, oltre a dover considerare il conseguente impatto sulla crescita da un punto di vista personale e relazionale;
ed euro 6.037,50 per il danno biologico temporaneo, per un totale di euro 22.590,50.
È inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche sostenute dalla parte in conseguenza delle lesioni personali subite, di cui è documentalmente provato il pagamento, (cfr. all. 1 atto di citazione citazione, ricevuta n. 1023 del 05/10/2015 per euro 644,00) che devono pertanto liquidarsi nella somma verificata e reputata congrua dallo stesso C.T.U.
Nulla va riconosciuto a titolo di incremento per danno morale che sebbene, in tesi, liquidabile autonomamente rispetto al danno biologico, deve però essere puntualmente allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico. Nella specie, il grado di invalidità permanente indicato dal CTU tiene già conto della sofferenza morale e del disagio fisico riportati dalla parte attrice e alcun'altra somma va liquidata salvo incorrere in non consentite duplicazioni risarcitorie. Con riferimento alla somma riconosciuta alla stessa, trattandosi di debito di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, occorre procedere alla devalutazione delle somme liquidate sulle quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d.compensativi) fino alla data della liquidazione.
Le somme come sopra liquidate all'attualità nell'importo di euro 22.590,50 va devalutata alla data del sinistro 16.07.2015 e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Pertanto, alla luce della prova acquisita e in difetto di prova contraria, deve ritenersi CP_ integrata la responsabilità dell' convenuto per omessa custodia dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 2051c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, da liquidarsi come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e della non complessità delle questioni trattate,
Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta come liquidata in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da e nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio;
Persona_1
- Condanna il al risarcimento del danno nella misura di euro 22.590,50 Controparte_1
per i danni patiti dal minore , con rivalutazione ed interessi come Persona_1
indicato in parte motiva;
- Condanna il alla rifusione in favore del difensore dichiaratosi Controparte_1 antistatario, delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari, spese, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, come liquidata in corso di giudizio.
Catanzaro, il 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile, iscritta al n. 2676 del RGC dell'anno 2019 avente ad oggetto:
“Responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c.”
TRA
(C.F: (C.F; Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quali genitori del minore rappresentati e C.F._2 Persona_1 difesi dall'Avv. Filomena Brescia del foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cropani Marina, al viale Gramsci n,94
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da verbale del 10.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , nato il Persona_1
5.11.2005, convenivano in giudizio il esponendo che, in data 16.07.2015, Controparte_1
intorno alle ore 20:00, il figlio minore, mentre prendeva parte a una partita di calcio presso il campetto comunale sito in via “Ernestina Brandi” in località Cuturella di Cropani (CZ), subiva un grave infortunio;
a causa delle precarie condizioni del manto del campo da gioco, completamente usurato e privo di adeguata manutenzione, il minore perdeva l'equilibrio e andava a sbattere contro la rete metallica di recinzione posta ai margini del campo, cadendo rovinosamente al suolo.
L'incidente si verificava alla presenza della madre e di altri genitori Parte_2 presenti sul posto. A seguito del sinistro, il minore veniva trasportato presso l'Ospedale “Pugliese- Ciaccio” di Catanzaro, dove veniva diagnosticata una “frattura con distacco composta del capitello radiale del gomito destro”.
In data 20/07/2015, il minore veniva sottoposto a intervento chirurgico. Con comunicazione del 23.11.2015, i genitori del minore inoltravano al richiesta risarcitoria per i Controparte_1 danni fisici e morali subiti dal figlio, attribuendo la responsabilità dell'evento all'ente convenuto, quale proprietario e custode dell'impianto sportivo in questione. Stante l'inerzia dell'Amministrazione e il mancato riscontro alla suddetta richiesta, gli attori si vedevano costretti a promuovere il presente giudizio per la tutela dei diritti del minore.
A fondamento della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva che il sinistro si era verificato per effetto della potenzialità lesiva insita nella res, concretizzata a causa dell'omessa manutenzione e del difetto strutturale del campo di calcio, in relazione al quale l'ente convenuto rivestiva la qualifica di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sulla base di tale presupposti, gli attori chiedevano la condanna del al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dal minore, quantificati complessivamente in euro 25.939,13, somma comprensiva di danno biologico permanente e temporaneo , danno morale, spese mediche documentate, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza del 07 ottobre 2019, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata la contumacia del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore. La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova testimoniale dedotta dalla parte attrice e l'espletamento della consulenza d'ufficio medico-legale, volta ad accertare le lesioni subite dal minore, la loro incidenza e i postumi permanenti. All'udienza del 12.12.2024, esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 10 aprile 2025 per la discussione orale, con concessione alle parti per il deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima dell'udienza.
All'udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata la domanda proposta da e in qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale del minore per quanto di seguito Persona_1
esposto.
Il sinistro di cui fu vittima il piccolo si è verificato all'interno di un Persona_1
impianto sportivo comunale, ove il minore di trovava per una partita di calcio;
egli riportava gravi lesioni fisiche a seguito di una rovinosa caduta, determinata- secondo quanto emerso dagli atti, dalla documentazione fotografica prodotta e dalle risultanze istruttorie- dalle condizioni di evidente disconnessione, degrado e usura del manto del campo di gioco.
La fattispecie rientra nel perimetro applicativo dell'art. 2051c.c., tale responsabilità di natura oggettiva si basa sulla prova di due presupposti: la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, in quanto esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051
c.c., devono essere provati dal danneggiato (Cass. civile sez. III, 23/05/2023, n.14228). Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) o della sussistenza del
"caso fortuito" (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023). Il fatto integrante il “caso fortuito” è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, assorbendo in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso ed escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (Cass. civ.
26142/2023); invece, la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1 trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943).
Nel caso di specie, il campo sportivo comunale in cui si è verificato l'evento lesivo risulta pacificamente rientrante tra i beni del patrimonio indisponibile del il quale, in Controparte_1 qualità di “custode del campo”, è titolare dell'obbligo di vigilanza, manutenzione e controllo delle strutture, nonché della responsabilità in ordine alla sicurezza degli utenti. In tale veste, il CP_1 era tenuto a garantire l'idoneità e l'efficienza dell'impianto, ad adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare danni agli atleti durante le attività ludico-sportive ivi svolte, e a eliminare ogni fattore di rischio, anche potenziale, derivante da carenze manutentive. La giurisprudenza ha infatti più volte chiarito che, nell'ambito delle strutture sportive, la posizione del custode si qualifica in termini di “posizione di garanzia”, la quale impone l'adozione di tutele necessarie a tutelare l'incolumità fisica degli utilizzatori (cfr. Cass. civ., sez. III, n, 10227/2017;
Cass., ord. 4 marzo 2022, n. 7172). Qualora venissero riscontrati problemi di sicurezza dell'impianto sportivo o difetti nell'idoneità dello stesso, il custode è considerato responsabile di tutti i danni che queste irregolarità abbiano provocato agli utenti che usufruiscono della struttura ai sensi dell'art. 2051 c.c. Nella vicenda in esame, può dirsi provato il nesso causale tra le condizioni del campo, da considerarsi obbiettivamente pericolose e la caduta del minore;
infatti, dall'attività istruttoria svolta -in particolare dalle deposizioni dei testi escussi- è emersa conferma della presenza del minore presso il campo sportivo comunale di località “Cuturella” Persona_1 al momento del sinistro, nonché della concreta verificazione e dell'evento lesivo, riconducibile alla caduta patita durante lo svolgimento di un partita di calcio. I testimoni hanno fornito dichiarazioni coerenti, circostanziate e convergenti nel descrivere le condizioni strutturali del terreno di gioco, evidenziando come il campo versasse in stato di degrado, con porzioni di pavimentazione disconnessa e avvallamenti che rendevano instabile l'assetto del manto erboso o asfaltato, nonché la presenza di elementi pericolosi collegato al sistema di recinzione perimetrale, in particolare la sporgenza di ancoraggi metallici irregolari. Tali dichiarazioni trovano ulteriore riscontro nella documentazione fotografica allegata e nella perizia di parte, redatta dal geom. Persona_2
, la quale- pur priva di valore probatorio autonomo, trattandosi di elaborato peritale redatto su
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incarico fiduciario – ha comunque descritto in modo puntuale e tecnicamente motivato le condizioni dell'impianto sportivo, riscontrate dalle riproduzioni fotografiche alle gate in atti, confermando la presenza di gravi difformità rispetto ai parametri di sicurezza previsti dalle normative UNI 10121 ed
EN 13200/3. La carente manutenzione del campo di calcetto che ne ha determinato un fondo sconnesso ha causato la caduta del minore e, in conseguenza, i danni riportati.
La espletata CTU ha poi confermato la sussistenza del nesso causale tra il danno riportato e i fatti come richiamati nel corso del procedimento. Nel loro complesso, tali elementi provano il fatto storico lesivo e del nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia, intesa come bene CP_ materialmente e giuridicamente riconducibile all' convenuto. A fronte del quadro probatorio così delineato, il rimanendo contumace, non ha fornito alcun elemento idoneo Controparte_1
ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito.
Né può essere ritenuto tale il comportamento dell'utilizzatore del bene, nel caso di specie, un minore intento a giocare a calcio su un campo destinato a tale funzione, non emergendo profili di imprudenza, pericolosità intrinseca o uso anomalo idoneo ad interrompere la sequenza eziologica.
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, gli attori agiscono per il ristoro del danno biologico e del danno morale, patito dal minore , all'epoca dei fatti di 9 Persona_1
anni, in conseguenza della lesione a seguito al sinistro occorso. A tal fine è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, affidata al Dott. , il quale all'esito Persona_3 delle indagini peritali e dell'esame della documentazione sanitaria allegata, ha accertato “esiti di frattura scomposta del capitello radiale trattata chirurgicamente con limitazione articolare del gomito in flessione ai gradi estremi e della pronosupinazione di ½. Tali dati sono da ritenersi esiti permanenti delle lesioni riportate.” Con riferimento al periodo di malattia ha condivisibilmente riconosciuto un periodo di;
Inabilità temporanea assoluta: giorni 30; Inabilità temporanea parziale al
75%: giorni 10; Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 30. Gli esiti permanenti, (cd. danno biologico), in base alle tabelle vigenti sono da valutare nella misura del 6%.
Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione dei danni, l'attrice domanda il risarcimento del danno biologico, da invalidità permanente e temporanea, totale e parziale.
Sul punto, si premette come lo “statuto” del danno non patrimoniale delineato dalle SS.UU.
Civili 11 novembre 2008 n.26972 preveda che lo stesso, inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 2059 c.c., si connoti per la “tipicità”, differentemente da quanto previsto in tema di danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.
Il danno non patrimoniale – secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – è risarcibile: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
b) quando ricorre una delle fattispecie cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale, anche al di fuori di un'ipotesi di reato;
c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave i diritti inviolabili della persona, non individuabili ex ante, a differenza delle ipotesi precedenti, ma selezionati caso per caso in via di interpretazione.
È necessario che la lesione dell'interesse protetto sia “grave” nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); che il danno non sia “futile” vale e dire che non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari come quello alla qualità della vita o alla felicità.
Trattasi pertanto di categoria unitaria e omogenea che ricomprende, in sé, tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale;
le distinzioni elaborate in passato dalla giurisprudenza (ad es. tra danno morale, danno biologico, danno esistenziale) possono essere utilizzate a soli fini descrittivi, al fine di indicare, in modo sintetico, quale tipo di pregiudizio sia stato preso in considerazione al fine della liquidazione del danno.
Con specifico riferimento al danno da lesione della salute, lo stesso costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nome diversi a pregiudizi identici.
Orbene considerati gli esiti della CTU medico – legale, deve rilevarsi come in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito
(Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, n.19229).
Nella specie, la misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano, che costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024 (come in generale affermato a partire da Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 11754 del 15/05/2018). In definitiva, il valore del danno subito dal minore
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per effetto dell'evento lesivo del 16.07.2015 ed all'esito della C.T.U. esperita, in Persona_1
ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto e della stabilizzazione dei postumi, deve essere così determinato: euro 16.553,00 a titolo di ristoro per il danno biologico permanente, con personalizzazione massima per la limitazione funzionale che il minore certamente subirà -anche nel suo profilo di socialità e competitività nello sport, oltre a dover considerare il conseguente impatto sulla crescita da un punto di vista personale e relazionale;
ed euro 6.037,50 per il danno biologico temporaneo, per un totale di euro 22.590,50.
È inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche sostenute dalla parte in conseguenza delle lesioni personali subite, di cui è documentalmente provato il pagamento, (cfr. all. 1 atto di citazione citazione, ricevuta n. 1023 del 05/10/2015 per euro 644,00) che devono pertanto liquidarsi nella somma verificata e reputata congrua dallo stesso C.T.U.
Nulla va riconosciuto a titolo di incremento per danno morale che sebbene, in tesi, liquidabile autonomamente rispetto al danno biologico, deve però essere puntualmente allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico. Nella specie, il grado di invalidità permanente indicato dal CTU tiene già conto della sofferenza morale e del disagio fisico riportati dalla parte attrice e alcun'altra somma va liquidata salvo incorrere in non consentite duplicazioni risarcitorie. Con riferimento alla somma riconosciuta alla stessa, trattandosi di debito di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, occorre procedere alla devalutazione delle somme liquidate sulle quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d.compensativi) fino alla data della liquidazione.
Le somme come sopra liquidate all'attualità nell'importo di euro 22.590,50 va devalutata alla data del sinistro 16.07.2015 e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai e sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Pertanto, alla luce della prova acquisita e in difetto di prova contraria, deve ritenersi CP_ integrata la responsabilità dell' convenuto per omessa custodia dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 2051c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, da liquidarsi come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e della non complessità delle questioni trattate,
Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta come liquidata in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da e nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio;
Persona_1
- Condanna il al risarcimento del danno nella misura di euro 22.590,50 Controparte_1
per i danni patiti dal minore , con rivalutazione ed interessi come Persona_1
indicato in parte motiva;
- Condanna il alla rifusione in favore del difensore dichiaratosi Controparte_1 antistatario, delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari, spese, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, come liquidata in corso di giudizio.
Catanzaro, il 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro