Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 27 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 27/07/1959. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LAZZARI ELISABETTA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a BARI (BA) il 19/12/1955 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
• Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 01 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra
[...]
e il sig. , ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Varallo Pombia Parte_1 Controparte_1
e del Comune di Borgoticino di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
• Dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco;
• In assenza di titolo di proprietà e figli minori, nulla disporre, dunque, in relazione alla casa coniugale;
• La SI.ra perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Pt_1
• Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/01/2025 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 19.11.1977, trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Varallo Pombia al n. 3 parte I e del Comune di Borgo Ticino al n. 4 parte II serie C anno 1977. Dalla unione nascevano tre figlie: , nata il [...] a [...], Persona_1 Persona_2
nata il [...] a [...], e , nata il [...] a [...],
[...] Parte_2 tutte economicamente autosufficienti. Con sentenza n. 750/2023 pubblicata in data 24.11.2023, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. All'udienza del 27.5.2025, dichiarata la contumacia di parte resistente, il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 2 Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto della necessità della pronuncia in punto status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 19.11.1977, trascritto nei registri dello Stato Civile
[...] Controparte_1 del Comune di Varallo Pombia al n. 3 parte I e del Comune di Borgo Ticino al n. 4 parte II serie C anno 1977
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3