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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2163/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.2179/22 pubblicata il 15.4.22 dal Tribunale di Napoli
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti P. Parte_1
Giaquinto e A. Pascarella
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv.to P. D'Onofrio
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12 2019 il esponeva di Parte_1 essere dipendente della dal Parte_2
21.3.07 (decorrenza contratto 2.4.07), con inquadramento iniziale nella categoria A come commesso del CCNL del 31.3.1999 per i dipendenti delle Regioni ed Autonomie Locali e di essere stato distaccato dal 20.4.07 all' Controparte_2
e poi presso il TAR Campania nell'ambito del progetto informatico finalizzato alla creazione di banca dati relativa a tutti i CP_3 ricorsi/fascicoli, rientrando poi presso il settore consulenza legale e documentazione terminato il distacco.
Il ricorrente allegava che presso il TAR aveva iniziato a svolgere mansioni di tipo impiegatizio/ amministrativo, e che da maggio
2008, allorquando era stato assegnato al “Settore Consulenza
Legale e Documentazione” presso gli uffici della Avvocatura dello
Stato, aveva svolto le seguenti mansioni:
-unico addetto/responsabile della biblioteca presso gli uffici dell'avvocatura in Via Marina, provvedendo ad inventariare tutti i volumi (circa 3.000) presenti nella biblioteca,
-preparazione/collazione delle produzioni nei giudizi ove era costituito l'ente regionale: dopo aver ricevuto l'atto predisposto dall'avvocato, redazione del foliario, allegazione dei documenti richiamati, deposito (prima cartaceo poi telematico) dell'atto principale e dei documenti allegati,
-in ordine alle richieste di pareri legali: creazione del fascicolo di riferimento stabilendo se trattasi di “parere d'ordine”, “pareri legali” o “pareri extra-legali”, trasmissione del fascicolo al capo dell'ufficio che, dopo averlo assegnato ad un avvocato, glielo rimetteva, redazione e stampa della “scheda fascicolo” e consegna all'avvocato designato, protocollazione del fascicolo ed invio al richiedente,
-partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale per il recupero dei contributi “P.O.P.” e “P.O.R.” con predisposizione ed invio delle comunicazioni di messa in mora ed indicazione delle diverse possibilità di pagamento,
-addetto/responsabile per la notifica degli atti dell'ufficio
(ricerca i recapiti, redazione delle relate e alla compilazione delle cartoline o notifica a mezzo UNEP o uffici postali),
pag. 2/12 -individuazione dell'importo del contributo unificato da acquistare e comunicarlo all'avvocato che ha redatto l'atto, ritiro dell'assegno per il pagamento del contributo unificato e conseguente acquisto presso le rivendite,
-relazioni quotidiane con gli addetti alle cancellerie preso gli uffici giudiziari (Giudici di Pace, Tribunali Civili ed
Amministrativi, Consiglio di Stato), gli ufficiali giudiziari, gli addetti presso il TAR, chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire dal 3.5.08 il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nella categoria C o, in via subordinata, il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nella categoria B con conseguente condanna della amministrazione resistente (alle somme indicate distintamente per la richiesta spiegata in via principale ed in via subordinata).
Si costituiva l'amministrazione resistente contestando la domanda ed eccependo la prescrizione.
Il Tribunale, previa escussione testimoniale, accoglieva la richiesta spiegata in via subordinata con applicazione della prescrizione, condannando la amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 17.400,98 oltre accessori e compensava per un terzo le spese di lite che, nel resto, poneva a carico della resistente ed in favore del ricorrente.
Propone appello il insistendo per l'accoglimento della Parte_1 domanda spiegata in via principale in primo grado.
Nello specifico l'appellante sostiene:
-che le mansioni allegate in primo grado e confermate dai due testi escussi non sono riconducibili a quelle previste dalla contrattazione collettiva per i dipendenti inquadrati nella categoria B bensì a quelle previste per la categoria C;
pag. 3/12 -che il Giudice di primo grado non ha esplicitato il percorso motivazionale che lo ha orientato nella decisione omettendo di valutare, in relazione alla categoria C, il possesso da parte sua del diploma, delle certificazioni attestanti il superamento di corsi qualificanti, la lunga durata del rapporto lavorativo quale
“maturata esperienza pluriennale”, la responsabilità del deposito dell'atto presso la cancelleria del competente Ufficio Giudiziario quindi di una parte essenziale dell'attività/processo amministrativo, la responsabilità per le richieste di pareri legali che giungono all'ufficio, la risoluzione di problemi
(quanto meno) di “media complessità” (distinzione tra atti processuali, individuazione della tipologia del parere richiesto all'avvocatura al fine di classificarlo in maniera corretta, ordinaria interlocuzione con gli addetti degli uffici giudiziari), la partecipazione a diversi gruppi di lavoro intersettoriale quali
“relazioni organizzative interne anche di natura negoziale (…) anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza”, rapporti con l'utenza anche esterna (soggetti/enti esterni che richiedevano i pareri all'avvocatura e addetti presso i tribunali), chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con il riconoscimento del diritto a vedersi corrisposto, per il periodo dall'11.4.2014 al 31.3.2022, o per quel diverso periodo (maggiore o minore) che dovesse risultare all'esito del giudizio, in via principale, il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nella categoria C con condanna della Parte_2 al pagamento della complessiva somma di € 36.654,69
[...]
(di cui € 25.315,20 per differenze retributive maturate dal
11.4.15 al 31.3.22 ed € 11.339,49 a titolo di rideterminazione del
TFS dall'11.4.10 al 31.3.22) oltre al favore delle spese con attribuzione.
pag. 4/12 La reitera l'eccezione di prescrizione totale o Controparte_1 quantomeno parziale del credito vantato, nel merito sostiene l'infondatezza dell'appello atteso che tutti i compiti affidati ai commessi sono di carattere meramente esecutivo e di natura elementare, svolgendo il ricorrente mansioni strettamente attinenti al suo profilo che consistono nell'eseguire azioni di tipo meramente esecutivo e di natura elementare che non richiedono alcun tipo di specializzazione;
evidenzia che il ricorrente possiede un account, come tutti i dipendenti regionali, per ricevere il cedolino elettronico, il CUD e per poter fare richiesta di ferie e di permessi;
che la progressione economica non ha influenza sulle mansioni e si ottiene solo mediante procedura concorsuale interna per titoli.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è infondato.
Premesso il giudicato sull'accoglimento della domanda spiegata in via subordinata in primo grado (differenze retributive rispetto al livello B nei limiti della prescrizione), è principio consolidato nella giurisprudenza come nel caso di pretesa collegata allo svolgimento di mansioni superiori (che nel caso di pubblico impiego, ex art.52 TU n.165/01, possono sono dare diritto al ristoro economico ma non all'inquadramento superiore), occorra prendere le mosse dalle declaratorie contrattuali afferenti i livelli di inquadramento rivestito e rivendicato, comparandole con le mansioni espletate (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 37331/2022 secondo cui “in ambito di mansioni superiori … il giudice è
pag. 5/12 tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base
c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”; v. anche Cass. n. 15677 del
5/6/2024, Cass. n. 30580 del 22/11/2019 e Cass. n. 5942 del
24/03/2004).
Pertanto.
Il ha allegato che presso gli uffici della Avvocatura Parte_1
Regionale ha svolto le seguenti mansioni:
-unico addetto/responsabile della biblioteca presso gli uffici dell'avvocatura in Via Marina, provvedendo ad inventariare tutti i volumi (circa 3.000) presenti nella biblioteca,
-preparazione/collazione delle produzioni nei giudizi ove era costituito l'ente regionale: dopo aver ricevuto l'atto predisposto dall'avvocato, redazione del foliario, allegazione dei documenti richiamati, deposito (prima cartaceo oggi telematico) dell'atto principale e dei documenti allegati,
-in ordine alle richieste di pareri legali: creazione del fascicolo di riferimento stabilendo se trattasi di “parere d'ordine”, “pareri legali” o “pareri extra-legali”, trasmissione del fascicolo al capo dell'ufficio che, dopo averlo assegnato ad un avvocato, glielo rimette, redazione e stampa della “scheda fascicolo” e consegna all'avvocato designato, protocollazione del fascicolo ed invio al richiedente,
-partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale per il recupero dei contributi “P.O.P.” e “P.O.R.” con predisposizione ed invio delle comunicazioni di messa in mora ed indicazione delle diverse possibilità di pagamento,
pag. 6/12 -addetto/responsabile per la notifica degli atti dell'ufficio
(ricerca i recapiti, redazione delle relate e alla compilazione delle cartoline o notifica a mezzo UNEP o uffici postali),
-individuazione dell'importo del contributo unificato da acquistare e comunicarlo all'avvocato che ha redatto l'atto, ritiro dell'assegno per il pagamento del contributo unificato e conseguente acquisto presso le rivendite,
-relazioni quotidiane con gli addetti alle cancellerie preso gli uffici giudiziari (Giudici di Pace, Tribunali Civili ed
Amministrativi, Consiglio di Stato), gli ufficiali giudiziari, gli addetti presso il TAR.
La categoria di appartenenza (all'epoca del ricorso di primo grado, avendo medio tempore conseguito la categoria B) A è propria dei lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti; nei corrispondenti profili esplicativi: “lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa.
Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso
e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
La categoria pretesa dal è invece propria dei Parte_1 lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è
pag. 7/12 acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale;
nei corrispondenti profili esemplificativi troviamo: “lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza, lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Alla categoria B (riconosciuta in primo grado) appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale, relazioni con gli utenti di natura
pag. 8/12 diretta.” Questi i profili esplicativi, ricondotti alla corrispondente declaratoria: -lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni, -lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali
l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto, - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori
(lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori
CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio-assistenziale.
Precisato che la difesa erariale non ha contestato il contenuto delle mansioni per come allegate ma solo la riconducibilità delle stesse alla declaratoria pretesa, dalle allegazioni contenute in ricorso (per come confermate dalla prova testimoniale espletata in primo grado) il Collegio reputa che sia emerso solo lo svolgimento di mansioni ascrivibili alla categoria B ma non sussumibili in quelle della categoria C.
Ed infatti:
-l'attività di preparazione/collazione delle produzioni documentali nei giudizi ove era costituito l'ente regionale consistita nella redazione del foliario, nella allegazione dei documenti richiamati e nel successivo deposito pag. 9/12 (cartaceo/telematico) presso il competente ufficio giudiziario
(atti che ovviamente non erano redatti dal ma dagli Parte_1 avvocati dell'ufficio) nonché le attività materiali di notifica degli atti dell'ufficio (previa ricerca dei recapiti, redazione delle relate e compilazione delle cartoline) sono perfettamente inquadrabili in quelle del lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Di pari contenuto sono le attività svolte dal in Parte_1 relazione alle richieste di pareri legali, consistenti nella creazione del fascicolo e nella redazione e stampa della “scheda fascicolo”, relativa protocollazione ed invio al richiedente, anche in questo caso esclusa ogni competenza in merito alla redazione degli atti (ad appannaggio esclusivo dei legali); né la individuazione della tipologia di parere da parte dell'appellante appare esulare dalla discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili propria della categoria B trattandosi di indagine non complessa nell'ambito di tre categorie di pareri la cui distinzione appare di facile individuazione in considerazione del richiedente (enti terzi per i pareri d'ordine, la stessa per quelli legali;
CP_1 cfr. teste “tale distinzione gli era possibile farla in Tes_1 base all'ente che lo inviava”) o dell'oggetto. Su tale ultimo punto, peraltro, dalla prova testimoniale è emerso che la individuazione della tipologia di parere avveniva sulla scorta di un criterio di classificazione già predeterminato (cfr. software
“russo pareri e ricorsi”; teste . Tes_2
Meramente esecutivo e “matematico” appare il compito di individuare l'importo del contributo unificato ed il successivo pag. 10/12 acquisto nonché la predisposizione ed invio delle comunicazioni di messa in mora ed indicazione delle diverse possibilità di pagamento per il recupero dei contributi POR e POP.
Le allegate relazioni quotidiane con gli addetti alle cancellerie preso gli uffici giudiziari (Giudici di Pace, Tribunali Civili ed
Amministrativi, Consiglio di Stato), gli ufficiali giudiziari, gli addetti presso il TAR consistono in realtà in relazioni esterne
(con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale, trattandosi dei contatti che il instaura allorquando si reca a Parte_1 depositare i fascicoli delle cause (presso le cancellerie) ovvero i contatti instaurati per l'invio ai destinatari dei pareri.
Nessuna attività di concetto o di contenuto viene svolta in tali occasioni se non l'adempimento materiale della consegna/invio.
Non sono, al contrario, rinvenibili i caratteri propri e tipici della categoria C: la responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, la significativa ampiezza delle soluzioni possibili, l'instaurazione di relazioni interne anche di natura negoziale ovvero con gli utenti ma complesse e negoziali, il coordinamento di altri addetti,
l'elaborazione e/o l'analisi di dati.
Né, come allegato in appello, il possesso del diploma depone per la approfondita conoscenza monospecialistica propria della categoria C in quanto la declaratoria richiede tale conoscenza in aggiunta alla conoscenza teorica conseguita con la scuola superiore;
la durata pluriennale del rapporto di lavoro non può equivalere alla maturata esperienza pluriennale confondendosi il piano quantitativo della durata con quello qualitativo del contenuto delle mansioni (cui va riferita l'esperienza intesa come bagaglio culturale); la collazione dei documenti e la consegna dei fascicoli nelle cancellerie non è caratterizzata dalla responsabilità richiesta dalla declaratoria in quanto tali pag. 11/12 attività non configurano uno specifico processo amministrativo ma una attività meramente esecutiva (parte finale di un procedimento amministrativo).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre Iva
e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 15.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2163/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.2179/22 pubblicata il 15.4.22 dal Tribunale di Napoli
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti P. Parte_1
Giaquinto e A. Pascarella
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv.to P. D'Onofrio
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.12 2019 il esponeva di Parte_1 essere dipendente della dal Parte_2
21.3.07 (decorrenza contratto 2.4.07), con inquadramento iniziale nella categoria A come commesso del CCNL del 31.3.1999 per i dipendenti delle Regioni ed Autonomie Locali e di essere stato distaccato dal 20.4.07 all' Controparte_2
e poi presso il TAR Campania nell'ambito del progetto informatico finalizzato alla creazione di banca dati relativa a tutti i CP_3 ricorsi/fascicoli, rientrando poi presso il settore consulenza legale e documentazione terminato il distacco.
Il ricorrente allegava che presso il TAR aveva iniziato a svolgere mansioni di tipo impiegatizio/ amministrativo, e che da maggio
2008, allorquando era stato assegnato al “Settore Consulenza
Legale e Documentazione” presso gli uffici della Avvocatura dello
Stato, aveva svolto le seguenti mansioni:
-unico addetto/responsabile della biblioteca presso gli uffici dell'avvocatura in Via Marina, provvedendo ad inventariare tutti i volumi (circa 3.000) presenti nella biblioteca,
-preparazione/collazione delle produzioni nei giudizi ove era costituito l'ente regionale: dopo aver ricevuto l'atto predisposto dall'avvocato, redazione del foliario, allegazione dei documenti richiamati, deposito (prima cartaceo poi telematico) dell'atto principale e dei documenti allegati,
-in ordine alle richieste di pareri legali: creazione del fascicolo di riferimento stabilendo se trattasi di “parere d'ordine”, “pareri legali” o “pareri extra-legali”, trasmissione del fascicolo al capo dell'ufficio che, dopo averlo assegnato ad un avvocato, glielo rimetteva, redazione e stampa della “scheda fascicolo” e consegna all'avvocato designato, protocollazione del fascicolo ed invio al richiedente,
-partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale per il recupero dei contributi “P.O.P.” e “P.O.R.” con predisposizione ed invio delle comunicazioni di messa in mora ed indicazione delle diverse possibilità di pagamento,
-addetto/responsabile per la notifica degli atti dell'ufficio
(ricerca i recapiti, redazione delle relate e alla compilazione delle cartoline o notifica a mezzo UNEP o uffici postali),
pag. 2/12 -individuazione dell'importo del contributo unificato da acquistare e comunicarlo all'avvocato che ha redatto l'atto, ritiro dell'assegno per il pagamento del contributo unificato e conseguente acquisto presso le rivendite,
-relazioni quotidiane con gli addetti alle cancellerie preso gli uffici giudiziari (Giudici di Pace, Tribunali Civili ed
Amministrativi, Consiglio di Stato), gli ufficiali giudiziari, gli addetti presso il TAR, chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire dal 3.5.08 il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nella categoria C o, in via subordinata, il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nella categoria B con conseguente condanna della amministrazione resistente (alle somme indicate distintamente per la richiesta spiegata in via principale ed in via subordinata).
Si costituiva l'amministrazione resistente contestando la domanda ed eccependo la prescrizione.
Il Tribunale, previa escussione testimoniale, accoglieva la richiesta spiegata in via subordinata con applicazione della prescrizione, condannando la amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 17.400,98 oltre accessori e compensava per un terzo le spese di lite che, nel resto, poneva a carico della resistente ed in favore del ricorrente.
Propone appello il insistendo per l'accoglimento della Parte_1 domanda spiegata in via principale in primo grado.
Nello specifico l'appellante sostiene:
-che le mansioni allegate in primo grado e confermate dai due testi escussi non sono riconducibili a quelle previste dalla contrattazione collettiva per i dipendenti inquadrati nella categoria B bensì a quelle previste per la categoria C;
pag. 3/12 -che il Giudice di primo grado non ha esplicitato il percorso motivazionale che lo ha orientato nella decisione omettendo di valutare, in relazione alla categoria C, il possesso da parte sua del diploma, delle certificazioni attestanti il superamento di corsi qualificanti, la lunga durata del rapporto lavorativo quale
“maturata esperienza pluriennale”, la responsabilità del deposito dell'atto presso la cancelleria del competente Ufficio Giudiziario quindi di una parte essenziale dell'attività/processo amministrativo, la responsabilità per le richieste di pareri legali che giungono all'ufficio, la risoluzione di problemi
(quanto meno) di “media complessità” (distinzione tra atti processuali, individuazione della tipologia del parere richiesto all'avvocatura al fine di classificarlo in maniera corretta, ordinaria interlocuzione con gli addetti degli uffici giudiziari), la partecipazione a diversi gruppi di lavoro intersettoriale quali
“relazioni organizzative interne anche di natura negoziale (…) anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza”, rapporti con l'utenza anche esterna (soggetti/enti esterni che richiedevano i pareri all'avvocatura e addetti presso i tribunali), chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con il riconoscimento del diritto a vedersi corrisposto, per il periodo dall'11.4.2014 al 31.3.2022, o per quel diverso periodo (maggiore o minore) che dovesse risultare all'esito del giudizio, in via principale, il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nella categoria C con condanna della Parte_2 al pagamento della complessiva somma di € 36.654,69
[...]
(di cui € 25.315,20 per differenze retributive maturate dal
11.4.15 al 31.3.22 ed € 11.339,49 a titolo di rideterminazione del
TFS dall'11.4.10 al 31.3.22) oltre al favore delle spese con attribuzione.
pag. 4/12 La reitera l'eccezione di prescrizione totale o Controparte_1 quantomeno parziale del credito vantato, nel merito sostiene l'infondatezza dell'appello atteso che tutti i compiti affidati ai commessi sono di carattere meramente esecutivo e di natura elementare, svolgendo il ricorrente mansioni strettamente attinenti al suo profilo che consistono nell'eseguire azioni di tipo meramente esecutivo e di natura elementare che non richiedono alcun tipo di specializzazione;
evidenzia che il ricorrente possiede un account, come tutti i dipendenti regionali, per ricevere il cedolino elettronico, il CUD e per poter fare richiesta di ferie e di permessi;
che la progressione economica non ha influenza sulle mansioni e si ottiene solo mediante procedura concorsuale interna per titoli.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
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L'appello è infondato.
Premesso il giudicato sull'accoglimento della domanda spiegata in via subordinata in primo grado (differenze retributive rispetto al livello B nei limiti della prescrizione), è principio consolidato nella giurisprudenza come nel caso di pretesa collegata allo svolgimento di mansioni superiori (che nel caso di pubblico impiego, ex art.52 TU n.165/01, possono sono dare diritto al ristoro economico ma non all'inquadramento superiore), occorra prendere le mosse dalle declaratorie contrattuali afferenti i livelli di inquadramento rivestito e rivendicato, comparandole con le mansioni espletate (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 37331/2022 secondo cui “in ambito di mansioni superiori … il giudice è
pag. 5/12 tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base
c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”; v. anche Cass. n. 15677 del
5/6/2024, Cass. n. 30580 del 22/11/2019 e Cass. n. 5942 del
24/03/2004).
Pertanto.
Il ha allegato che presso gli uffici della Avvocatura Parte_1
Regionale ha svolto le seguenti mansioni:
-unico addetto/responsabile della biblioteca presso gli uffici dell'avvocatura in Via Marina, provvedendo ad inventariare tutti i volumi (circa 3.000) presenti nella biblioteca,
-preparazione/collazione delle produzioni nei giudizi ove era costituito l'ente regionale: dopo aver ricevuto l'atto predisposto dall'avvocato, redazione del foliario, allegazione dei documenti richiamati, deposito (prima cartaceo oggi telematico) dell'atto principale e dei documenti allegati,
-in ordine alle richieste di pareri legali: creazione del fascicolo di riferimento stabilendo se trattasi di “parere d'ordine”, “pareri legali” o “pareri extra-legali”, trasmissione del fascicolo al capo dell'ufficio che, dopo averlo assegnato ad un avvocato, glielo rimette, redazione e stampa della “scheda fascicolo” e consegna all'avvocato designato, protocollazione del fascicolo ed invio al richiedente,
-partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale per il recupero dei contributi “P.O.P.” e “P.O.R.” con predisposizione ed invio delle comunicazioni di messa in mora ed indicazione delle diverse possibilità di pagamento,
pag. 6/12 -addetto/responsabile per la notifica degli atti dell'ufficio
(ricerca i recapiti, redazione delle relate e alla compilazione delle cartoline o notifica a mezzo UNEP o uffici postali),
-individuazione dell'importo del contributo unificato da acquistare e comunicarlo all'avvocato che ha redatto l'atto, ritiro dell'assegno per il pagamento del contributo unificato e conseguente acquisto presso le rivendite,
-relazioni quotidiane con gli addetti alle cancellerie preso gli uffici giudiziari (Giudici di Pace, Tribunali Civili ed
Amministrativi, Consiglio di Stato), gli ufficiali giudiziari, gli addetti presso il TAR.
La categoria di appartenenza (all'epoca del ricorso di primo grado, avendo medio tempore conseguito la categoria B) A è propria dei lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice;
relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti; nei corrispondenti profili esplicativi: “lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa.
Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso
e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
La categoria pretesa dal è invece propria dei Parte_1 lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è
pag. 7/12 acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale;
nei corrispondenti profili esemplificativi troviamo: “lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza, lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Alla categoria B (riconosciuta in primo grado) appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale, relazioni con gli utenti di natura
pag. 8/12 diretta.” Questi i profili esplicativi, ricondotti alla corrispondente declaratoria: -lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni, -lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali
l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto, - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori
(lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori
CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio-assistenziale.
Precisato che la difesa erariale non ha contestato il contenuto delle mansioni per come allegate ma solo la riconducibilità delle stesse alla declaratoria pretesa, dalle allegazioni contenute in ricorso (per come confermate dalla prova testimoniale espletata in primo grado) il Collegio reputa che sia emerso solo lo svolgimento di mansioni ascrivibili alla categoria B ma non sussumibili in quelle della categoria C.
Ed infatti:
-l'attività di preparazione/collazione delle produzioni documentali nei giudizi ove era costituito l'ente regionale consistita nella redazione del foliario, nella allegazione dei documenti richiamati e nel successivo deposito pag. 9/12 (cartaceo/telematico) presso il competente ufficio giudiziario
(atti che ovviamente non erano redatti dal ma dagli Parte_1 avvocati dell'ufficio) nonché le attività materiali di notifica degli atti dell'ufficio (previa ricerca dei recapiti, redazione delle relate e compilazione delle cartoline) sono perfettamente inquadrabili in quelle del lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Di pari contenuto sono le attività svolte dal in Parte_1 relazione alle richieste di pareri legali, consistenti nella creazione del fascicolo e nella redazione e stampa della “scheda fascicolo”, relativa protocollazione ed invio al richiedente, anche in questo caso esclusa ogni competenza in merito alla redazione degli atti (ad appannaggio esclusivo dei legali); né la individuazione della tipologia di parere da parte dell'appellante appare esulare dalla discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili propria della categoria B trattandosi di indagine non complessa nell'ambito di tre categorie di pareri la cui distinzione appare di facile individuazione in considerazione del richiedente (enti terzi per i pareri d'ordine, la stessa per quelli legali;
CP_1 cfr. teste “tale distinzione gli era possibile farla in Tes_1 base all'ente che lo inviava”) o dell'oggetto. Su tale ultimo punto, peraltro, dalla prova testimoniale è emerso che la individuazione della tipologia di parere avveniva sulla scorta di un criterio di classificazione già predeterminato (cfr. software
“russo pareri e ricorsi”; teste . Tes_2
Meramente esecutivo e “matematico” appare il compito di individuare l'importo del contributo unificato ed il successivo pag. 10/12 acquisto nonché la predisposizione ed invio delle comunicazioni di messa in mora ed indicazione delle diverse possibilità di pagamento per il recupero dei contributi POR e POP.
Le allegate relazioni quotidiane con gli addetti alle cancellerie preso gli uffici giudiziari (Giudici di Pace, Tribunali Civili ed
Amministrativi, Consiglio di Stato), gli ufficiali giudiziari, gli addetti presso il TAR consistono in realtà in relazioni esterne
(con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale, trattandosi dei contatti che il instaura allorquando si reca a Parte_1 depositare i fascicoli delle cause (presso le cancellerie) ovvero i contatti instaurati per l'invio ai destinatari dei pareri.
Nessuna attività di concetto o di contenuto viene svolta in tali occasioni se non l'adempimento materiale della consegna/invio.
Non sono, al contrario, rinvenibili i caratteri propri e tipici della categoria C: la responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, la significativa ampiezza delle soluzioni possibili, l'instaurazione di relazioni interne anche di natura negoziale ovvero con gli utenti ma complesse e negoziali, il coordinamento di altri addetti,
l'elaborazione e/o l'analisi di dati.
Né, come allegato in appello, il possesso del diploma depone per la approfondita conoscenza monospecialistica propria della categoria C in quanto la declaratoria richiede tale conoscenza in aggiunta alla conoscenza teorica conseguita con la scuola superiore;
la durata pluriennale del rapporto di lavoro non può equivalere alla maturata esperienza pluriennale confondendosi il piano quantitativo della durata con quello qualitativo del contenuto delle mansioni (cui va riferita l'esperienza intesa come bagaglio culturale); la collazione dei documenti e la consegna dei fascicoli nelle cancellerie non è caratterizzata dalla responsabilità richiesta dalla declaratoria in quanto tali pag. 11/12 attività non configurano uno specifico processo amministrativo ma una attività meramente esecutiva (parte finale di un procedimento amministrativo).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre Iva
e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 15.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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