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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2509/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2509 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. GIAMPAOLO MIOTTO, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'Avv. MARCO BENZONI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini assegnati ex art. 189 c.p.c.
per parte attrice: “nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della
[...]
per l'incidente stradale verificatosi alle ore 23:00 circa del giorno Controparte_1
9.6.2021, lungo la strada provinciale 90 II tronco, nel comune di Nomi (TN), nel quale rimase danneggiata l'autovettura Hyundai Tucson, targata FV070NP di proprietà del signor , condannarsi la a pagare ad Parte_2 Controparte_1
surrogatasi ex art. 1916 c.c. nei diritti del proprio Controparte_2 assicurato, la somma di € 12.000,00, da essa corrisposta per i danni riportati da quest'ultimo, oltre alle spese sostenute da per complessivi Controparte_2 € 12.643,48, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che verranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento eseguito in favore dell'assicurato sino alla data della domanda giudiziale nella misura di cui art. 1284 comma primo c.c., e dalla domanda giudiziale al saldo nella diversa misura di cui all'art.
1284 quarto comma c.c., oltre al maggior danno da svalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria (omissis)”; per parte convenuta: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE - respingersi, per i motivi di cui in narrativa, le domande tutte formulate da parte attrice, ed ogni domanda proposta contro la deducente poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto. NEL MERITO,
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dell'odierna attrice, accertarsi e dichiararsi la responsabilità – esclusiva e/o concorrente
- del conducente dell'auto assicurata da per l'effetto ridursi a quanto ritenuto CP_2 di giustizia ed in proporzione al grado di concorso del proprio assicurato le somme reclamate dall'attrice; IN OGNI CASO - con rifusione delle spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA - come da propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo che:
-l'assicurato proprietario di autovettura Hyundai Tucson tg Parte_2
FV070NP, veniva ristorato dei danni subiti in esito alla collisione con un cervo, in data
9-6-2021 verso le ore 23:00, nel tratto della strada provinciale 90 II tronco insistente nel territorio di Nomi (TN);
-in particolare, mentre l'assicurato procedeva a velocità moderata in tratto senza illuminazione pubblica in località “Ischietta”, direzione Trento-Rovereto, dalla vegetazione latistante la strada sbucava un cervo che attraversava la strada e urtava contro la fiancata anteriore sinistra dell'autovettura, danneggiando la parte sinistra del parafango anteriore, della mascherina frontale e del cofano, nonché il proiettore anteriore sinistro del veicolo;
-subito dopo l'impatto l'animale si accasciava a terra e decedeva, venendo recuperato l'indomani, su segnalazione dello stesso , da parte di , Guardia Pt_2 Testimone_1
Caccia dell'Associazione Cacciatori Trentini, che lo consegnava a per Testimone_2
conto del;
Pt_2
-la carreggiata interessata dal sinistro è circondata da vigneti e da un pendio montuoso con una fitta area boschiva;
pag. 2/11 -la visibilità era ridotta a causa dell'assenza di illuminazione e della fitta vegetazione e non erano presenti sistemi di dissuasione né altri presidi atti ad evitare l'attraversamento di animali selvatici;
-in esito a perizia il costo per la riparazione dei danni subiti dall'autovettura risultava pari ad euro 13.924,00, superiore al valore commerciale del veicolo pari ad euro
12.000,00, con conseguente liquidazione di indennizzo in favore dell'assicurato nei limiti di detto ultimo importo;
-gli esborsi per l'assistenza legale nell'alveo del procedimento di negoziazione assistita ammontano ad euro 643,48; quanto sopra premesso in fatto, l'attrice deduce la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 c.c. per i danni subiti dall'assicurato, di cui richiede ristoro ex art. 1916 c.c. quanto alla somma corrisposta pari ad euro 12.000,00, oltre a risarcimento degli esborsi per assistenza stragiudiziale, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del pagamento eseguito in favore dell'assicurato sino a quella della domanda e, per il periodo successivo, ex art. 1284, comma 4, c.c., oltre rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta allega che:
-l'attore non avrebbe fornito idonea dimostrazione del fatto storico;
-l'attraversamento di tratti stradali da parte di animali selvatici corrisponde ex se a caso fortuito in ragione dell'inesigibilità di condotta idonea a prevenire siffatti eventi;
-nel tratto stradale interessato dal sinistro erano presenti segnali di avviso circa il pericolo di attraversamento di animali selvatici;
-erano presenti in loco anche paletti bianchi con catarifrangente, atti a dissuadere il transito degli animali;
-il tratto stradale ove il sinistro occorso è rettilineo e l'urto con la parte sinistra dimostra che l'animale aveva già percorso la corsia opposta di marcia, sicché il conducente aveva a disposizione tempo sufficiente per evitare l'impatto;
-il sinistro deve imputarsi a condotta negligente dello stesso conducente e a guida a velocità eccessiva e comunque non consona rispetto allo stato dei luoghi e ai segnali di avviso circa lo specifico rischio di attraversamento poi concretatosi;
-non vi è prova scritta dei danni lamentati;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la pag. 3/11 riduzione dell'importo riconosciuto in relazione alla responsabilità concorrente del conducente.
Depositate le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. e assegnati termini ex art. 189
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione in sede di udienza del 26-2-2025.
2. Sull'accoglimento parziale della domanda.
Va premesso, in diritto, che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro lato, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del
20/04/2020); in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è, quindi, risarcibile non ex art. 2043 c.c., ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici, ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Sez. 6, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020; Sez. 6, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023).
Come altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso pag. 4/11 fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. (Cass. Civ.,
Sez. 6, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
11107 del 27/04/2023; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016).
In particolare, come anche di recente ribadito, “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt.
2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la Regione deve dimostrare il caso fortuito” (Cass.
Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024).
Per quanto sopra, a norma dell'art. 2052 c.c., gravano sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, della dinamica del sinistro, del nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. In particolare, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente del veicolo, onde ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale pag. 5/11 selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva del danno (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023).
Spetta, invece, all'ente fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020).
Ne consegue, inoltre, che, qualora nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023).
Ciò premesso, venendo al caso concreto, non revocabile in dubbio è la sufficienza degli elementi documentali agli atti onde reputare dimostrata l'intervenuta collisione fra l'autovettura dell'assicurato e l'animale selvatico. Ciò emerge in via concorrente e convergente sia dal prelievo dell'animale deceduto a causa del sinistro da parte degli incaricati della stessa convenuta, su consegna dell'assicurato e in esito all'attestazione dell'investimento quale causa del decesso (doc. 5 att.), sia dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice, invero oggetto di contestazione oltremodo generica da parte della convenuta e in ogni caso rappresentativa, oltre che dell'animale selvatico
(docc. 38 e 39 att.), dei danni subiti dall'autovettura (docc. 3, 32 e 33), peraltro con evidenza anche di tracce di sangue.
Il contegno difensivo della convenuta sul punto appare non privo di contraddizione, quest'ultima deducendo semmai la concorrente responsabilità del conducente dell'autovettura (comparsa di costituzione, pag. 6) in relazione alle caratteristiche dei danni subiti dall'autovettura, con esclusione in tal modo di alcuna confutazione circa la relativa compatibilità con la tipologia del sinistro dedotto.
Va, quindi, concluso che l'urto è dipeso e conseguito alla collisione dell'autovettura con animale selvatico in occasione dell'attraversamento da parte di quest'ultimo del tratto pag. 6/11 stradale precisato in atti.
Ciò detto deve, innanzitutto, escludersi la configurabilità di caso fortuito ai fini di cui all'art. 2052 c.c., tenuto conto che l'ipotesi di attraversamento da parte di un cervo non può dirsi nient'affatto imprevedibile o eccezionale, corrispondendo diversamente a contegno notoriamente ascrivibile a detta tipologia di animali selvatici e trattandosi del resto di tematica oggetto di approfondimento, anche ai fini dell'individuazione dei necessari presidi di sicurezza, da parte della stessa convenuta (docc. 24 e 25 att.), senza che peraltro il numero di sinistri causati dalla fauna selvatica nel tratto stradale de quo - secondo la un numero esiguo (doc. 4 conv.)- elida (invero diversamente CP_1
confermandola) la prevedibilità dell'evento.
Al contempo le misure in concreto dedotte -segnaletica stradale e dissuasori a mezzo di catarifrangenti- non potrebbero qualificarsi come satisfattive del criterio di massima adeguatezza e diligenza esigibili, la prima del resto risultando sprovvista di effettiva incidenza in termini contenitivi rispetto al comportamento della fauna (integrando semmai allerta per il conducente e rilevando, pertanto, ai soli fini della verifica, se del caso più ristrettiva, del contegno di quest'ultimo); quanto ai secondi (docc. 34 e 37 att.; doc. 1 conv.), anche a prescindere dall'assenza di enucleazione specifica circa il relativo numero e la rispettiva dislocazione nel tratto stradale de quo, gli stessi non possono dirsi corrispondere alle “più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili” tenuto conto degli strumenti ulteriori e diversi approntabili e disponibili sulla base dello stadio di avanzamento scientifico (docc. 24 e 25 att.; cfr. anche docc. 26-29 att.).
Dette cautele del resto sono risultate inidonee nel caso in esame rispetto alla finalità di prevenzione del rischio concretatosi.
Alla luce dei superiori rilievi deve, quindi, innanzitutto, affermarsi la responsabilità della convenuta ex art. 2052 c.c. in relazione al sinistro per cui è causa.
Tuttavia, anche a prescindere dall'eccezione ex art. 246 c.p.c. avanzata dalla convenuta, inidonea per le preminenti componenti valutative in quanto tali inammissibili
(“moderata”; “pochi”: cfr. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. att.) e comunque insufficiente si rivela l'articolazione della prova orale di parte attrice rispetto alla dimostrazione dei connotati concreti e circostanziati della condotta tenuta dal conducente.
Non oggetto di offerta di prova alcuna è del resto e in particolare il dato esatto della pag. 7/11 velocità di guida al momento dell'impatto.
Va anzi osservato che, come del resto dedotto dalla , all'insistenza dei danni CP_1
subiti dall'autovettura nella parte anteriore sinistra (e non sulla fiancata laterale) consegue che il conducente stava sopraggiungendo al momento dell'attraversamento dell'animale
(non il contrario), come può desumersi anche dalla mancata efficacia in concreto dei catarifrangenti dissuasori pur presenti in loco (docc. 34 e 37 att.; doc. 1 conv.), sì da far presumere che l'animale avesse avviato il proprio percorso verso la carreggiata prima del sopravvenire della luce proiettata dai fari dell'autovettura dell'assicurato.
A ciò si aggiunga che, in connubio con l'urto nella parte anteriore del veicolo,
l'animale prima dell'impatto aveva già potuto percorrere la carreggiata per l'intera estensione della corsia opposta a quella di marcia del conducente, oltre a spazio laterale, documentato in modo univoco da entrambe le parti (docc. 34 e 37 att.; doc. 1 conv.), libero da vegetazione (quest'ultima peraltro di tipo vigneto e, quindi, di altezza ridotta).
Ciò altresì comporta che, in ipotesi di velocità adeguata, il conducente avrebbe avuto a disposizione tempo ragionevolmente sufficiente per approntare una tempestiva frenata e così quanto meno ridurre le conseguenze del sinistro.
L'immediato decesso dell'animale conferma la violenza dell'impatto, circostanza che parimenti delinea la presumibile velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi.
Complessivamente, dunque, non contestata per il resto la presenza di specifici segnali di avviso circa la possibile presenza di animali selvatici, se gli elementi concreti sottolineati semmai inducono ad escludere l'adozione da parte del conducente di ogni cautela necessaria, in via dirimente parte attrice, a ciò onerata, non ha offerto idonea e sufficiente prova al riguardo di segno contrario, non surrogabile il relativo incombente a mezzo di C.T.U. nella specie laddove difetti financo l'allegazione di dati concreti oggettivi (nemmeno individuato risultando, infatti, il dato specifico della velocità assunta, né quello relativo alla distanza del punto di arresto dell'autovettura dopo l'impatto).
Parte attrice non risulta, quindi, aver assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai fini del superamento della presunzione di responsabilità dettata dall'art. 2054
c.c.
Per tutto quanto sopra, alla luce delle emergenze di causa, nessuna delle parti ha offerto idonea prova liberatoria e superato la presunzione di responsabilità sancita pag. 8/11 dall'art. 2054 c.c., sì che del sinistro occorso devono ritenersi responsabili sia il conducente dell'autovettura assicurata, sia l'ente convenuto normativamente preposto alla gestione della fauna selvatica, con consequenziale imputazione di responsabilità soltanto per la quota concorrente della metà.
In punto di quantificazione dei danni, la documentazione agli atti, integrata da elaborato peritale di parte, offerta di risarcimento e contabile di bonifico (docc. 7. 8 e 9 att.; cfr. anche doc. 6 att.; nonché dott. 4. 32 e 33 att.), rivela, in relazione all'estensione dei danni per l'intera porzione anteriore del veicolo e con incidenza anche nelle relative componenti interne (cfr. spec. doc. 6 att.), apprezzamenti di valore del tutto compatibili e coerenti con le emergenze concrete, senza che peraltro la convenuta abbia svolto alcuna specifica contestazione in ordine alla stima commerciale dell'autovettura dedotta dall'attrice.
Il danno suscettibile di rivalsa nei rapporti con la convenuta deve, dunque, essere determinato nell'ammontare pari alla metà dell'indennizzo corrisposto all'assicurato e, quindi, nell'importo di euro 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal momento del pagamento sino alla data della presente sentenza (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1336 del
20/01/2009).
A parte attrice su detto importo va inoltre riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che - ove posseduta ex tunc- sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), si ritiene equo determinare tale somma applicando i relativi interessi legali, da computarsi ex art. 1284, comma 1, c.c. (Cass. Sez. 3, 05/07/2023, n. 19063: “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi
pag. 9/11 "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma
4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito”)- su una base di calcolo costituita, non dall'importo sopra liquidato (cioè rivalutato ad oggi), bensì da detto importo devalutato alla data dell'esborso in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutato di anno in anno a quella della presente sentenza.
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sono dovuti, inoltre, gli interessi fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Le spese di assistenza legale stragiudiziale e per negoziazione assistita, pur soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova (docc. 10 e 31 att.) in quanto danno emergente, vanno liquidate nel rispetto e sulla base delle tariffe forensi (Cass. Civ., Sez. Un.,
Sentenza n. 16990 del 10/07/2017), nel caso concreto tenuto conto dell'esito del giudizio e avuto riguardo al decisum, per la sola fase di attivazione (docc. 19 e 20 att.) e, in considerazione dell'attività in concreto espletata, nonché alla luce dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, secondo i parametri minimi e, quindi, per l'importo di euro 221,00, oltre rimb. forf. 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se e in quanto dovuti, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, secondo i criteri di cui il D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al decisum, con esclusione di maggiorazione dei compensi ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 in difetto di atti e documenti con notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n.
22762 del 27/07/2023), nei compensi medi per la fase di studio (euro 919,00) e introduttiva (euro 777,00), minimi per quella istruttoria (euro 840,00), in assenza di attività di assunzione probatoria, e per quella decisionale (euro 850,50), in difetto di questioni nuove e diverse rispetto a quelle già oggetto di vaglio nelle precedenti fasi, e, quindi, per l'importo complessivo finale pari ad euro 3.386,50 per onorario;
oltre pag. 10/11 rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Giampaolo Miotto, dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. condanna la convenuta al pagamento Controparte_1 in favore dell'attrice ella somma di € 6.000,00, Controparte_2
oltre rivalutazione e interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
e al pagamento della somma di € 221,00 oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge per spese per negoziazione assistita, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo;
2. condanna la convenuta a rimborsare Controparte_1 all'attrice e spese di lite, liquidate in 3.386,50, Controparte_2
oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
da distrarsi in favore dell'Avv. Giampaolo Miotto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trento, 18/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2509/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2509 del ruolo generale dell'anno 2023 promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. GIAMPAOLO MIOTTO, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con l'Avv. MARCO BENZONI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini assegnati ex art. 189 c.p.c.
per parte attrice: “nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della
[...]
per l'incidente stradale verificatosi alle ore 23:00 circa del giorno Controparte_1
9.6.2021, lungo la strada provinciale 90 II tronco, nel comune di Nomi (TN), nel quale rimase danneggiata l'autovettura Hyundai Tucson, targata FV070NP di proprietà del signor , condannarsi la a pagare ad Parte_2 Controparte_1
surrogatasi ex art. 1916 c.c. nei diritti del proprio Controparte_2 assicurato, la somma di € 12.000,00, da essa corrisposta per i danni riportati da quest'ultimo, oltre alle spese sostenute da per complessivi Controparte_2 € 12.643,48, ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che verranno ritenute di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento eseguito in favore dell'assicurato sino alla data della domanda giudiziale nella misura di cui art. 1284 comma primo c.c., e dalla domanda giudiziale al saldo nella diversa misura di cui all'art.
1284 quarto comma c.c., oltre al maggior danno da svalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria (omissis)”; per parte convenuta: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE - respingersi, per i motivi di cui in narrativa, le domande tutte formulate da parte attrice, ed ogni domanda proposta contro la deducente poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto. NEL MERITO,
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dell'odierna attrice, accertarsi e dichiararsi la responsabilità – esclusiva e/o concorrente
- del conducente dell'auto assicurata da per l'effetto ridursi a quanto ritenuto CP_2 di giustizia ed in proporzione al grado di concorso del proprio assicurato le somme reclamate dall'attrice; IN OGNI CASO - con rifusione delle spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA - come da propria memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo che:
-l'assicurato proprietario di autovettura Hyundai Tucson tg Parte_2
FV070NP, veniva ristorato dei danni subiti in esito alla collisione con un cervo, in data
9-6-2021 verso le ore 23:00, nel tratto della strada provinciale 90 II tronco insistente nel territorio di Nomi (TN);
-in particolare, mentre l'assicurato procedeva a velocità moderata in tratto senza illuminazione pubblica in località “Ischietta”, direzione Trento-Rovereto, dalla vegetazione latistante la strada sbucava un cervo che attraversava la strada e urtava contro la fiancata anteriore sinistra dell'autovettura, danneggiando la parte sinistra del parafango anteriore, della mascherina frontale e del cofano, nonché il proiettore anteriore sinistro del veicolo;
-subito dopo l'impatto l'animale si accasciava a terra e decedeva, venendo recuperato l'indomani, su segnalazione dello stesso , da parte di , Guardia Pt_2 Testimone_1
Caccia dell'Associazione Cacciatori Trentini, che lo consegnava a per Testimone_2
conto del;
Pt_2
-la carreggiata interessata dal sinistro è circondata da vigneti e da un pendio montuoso con una fitta area boschiva;
pag. 2/11 -la visibilità era ridotta a causa dell'assenza di illuminazione e della fitta vegetazione e non erano presenti sistemi di dissuasione né altri presidi atti ad evitare l'attraversamento di animali selvatici;
-in esito a perizia il costo per la riparazione dei danni subiti dall'autovettura risultava pari ad euro 13.924,00, superiore al valore commerciale del veicolo pari ad euro
12.000,00, con conseguente liquidazione di indennizzo in favore dell'assicurato nei limiti di detto ultimo importo;
-gli esborsi per l'assistenza legale nell'alveo del procedimento di negoziazione assistita ammontano ad euro 643,48; quanto sopra premesso in fatto, l'attrice deduce la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 c.c. per i danni subiti dall'assicurato, di cui richiede ristoro ex art. 1916 c.c. quanto alla somma corrisposta pari ad euro 12.000,00, oltre a risarcimento degli esborsi per assistenza stragiudiziale, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del pagamento eseguito in favore dell'assicurato sino a quella della domanda e, per il periodo successivo, ex art. 1284, comma 4, c.c., oltre rivalutazione monetaria.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta allega che:
-l'attore non avrebbe fornito idonea dimostrazione del fatto storico;
-l'attraversamento di tratti stradali da parte di animali selvatici corrisponde ex se a caso fortuito in ragione dell'inesigibilità di condotta idonea a prevenire siffatti eventi;
-nel tratto stradale interessato dal sinistro erano presenti segnali di avviso circa il pericolo di attraversamento di animali selvatici;
-erano presenti in loco anche paletti bianchi con catarifrangente, atti a dissuadere il transito degli animali;
-il tratto stradale ove il sinistro occorso è rettilineo e l'urto con la parte sinistra dimostra che l'animale aveva già percorso la corsia opposta di marcia, sicché il conducente aveva a disposizione tempo sufficiente per evitare l'impatto;
-il sinistro deve imputarsi a condotta negligente dello stesso conducente e a guida a velocità eccessiva e comunque non consona rispetto allo stato dei luoghi e ai segnali di avviso circa lo specifico rischio di attraversamento poi concretatosi;
-non vi è prova scritta dei danni lamentati;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la pag. 3/11 riduzione dell'importo riconosciuto in relazione alla responsabilità concorrente del conducente.
Depositate le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. e assegnati termini ex art. 189
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione in sede di udienza del 26-2-2025.
2. Sull'accoglimento parziale della domanda.
Va premesso, in diritto, che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro lato, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del
20/04/2020); in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è, quindi, risarcibile non ex art. 2043 c.c., ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici, ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Sez. 6, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020; Sez. 6, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023).
Come altresì precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso pag. 4/11 fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. (Cass. Civ.,
Sez. 6, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
11107 del 27/04/2023; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016).
In particolare, come anche di recente ribadito, “nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt.
2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la Regione deve dimostrare il caso fortuito” (Cass.
Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024).
Per quanto sopra, a norma dell'art. 2052 c.c., gravano sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico, della dinamica del sinistro, del nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. In particolare, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente del veicolo, onde ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale pag. 5/11 selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva del danno (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023).
Spetta, invece, all'ente fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020).
Ne consegue, inoltre, che, qualora nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023).
Ciò premesso, venendo al caso concreto, non revocabile in dubbio è la sufficienza degli elementi documentali agli atti onde reputare dimostrata l'intervenuta collisione fra l'autovettura dell'assicurato e l'animale selvatico. Ciò emerge in via concorrente e convergente sia dal prelievo dell'animale deceduto a causa del sinistro da parte degli incaricati della stessa convenuta, su consegna dell'assicurato e in esito all'attestazione dell'investimento quale causa del decesso (doc. 5 att.), sia dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice, invero oggetto di contestazione oltremodo generica da parte della convenuta e in ogni caso rappresentativa, oltre che dell'animale selvatico
(docc. 38 e 39 att.), dei danni subiti dall'autovettura (docc. 3, 32 e 33), peraltro con evidenza anche di tracce di sangue.
Il contegno difensivo della convenuta sul punto appare non privo di contraddizione, quest'ultima deducendo semmai la concorrente responsabilità del conducente dell'autovettura (comparsa di costituzione, pag. 6) in relazione alle caratteristiche dei danni subiti dall'autovettura, con esclusione in tal modo di alcuna confutazione circa la relativa compatibilità con la tipologia del sinistro dedotto.
Va, quindi, concluso che l'urto è dipeso e conseguito alla collisione dell'autovettura con animale selvatico in occasione dell'attraversamento da parte di quest'ultimo del tratto pag. 6/11 stradale precisato in atti.
Ciò detto deve, innanzitutto, escludersi la configurabilità di caso fortuito ai fini di cui all'art. 2052 c.c., tenuto conto che l'ipotesi di attraversamento da parte di un cervo non può dirsi nient'affatto imprevedibile o eccezionale, corrispondendo diversamente a contegno notoriamente ascrivibile a detta tipologia di animali selvatici e trattandosi del resto di tematica oggetto di approfondimento, anche ai fini dell'individuazione dei necessari presidi di sicurezza, da parte della stessa convenuta (docc. 24 e 25 att.), senza che peraltro il numero di sinistri causati dalla fauna selvatica nel tratto stradale de quo - secondo la un numero esiguo (doc. 4 conv.)- elida (invero diversamente CP_1
confermandola) la prevedibilità dell'evento.
Al contempo le misure in concreto dedotte -segnaletica stradale e dissuasori a mezzo di catarifrangenti- non potrebbero qualificarsi come satisfattive del criterio di massima adeguatezza e diligenza esigibili, la prima del resto risultando sprovvista di effettiva incidenza in termini contenitivi rispetto al comportamento della fauna (integrando semmai allerta per il conducente e rilevando, pertanto, ai soli fini della verifica, se del caso più ristrettiva, del contegno di quest'ultimo); quanto ai secondi (docc. 34 e 37 att.; doc. 1 conv.), anche a prescindere dall'assenza di enucleazione specifica circa il relativo numero e la rispettiva dislocazione nel tratto stradale de quo, gli stessi non possono dirsi corrispondere alle “più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili” tenuto conto degli strumenti ulteriori e diversi approntabili e disponibili sulla base dello stadio di avanzamento scientifico (docc. 24 e 25 att.; cfr. anche docc. 26-29 att.).
Dette cautele del resto sono risultate inidonee nel caso in esame rispetto alla finalità di prevenzione del rischio concretatosi.
Alla luce dei superiori rilievi deve, quindi, innanzitutto, affermarsi la responsabilità della convenuta ex art. 2052 c.c. in relazione al sinistro per cui è causa.
Tuttavia, anche a prescindere dall'eccezione ex art. 246 c.p.c. avanzata dalla convenuta, inidonea per le preminenti componenti valutative in quanto tali inammissibili
(“moderata”; “pochi”: cfr. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. att.) e comunque insufficiente si rivela l'articolazione della prova orale di parte attrice rispetto alla dimostrazione dei connotati concreti e circostanziati della condotta tenuta dal conducente.
Non oggetto di offerta di prova alcuna è del resto e in particolare il dato esatto della pag. 7/11 velocità di guida al momento dell'impatto.
Va anzi osservato che, come del resto dedotto dalla , all'insistenza dei danni CP_1
subiti dall'autovettura nella parte anteriore sinistra (e non sulla fiancata laterale) consegue che il conducente stava sopraggiungendo al momento dell'attraversamento dell'animale
(non il contrario), come può desumersi anche dalla mancata efficacia in concreto dei catarifrangenti dissuasori pur presenti in loco (docc. 34 e 37 att.; doc. 1 conv.), sì da far presumere che l'animale avesse avviato il proprio percorso verso la carreggiata prima del sopravvenire della luce proiettata dai fari dell'autovettura dell'assicurato.
A ciò si aggiunga che, in connubio con l'urto nella parte anteriore del veicolo,
l'animale prima dell'impatto aveva già potuto percorrere la carreggiata per l'intera estensione della corsia opposta a quella di marcia del conducente, oltre a spazio laterale, documentato in modo univoco da entrambe le parti (docc. 34 e 37 att.; doc. 1 conv.), libero da vegetazione (quest'ultima peraltro di tipo vigneto e, quindi, di altezza ridotta).
Ciò altresì comporta che, in ipotesi di velocità adeguata, il conducente avrebbe avuto a disposizione tempo ragionevolmente sufficiente per approntare una tempestiva frenata e così quanto meno ridurre le conseguenze del sinistro.
L'immediato decesso dell'animale conferma la violenza dell'impatto, circostanza che parimenti delinea la presumibile velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi.
Complessivamente, dunque, non contestata per il resto la presenza di specifici segnali di avviso circa la possibile presenza di animali selvatici, se gli elementi concreti sottolineati semmai inducono ad escludere l'adozione da parte del conducente di ogni cautela necessaria, in via dirimente parte attrice, a ciò onerata, non ha offerto idonea e sufficiente prova al riguardo di segno contrario, non surrogabile il relativo incombente a mezzo di C.T.U. nella specie laddove difetti financo l'allegazione di dati concreti oggettivi (nemmeno individuato risultando, infatti, il dato specifico della velocità assunta, né quello relativo alla distanza del punto di arresto dell'autovettura dopo l'impatto).
Parte attrice non risulta, quindi, aver assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai fini del superamento della presunzione di responsabilità dettata dall'art. 2054
c.c.
Per tutto quanto sopra, alla luce delle emergenze di causa, nessuna delle parti ha offerto idonea prova liberatoria e superato la presunzione di responsabilità sancita pag. 8/11 dall'art. 2054 c.c., sì che del sinistro occorso devono ritenersi responsabili sia il conducente dell'autovettura assicurata, sia l'ente convenuto normativamente preposto alla gestione della fauna selvatica, con consequenziale imputazione di responsabilità soltanto per la quota concorrente della metà.
In punto di quantificazione dei danni, la documentazione agli atti, integrata da elaborato peritale di parte, offerta di risarcimento e contabile di bonifico (docc. 7. 8 e 9 att.; cfr. anche doc. 6 att.; nonché dott. 4. 32 e 33 att.), rivela, in relazione all'estensione dei danni per l'intera porzione anteriore del veicolo e con incidenza anche nelle relative componenti interne (cfr. spec. doc. 6 att.), apprezzamenti di valore del tutto compatibili e coerenti con le emergenze concrete, senza che peraltro la convenuta abbia svolto alcuna specifica contestazione in ordine alla stima commerciale dell'autovettura dedotta dall'attrice.
Il danno suscettibile di rivalsa nei rapporti con la convenuta deve, dunque, essere determinato nell'ammontare pari alla metà dell'indennizzo corrisposto all'assicurato e, quindi, nell'importo di euro 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal momento del pagamento sino alla data della presente sentenza (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1336 del
20/01/2009).
A parte attrice su detto importo va inoltre riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che - ove posseduta ex tunc- sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), si ritiene equo determinare tale somma applicando i relativi interessi legali, da computarsi ex art. 1284, comma 1, c.c. (Cass. Sez. 3, 05/07/2023, n. 19063: “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi
pag. 9/11 "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma
4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito”)- su una base di calcolo costituita, non dall'importo sopra liquidato (cioè rivalutato ad oggi), bensì da detto importo devalutato alla data dell'esborso in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutato di anno in anno a quella della presente sentenza.
Dal giorno di pubblicazione della sentenza sono dovuti, inoltre, gli interessi fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Le spese di assistenza legale stragiudiziale e per negoziazione assistita, pur soggette agli oneri di domanda, allegazione e prova (docc. 10 e 31 att.) in quanto danno emergente, vanno liquidate nel rispetto e sulla base delle tariffe forensi (Cass. Civ., Sez. Un.,
Sentenza n. 16990 del 10/07/2017), nel caso concreto tenuto conto dell'esito del giudizio e avuto riguardo al decisum, per la sola fase di attivazione (docc. 19 e 20 att.) e, in considerazione dell'attività in concreto espletata, nonché alla luce dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, secondo i parametri minimi e, quindi, per l'importo di euro 221,00, oltre rimb. forf. 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se e in quanto dovuti, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, secondo i criteri di cui il D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al decisum, con esclusione di maggiorazione dei compensi ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 in difetto di atti e documenti con notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n.
22762 del 27/07/2023), nei compensi medi per la fase di studio (euro 919,00) e introduttiva (euro 777,00), minimi per quella istruttoria (euro 840,00), in assenza di attività di assunzione probatoria, e per quella decisionale (euro 850,50), in difetto di questioni nuove e diverse rispetto a quelle già oggetto di vaglio nelle precedenti fasi, e, quindi, per l'importo complessivo finale pari ad euro 3.386,50 per onorario;
oltre pag. 10/11 rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Giampaolo Miotto, dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
1. condanna la convenuta al pagamento Controparte_1 in favore dell'attrice ella somma di € 6.000,00, Controparte_2
oltre rivalutazione e interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
e al pagamento della somma di € 221,00 oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge per spese per negoziazione assistita, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo;
2. condanna la convenuta a rimborsare Controparte_1 all'attrice e spese di lite, liquidate in 3.386,50, Controparte_2
oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
da distrarsi in favore dell'Avv. Giampaolo Miotto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trento, 18/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 11/11