Art. 5. (Competenze del Ministero della difesa) 1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita':
a) puo' realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine;
b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
a) puo' realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine;
b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.