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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 29 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 19 febbraio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6260, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti MAZZAMAURO CRISTINA, D'ONOFRIO FABRIZIO,
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 con gli avv.ti PERRUSO ANTONELLA e MASTROLIA DIEGO,
- convenute -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 07.12.2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio le parti convenute Parte_1 indicate in epigrafe e, premessi i fatti costitutivi delle proprie domande, ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 28-29 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare:
In via principale: la nullità/inefficacia del patto di non concorrenza di cui all'art. 14 del
Contratto di agenzia concluso tra il Ricorrente e ceduto a CP_2 Controparte_1 in data 31 dicembre 2020 per violazione dell'art. 1751-bis comma 1, non
[...] essendo specificati la zona, i clienti e i prodotti ricompresi nel divieto di concorrenza, per
l'assoluta indeterminatezza del patto ai sensi del combinato disposto dell'art. 1421 con l'art.
1346 c.c. e per la previsione della natura provvigionale del patto in violazione dell'art.
1751-bis comma 2 e delle disposizioni degli AEC applicati al Contratto di Agenzia, di conseguenza, dichiarare che nessun obbligo di non concorrenza sussiste in capo al Ricorrente nei confronti delle Resistenti.
In via subordinata dichiarare in ogni caso l'invalidità del patto di non concorrenza in ragione dell'esclusione del compenso non espressa, della mancata approvazione in forma specifica della clausola, delle variazioni di zona, clienti e prodotti intervenute nel corso del tempo, dell'applicabilità al rapporto dell'AEC.
In via ulteriormente subordinata, dichiarare l'inefficacia/inoperatività del patto di non concorrenza per fatto o colpa della Preponente, previo accertamento della condotta abusiva e contraria a buona fede e correttezza di e per Controparte_3 Controparte_2
i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 Le parti convenute hanno inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della parte ricorrente.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Occorre premettere, in punto di fatto, che – in base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti non specificamente contestate ex adverso (e dunque pacifiche ex art. 115 c.p.c.) – risulta, nel caso concreto, che:
- la parte ricorrente e avevano stipulato, in data 19.03.2014, un CP_2 contratto di agenzia a tempo indeterminato, in forza del quale la prima (quale agente) si era obbligata, tra l'altro, a promuovere, in nome e per conto della seconda (quale preponente), la vendita dei prodotti di quest'ultima (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente);
- all'art. 14 di tale contratto la parte ricorrente e avevano CP_2 previsto un patto di non concorrenza, in base al quale l'agente si era obbligato, per i due anni successivi alla (futura) cessazione del rapporto di agenzia, (1) “a non vendere nella Zona, prodotti appartenenti a settori merceologici in concorrenza con quelli commercializzati dalla Preponente” e (2) “a non prestare attività per conto di enti, società
e/o persone che producano o vendano articoli uguali o simili a quelli commercializzati dalla
Preponente” (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente);
- successivamente la parte convenuta è subentrata nel Controparte_2 predetto rapporto di agenzia al posto dell'originario preponente CP_2
(all. 3 al fascicolo di parte ricorrente);
[...]
- inoltre, a decorrere dal 1.01.2021, la parte convenuta
[...]
è subentrata nel medesimo rapporto di agenzia al Controparte_1 posto del preponente in virtù di cessione del contratto Controparte_2 di agenzia (all.ti 3, 4, 6 al fascicolo di parte ricorrente;
all.ti 4, 6 al fascicolo delle parti convenute);
3 - il rapporto di agenzia di cui sopra è cessato in data 17.02.2021 a seguito di risoluzione del contratto per giusta causa, invocata dalla parte convenuta
, asseritamente consistente Controparte_1 nell'indebito trattenimento, per opera dell'agente, di somme dovute in restituzione al preponente (all. 7 al fascicolo di parte ricorrente;
all. 3 al fascicolo delle parti convenute);
- in data 25.05.2021 la parte convenuta Controparte_1
ha contestato alla parte ricorrente, anche per conto della parte
[...] convenuta , lo svolgimento di attività in violazione del Controparte_2 patto di non concorrenza e la conseguente causazione di un danno patrimoniale alla (ex) preponente, quantificato in euro 60.000,00, e ha inoltre intimato alla parte ricorrente la cessazione di tale attività, prefigurando la richiesta di pagamento della penale all'uopo prevista, quantificata in euro
10.000,00.
* * *
Premesso quanto sopra, l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della odierna parte ricorrente è infondata.
L'art. 100 c.p.c. prevede che “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”; la giurisprudenza ha chiarito, a tale proposito, che “la nozione di interesse ad agire (condizione dell'azione, unitamente alla legittimazione ad agire, tale da dar corso al dovere per il giudice di rendere una pronuncia di merito, accogliendo o respingendo la domanda) possiede uno specifico contenuto, risolvendosi nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass., n. 6749-
2012; Cass., n. 8464-2011): idoneità, ovviamente, da valutarsi ex ante. L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., va cioè scrutinato dal giudice in via preliminare rispetto all'indagine (sull'ammissibilità della domanda sotto altri profili) e sul merito della controversia. L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso
4 quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve dunque compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass., n 3060-
2002; Cass., n. 13485-2014; Cass., Sez. Un., n. 34388-2022; Cass., n 10708-
1993; Cass., n 7319-1993)” (Cassazione civile sez. I, 13/06/2024, n. 16457).
La giurisprudenza ha pure precisato che l'interesse ad agire ha natura
“dinamica” e che esso, pertanto, “rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” (Cassazione civile SS.UU., 15/01/2021, n. 619).
Dovendosi quindi intendere l'interesse ad agire in senso dinamico o prospettico o diacronico, cioè in senso “non statico” e “non allo stato degli atti” (ovverosia non cristallizzato al tempo in cui è stata proposta l'azione o al tempo in cui deve essere emessa la pronuncia giudiziale correlata), esso appare invero pienamente ravvisabile, nel caso concreto, in capo alla odierna parte ricorrente: difatti le parti convenute Controparte_1
e hanno già posto in essere atti – come l'invio
[...] Controparte_2 della già ricordata lettera raccomandata del 25 maggio 2021, recante contestazione dell'avvenuto svolgimento di attività vietate dal patto di non concorrenza (all. 4 al fascicolo delle parti convenute) – che attestano l'esistenza di una controversia, già insorta tra le odierna parti in causa, circa la validità e l'estensione del predetto patto di non concorrenza, oltre che circa l'eventuale violazione dello stesso per opera della odierna parte ricorrente.
Pertanto la parte ricorrente ben può trarre una concreta e specifica utilità dall'intervento del giudice del lavoro adito, ovverosia dall'emanazione di una pronuncia che dirima la questione controversa sopra menzionata e che stabilisca l'esatta conformazione degli obblighi e dei diritti delle parti coinvolte.
L'eccezione preliminare in esame deve quindi essere rigettata.
* * *
Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
5 L'art. 1751-bis c.c. prevede – in materia di “Patto di non concorrenza” nell'ambito dei rapporti di agenzia – che “(1) Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. (2) L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo
l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto.
La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa […]”.
L'art. 14 del contratto di agenzia concretamente stipulato tra le parti – contenente il patto di non concorrenza di cui si discute – era formulato nei seguenti termini: “Dopo lo scioglimento del presente contratto, qualunque sia la causa determinante, fatta eccezione per l'ipotesi in cui lo scioglimento del rapporto sia stato determinato da fatto o colpa della Preponente, l'Agente si impegna a non vendere nella Zona prodotti appartenenti a settori merceologici in concorrenza con quelli commercializzati dalla
Preponente, per un periodo di due anni, decorrente dallo scioglimento del presente contratto.
L'Agente si impegna per il suddetto periodo a non prestare attività per conto di enti, società
e/o persone che producano o vendano articoli uguali o simili a quelli commercializzati dalla
Preponente. Nella provvigione concordata è ricompreso il corrispettivo dovuto per il divieto di concorrenza” (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Secondo la giurisprudenza più recente, “è stato osservato da Cass. n.
12127/2015 che per l'art. 1751 bis c.c., comma 2, la corresponsione di una indennità all'agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale;
anche per la nuova disciplina l'agente, d'intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all'obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell'impegno può giustificarsi come conveniente nel
6 contesto dell'intero rapporto di agenzia. Dunque, anche nel vigore della nuova disciplina, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale.
4.3. Da tale tesi (ripresa anche da Cass. nn. 17239/16 e 13796/17) discende quindi la derogabilità della disciplina del patto di non concorrenza ad opera delle parti e l'inesistenza della nullità della denunciata clausola contrattuale che ha previsto la liquidazione anticipata di un'indennità di natura provvigionale. 4.4. […] quindi che se l'indennità per non concorrenza è derogabile nell'an, essa [può] essere, a fortiori, derogata anche nel quomodo ovvero nella modalità di liquidazione e di pagamento della relativa indennità (ed erogata attraverso un compenso di natura provvigionale, con anticipi in corso di rapporto, salvo conguaglio finale).
4.5. Non esiste quindi la nullità della clausola contrattuale che ha previsto la liquidazione anticipata di un'indennità di natura provvigionale, in deroga alla previsione di legge” (Cassazione civile sez. lav., 29/08/2024, n. 23331).
Pertanto, applicando i suddetti principi pretori rispetto al caso di specie, non sussiste alcun profilo di invalidità del patto di non concorrenza derivante dall'avvenuta previsione – in deroga alla disciplina di cui all'art. 1751-bis c.c. – dell'erogazione anticipata (cioè in corso di rapporto) del corrispettivo dovuto all'agente per l'obbligazione di non concorrenza, da un lato, e della quantificazione di tale corrispettivo facendo riferimento alle provvigioni maturate periodicamente dall'agente, dall'altro.
Tuttavia occorre ricordare, in linea generale, che l'oggetto del contratto
(o di un ulteriore patto accedente a un contratto) è uno dei requisiti essenziali dello stesso, ai sensi dell'art. 1325, n. 3, c.c., e che esso deve essere, tra l'altro, determinato o determinabile, in base al disposto dell'art. 1346, co. 1, c.c.: pertanto, laddove il contratto (o l'ulteriore patto ad esso accedente) non indichi affatto il suo oggetto o non lo determini in termini sufficientemente precisi o non consenta in alcun altro modo l'esatta determinazione dello stesso, il medesimo contratto (o l'ulteriore patto ad esso accedente) è nullo, ai sensi dell'art. 1418, co. 2, c.c.
7 Nel caso di specie, come già osservato, le parti avevano stabilito che il suddetto patto di non concorrenza fosse a titolo oneroso e avevano altresì previsto che la quantificazione del corrispettivo spettante all'agente per l'assunzione dell'obbligazione di non concorrenza fosse ancorata alle provvigioni maturate periodicamente dal medesimo agente (cfr. art. 14 del contratto di agenzia).
L'art. 10 del contratto di agenzia concretamente stipulato tra le parti stabiliva che “All'agente verrà riconosciuta la percentuale di provvigione concordata [cfr. allegato B al contratto], da calcolare sull'importo ricavato dalle vendite e per le quali sia verificato l'incasso dell'intero prezzo indicato nella relativa fattura, pertanto salvo buon fine dell'affare. Il succitato importo sarà netto da sconti, da spese di trasporto o imballaggio e dalle somme addebitate ai clienti per le spese accessorie. L'agente riconosce espressamente che, nella concorde determinazione dell'importo della provvigione, le parti hanno tenuto conto di tutti i fattori positivi inerenti l'attività del medesimo espletata e suscettibili di valutazione economica. In particolare, la percentuale provvigionale come sopra determinata espressamente ricomprende i compensi per l'eventuale attività di riscossione dei crediti della preponente, di merchandising e di divulgazione pubblicitaria dei prodotti. […]” (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Dalla lettura dell'art. 10 del contratto, appena illustrato, emerge quindi che la determinazione – nella misura prevista dall'allegato B al medesimo contratto – dei compensi provvigionali spettanti all'agente era fondata (a) sul buon esito dell'attività di promozione di contratti in favore del preponente, (b) sull'attività di riscossione dei suoi crediti, (c) sulla pubblicizzazione dei prodotti di esso, (d) sulle altre attività volte all'incremento delle vendite dei prodotti dello stesso e (e) su “tutti i fattori positivi inerenti all'attività del medesimo [agente] espletata e suscettibile di valutazione economica ”.
Nessuna menzione dell'obbligazione di non concorrenza, quale elemento di cui tenere conto per la determinazione dei compensi provvigionali spettanti all'agente, è contenuta nell'art. 10 del contratto: inoltre la rilevanza di tale
8 obbligazione ai fini della determinazione dei compensi provvigionali non può neppure desumersi (implicitamente) dal generico riferimento, contenuto nell'art. 10 cit., a “tutti i fattori positivi inerenti all'attività del medesimo [agente] espletata e suscettibile di valutazione economica”, giacché l'obbligazione di non concorrenza, pur essendo suscettibile di valutazione economica, ha natura negativa – cioè ha per oggetto una prestazione di non facere, ovverosia una inattività – e non può certamente essere ricompresa, quindi, tra i suddetti fattori “positivi” inerenti alla “attività” espletata dall'agente.
Da quanto sopra illustrato si desume, in conclusione, che la quantificazione dei compensi provvigionali spettanti all'agente (ai sensi dell'art. 10 del contratto di agenzia e del relativo allegato B) non teneva in alcuna considerazione, in realtà, l'obbligazione di non concorrenza assunta a titolo oneroso e sinallagmatico dal medesimo agente (ai sensi dell'art. 14 dello stesso contratto).
In altri termini, il preponente – pur avendo pattuito con l'agente l'assunzione, da parte di quest'ultimo, di una obbligazione di non concorrenza a titolo oneroso (cfr. art. 14, u.c., cit.) – non ha poi assunto, a fronte di quest'ultima, alcuna altra obbligazione ad essa corrispettiva.
Pertanto – (a) dovendosi escludere, in ragione della tipologia di rapporto concretamente intercorso tra le parti e delle esplicite previsioni contrattuali stabilite dalle stesse (cfr. art. 14, u.c., cit.), che l'obbligazione di non concorrenza dell'agente abbia avuto natura gratuita e (b) non avendo le medesime parti previsto alcun corrispettivo a fronte di tale obbligazione, né indicato in alcun modo i criteri per la determinazione dello stesso – il patto di non concorrenza di cui si discute è nullo, ai sensi dell'art. 1418, co. 2, c.c., per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto dell'obbligazione assunta dal preponente a fronte dell'obbligazione di non concorrenza assunta dall'agente.
9 La domanda attorea di accertamento della nullità del patto di non concorrenza accedente al contratto di agenzia sopra menzionato deve quindi essere accolta: dall'accoglimento di tale domanda deriva l'assorbimento di tutte le altre domanda proposte in via subordinata e/o gradata dalla parte ricorrente.
In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini indicati in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
Tali spese si liquidano nella misura di euro 7.377,00, tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit., nel loro valore medio.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara la nullità del patto di non concorrenza contenuto nell'art. 14 del contratto di agenzia stipulato in data 19.03.2014 tra la parte ricorrente e , nel quale sono poi subentrate, quali CP_2 preponenti, le parti convenute e Controparte_2 [...]
; Controparte_1
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro
7.377,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
10 Velletri, 19 febbraio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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