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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/08/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 10569/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 settembre 2024 da nata a [...] il [...] cittadina italiana (C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...] assistita dall'Avv. Francesca Giacina Ripoli con
Studio in Milano, Via Comelico n. 40 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
nato a [...] il [...] cittadino italiano (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residente a [...] assistito dall'Avv. Maria Marone con studio in
San Lazzaro di Savena (BO) in Via Emilia, 82 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 17-05-1979 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano anno 1979 atto n. 439, R.01 N. 0439 P. 1 S. in regime di separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 40/2025 pubblicata il 07-01-2025, R.G. N.10569/2024, sentenza n. cronol.
103/2025 del 07-01-2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c.
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 settembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente proposto la domanda di separazione e di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata l'1\6-102023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Con ordinanza n. cronol. 572/2025 del 07-01-2025 (r.g. 10569/2024) la causa veniva rimessa in istruttoria e, visto che le parti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, anche per la successiva fase del divorzio, veniva concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 2 luglio 2025 per il deposito di note scritte contenenti la volontà delle parti di non volersi riconciliare, l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473 – bis 12 c.p.c. e la dichiarazione di rinuncia all'appello della sentenza di divorzio.
Nel ricorso introduttivo e nelle condizioni di separazione, il Sig. si era impegnato al Parte_2 successivo trasferimento con atto notarile alla coniuge, signora del diritto di usufrutto Parte_1 vitalizio sulla propria quota di proprietà dell'immobile (1/2) situato in Buccinasco (MI), Via Aldo
Moro n. 11 (senza alcun corrispettivo) e contestualmente a cedere il correlato diritto di nuda proprietà dello stesso immobile, senza alcun corrispettivo, all'unico figlio, sig. Controparte_1
(nato a [...] in data [...]).
[...]
Al predetto trasferimento le parti hanno provveduto nei tempi e nei modi stabiliti in ricorso, con atto notarile del 25 Febbraio 2025 in Bologna, avanti al Notaio Dott. Avv. (rep.gen n. 33401 Persona_1 raccolta n. 20674 registrato a Bologna il 12-03-2025 e trascritto a Milano 2 il 13-03-2025 reg.d'ord.
n. 33429 , Reg- part. N. 23133).
Le parti hanno quindi congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti si danno atto che la costituzione dell'usufrutto e la cessione della nuda proprietà da parte di rispettivamente alla signora e al figlio Parte_2 Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito in Buccinasco Via Aldo Moro nr 11, “appartamento situato in
[...]
Buccinasco (MI), Via Aldo Moro n. 11, al piano terra-rialzato, con annessi un vano ad uso cantina ed un vano ad uso autorimessa al primo interrato nonché lastrico solare al piano terreno, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 13, con le particelle 637 sub. 5, piani T-S1, categoria A/2, classe 4, vani 6, superficie catastale mq. 124, rendita euro 929,62, 637 sub. 28, piano S1, categoria C/6, classe
2, mq. 18, superficie catastale mq. 19, rendita euro 47,41, e 617 sub. 3, piano T, categoria F/5, Per_ superficie catastale mq. 27, senza rendita, il tutto confinante con parti comuni da più lati e beni , salvo altri, avente la comproprietà condominiale delle parti comuni a norma di legge e dei titoli di provenienza”, il tutto come individuato nell' atto notarile del 25 Febbraio 2025 in Bologna, avanti al
Notaio Dott. Avv. (rep.gen n. 33401 raccolta n. 20674 registrato a Bologna il 12-03- Persona_1
2025 e trascritto a Milano 2 il 13-03-2025 reg.d'ord. n. 33429 , Reg- part. N. 23133), è da intendersi quale contributo in un'unica soluzione (c.d. una tantum) ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, da
[...]
o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo Pt_2 matrimoniale.
2) Ogni altro rapporto è stato regolato tra i coniugi;
3) Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., dando atto che il trasferimento dell'immobile sito in Buccinasco (MI) in via Aldo Moro n. 11, così come indicato nelle condizioni di separazione e divorzio, elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e connesso allo scioglimento del matrimonio, è già avvenuto, in adempimento di quanto statuito nell'atto introduttivo, con atto notarile del 25 Febbraio 2025 in Bologna, avanti al Notaio Dott. Avv. (rep.gen Persona_1
n. 33401 raccolta n. 20674 registrato a Bologna il 12-03-2025 e trascritto a Milano 2 il 13-03-2025 reg.d'ord. n. 33429 , Reg- part. N. 23133) ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di declaratoria di scioglimento del matrimonio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione effettuata in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 17-05-1979 tra i
Signori matrimonio iscritto nei Registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Milano ATTI DI MATRIMONIO – PARTE I Anno 1979 R.01 N.
0439 P. 1 S.;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 settembre 2024 da nata a [...] il [...] cittadina italiana (C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...] assistita dall'Avv. Francesca Giacina Ripoli con
Studio in Milano, Via Comelico n. 40 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
nato a [...] il [...] cittadino italiano (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residente a [...] assistito dall'Avv. Maria Marone con studio in
San Lazzaro di Savena (BO) in Via Emilia, 82 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 17-05-1979 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano anno 1979 atto n. 439, R.01 N. 0439 P. 1 S. in regime di separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 40/2025 pubblicata il 07-01-2025, R.G. N.10569/2024, sentenza n. cronol.
103/2025 del 07-01-2025 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c.
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 settembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente proposto la domanda di separazione e di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n.
11906/2023 pubblicata l'1\6-102023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Con ordinanza n. cronol. 572/2025 del 07-01-2025 (r.g. 10569/2024) la causa veniva rimessa in istruttoria e, visto che le parti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, anche per la successiva fase del divorzio, veniva concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 2 luglio 2025 per il deposito di note scritte contenenti la volontà delle parti di non volersi riconciliare, l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473 – bis 12 c.p.c. e la dichiarazione di rinuncia all'appello della sentenza di divorzio.
Nel ricorso introduttivo e nelle condizioni di separazione, il Sig. si era impegnato al Parte_2 successivo trasferimento con atto notarile alla coniuge, signora del diritto di usufrutto Parte_1 vitalizio sulla propria quota di proprietà dell'immobile (1/2) situato in Buccinasco (MI), Via Aldo
Moro n. 11 (senza alcun corrispettivo) e contestualmente a cedere il correlato diritto di nuda proprietà dello stesso immobile, senza alcun corrispettivo, all'unico figlio, sig. Controparte_1
(nato a [...] in data [...]).
[...]
Al predetto trasferimento le parti hanno provveduto nei tempi e nei modi stabiliti in ricorso, con atto notarile del 25 Febbraio 2025 in Bologna, avanti al Notaio Dott. Avv. (rep.gen n. 33401 Persona_1 raccolta n. 20674 registrato a Bologna il 12-03-2025 e trascritto a Milano 2 il 13-03-2025 reg.d'ord.
n. 33429 , Reg- part. N. 23133).
Le parti hanno quindi congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti si danno atto che la costituzione dell'usufrutto e la cessione della nuda proprietà da parte di rispettivamente alla signora e al figlio Parte_2 Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito in Buccinasco Via Aldo Moro nr 11, “appartamento situato in
[...]
Buccinasco (MI), Via Aldo Moro n. 11, al piano terra-rialzato, con annessi un vano ad uso cantina ed un vano ad uso autorimessa al primo interrato nonché lastrico solare al piano terreno, distinto nel Catasto Fabbricati al foglio 13, con le particelle 637 sub. 5, piani T-S1, categoria A/2, classe 4, vani 6, superficie catastale mq. 124, rendita euro 929,62, 637 sub. 28, piano S1, categoria C/6, classe
2, mq. 18, superficie catastale mq. 19, rendita euro 47,41, e 617 sub. 3, piano T, categoria F/5, Per_ superficie catastale mq. 27, senza rendita, il tutto confinante con parti comuni da più lati e beni , salvo altri, avente la comproprietà condominiale delle parti comuni a norma di legge e dei titoli di provenienza”, il tutto come individuato nell' atto notarile del 25 Febbraio 2025 in Bologna, avanti al
Notaio Dott. Avv. (rep.gen n. 33401 raccolta n. 20674 registrato a Bologna il 12-03- Persona_1
2025 e trascritto a Milano 2 il 13-03-2025 reg.d'ord. n. 33429 , Reg- part. N. 23133), è da intendersi quale contributo in un'unica soluzione (c.d. una tantum) ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, da
[...]
o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo Pt_2 matrimoniale.
2) Ogni altro rapporto è stato regolato tra i coniugi;
3) Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., dando atto che il trasferimento dell'immobile sito in Buccinasco (MI) in via Aldo Moro n. 11, così come indicato nelle condizioni di separazione e divorzio, elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e connesso allo scioglimento del matrimonio, è già avvenuto, in adempimento di quanto statuito nell'atto introduttivo, con atto notarile del 25 Febbraio 2025 in Bologna, avanti al Notaio Dott. Avv. (rep.gen Persona_1
n. 33401 raccolta n. 20674 registrato a Bologna il 12-03-2025 e trascritto a Milano 2 il 13-03-2025 reg.d'ord. n. 33429 , Reg- part. N. 23133) ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di declaratoria di scioglimento del matrimonio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione effettuata in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 17-05-1979 tra i
Signori matrimonio iscritto nei Registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Milano ATTI DI MATRIMONIO – PARTE I Anno 1979 R.01 N.
0439 P. 1 S.;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo