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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/09/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 45 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Poerio, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e per essa CP_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Raffaella Greco, come da procura in atti;
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 154 del Tribunale di Urbino pubblicata in data
26.9.2023 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo/mutuo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Urbino rigettava l'opposizione promossa dal fideiussore avverso il decreto ingiuntivo n. 230/2019 ottenuto dalla Parte_1 ingiungete quale mandataria di per la somma CP_1 Parte_2 di € 37.500,00 a titolo di rate insolute del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca del 11.1.2007 rep. 4149 – racc. n. 1268 concesso dall'allora Parte_3 alla società
[...] Parte_4
In particolare, il Tribunale motivava il rigetto dell'opposizione ritenendo:
- accertata la legittimazione attiva in capo alla ingiungente CP_1
- la competenza territoriale del Tribunale adito in virtù degli artt. 18, 19 e 20
c.p.c.;
- che vi fosse la prova del credito costituita dal contratto di mutuo e del piano di finanziamento;
- la genericità delle contestazioni sollevate in merito all'usura degli interessi applicati.
proponeva appello avverso la predetta decisione e prospettava le Parte_1 doglianze in seguito indicate.
Si costituiva e per essa chiedendo il rigetto CP_1 Parte_2 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Depositati gli scritti difensivi ex art. 352 c.p.c., con ordinanza del 17.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con un unico e articolato motivo d'appello, denuncia vizio di omessa Parte_1 pronuncia per non aver il primo giudice esaminato la questione avente ad oggetto la pag. 2/5 prova della titolarità della obbligazione restitutoria in capo alla debitrice principale e ai garanti di quest'ultima. Parte_5
In particolare, rappresenta l'appellante che l'ingiungente non avrebbe dato prova della cessione di azienda del 31.5.2007 avvenuta fra l'originaria mutuataria e la Parte_4
e nella quale sarebbe ricompresa anche l'obbligazione restitutoria Parte_5 connessa al mutuo controverso, avendo l'ingiungente depositato CP_1 unicamente un prospetto storico proveniente da un soggetto privato e non una visura della camera di commercio in qualità di ente incaricato della gestione del registro delle imprese, nel quale si dà semplicemente atto di un generico “trasferimento d'azienda”.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento ad oggi maggioritario della Suprema Corte la mancata riproposizione di una domanda e/o eccezione non vada intesa come una esplicita rinuncia alla stessa ma occorra dare rilievo alla condotta processuale della parte per verificare l'effettiva volontà della parte di abbandonare la domanda e/o eccezione (Cass.
n. 12756/2024; Cass. n. 30711/2024; Cass. n. 723/2021).
Nel caso di specie questo Collegio ritiene che dal comportamento processuale dell'opponente odierno appellante l'eccezione non debba intendersi come totalmente rinunciata ma si rende comunque doveroso sottolineare come l'appellante abbia sicuramente trascurato la valorizzazione della stessa.
Invero, l'opponente ha menzionato l'eccezione sulla mancata prova della titolarità della obbligazione restitutoria in capo alla debitrice solo nell'atto di citazione Parte_5 in opposizione non avendo poi richiamato detta eccezione nei successivi scritti difensivi se non un richiamo approssimativo nel foglio di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo, è assorbente il fatto che la censura sia nel merito infondata.
Ebbene, il raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione e, dunque, della titolarità della obbligazione restitutoria in capo alla è nel caso di specie Parte_5 ampiamente superabile dalla prova per fatti concludenti (del tutto ammissibile, posto che l'art. 2556 c.c. richiede la prova scritta del contratto soltanto per le parti contraenti e pag. 3/5 non anche per i terzi) rappresentata dalla circostanza che la cessionaria abbia continuato a pagare le rate del mutuo per oltre 7 anni dalla data di stipula del negozio traslativo, in virtù dell'art. 2558 c.c. che stabilisce il subentro automatico dell'acquirente dell'azienda nei contratti dell'impresa pendenti non aventi carattere personale, tra cui può appunto annoverarsi il contratto di mutuo controverso.
Posta tale circostanza dirimente, vi sono inoltre a dimostrazione della cessione: la pendenza di un'esecuzione immobiliare incardinata in data 6.11.2019 ad iniziativa della stessa odierna appellante, nei confronti della cessionaria Controparte_1 Parte_5
senza che la debitrice esecutata abbia proposto opposizione per far valere la
[...] propria asserita carenza di legittimazione passiva;
ed ancora, la perizia di stima redatta in data 8.08.2022 conferma l'acquisizione della titolarità dei beni in capo ad essa debitrice per effetto dell'acquisto dell'azienda, con obbligo di restituzione della parte restante del mutuo.
L'appello è pertanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. in virtù dell'esito complessivo della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da contro e per essa avverso la Parte_1 CP_1 Parte_2 sentenza in epigrafe così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di e per essa Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che si Parte_2 liquidano in € 2.058,00 + € 1.418,00 + € 3.470,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisione, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
pag. 4/5 - sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 45 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca Poerio, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e per essa CP_1 P.IVA_1 [...]
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Raffaella Greco, come da procura in atti;
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 154 del Tribunale di Urbino pubblicata in data
26.9.2023 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo/mutuo.
Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Urbino rigettava l'opposizione promossa dal fideiussore avverso il decreto ingiuntivo n. 230/2019 ottenuto dalla Parte_1 ingiungete quale mandataria di per la somma CP_1 Parte_2 di € 37.500,00 a titolo di rate insolute del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca del 11.1.2007 rep. 4149 – racc. n. 1268 concesso dall'allora Parte_3 alla società
[...] Parte_4
In particolare, il Tribunale motivava il rigetto dell'opposizione ritenendo:
- accertata la legittimazione attiva in capo alla ingiungente CP_1
- la competenza territoriale del Tribunale adito in virtù degli artt. 18, 19 e 20
c.p.c.;
- che vi fosse la prova del credito costituita dal contratto di mutuo e del piano di finanziamento;
- la genericità delle contestazioni sollevate in merito all'usura degli interessi applicati.
proponeva appello avverso la predetta decisione e prospettava le Parte_1 doglianze in seguito indicate.
Si costituiva e per essa chiedendo il rigetto CP_1 Parte_2 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Depositati gli scritti difensivi ex art. 352 c.p.c., con ordinanza del 17.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con un unico e articolato motivo d'appello, denuncia vizio di omessa Parte_1 pronuncia per non aver il primo giudice esaminato la questione avente ad oggetto la pag. 2/5 prova della titolarità della obbligazione restitutoria in capo alla debitrice principale e ai garanti di quest'ultima. Parte_5
In particolare, rappresenta l'appellante che l'ingiungente non avrebbe dato prova della cessione di azienda del 31.5.2007 avvenuta fra l'originaria mutuataria e la Parte_4
e nella quale sarebbe ricompresa anche l'obbligazione restitutoria Parte_5 connessa al mutuo controverso, avendo l'ingiungente depositato CP_1 unicamente un prospetto storico proveniente da un soggetto privato e non una visura della camera di commercio in qualità di ente incaricato della gestione del registro delle imprese, nel quale si dà semplicemente atto di un generico “trasferimento d'azienda”.
Il motivo è infondato.
Secondo l'orientamento ad oggi maggioritario della Suprema Corte la mancata riproposizione di una domanda e/o eccezione non vada intesa come una esplicita rinuncia alla stessa ma occorra dare rilievo alla condotta processuale della parte per verificare l'effettiva volontà della parte di abbandonare la domanda e/o eccezione (Cass.
n. 12756/2024; Cass. n. 30711/2024; Cass. n. 723/2021).
Nel caso di specie questo Collegio ritiene che dal comportamento processuale dell'opponente odierno appellante l'eccezione non debba intendersi come totalmente rinunciata ma si rende comunque doveroso sottolineare come l'appellante abbia sicuramente trascurato la valorizzazione della stessa.
Invero, l'opponente ha menzionato l'eccezione sulla mancata prova della titolarità della obbligazione restitutoria in capo alla debitrice solo nell'atto di citazione Parte_5 in opposizione non avendo poi richiamato detta eccezione nei successivi scritti difensivi se non un richiamo approssimativo nel foglio di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo, è assorbente il fatto che la censura sia nel merito infondata.
Ebbene, il raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione e, dunque, della titolarità della obbligazione restitutoria in capo alla è nel caso di specie Parte_5 ampiamente superabile dalla prova per fatti concludenti (del tutto ammissibile, posto che l'art. 2556 c.c. richiede la prova scritta del contratto soltanto per le parti contraenti e pag. 3/5 non anche per i terzi) rappresentata dalla circostanza che la cessionaria abbia continuato a pagare le rate del mutuo per oltre 7 anni dalla data di stipula del negozio traslativo, in virtù dell'art. 2558 c.c. che stabilisce il subentro automatico dell'acquirente dell'azienda nei contratti dell'impresa pendenti non aventi carattere personale, tra cui può appunto annoverarsi il contratto di mutuo controverso.
Posta tale circostanza dirimente, vi sono inoltre a dimostrazione della cessione: la pendenza di un'esecuzione immobiliare incardinata in data 6.11.2019 ad iniziativa della stessa odierna appellante, nei confronti della cessionaria Controparte_1 Parte_5
senza che la debitrice esecutata abbia proposto opposizione per far valere la
[...] propria asserita carenza di legittimazione passiva;
ed ancora, la perizia di stima redatta in data 8.08.2022 conferma l'acquisizione della titolarità dei beni in capo ad essa debitrice per effetto dell'acquisto dell'azienda, con obbligo di restituzione della parte restante del mutuo.
L'appello è pertanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. in virtù dell'esito complessivo della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da contro e per essa avverso la Parte_1 CP_1 Parte_2 sentenza in epigrafe così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di e per essa Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio che si Parte_2 liquidano in € 2.058,00 + € 1.418,00 + € 3.470,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisione, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
pag. 4/5 - sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 5/5