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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], difesa in Parte_1 C.F._1 proprio;
ricorrente per la revoca dell'inabilitazione di
C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Inabilitazione
Conclusioni:
per la parte ricorrente e il Pubblico Ministero: come da verbale di udienza dell'11 marzo 2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, , in qualità di curatore Parte_1
di persona inabilitata, promuoveva dinanzi al Tribunale di Bergamo giudizio per la revoca dell'inabilitazione di deducendo che, nell'ultimo anno, a fronte anche Controparte_1 dell'avanzare dell'età e dell'insorgere di ulteriori patologie e difficoltà fisiche, l'inabilitazione non fosse sufficientemente tutelante per la persona inabilitata, avendo la stessa, di fatto, necessità di un'assistenza quotidiana, ritenendo pertanto opportuna la nomina di un amministratore di sostegno.
domandava pertanto la revoca dell'attuale misura di tutela e la Parte_1
trasmissione del fascicolo ai sensi dell'art. 429 c.c. al Giudice Tutelare.
All'udienza dell'11 marzo 2025, il Giudice procedeva all'esame diretto di Controparte_1
Dall'esame risultava che le condizioni in cui versava ossero tali da portare Controparte_1
alla revoca della inabilitazione, occorrendo una misura maggiormente protettiva.
Il Giudice sentiva anche la ricorrente , la quale dichiarava: “io intendo Parte_1
ottenere la revoca dell'inabilitazione, perché le esigenze della signora sono più ampie rispetto a quelle di tipo economico e impongono a mio avviso uno spettro di gestione anche per i profili socio-sanitari.
Io sarei comunque disponibile a fare da amministratore di sostegno”.
Con raccomandata del 28 febbraio 2025, e Parte_2 [...]
nipoti dell'inabilitata, dichiaravano di essere d'accordo con la revoca CP_2
dell'inabilitazione e la nomina di un Amministratore di sostegno per Controparte_1
Il Pubblico Ministero presente all'udienza esprimeva parere favorevole alla revoca dell'inabilitazione.
La ricorrente domandava pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.; il Pubblico
Ministero dichiarava “nulla si oppone”.
Il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Rileva il Collegio che già dall'esame diretto di sono risultate evidenti le Controparte_1
condizioni in cui la stessa si trova, per cui risulta necessario assicurare alla stessa una maggiore tutela.
Risulta, d'altronde, documentato, sulla base degli atti prodotti dalla ricorrente, che emerge l'esigenza di assicurare la “nomina di un Amministratore di sostegno per la signora , al fine di Controparte_1 assicurarle un'adeguata tutela e per meglio definirne il progetto assistenziale” (v. relazione Assistente
Sociale del 20.11.2024, sub doc. 4-5) Testimone_1
2 Dunque, la domanda avente ad oggetto la revoca dell'inabilitazione è fondata e merita accoglimento, atteso che le attuali condizioni di ono tali da far ritenere che non persistono Controparte_1
i presupposti sostanziali della dichiarazione di inabilitazione che deve, quindi, essere revocata.
Giova precisare in punto di diritto che, nel vigore della L. n. 6 del 2004, e, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, l'inabilitazione trova applicazione nei casi previsti dall'art. 415 c.c., ovverossia quando “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”, dovendosi comunque perseguire l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.
In particolare, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. n. 6 del 2004, all'art. 3, presenta la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione o l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la riforma degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto nel caso concreto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa
(v. Cass. 4866/2010).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame di e dalla complessiva situazione Controparte_1
accertata, è emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno;
di contro, la misura della inabilitazione non appare adeguata alle attuali esigenze di protezione della medesima.
In relazione alle considerazioni sopra esposte, deve, dunque, procedersi all'accoglimento del ricorso con conseguente revoca dell'inabilitazione disposta dal Tribunale di Bergamo con sentenza n.
650/1995 del 4 maggio 1995, depositata il 12 giugno 1995, nei confronti di Controparte_1
nonché della nomina del curatore dell'inabilitata.
3 Stante la natura della causa, in assenza di contestazione, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso, con conseguente revoca dell'inabilitazione disposta dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 650/1995 del 4 maggio 1995, depositata il 12 giugno 1995, nei confronti di
[...]
nonché della nomina del curatore;
CP_1 Parte_1
dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare di questo Tribunale per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno per Controparte_1
dichiara irripetibili le spese anticipate dalla parte ricorrente.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione al Giudice Tutelare.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice rel.
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], difesa in Parte_1 C.F._1 proprio;
ricorrente per la revoca dell'inabilitazione di
C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Inabilitazione
Conclusioni:
per la parte ricorrente e il Pubblico Ministero: come da verbale di udienza dell'11 marzo 2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, , in qualità di curatore Parte_1
di persona inabilitata, promuoveva dinanzi al Tribunale di Bergamo giudizio per la revoca dell'inabilitazione di deducendo che, nell'ultimo anno, a fronte anche Controparte_1 dell'avanzare dell'età e dell'insorgere di ulteriori patologie e difficoltà fisiche, l'inabilitazione non fosse sufficientemente tutelante per la persona inabilitata, avendo la stessa, di fatto, necessità di un'assistenza quotidiana, ritenendo pertanto opportuna la nomina di un amministratore di sostegno.
domandava pertanto la revoca dell'attuale misura di tutela e la Parte_1
trasmissione del fascicolo ai sensi dell'art. 429 c.c. al Giudice Tutelare.
All'udienza dell'11 marzo 2025, il Giudice procedeva all'esame diretto di Controparte_1
Dall'esame risultava che le condizioni in cui versava ossero tali da portare Controparte_1
alla revoca della inabilitazione, occorrendo una misura maggiormente protettiva.
Il Giudice sentiva anche la ricorrente , la quale dichiarava: “io intendo Parte_1
ottenere la revoca dell'inabilitazione, perché le esigenze della signora sono più ampie rispetto a quelle di tipo economico e impongono a mio avviso uno spettro di gestione anche per i profili socio-sanitari.
Io sarei comunque disponibile a fare da amministratore di sostegno”.
Con raccomandata del 28 febbraio 2025, e Parte_2 [...]
nipoti dell'inabilitata, dichiaravano di essere d'accordo con la revoca CP_2
dell'inabilitazione e la nomina di un Amministratore di sostegno per Controparte_1
Il Pubblico Ministero presente all'udienza esprimeva parere favorevole alla revoca dell'inabilitazione.
La ricorrente domandava pertanto che la causa fosse trattenuta in decisione precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.; il Pubblico
Ministero dichiarava “nulla si oppone”.
Il Giudice tratteneva pertanto la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Rileva il Collegio che già dall'esame diretto di sono risultate evidenti le Controparte_1
condizioni in cui la stessa si trova, per cui risulta necessario assicurare alla stessa una maggiore tutela.
Risulta, d'altronde, documentato, sulla base degli atti prodotti dalla ricorrente, che emerge l'esigenza di assicurare la “nomina di un Amministratore di sostegno per la signora , al fine di Controparte_1 assicurarle un'adeguata tutela e per meglio definirne il progetto assistenziale” (v. relazione Assistente
Sociale del 20.11.2024, sub doc. 4-5) Testimone_1
2 Dunque, la domanda avente ad oggetto la revoca dell'inabilitazione è fondata e merita accoglimento, atteso che le attuali condizioni di ono tali da far ritenere che non persistono Controparte_1
i presupposti sostanziali della dichiarazione di inabilitazione che deve, quindi, essere revocata.
Giova precisare in punto di diritto che, nel vigore della L. n. 6 del 2004, e, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, l'inabilitazione trova applicazione nei casi previsti dall'art. 415 c.c., ovverossia quando “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”, dovendosi comunque perseguire l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.
In particolare, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. n. 6 del 2004, all'art. 3, presenta la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione o l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la riforma degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto nel caso concreto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa
(v. Cass. 4866/2010).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame di e dalla complessiva situazione Controparte_1
accertata, è emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno;
di contro, la misura della inabilitazione non appare adeguata alle attuali esigenze di protezione della medesima.
In relazione alle considerazioni sopra esposte, deve, dunque, procedersi all'accoglimento del ricorso con conseguente revoca dell'inabilitazione disposta dal Tribunale di Bergamo con sentenza n.
650/1995 del 4 maggio 1995, depositata il 12 giugno 1995, nei confronti di Controparte_1
nonché della nomina del curatore dell'inabilitata.
3 Stante la natura della causa, in assenza di contestazione, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso, con conseguente revoca dell'inabilitazione disposta dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 650/1995 del 4 maggio 1995, depositata il 12 giugno 1995, nei confronti di
[...]
nonché della nomina del curatore;
CP_1 Parte_1
dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare di questo Tribunale per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno per Controparte_1
dichiara irripetibili le spese anticipate dalla parte ricorrente.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione al Giudice Tutelare.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice rel.
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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